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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/08/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 31.7.2025, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2508 del 2021 pendente
TRA
Parte_1
: avv. SABRINA ROMAGNOLI
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CP_1 avv.ti SERGIO BUSONI e LAURA ANDREANI
[...]
- PARTE RESISTENTE –
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE: P a g . 1 | 9 “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronunzia di addebito della responsabilità del fallimento dell'unione matrimoniale nei confronti della moglie.
2) Affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocazione paritaria fra Per_1 gli stessi;
il minore trascorrerà con il padre i giorni dal venerdì sera alle ore 21.00 al martedì mattina al rientro a scuola (ovvero alle ore 10.00 nei periodi di sospensione scolastica), e dal martedì all'uscita da scuola (ovvero alle ore 10.00 nei periodi di sospensione scolastica) al venerdì sera alle ore 21.00 con la madre, la prima settimana e viceversa la seconda settimana, ossia dal martedì all'uscita da scuola (ovvero alle ore 10.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino al venerdì sera alle ore 21.00 con il padre e dal venerdì alle ore 21.00 sino al martedì al rientro a scuola (o alle ore 10.00 nei periodi di sospensione scolastica) con la madre.
3) Disporre che durante il periodo della sospensione scolastica estiva il minore possa trascorre due settimane, anche non consecutive, con ognuno dei genitori, sospendendo, nei predetti periodi, le modalità ordinarie. Il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori al più presto e, comunque, entro il giorno 5 di giugno di ogni anno.
4) Disporre a titolo di assegno perequativo a carico del padre da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile di € 100,00 o quanto risulterà di giustizia anche all'esito della espletanda istruttoria.
5) Disporre che le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno fronteggiate al 50% fra i coniugi, intendendosi per tali quelle mediche e farmaceutiche, quelle di iscrizione a corsi scolastici e/o parascolastici e/o sportivi, così come meglio esemplificate nel Protocollo elaborato dal tribunale di Massa unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa del 22.10.2019.
6) Accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto danno esistenziale in capo al marito, per fatto e responsabilità della moglie, conseguentemente, e previa liquidazione del pregiudizio in via equitativa, condannare la Sig.ra a corrisponderne l'ammontare in favore del Sig. CP_1
Pt_1
7) Ordinare alla Sig.ra l'immediata restituzione degli effetti e dei beni personali del CP_1 Sig. ancora presenti nella casa già coniugale, secondo il dettaglio di cui al p.to 39 Pt_1 della narrativa.
Con vittoria delle spese di lite in favore del ricorrente”
PER PARTE RESISTENTE:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi comparenti autorizzandoli a vivere separatamente libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione e autorizzare il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità valide per l 'espatrio, anche a favore del figlio , Per_1 con obbligo di tenere comportamenti reciprocamente rispettosi.
2. affidare il figlio ( Per_1 oggi di anni 17 anni ) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza abituale presso l'abitazione della madre in Via Europa 47 LI;
3. assegnare la casa familiare ad peraltro proprietaria esclusiva in regime di separazione dei beni;
4. CP_1
sarà presso i genitori secondo i tempi e le modalità come determinato dal Presidente Per_1 del Tribunale di Massa all'udienza del 13\9\22 , come accettato espressamene dal figlio e come attualmente avviene in pratica: 4.1 “all'esito dell'audizione del minore sentite Per_1 le parti conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vedere di tenerlo con sé il martedì, mercoledì, giovedì, con correlativi pernottamenti nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre e starà con il padre il mercoledì il giovedì nelle settimane in cui starà
P a g . 2 | 9 con il padre nel weekend;
4.2 trascorrerà con un genitore il giorno di Natale e con Per_1 l'altro il 26 dicembre” ( ndr con alternanza annuale) e gli altri giorni delle vacanze natalizie verranno trascorsi secondo i normali turni di presenza, anche in considerazione dell'età di
. Il giorno di Pasqua sarà regolato secondo il principio dell'alternanza ( ndr per cui Per_1 un anno trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa l'anno successivo), 4.3 “ durante le vacanze estive ( ndr da intendersi durante la sospensione delle lezioni scolastiche) ciascuno dei geni tori potrà tenere con sé in via esclusiva per due settimane anche non consecutive ( ma non inferiori a tre giorni) da Per_1 concordare entro il 31 maggio di ogni anno”. genitori trascorreranno con il figlio un periodo di vacanza estivo . I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno il figlio in vacanza e garantiranno contatti almeno giornalieri 1. disporre che il padre corrisponda alla madre un assegno di mantenimento mensile per il figlio ( spese da Per_1 determinare secondo il protocollo corrispondente adottato dal Tribunale di Massa del 19\7\24
) di 500 euro e comunque non inferiore a 300 euro (attualmente versa 250 euro al mese) , rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT ( rispetto alla data di pubblicazione della sentenza di separazione) e da versare entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico i cui dati verranno forniti;
2. disporre che le spese straordinarie extra assegno ( da determinare secondo il protocollo corrispondente adottato dal Tribunale di Massa del 19\7\24 del quale si dovrà dare applicazione per quanto altro in esso previsto)) necessarie per il mantenimento del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% cadauno.
3. In Per_1 deroga a quanto previsto nel predetto protocollo si chiede che tra le spese extra assegno di mantenimento ordinario siano comprese quelle per il trasporto extraurbano in quanto Per_1 dalla sua residenza di LI deve raggiungere con mezzi pubblici il liceo scientifico che frequenta ubicato a Villafranca Lunigiana 4. rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
5. rigettare la domanda di accertamento e condanna della al risarcimento del danno esistenziale a favore del in quanto CP_1 Pt_1 inammissibile e comunque, in subordine, infondata in fatto ed in diritto;
6. rigettare la domanda di restituzione degli effetti e dei beni personali in quanto infondata in fatto ed in diritto.
7. Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso spese generali ed accessori di legge . Si ribadiscono le istanze istruttorie dedotte nella memoria n. 2 ex art. 183 cpc del 5\4\23 A. disporre accertamenti a mezzo di polizia tributaria come già richiesto in memoria n. 2 ex art. 183 cpc (pag. 5 punto a2.1):
1. Acquisizione le dichiarazioni dei redditi presentate degli ultimi cinque anni con prova del loro deposito presentazione (quelle depositate ne sono prive ) 2. assumere informazioni in ordine alle attività lavorative svolte , indicando i redditi percepiti;
3. determinazione dell'effettivo volume di affari della ditta con sede a LI Parte_2 (della quale verrà specificata la consistenza patrimoniale), anche indicando eventuali dipendenti (con i loro contratti e retribuzioni) e acquisendo i relativi bilanci, presentati negli ultimi dieci anni;
4. conoscere – anche attraverso consultazione dell'Archivio dei Rapporti finanziari - il numero, l'ubicazione, la movimentazione e la consistenza dei conti correnti bancari, dei titoli, delle cassette di sicurezza, dei depositi, delle assicurazioni, dei fondi e/o altri investimenti mobiliari e dei titoli di stato riferibili, sia attualmente che in passato, a CP_2 (anche quale cointestatario, soggetto muniti di delega, procuratore o quale soggetti
[...] avente comunque la disponibilità del danaro di cui allo specifico rapporto bancario/finanziario); tutto ciò negli ultimi cinque anni;
5. conoscere l'effettiva consistenza del patrimonio immobiliare nel territorio nazionale dell'odierno ricorrente, nonché il numero e la tipologia di autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni intestati allo stesso;
6. accertare la sua capacità contributiva attraverso una indagine induttiva del tenore di vita, anche attraverso la movimentazione bancaria nel tempo e quella della/e carta/e di credito e di debito e le spese sostenute per le utenze domestiche, o attraverso la valutazione del pregio dell'immobile ove vive, delle autovetture e/o imbarcazioni che utilizza, ecc.. 7. ordinare a ( già CP_3 CP_4
P a g . 3 | 9 e a ex art. 210 cpc l'esibizione per l'acquisizione al procedimento degli estratti CP_5 conto bancari \ postali, anche relativi a deposito titoli , degli ultimi tre anni arretrati da marzo 2021 ( data separazione di fatto ) e quindi dal 2018 ad oggi , anche se cointestati con la CP_1
o con la madre o intestati all'attività commerciale ( durante il Persona_2 Parte_2 matrimonio operava con Cassa di Risparmio di Carrara poi divenuta ) e sui quali ha CP_4 la delega ad operare , anche se cessati\estinti ad oggi.
8. ordinare a ( già di CP_3 CP_4 indicare chi sono gli intestatari dei c\c sui quali il esegue i giroconti risultanti dagli Pt_1 estratti conto prodotti . B. Si chiede ammissione di prova testi sui seguenti capitoli con indicazione per ciascuno di essi dei testi da escutere (Al fine di dimostrare la fine del rapporto coniugale anteriormente alla denunciata violazione dell'obbligo di fedeltà ) .
1. Vero che intestò l'attività alla moglie solo perché impossibilitato a farlo in prima persona in Pt_1 quanto lavoratore dipendente ( res. ) 2. Vero che la appresa la Persona_3 Per_4 CP_1 decisione del marito di dimettersi dalla banca nel 2006 accusò stati d'ansia per preoccupazione per la situazione economica della famiglia ( res. a LI, res. a Persona_5 CP_6 LI ) 3. Vero che dal 2006 la intraprese un percorso di supporto psicologico e CP_1 farmacologico ( , , Psicologo Piervittorio Giorcelli, con studio a Persona_5 CP_6 LI , Medico di base con studio a LI) 4. Vero che i primi anni CP_7 di vita del bambino nato nel febbraio del 2008 coincisero con l'apertura dell'attività
da parte del ER ( , , res. a Parte_2 Persona_5 CP_6 Controparte_8 AT ( MS) ) Firmato Da: Sergio Busoni Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 170ebf1 5. Vero che era spesso assente da casa, anche nei giorni festivi , in quanto Pt_1 partecipava a fiere e mercati in Italia e all'estero per la sua attività ( , , Persona_5 CP_6
) 6. Vero che dopo la nascita di la si prese cura da sola del Controparte_8 Per_1 CP_1 bambino , , ) 7. Vero che la era solo lei che Persona_5 CP_6 Controparte_8 CP_1 seguiva nell'attività sportiva, catechismo e gruppo Scout accompagnandolo ad ogni Per_1 allenamento e riunione prelevandolo dalle stesse ( , , Persona_5 CP_6 Persona_6 res. LI ) 8. Vero che la era stata nominata rappresentante di classe alle CP_1 elementari , all'infanzia e presidente del comitato genitori ( , , Persona_5 Controparte_8
, ) 9. Vero che per la sua attività spesso cenava e pranzava CP_6 Persona_6 Pt_1 fuori con i clienti ( , ) 10. Vero che la signora nel 2019 fece un Persona_5 CP_6 CP_1 concorso pubblico per la stabilizzazione del posto di lavoro presso ARTI ( agenzia regionale toscana per l'impiego ) ( res. a La Spezia ) 11. Vero che dopo che la Persona_7 CP_1 iniziò a studiare per il concorso il padre continuava ad essere presente in casa solo per poche ore durante la giornata ( , , ) 12. Vero che il Persona_7 Persona_5 Persona_6 dopo l'allontanamento di novembre 2019 fece ritorno a casa e rimase fino a marzo Pt_1 2021 ( , , ) 13. Vero che dal mese di giugno Persona_5 Persona_7 Persona_6 2021 la signora è seguita dallo psicologo dott. avente studio in La CP_1 Testimone_1 Spezia, via Biassa ( dott. ) 14. Vero che durante la convivenza matrimoniale dal 2017 Tes_1 i coniugi fuori della casa di abitazione si frequentavano solo in occasioni di impegni ricreativi e sportivi di ( , e ) 15. Vero che Per_1 Persona_7 Persona_5 Persona_6 anche il sabato e la domenica il teneva aperto il negozio e la trascorreva queste Pt_1 CP_1 giornate da sola con il figlio ( , e ) 16. Vero Persona_7 Persona_5 Persona_6 che durante una vacanza a Selva Val Gardena nel 2018 il padre trascorreva le giornate facendo gite in bicicletta mentre la madre faceva passeggiate da sola con il figlio ( Persona_7
) 17. Vero che dal momento del trasferimento della coppia nell'abitazione di LI – Viale Europa avvenuto a fine anno 2007 ha assistito a numerosi litigi tra i coniugi ( , Persona_5
) 18. Vero che negli anni 2016-2017 tra i coniugi in casa avvenivano frequenti litigi CP_6 ( , , ) 19. Vero che spesso i litigi tra la coppia Persona_5 Persona_6 Persona_7 avevano per oggetto il modo troppo autoritario ed impositivo con il quale il padre si rivolgeva al figlio ( , , , ). 20. Vero che Persona_5 Persona_7 CP_6 Persona_6
P a g . 4 | 9 durante una vacanza di famiglia nell'estate del 2015 presso la coppia Controparte_9 ebbe un durissimo litigio ( ) 21. Vero che nella predetta occasione il padre Persona_7 si rivolse al figlio accusandolo di aver buttato via un pezzo di pane che era sparito dal tavolo mentre il figlio negava e in tale occasione la madre fu costretta a frapporsi fisicamente tra il e il bambino ( ) 22. Vero che nell'anno 2017 durante una sera in Pt_1 Persona_7 famiglia impegnati a giocare a Mario Kart scoppiò una lite sull'esito della partita ai videogiochi il scagliò il telecomando che colpì la mano del bambino, una scarpa Pt_1 contro la porta di casa e la dovette frapporsi fisicamente tra padre e figlio ( CP_1 Persona_5
, ) 23. Vero che verso la fine del 2019 nella notta tra il 9 ed il 10 dicembre il Persona_8
si presentò nella casa coniugale alle 03.00 della notte all'abitazione della Parte_1 CP_1 che si trova al piano terreno colpendo la tapparella della finestra e urlando mentre la madre era in casa con il figlio fino a farsi aprire ed accedere all'abitazione ( , Persona_5 Persona_7
) 24. Vero che in quell'occasione furono avvertiti i Carabinieri della stazione di
[...] LI, chiamati dalla madre del ( , ) 25. Vero Pt_1 Persona_2 Persona_7 che fu la stessa signora sentita telefonicamente dai Carabinieri, a rinunciare CP_1 all'intervento per non spaventare il bambino 26. Vero che in quella occasione la madre dormiva con il figlio e il la prese per un braccio e la tirò giù dal letto , mentre il Pt_1 bambino si copriva il viso con la coperta ( e ). C. Si chiede il Persona_7 Persona_5 rigetto delle istanze istruttorie ex adverso avanzate nella seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 n. 3 del 28\4\23 e nella memoria del 7\6\23 ( note autorizzate per ud. del 13\6\23) . D. Nella sola denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova di controparte , ammettersi in controprova i testimoni già indicati dalla difesa di
[...]
nella memoria ex articolo 183 co.6 n. 2 sui capitoli 6,7,8,”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo chiedeva la separazione personale con addebito della Parte_1 stessa alla moglie, l'affidamento condiviso e la collocazione paritaria del figlio minore
, nonché il risarcimento del danno esistenziale e la restituzione di beni mobili ed effetti Per_1 personali di sua proprietà, ubicati nella casa coniugale.
Si costituiva non opponendosi alla separazione, e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda di addebito e di risarcimento dei danni, nonché l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di lei.
All'udienza del 24.2.22 il Presidente del Tribunale disponeva in via provvisoria come di seguito:
“affida congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé per due giorni nella prima settimana con relativo pernottamento, e tre giorni con due pernottamenti l'altra settimana;
inoltre a week end alternati con la madre, dal sabato dopo l'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio con la corresponsione di 250,00 euro mensili da versare alla sig.ra in via Per_1 CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.”
Si procedeva a due audizioni del minore (il 19.4.2022 e il 26.9.23).
In data 9.02.2023 era emessa sentenza non definitiva di status, con rimessione della causa sul ruolo per le questioni ancora controverse.
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 21.10.24.
P a g . 5 | 9 All'udienza del 7.3.2025, le parti precisavano le conclusioni, erano assegnati i termini ex art. 190 cpc e la causa era trattenuta in decisione.
***
e contraevano matrimonio civile a LI il 14.06.2003, atto Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LI al numero 3, parte I, uff.
1. Nel dicembre del 2007 la coppia si trasferiva nella casa dei genitori della in via Europa CP_1 n. 47, LI. Dalla loro unione era nato (14.02.2008). Per_1
1.Addebito
Secondo quanto riferito da il 19 novembre 2019 egli era venuto a conoscenza Pt_1 dell'adulterio della moglie. Si era, quindi, allontanato dalla casa familiare, per farvi poi ritorno a gennaio del 2020 e permanervi fino al marzo 2021, quando, infine, l'aveva abbandonata definitivamente.
La domanda di addebito della separazione deve essere accolta qualora si riscontrino violazioni notevoli e coscienti dei doveri coniugali, che rappresentino la causa dell'intollerabilità della convivenza. Infatti, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sull'effetto che da tale violazione scaturisce, ovvero l'intollerabilità della convivenza.
Nel caso in esame, parte ricorrente chiede che la responsabilità della separazione sia attribuita alla per aver violato l'obbligo di fedeltà, avendo questa intrattenuto una relazione CP_1 extraconiugale con un amico della coppia. La resistente ha confermato la circostanza, pur precisandone la breve durata.
In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso in esame, incontestata la relazione extraconiugale della non vi è prova della CP_1 connessione eziologica con la crisi della coppia. Anzi, è lo stesso a evidenziare di aver Pt_1 deciso di fare rientro a casa, dopo il primo impulso che, nel novembre 2019, l'aveva portato ad allontanarsi per circa due mesi, proprio al fine di recuperare la relazione con il coniuge e continuare il matrimonio (cfr. anche prima memoria ex art. 183 del ricorrente), permanendovi per oltre un anno.
Peraltro, non sono stati articolati capitoli di prova da parte del ricorrente volti a evidenziare tale esclusiva connessione eziologica, bensì esclusivamente volti a dimostrare l'esistenza della relazione adulterina (incontroversa) e lo stato d'animo prostrato dello stesso Pt_1
Di contro, non vi è stata alcuna specifica contestazione sui fatti allegati in comparsa dalla CP_1 per la quale la coppia avrebbe, già in precedenza, affrontato una serie di difficoltà tali da minarne la tenuta (pag. 4 comparsa: “nel 2006 la signora si è trovata CP_1 contemporaneamente ad affrontare le terapie ormonali propedeutiche alla fecondazione assistita, tre incarichi lavorativi diversi, dimissioni del marito dalla Cassa di Risparmio, l'inizio dell'attività del marito come venditore/cercatore di mobili e- da ultimo - ma non meno importante, il percorso valutativo della coppia necessario ad ottenere l'idoneità all'adozione da parte del Tribunale dei Minorenni di Genova!!!!! 5- Il carico degli avvenimenti appena dettagliati determinò una situazione di grave ansia e stress nella convenuta che, con grande senso di responsabilità verso se stessa e la propria famiglia, ritenne opportuno intraprendere un percorso di supporto psicologico. Il medico curante le consigliò di affiancare la terapia con una cura di tipo farmacologico che la signora ha dovuto continuare, poi, per molti anni, ad
P a g . 6 | 9 esclusione del periodo di gravidanza e di allattamento.
6- Tra le righe del ricorso introduttivo, in particolare al punto 9, sembra emergere una sorta di colpa, di rimprovero che il marito muove alla moglie per aver intrapreso il percorso di cura. Ciò è del tutto inaccettabile e rimanda ad una visione anacronistica della relazione affettiva;
ci consegna, del resto, il ritratto di un uomo che, nel corso dell'unione, non ha saputo stare vicino alla propria moglie, non ne ha saputo cogliere gli aspetti di fragilità, peraltro ampiamente giustificati dagli eventi che si è messo sopra in evidenza, tra i quali in particolare la perdita della stabilità economica e la ricerca della maternità.”).
Conseguentemente, la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
2. Affidamento della prole;
collocazione; regime delle frequentazioni;
mantenimento
Risulta rispondente all'interesse del minore, oggi diciassettenne, l'affido condiviso, richiesto da entrambi.
Tenuto conto dell'età di , quasi maggiorenne, della necessità di garantirgli un assetto Per_1 stabile nelle modalità di frequentazione dei genitori, ormai cristallizzate da anni, nonché alla luce delle preferenze da egli espresse – che, seppur non dirimenti, sono comunque un elemento da valorizzare al fine di assicurarne la maggior serenità possibile – deve confermarsi la regolamentazione resa in via provvisoria con provvedimento del 13.9.22 (collocazione prevalente presso la con assegnazione alla stessa della casa coniugale;
settimana A: CP_1 mercoledì e giovedì con il padre, con pernotto del solo mercoledì, oltre al sabato e alla domenica con pernotto del solo sabato;
il resto con la madre;
settimana B: martedì, mercoledì – con pernotto dal padre martedì e mercoledì -e giovedì, cena compresa, con il padre;
il resto con la madre).
In applicazione del criterio di alternanza: per il periodo delle vacanze natalizie trascorrerà con un genitore il giorno e di Natale Per_1 e con l'altro il 26 dicembre (in caso di disaccordo partendo dal padre); gli altri giorni delle vacanze natalizie verranno trascorsi secondo i normali turni di presenza. Il giorno di Pasqua verrà trascorso con la madre, mentre il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa l'anno successivo (in caso di disaccordo partendo dalla madre). Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé in via esclusiva per due settimane, anche non consecutive, Per_1 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto ai redditi delle parti, dalla documentazione in atti emergono:
• (lavoratore autonomo) Pt_1
- Perdita di esercizio di € 119.114 (CU 2018) e dunque reddito 0
- Reddito di € 2915 (CU 2019)
- Reddito di € 69.379 (CU 2020)
• (lavoratrice dipendente) CP_1
- € 15.432 (dichiarazione 2018)
- € 12.271 (dichiarazione 2019)
- € 12.729 (dichiarazione 2020)
Tenendo conto della significativa permanenza di presso l'abitazione del padre, Per_1 nonché dei redditi rispettivamente prodotti, del rilievo per cui il (non ammesso al Pt_1 gratuito patrocinio) e la si erano accordati per il versamento di contributo al CP_1 mantenimento ordinario pari a € 275 (cfr. verbale di udienza del 4.6.24, da cui si evince che le conclusioni congiunte non sono state dispiegate sostanzialmente in relazione alla richiesta di P a g . 7 | 9 addebito), il contributo al mantenimento del minore a carico del padre deve essere fissato nella somma di € 275,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, applicabile per ragioni di uniformità di trattamento in casi analoghi.
Deve, poi, osservarsi, tenuto conto della disciplina applicabile ratione temporis al caso in esame, che l'azione di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c. – come pure quella avente a oggetto la restituzione di beni del da qualificarsi quale rivendica - e quella di Pt_1 addebito soggiacciono a riti procedimentali differenti, di talché la trattazione congiunta di dette cause con il rito ordinario (causa di separazione e causa ordinaria), ammessa dall'art. 40 c.3 c.p.c. riguarda solo le ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche quelle di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2155). Deve, pertanto, escludersi la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi, risultando le domande di risarcimento del danno e di rivendica inammissibili in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la dimidiazione conseguente all'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto ex art. 4 c. 1 ult. parte, compensate per la metà, e per la restante parte a carico del Pt_1
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Compenso al netto delle riduzioni € 3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M
IL TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2580 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...] ei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
a entrambi i genitori il minore nato il [...], collocandolo CP_10 Persona_9 presso la madre;
ASSEGNA la casa familiare sita a LI via Europa n. 47 ad;
CP_1
DISCIPLINA il regime delle frequentazioni come in parte motiva;
P a g . 8 | 9 DISPONE che corrisponda mensilmente a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario del minore l'importo complessivo di € 275,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, entro il 5 di ogni mese ad oltre spese straordinarie al 50% come CP_1 da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente;
DICHIARA inammissibile la domanda di rivendica avanzata dal ricorrente;
CONDANNA lla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1 CP_1
operata la compensazione per un mezzo, liquidate in 3.808 a titolo di onorario, oltre
[...] spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A se e come per legge dovuti.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 9 | 9