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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3903/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, con emissione del dispositivo e contestuale motivazione, sciogliendo la riserva all'esito di udienza in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3903/2022 promossa da:
MINISTERO DELL'INTERNO – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Pescara, C.F. 80007010681, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, C.F. 80006940664, e domiciliata in L'Aquila presso il Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio Di
Ranallo; fax 0862/410918, e-mail aquila@avvocaturastato.it, PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it
Appellante
contro
IN TT C.F. [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla via NC Bellini, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Baroni, C.F. [...], pec massimilianobaroni@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende
Appellato
pagina 1 di 6 Oggetto: appello avverso sentenza n. 615/22, emessa dal Giudice di Pace di Pescara, nel procedimento iscritto al n. R.G. 143/22.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'appello proposto da parte del MINISTERO DELL'INTERNO – Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, per ottenere la riforma della sentenza n.
615/22, emessa dal Giudice di Pace di Pescara, nel procedimento iscritto al n. R.G. 143/22, depositata in data 6 maggio 2022.
Detta sentenza definiva l'opposizione avverso i verbali di contestazione nn. V/9282V/2021 dell'11/3/2021, V/9613V/2021 del 14/3/2021, V/10518V/2021 del 16/3/2021,
V/11271V/2021 del 17/3/2021, nei quali la Polizia Municipale di Pescara accertava che il conducente del veicolo targato GD612HB, di proprietà del sig. GU NC, odierno appellato, violava le disposizioni di cui all'art. 142, commi 2 e 7, C.d.S., in quanto circolava sulla strada di Colle Renazzo di Pescara, sulla quale vige un limite orario di 50 km, ad una velocità tale da superare il limite in misura inferiore ai 10 km/h.
Nella specie ha lamentato anzitutto l'appellante come il giudicante abbia accolto tra i vari motivi di opposizione, il sesto motivo inerente la mancata visibilità dell'autovelox, rilevando che l'art. 142, comma 6 bis del C.d.S. prescrive che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”; - e ancora “La Prefettura di Pescara non ha fornito alcuna prova in ordine alla presenza dei cartelli e la visibilità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità. In buona sostanza sussistono dubbi sulla visibilità del segnale della postazione di rilevamento e quindi sulla regolarità dell'impianto e del procedimento sanzionatorio”.
Le sopra riportate affermazioni secondo l'appellante non appaiono condivisibili e devono essere riformate - al pari della statuizione di accoglimento.
Invero vi sarebbe nullità della sentenza per pronuncia ultra petitum nonché per erronea valutazione delle risultanze probatorie.
pagina 2 di 6 Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso giurisdizionale presentato dal GU poiché
“la Prefettura di Pescara non ha fornito alcuna prova in ordine alla presenza dei cartelli e la visibilità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità”. Il punto, invero,
è palesemente errato, in fatto e in diritto. In primo luogo, è doveroso precisare che il motivo di ricorso spiegato dall'opponente (v. ricorso introduttivo, pag. 4, motivo n. 7), rubricato
“violazione dell'art.
6-bis del codice della strada per assenza sul luogo della presunta infrazione di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi attestanti la presenza dei controlli elettronici di velocità”, fa esclusivo riferimento all'assenza di cartelli o dispositivi luminosi, senza eccepire nulla in merito alla visibilità degli stessi. Si aggiunga che, per mero tuziorismo difensivo, la P.A. resistente produceva in giudizio la documentazione fotografica attestante la presenza dei cartelli in parola e la relazione di installazione e messa in esercizio dell'autovelox, nella quale viene dettagliatamente precisata l'ubicazione dei cartelli di presegnalazione, e tale produzione documentale non è mai stata contestata dall'opponente. Pertanto, in violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la P.A. dovesse dare prova della presenza dei cartelli di presegnalazione, omettendo di valutare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. la piena prova fornita con la produzione del verbale di contestazione e corroborata dall'ulteriore produzione costituita dalla documentazione fotografica e dal verbale di installazione e messa in esercizio dell'autovelox. Inoltre, in spregio del principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., ha ampliato l'oggetto del decidere prendendo in considerazione anche il requisito della “visibilità” dell'autovelox, che non è mai stato oggetto di contraddittorio atteso che l'opponente si è limitato ad eccepire l'assenza dei cartelli di presegnalazione e non già la loro “non visibilità”.
L'appellante ha anche argomentato sulla dedotta infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
In sede di decisione va preliminarmente esaminato il motivo di appello relativo allo specifico motivo di opposizione accolto e risultato assorbente.
pagina 3 di 6 Sul punto ha rilevato l'appellato anzitutto che la eccezione di nullità della sentenza per pronuncia ultra petitum non si raffigura assolutamente nella decisione impugnata. Il
Giudice di primo grado ha infatti correttamente inteso le contestazioni sollevate dal
GU circa la (testuale) “palese violazione dell'art. 6 bis del codice della strada che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. In sostanza quella che correttamente il Giudice di
Pace ha recepito come contestazione della assenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 bis del c.d.s. (mancata preventiva segnalazione e difetto di visibilità) secondo parte appellante sarebbe invece stata una omessa contestazione, vale a dire, sempre secondo la interpretazione operata dall'appellante, che l'eccepire sia la mancata preventiva segnalazione che il difetto di visibilità equivale a non eccepire nulla. Diversamente, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, la fedele trascrizione, sotto forma di eccezione, dell'integrale contenuto precettizio dall'art. 6 bis del c.d.s. non poteva che essere inteso, come infatti il Giudice di Pace ha correttamente inteso, quale eccezione relativa sia alla omessa presegnalazione che alla scarsa visibilità dei cartelli
In ragione di quanto precede, atteso che la contestazione circa la scarsa visibilità della segnaletica verticale è stata inequivocabilmente sollevata dal GU e ritenuto che la
Prefettura di Pescara nel corso del giudizio di primo grado non ha adempiuto all'onere posto a suo carico di dimostrare l'infondatezza della eccezione, il giudice di secondo grado dovrebbe rigettare in toto la eccezione.
Ebbene, osserva il giudicante che si deve anzitutto prendere atto che lo specifico motivo di opposizione risulta effettivamente riferibile alla sola dedotta mancanza di presegnalazione.
Non deve trarre in inganno il richiamo del dato letterale della norma del codice della strada che impone che gli apparecchi autovelox debbano essere preventivamente segnalati e ben visibili. Invero laddove l'opponente avesse inteso ricomprendere nelle sue doglianze anche la mancanza di visibilità avrebbe dovuto essere sul punto preciso rappresentando specifiche circostanze quali la copertura del cartello, la presenza di fronde o quant'altro. Invece si è limitato all'evidenza a dedurre la mancanza di segnalazione dell'autovelox.
pagina 4 di 6 Ora, per quanto riguarda la eccepita mancanza di segnalazione, va osservato anzitutto che non risultano corretti i rilievi dell'opposta sulla circostanza che, poiché la presenza dei cartelli di cui sopra è stata debitamente rilevata anche nei verbali opposti, la stessa avrebbe dovuto essere contestata tramite querela di falso.
Al contrario, sotto il profilo del diritto dell'utente di impugnare ed ottenere l'annullamento di una contestazione illegittima, ciò che rileva è che, pur a fronte delle indicazioni che il verbale dia sull'adempimento degli obblighi di segnalazione e quant'altro, vi è sempre la possibilità di mettere in dubbio la correttezza dell'operato da parte degli organi competenti sul rispetto degli obblighi di segnalazione, in punto di chiarezza della segnaletica, di obblighi di distanza e quant'altro imponendosi al giudice, di fronte alle eccezioni del ricorrente l'apprezzamento del contesto di tutte le risultanze istruttorie ed anche del verbale.
Nella specie, occorre osservare come a fronte della contestazione della mancanza di segnaletica di avvertimento, la parte opposta attuale appellante ha sostenuto, a parte le indicazioni a verbale, di aver provato la presenza del segnale di preavviso in direzione sud/nord posto in corrispondenza dell'intersezione con la Strada Colle Pizzuto e la Strada
Colle San Donato, a circa 350 mt di distanza dall'apparecchiatura e che poi è stato ripetuto a circa 160 mt dalla stessa.
Questo asserto è rimasto tuttavia affidato al contenuto del parere in atti espresso dalla
Polizia municipale, ma non è stato integrato in via probatoria- diversamente da quanto si rappresenta- né dalla relazione sulla installazione e messa in esercizio degli autovelox né da documentazione fotografica ( quella in atti non attiene i cartelli di presegnalazione).
Conseguentemente l'onere della prova non è stato idoneamente assolto, per cui l'appello va rigettato.
In ogni caso, valutata la fondatezza dei rilievi del pronunciato extra petitum, e tuttavia confermato l'accoglimento dell'opposizione, appare congruo compensare le spese di giudizio.
PQM
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando sull'appello, pur valutata la fondatezza dei rilievi sulla pronuncia extra petita, conferma l'impugnata sentenza di accoglimento del motivo di opposizione correlato alla mancanza di presegnalazione, e di annullamento dei verbali impugnati.
Compensa le spese di questo grado.
Il Giudice
Rossana Villani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, con emissione del dispositivo e contestuale motivazione, sciogliendo la riserva all'esito di udienza in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3903/2022 promossa da:
MINISTERO DELL'INTERNO – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Pescara, C.F. 80007010681, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, C.F. 80006940664, e domiciliata in L'Aquila presso il Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio Di
Ranallo; fax 0862/410918, e-mail aquila@avvocaturastato.it, PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it
Appellante
contro
IN TT C.F. [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla via NC Bellini, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Baroni, C.F. [...], pec massimilianobaroni@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende
Appellato
pagina 1 di 6 Oggetto: appello avverso sentenza n. 615/22, emessa dal Giudice di Pace di Pescara, nel procedimento iscritto al n. R.G. 143/22.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'appello proposto da parte del MINISTERO DELL'INTERNO – Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, per ottenere la riforma della sentenza n.
615/22, emessa dal Giudice di Pace di Pescara, nel procedimento iscritto al n. R.G. 143/22, depositata in data 6 maggio 2022.
Detta sentenza definiva l'opposizione avverso i verbali di contestazione nn. V/9282V/2021 dell'11/3/2021, V/9613V/2021 del 14/3/2021, V/10518V/2021 del 16/3/2021,
V/11271V/2021 del 17/3/2021, nei quali la Polizia Municipale di Pescara accertava che il conducente del veicolo targato GD612HB, di proprietà del sig. GU NC, odierno appellato, violava le disposizioni di cui all'art. 142, commi 2 e 7, C.d.S., in quanto circolava sulla strada di Colle Renazzo di Pescara, sulla quale vige un limite orario di 50 km, ad una velocità tale da superare il limite in misura inferiore ai 10 km/h.
Nella specie ha lamentato anzitutto l'appellante come il giudicante abbia accolto tra i vari motivi di opposizione, il sesto motivo inerente la mancata visibilità dell'autovelox, rilevando che l'art. 142, comma 6 bis del C.d.S. prescrive che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”; - e ancora “La Prefettura di Pescara non ha fornito alcuna prova in ordine alla presenza dei cartelli e la visibilità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità. In buona sostanza sussistono dubbi sulla visibilità del segnale della postazione di rilevamento e quindi sulla regolarità dell'impianto e del procedimento sanzionatorio”.
Le sopra riportate affermazioni secondo l'appellante non appaiono condivisibili e devono essere riformate - al pari della statuizione di accoglimento.
Invero vi sarebbe nullità della sentenza per pronuncia ultra petitum nonché per erronea valutazione delle risultanze probatorie.
pagina 2 di 6 Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso giurisdizionale presentato dal GU poiché
“la Prefettura di Pescara non ha fornito alcuna prova in ordine alla presenza dei cartelli e la visibilità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità”. Il punto, invero,
è palesemente errato, in fatto e in diritto. In primo luogo, è doveroso precisare che il motivo di ricorso spiegato dall'opponente (v. ricorso introduttivo, pag. 4, motivo n. 7), rubricato
“violazione dell'art.
6-bis del codice della strada per assenza sul luogo della presunta infrazione di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi attestanti la presenza dei controlli elettronici di velocità”, fa esclusivo riferimento all'assenza di cartelli o dispositivi luminosi, senza eccepire nulla in merito alla visibilità degli stessi. Si aggiunga che, per mero tuziorismo difensivo, la P.A. resistente produceva in giudizio la documentazione fotografica attestante la presenza dei cartelli in parola e la relazione di installazione e messa in esercizio dell'autovelox, nella quale viene dettagliatamente precisata l'ubicazione dei cartelli di presegnalazione, e tale produzione documentale non è mai stata contestata dall'opponente. Pertanto, in violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la P.A. dovesse dare prova della presenza dei cartelli di presegnalazione, omettendo di valutare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. la piena prova fornita con la produzione del verbale di contestazione e corroborata dall'ulteriore produzione costituita dalla documentazione fotografica e dal verbale di installazione e messa in esercizio dell'autovelox. Inoltre, in spregio del principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., ha ampliato l'oggetto del decidere prendendo in considerazione anche il requisito della “visibilità” dell'autovelox, che non è mai stato oggetto di contraddittorio atteso che l'opponente si è limitato ad eccepire l'assenza dei cartelli di presegnalazione e non già la loro “non visibilità”.
L'appellante ha anche argomentato sulla dedotta infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
In sede di decisione va preliminarmente esaminato il motivo di appello relativo allo specifico motivo di opposizione accolto e risultato assorbente.
pagina 3 di 6 Sul punto ha rilevato l'appellato anzitutto che la eccezione di nullità della sentenza per pronuncia ultra petitum non si raffigura assolutamente nella decisione impugnata. Il
Giudice di primo grado ha infatti correttamente inteso le contestazioni sollevate dal
GU circa la (testuale) “palese violazione dell'art. 6 bis del codice della strada che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. In sostanza quella che correttamente il Giudice di
Pace ha recepito come contestazione della assenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 bis del c.d.s. (mancata preventiva segnalazione e difetto di visibilità) secondo parte appellante sarebbe invece stata una omessa contestazione, vale a dire, sempre secondo la interpretazione operata dall'appellante, che l'eccepire sia la mancata preventiva segnalazione che il difetto di visibilità equivale a non eccepire nulla. Diversamente, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, la fedele trascrizione, sotto forma di eccezione, dell'integrale contenuto precettizio dall'art. 6 bis del c.d.s. non poteva che essere inteso, come infatti il Giudice di Pace ha correttamente inteso, quale eccezione relativa sia alla omessa presegnalazione che alla scarsa visibilità dei cartelli
In ragione di quanto precede, atteso che la contestazione circa la scarsa visibilità della segnaletica verticale è stata inequivocabilmente sollevata dal GU e ritenuto che la
Prefettura di Pescara nel corso del giudizio di primo grado non ha adempiuto all'onere posto a suo carico di dimostrare l'infondatezza della eccezione, il giudice di secondo grado dovrebbe rigettare in toto la eccezione.
Ebbene, osserva il giudicante che si deve anzitutto prendere atto che lo specifico motivo di opposizione risulta effettivamente riferibile alla sola dedotta mancanza di presegnalazione.
Non deve trarre in inganno il richiamo del dato letterale della norma del codice della strada che impone che gli apparecchi autovelox debbano essere preventivamente segnalati e ben visibili. Invero laddove l'opponente avesse inteso ricomprendere nelle sue doglianze anche la mancanza di visibilità avrebbe dovuto essere sul punto preciso rappresentando specifiche circostanze quali la copertura del cartello, la presenza di fronde o quant'altro. Invece si è limitato all'evidenza a dedurre la mancanza di segnalazione dell'autovelox.
pagina 4 di 6 Ora, per quanto riguarda la eccepita mancanza di segnalazione, va osservato anzitutto che non risultano corretti i rilievi dell'opposta sulla circostanza che, poiché la presenza dei cartelli di cui sopra è stata debitamente rilevata anche nei verbali opposti, la stessa avrebbe dovuto essere contestata tramite querela di falso.
Al contrario, sotto il profilo del diritto dell'utente di impugnare ed ottenere l'annullamento di una contestazione illegittima, ciò che rileva è che, pur a fronte delle indicazioni che il verbale dia sull'adempimento degli obblighi di segnalazione e quant'altro, vi è sempre la possibilità di mettere in dubbio la correttezza dell'operato da parte degli organi competenti sul rispetto degli obblighi di segnalazione, in punto di chiarezza della segnaletica, di obblighi di distanza e quant'altro imponendosi al giudice, di fronte alle eccezioni del ricorrente l'apprezzamento del contesto di tutte le risultanze istruttorie ed anche del verbale.
Nella specie, occorre osservare come a fronte della contestazione della mancanza di segnaletica di avvertimento, la parte opposta attuale appellante ha sostenuto, a parte le indicazioni a verbale, di aver provato la presenza del segnale di preavviso in direzione sud/nord posto in corrispondenza dell'intersezione con la Strada Colle Pizzuto e la Strada
Colle San Donato, a circa 350 mt di distanza dall'apparecchiatura e che poi è stato ripetuto a circa 160 mt dalla stessa.
Questo asserto è rimasto tuttavia affidato al contenuto del parere in atti espresso dalla
Polizia municipale, ma non è stato integrato in via probatoria- diversamente da quanto si rappresenta- né dalla relazione sulla installazione e messa in esercizio degli autovelox né da documentazione fotografica ( quella in atti non attiene i cartelli di presegnalazione).
Conseguentemente l'onere della prova non è stato idoneamente assolto, per cui l'appello va rigettato.
In ogni caso, valutata la fondatezza dei rilievi del pronunciato extra petitum, e tuttavia confermato l'accoglimento dell'opposizione, appare congruo compensare le spese di giudizio.
PQM
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando sull'appello, pur valutata la fondatezza dei rilievi sulla pronuncia extra petita, conferma l'impugnata sentenza di accoglimento del motivo di opposizione correlato alla mancanza di presegnalazione, e di annullamento dei verbali impugnati.
Compensa le spese di questo grado.
Il Giudice
Rossana Villani
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