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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4176/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 14/3/2025 e comunicata in data 17/03/2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.01.1956, entrambi elettivamente domiciliati in Boscoreale (NA) alla Via E. Cirillo
n.35, presso lo studio dell'Avvocato Ferdinando Varriale (Cf. ) CodiceFiscale_3 che li rappresenta e difende
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA , in persona del suo rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Damiano (c.f.
) presso il cui studio in Napoli, alla via G. Melisurgo C.F._4 elettivamente domicilia
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 938/2022 pubblicata il 27/04/2022, a definizione della causa R.G. n.
2738/2019, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulle domande proposte da e da , aventi rispettivamente ad oggetto il risarcimento del Parte_1 Parte_2 danno biologico, morale, esistenziale patrimoniale e da perdita di chance, nonché il risarcimento del danno patrimoniale, che assumevano subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 30.7.2016, le rigettava.
Segnatamente, l'attrice aveva dedotto che, in data 30/07/2016, alle ore 21 e Parte_1
35 circa, in via S. D'Acquisto in Boscotrecase (Na) - mentre era alla guida dell'autovettura modello Fiat ND, tg. DM324RK, di proprietà del padre – Parte_2 improvvisamente fuoriusciva da una traversa, posta alla sinistra del senso di marcia percorso, un ciclomotore il cui conducente si immetteva nella via Salvo D'Acquisto a velocità sostenuta e, omettendo di darle la precedenza tagliandole la strada, la costringeva a sterzare a destra;
per evitare la collisione con tale ciclomotore, rimasto non identificato, urtava contro le autovetture parcheggiate sul lato destro della strada, capovolgendosi a novanta gradi.
Interveniva in giudizio anche chiedendo il risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale, in quanto proprietario dell'autovettura, asserendo che a seguito del sinistro l'autovettura Fiat ND aveva subito gravi danni, da quantificarsi nell'importo di €
11.000,00, o nella diversa misura accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio anche la chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il
Tribunale riteneva in via preliminare la domanda proponibile, avendo parte attrice rispettato le formalità previste dal D.lgs. 209/2005, come dimostrato dalle lettere raccomandate prodotte agli atti.
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 2 Con riguardo al merito della controversia, il Tribunale rigettava le domande per carenza di prova, in quanto la contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali non aveva reso possibile una ricostruzione univoca della dinamica del sinistro, non essendo emersi elementi in grado di dimostrare, in modo sufficientemente attendibile, che l'interferenza del motorino fosse stata determinante ai fini della verificazione dell'incidente.
2. Avverso la suindicata sentenza, hanno spiegato appello e Parte_1 Pt_2
, deducendo a sostegno un unico articolato motivo.
[...]
Gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la nullità della sentenza nr.938/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del Giudice Dott.ssa Cesarano per quanto statuito in ordine al rigetto della domanda proposta da e nei confronti delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1
n.q. F.G.V.S. in persona del suo legale rapp.te p.t. secondo quanto statuito nel
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[...] della sentenza impugnata e per l'effetto riformare la stessa;
Per l'effetto, ed in accoglimento dello spiegato Appello, essendo esso fondato in fatto e in diritto, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente il ciclomotore– rimasto sconosciuto per essersi allontanato a seguito dell'incidente – nella causazione del sinistro per cui è causa avendo, con la propria condotta, determinato il sinistro de quo e, per l'effetto, condannare le n.q. di FGVS per la Controparte_1
Campania in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni occorsi alla sig.ra Pt_1
(biologico, morale, esistenziale, etc.) subiti alla propria persona secondo la
[...] quantificazione già operata negli scritti conclusionali di cui al primo grado ovvero secondo le risultanze della C.T.U. medico-legale in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
Altresì, per l'effetto condannare la in persona del suo lrpt nq. Controparte_2 [...] la Campania al risarcimento di tutti i danni economici e materiali subiti dal Sig. CP_3
alla propria autovettura Fiat ND nella misura di euro 11.000,00 Parte_2 secondo la quantificazione già operata negli scritti conclusionali di cui al primo grado oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, con sentenza esecutiva ope legis e con distrazione, ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/02/2023, si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto integrale dell'appello in quanto Controparte_1
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 3 infondato in fatto ed in diritto, con vittoria sulle spese di lite e condanna delle parti attrici al pagamento delle spese di ctu.
4. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità.
Mette conto al riguardo rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che
“l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto di tali previsioni, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi, all'esito di un esame complessivo dell'atto di gravame, che la parte impugnante
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 4 abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
Con l'unico motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte nella parte in cui ha ritenuto contraddittorie le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni indicati dalla parte attrice.
A dire degli impugnanti, il contrasto ravvisato dal Giudice di prime cure, tra le deposizioni dei testi e , in ordine alla direzione di provenienza del Testimone_1 Testimone_2 motociclo, sarebbe solo apparente, in quanto i testimoni si trovavano a distanze differenti rispetto al luogo del sinistro, ed avevano pertanto riferito della dinamica dell'evento lesivo tenendo conto dei rispettivi punti di osservazione.
Invero, se il teste aveva dichiarato che il motociclo era fuoriuscito all'improvviso Tes_1 da un cortile laterale posto alla sinistra del senso di marcia delle autovetture incolonnate, era anche vero che il aveva riferito che il motorino sfrecciava sul lato sinistro ad alta Tes_2 velocità e, poco dopo essere stato superato dallo stesso, sul lato sinistro, vedeva l'auto ribaltata;
pertanto, tale secondo teste non aveva affermato, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale, sulla scorta di una presunzione, che il motociclo proveniva dalla strada principale. Peraltro, era lo stesso ad aver dichiarato di non aver personalmente Tes_2 assistito alla dinamica del sinistro, avendo semplicemente immaginato come lo stesso si fosse verificato;
era presumibile, poi, che tale teste si trovasse dopo la traversa da cui proveniva il ciclomotore e che pertanto non avesse percepito tale circostanza.
Doveva pertanto ritenersi meritevole di emenda la sentenza impugnata, in quanto fondata su valutazioni poco esaustive, opinabili, parziali e a tratti contraddittorie, integranti malgoverno del principio del prudente apprezzamento;
ciò anche considerando che per effetto della consulenza medico-legale era rimasta accertata la ricorrenza del nesso causale tra le lesioni subite dalla ed il sinistro in questione. Allo stesso tempo, la Pt_2 responsabilità del ciclomotore nella verificazione del sinistro era emersa dal materiale probatorio raccolto, rendendo erronea ed insufficiente la motivazione della sentenza di rigetto.
I rilievi che precedono non appaiono condivisibili.
Invero, alla stregua del consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 5 garanzia ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 209 del 2005 - norma che sostanzialmente riproduce la previgente disposizione dell'art.19, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1969 n.990 - in ossequio al principio generale di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art.2697 c.c., deve dimostrare la derivazione dei pregiudizi lamentati da un sinistro da circolazione stradale di veicoli attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011 Cass., 25 luglio
1995 n.8086; Cass., 19 settembre 1992 n.10762).
Alla stregua della concorde interpretazione di dottrina e giurisprudenza, infatti, sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art.19 lett. a) l.990/1969 grava l'onere di provare “sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto" (così, ad es., Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
E dunque, avendosi riguardo alla vicenda in esame, questa Corte reputa ampiamente condivisibile la motivazione spesa dal Tribunale laddove, nell'ambito del complessivo vaglio dell'attendibilità delle risultanze testimoniali, ha posto in evidenza una pluralità di incongruenze, univocamente deponenti in senso contrario al verificarsi del fatto storico secondo il dinamismo eziologico descritto in citazione.
Infatti, a dispetto dei denunciati errori, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione delle risultanze istruttorie, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico, seguito nella sentenza gravata, nel pervenire al rigetto dell'azione di risarcimento danni spiegata dagli odierni appellanti.
La motivazione della sentenza impugnata, che ha proceduto in modo analitico e circostanziato all'esame delle deposizioni testimoniali, non si presta dunque alle censure che gli impugnanti pretendono di muoverle.
Difformemente da quanto sostenuto dalla parte appellante, reputa infatti questa Corte che la motivazione spesa dal Tribunale sia esaustiva e scevra da qualsiasi possibilità di critica, sotto il profilo logico-giuridico, avendo il giudice di prime cure correttamente valutato l'intero impianto probatorio, dandone atto nella sentenza impugnata.
In quest'ottica, privo di pregio è il motivo di gravame, secondo cui i testi avrebbero in maniera univoca ricostruito le modalità del sinistro, riferendo che il fatto lesivo sarebbe ascrivibile all'interferenza di un presunto motociclo “pirata”.
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 6 Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, infatti, dalla lettura delle deposizioni testimoniali emergono contraddizioni ed incongruenze, tali da inficiare la ricostruzione del fatto storico per come effettuata dai testi.
Segnatamente, come appunto osservato dal Tribunale, i testi e Testimone_1 Tes_2
hanno reso dichiarazioni evidentemente difformi in ordine alla provenienza del
[...] motociclo non identificato, e quindi in ordine alla dinamica dell'evento lesivo: infatti, mentre il teste dichiarava che il sinistro si verificava in quanto un ciclomotore Tes_1 fuoriusciva improvvisamente da un cortile posto a sinistra del senso di marcia percorso dalla danneggiata, il teste affermava che, mentre era incolonnato nel traffico, un Tes_2 motorino di colore scuro, “sfrecciando” sul lato sinistro ad alta velocità, lo superava. Ha al riguardo testualmente riferito: “ho visto un motorino di colore scuro con a bordo il solo conducente sfrecciarmi sul lato sinistro ad alta velocità. Preciso che ero incolonnato nel traffico e si procedeva a passo d'uomo ed ero preceduto da altre tre auto. Dopo qualche secondo che il motorino è passato sulla mia sinistra, andando più avanti ho visto un'auto ribaltata sulla sua sinistra, preciso che la strada è a senso unico di marcia, preciso che era una ND di colore verde comunque scura e ho visto il motorino allontanarsi”.
Appare pertanto pienamente convincente l'interpretazione che del racconto del testimone ha dato il Giudice di prime cure, appunto osservando che, secondo quanto Tes_2 desumibile dalle dichiarazioni rese da tale teste, il motorino proveniva dalla strada principale alle sue spalle e sorpassava vari veicoli prima di arrivare all'altezza del veicolo attoreo;
e ciò in evidente contrasto con quanto riferito dal teste , secondo cui Tes_1
l'incidente avvenne appunto in quanto un ciclomotore, fuoriuscendo ad alta velocità da un cortile laterale, andava a tagliare la strada percorsa dall'attrice.
A confutare tale lettura, pienamente coerente, non vale invero osservare, come preteso dagli appellanti, che una diversa percezione della direzione di provenienza del motoveicolo poteva trovare giustificazione nella diversità del punto di osservazione dei due testi;
infatti, come correttamente osservato dalla difesa della società appellata, se il ha dichiarato Tes_1 di aver assistito al sinistro seguendo l'autovettura della ad una distanza di sette- otto Pt_2 metri, e il teste ha dichiarato che le macchine che percorrevano a senso unico la via Tes_2
Salvo d'Acquisto erano incolonnate nel traffico, e la sua era preceduta da tre autovetture, deve ritenersi che l'autovettura del seguisse e non precedesse quella del . Tes_2 Tes_1
E' pertanto implausibile la giustificazione offerta dagli impugnanti, secondo cui il teste poteva “presumibilmente trovarsi dopo la suddetta traversa e di conseguenza non Tes_2
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 7 aver visto uscire il ciclomotore dalla stessa tanto da poterlo riferire”; se il motociclo fosse provenuto da un cortile laterale, come riferito dal teste , che ha dichiarato di aver Tes_1 personalmente assistito al sinistro, il non avrebbe potuto riferire che lo stesso Tes_2 sfrecciava sorpassando a sinistra le vetture incolonnate nel traffico, che procedevano a passo d'uomo, come la sua.
Neppure è poi specificamente censurata l'ulteriore argomentazione, svolta dal primo
Giudice e munita di significativa credibilità razionale, secondo cui entrambe le ricostruzioni, già contrastanti tra loro, appaiono altresì inverosimili, atteso che se l'autovettura dell'attrice procedeva ad una velocità di circa 30 Km orari, come riferito dal
, o a passo d'uomo, come dichiarato dal teste l'improvvisa sterzata a Tes_1 Tes_2 destra, determinata dall'immissione improvvisa del motorino, non avrebbe potuto comportare un impatto con il marciapiede o l'auto in sosta così violento da determinare il capovolgimento della ND.
Le contraddizioni evidenziate dal primo Giudice restano pertanto insanabili.
Peraltro anche il teste , nell'affermare che il motociclo proveniva da un cortile Tes_1 privato, ha riferito una circostanza diversa da quella affermata nell'atto introduttivo del primo grado, ove appunto si allegava che il ciclomotore fuoriusciva improvvisamente da una traversa.
Né può valorizzarsi la certificazione medica prodotta nel presente grado dalla parte appellante, al fine di accreditare una minore attendibilità del teste dalla stessa Tes_2 indicato: il certificato medico, da cui risulterebbe che il è affetto da una sindrome Tes_2 mista ansioso-depressiva con tratti ipocondriaci, riferendo in sede di anamnesi di disturbi della memoria e dell'orientamento, da definire in sede neurologica, risale al 5 dicembre
2022, e cioè a più di un anno dopo la sua escussione, avvenuta all'udienza del 15 ottobre
2021.
Orbene, le incongruenze finora evidenziate, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso sinistro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali.
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, gli argomenti svolti nell'atto di gravame, in ordine alla maggiore verosimiglianza della prospettazione offerta dall' appellante, non appaiono pertanto fondati, infrangendosi contro l'accurato esame del compendio probatorio operato dal Giudice di prime cure.
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 8 Del resto, secondo una giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. sez. 1, sentenza n.
11511 del 23/05/2014).
Del pari, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova – e cioè nel caso di specie l'odierno appellante - comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta. (Cass. sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
In ragione del complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di censure idonee a sovvertire o ad inficiare l'iter logico- giuridico seguito dal primo Giudice- nel ravvisare l'omesso assolvimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata- il gravame proposto deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con cui sono state rigettate le domande risarcitorie proposte.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata che - alla luce dei parametri di cui al D.M. n.147 del 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale
è stata effettivamente svolta e dimidiati i compensi medi in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate - si liquidano come da dispositivo che segue.
In difetto di appello incidentale proposto dalla parte appellata, alcuna statuizione può essere adottata con riferimento alla compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure, pure per le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che sono state poste a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 9 7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n.938/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida nell'importo di € 4.995,5 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Rg. n. 4176/2022- sentenza- pag. 10