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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott.ssa Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3592/2024 R.G. promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO GIACALONE giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANIA;
APPELLATA
Avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27.03.2024, proponeva appello avverso la Controparte_1
sentenza n. 2615/2023, depositata in data del 28.09.2023, del Giudice di Pace di dott. Gaetano CP_2
Di Mauro, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta da avverso il verbale Controparte_1
di contestazione processo verbale N. Cron. PTR 1979002151 e pedissequo processo verbale N.
1979002154, entrambi emessi dalla Polizia Stradale di il 17.11.2022, con il quale era stata CP_2
pagina 1 di 3 irrogata una sanzione pecuniaria pari a € 1.732,00 per la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.s., e di € 1.664,00 per la violazione dell'art. 179, comma 3, C.d.s., nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Nell'odierno atto di appello lamentava l'erronea valutazione, da parte del giudice Controparte_1
di prime cure, della documentazione allegata, domandando la riforma integrale della sentenza di primo grado;
in via subordinata, chiedeva la riduzione al minimo edittale dell'importo ingiunto.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del Controparte_2
proposto appello.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281- sexies c.p.c..
In via preliminare va rilevata la tardività e l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata da parte appellante in data 7.1.2025; ed invero, con ordinanza del 26.9.2024, la controversia era stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc alla successiva udienza del 3.12.2024, con assegnazione alle parti di termine per note sino a 10 gg prima;
entro il termine assegnato, tuttavia, nulla
è stato depositato ed all'udienza del 3.12.2024 nessuna delle parti si è presentata, tanto che il procedimento è stato rinviato alla odierna udienza ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc;
non avendo usufruito del termine concesso con ordinanza del 26.9.2024, pertanto, l'appellante null'altro poteva depositare e, pertanto, non si terrà conto di quanto allegato e dedotto nella comparsa del 7.1.2025.
Procedendo all'esame della domanda, va senz'altro rilevata la tardività dell'appello, essendo stato proposto oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della gravata sent. n. 2615/2023 del
Giudice di Pace di . CP_2
Ed invero, dalla documentazione versata in atti, la sentenza di primo grado è stata notificata a mezzo
PEC a cura dell'Amministrazione in data 23.10.2023 presso il procuratore domiciliatario dell'odierna appellante, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato da in data Controparte_1
27.03.2024.
Va pertanto dichiarata, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni (cd. “termine breve”) dalla notifica della sentenza, in violazione dell'art. 325 c.p.c. – che statuisce che: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e
l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la
pagina 2 di 3 sentenza delle corti d'appello» – e la conseguente conferma integrale della sentenza n. 2615/2023 del
Giudice di Pace di . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta, avendo riguardo a quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 T.U. spese di giustizia (a mente del quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo;
condanna l'appellante al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Catania, il 9.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott.ssa Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3592/2024 R.G. promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO GIACALONE giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANIA;
APPELLATA
Avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27.03.2024, proponeva appello avverso la Controparte_1
sentenza n. 2615/2023, depositata in data del 28.09.2023, del Giudice di Pace di dott. Gaetano CP_2
Di Mauro, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta da avverso il verbale Controparte_1
di contestazione processo verbale N. Cron. PTR 1979002151 e pedissequo processo verbale N.
1979002154, entrambi emessi dalla Polizia Stradale di il 17.11.2022, con il quale era stata CP_2
pagina 1 di 3 irrogata una sanzione pecuniaria pari a € 1.732,00 per la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.s., e di € 1.664,00 per la violazione dell'art. 179, comma 3, C.d.s., nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Nell'odierno atto di appello lamentava l'erronea valutazione, da parte del giudice Controparte_1
di prime cure, della documentazione allegata, domandando la riforma integrale della sentenza di primo grado;
in via subordinata, chiedeva la riduzione al minimo edittale dell'importo ingiunto.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del Controparte_2
proposto appello.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281- sexies c.p.c..
In via preliminare va rilevata la tardività e l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata da parte appellante in data 7.1.2025; ed invero, con ordinanza del 26.9.2024, la controversia era stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc alla successiva udienza del 3.12.2024, con assegnazione alle parti di termine per note sino a 10 gg prima;
entro il termine assegnato, tuttavia, nulla
è stato depositato ed all'udienza del 3.12.2024 nessuna delle parti si è presentata, tanto che il procedimento è stato rinviato alla odierna udienza ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc;
non avendo usufruito del termine concesso con ordinanza del 26.9.2024, pertanto, l'appellante null'altro poteva depositare e, pertanto, non si terrà conto di quanto allegato e dedotto nella comparsa del 7.1.2025.
Procedendo all'esame della domanda, va senz'altro rilevata la tardività dell'appello, essendo stato proposto oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della gravata sent. n. 2615/2023 del
Giudice di Pace di . CP_2
Ed invero, dalla documentazione versata in atti, la sentenza di primo grado è stata notificata a mezzo
PEC a cura dell'Amministrazione in data 23.10.2023 presso il procuratore domiciliatario dell'odierna appellante, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato da in data Controparte_1
27.03.2024.
Va pertanto dichiarata, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni (cd. “termine breve”) dalla notifica della sentenza, in violazione dell'art. 325 c.p.c. – che statuisce che: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e
l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la
pagina 2 di 3 sentenza delle corti d'appello» – e la conseguente conferma integrale della sentenza n. 2615/2023 del
Giudice di Pace di . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta, avendo riguardo a quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 T.U. spese di giustizia (a mente del quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo;
condanna l'appellante al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Catania, il 9.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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