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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
UC SEBASTIANI Presidente
TT DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1016/2025 avente per oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli
Promossa da:
(C.F. , nato alla Spezia il 27.01.1972 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Lupinacci)
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
(C.F. ) nata a [...]_2 C.F._2
(Rep. Dominicana) il 07.05.1986 (con l'avv. Cucchi)
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti:
“1) Rapporti con la figlia minore da valere anche come piano genitoriale. Persona_1
1a) Affidamento condiviso della figlia minore . Persona_1
La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, pur risiedendo presso la Per_1 madre.
1b) Tempi e modalità di frequentazione della figlia minore . Persona_1
Durante la settimana.
Il padre potrà tenere con sé la figlia minore quattro giorni alla settimana dal mercoledì al sabato Per_1 prelevandola all'uscita da scuola o presso la madre ed ivi riaccompagnandola alle ore 22,00.
1 Nel periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà 15 giorni continuativi con la figlia minore con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia.
La madre potrà trascorrere un periodo maggiore nel caso di vacanze estive da trascorrere nella
Repubblica Dominicana.
I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi entro il giorno 30 giugno.
Durante le festività.
°) di anno in anno, alternativamente, durante le festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, la figlia minore trascorrerà la giornata e la notte del 24 dicembre con un genitore e la Per_1 giornata del 25 dicembre con l'altro genitore, trascorrerà il giorno 26 dicembre con un genitore e il giorno 31 dicembre con l'altro genitore, trascorrerà la giornata del 1° gennaio con un genitore e la giornata della AN con l'altro genitore;
rispettata questa alternanza la figlia minore potrà trascorrere con il padre cinque giorni consecutivi;
°) durante le vacanze natalizie, rispettata l'alternanza delle giornate di festa come sopra, potrà rimanere con il padre cinque giorni consecutivi;
°) di anno in anno, alternativamente, la figlia minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e quella di ET con l'altro genitore.
1c) Mantenimento della figlia minore . Persona_1
Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro 300,00
(trecento/00) soggetta a rivalutazione Istat.
I genitori contribuiranno al mantenimento straordinario della figlia minore corrispondendo il 50% delle spese secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritte dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
La figlia rimane fiscalmente a carico esclusivo del padre.”. Per_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2025 ha dedotto: di aver intrattenuto una relazione more Per_1 uxorio con , dalla quale è nata la figlia in data 10.04.2013, regolarmente riconosciuta Parte_2 Per_1 da entrambi i genitori;
che il Tribunale della Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n.
1261/2020 e con provvedimento n. 3762/2020 emesso in data 10.12.2020, ha disciplinato le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nei seguenti termini: “1) La figlia rimarrà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, pur risiedendo presso la madre, e frequenterà il padre secondo il seguente calendario: nei fine settimana di competenza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 16, prelevandola all'uscita dalla scuola o presso la madre, alle ore 22, riaccompagnandola presso la madre;
nei fine settimana di competenza del padre, Per_1 rimarrà con lui il pomeriggio del martedì dalle ore 16, prelevandola all'uscita da scuola o presso la madre, alle ore 22, riaccompagnandola presso la madre, e dal venerdì pomeriggio dalle ore 16, prelevandola
2 all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina ivi riaccompagnandola, nel periodo scolastico, e fino alle ore 22 della domenica, nel periodo di vacanza;
nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà 15 giorni con la figlia con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia;
i genitori, si comunicheranno, almeno 15 giorni prima, la data o le date in cui tratterranno la bambina continuativamente in via esclusiva;
di anno in anno, alternativamente, durante le Festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, Per_1 trascorrerà la giornata e la notte del 24 dicembre con un genitore e la giornata del 25 dicembre con l'altro; di anno in anno, alternativamente, trascorrerà il giorno del 26 dicembre con un genitore e del 31 Per_1 dicembre con l'altro genitore;
durante le vacanze natalizie, rispettata l'alternanza delle giornate di festa come sopra, potrà rimanere con il padre per cinque giorni consecutivi;
di anno in anno, alternativamente, Per_1
trascorrerà la giornata del 1° gennaio con un genitore e la giornata della AN con l'altro genitore;
Per_1 di anno in anno, alternativamente, trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e quella di Per_1
ET con l'altro genitore. Durante ogni periodo di assegnazione esclusiva, quando la figlia minore sarà portata fuori provincia per vacanza, il genitore che la terrà con sé dovrà rendere noto all'altro il nome della località e quello della struttura alberghiera ove soggiorneranno. 2) Per quanto concerne il mantenimento della figlia, i genitori accettano le linee guida sottoscritte dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine della
Spezia in data 13.12.2018. Il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro
400,00 (quattrocento/00), che si intenderanno soggette alla rivalutazione annua ISTAT a decorrere dal perfezionamento della presente scrittura, attese le attuali differenze risorse economiche dei genitori. I genitori parteciperanno alle spese straordinarie della figlia minore nella misura del 50% cadauno. 3) Gli assegni familiari saranno percepiti interamente dal padre. 4) La Sig.ra volontariamente Parte_2 ha lasciato la casa coniugale sita in La Spezia - Via Sarzana n. 232 - di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
, al quale viene assegnata, rinunciando al diritto di abitarla con la figlia, ed ha scelto come luogo Parte_1 di residenza, proprio e per la figlia , l'immobile sito in La Spezia, Via della Pianta n. 251. 5) La figlia Per_1
rimane fiscalmente a carico esclusivo del padre. 6) I genitori s'impegnano vicendevolmente a Per_1 mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa”; di ritenere ora necessario procedere ad una modifica delle suddette condizioni per le ragioni e nei termini specificati in ricorso.
si è costituita in data 25.09.2025, dando atto dell'accordo intervenuto fra le parti nelle Parte_2 more, come ribadito in sede di prima udienza (cfr. verbale del 06.11.2025).
L'udienza prevista per la precisazione delle conclusioni si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., risultando il deposito delle note di trattazione scritta in data 01-02.12.2025.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.21 u.c. c.p.c.
3 Tanto premesso, il Collegio ritiene che le modifiche concordate tra le parti siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne;
l'assenza di conflittualità in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento rende superflua l'audizione della minore.
Va, dunque, disposto nei termini richiesti.
Le spese di lite sono compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., dispone che le condizioni di affidamento e mantenimento di cui al provvedimento citato in parte motiva siano modificate nei seguenti termini:
“1) Rapporti con la figlia minore da valere anche come piano genitoriale. Persona_1
1a) Affidamento condiviso della figlia minore . Persona_1
La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, pur risiedendo presso la Per_1 madre.
1b) Tempi e modalità di frequentazione della figlia minore . Persona_1
Durante la settimana.
Il padre potrà tenere con sé la figlia minore quattro giorni alla settimana dal mercoledì al sabato Per_1 prelevandola all'uscita da scuola o presso la madre ed ivi riaccompagnandola alle ore 22,00.
Nel periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà 15 giorni continuativi con la figlia minore con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia.
La madre potrà trascorrere un periodo maggiore nel caso di vacanze estive da trascorrere nella
Repubblica Dominicana.
I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi entro il giorno 30 giugno.
Durante le festività.
°) di anno in anno, alternativamente, durante le festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, la figlia minore trascorrerà la giornata e la notte del 24 dicembre con un genitore e la Per_1 giornata del 25 dicembre con l'altro genitore, trascorrerà il giorno 26 dicembre con un genitore e il giorno 31 dicembre con l'altro genitore, trascorrerà la giornata del 1° gennaio con un genitore e la giornata della AN con l'altro genitore;
rispettata questa alternanza la figlia minore potrà trascorrere con il padre cinque giorni consecutivi;
°) durante le vacanze natalizie, rispettata l'alternanza delle giornate di festa come sopra, potrà rimanere con il padre cinque giorni consecutivi;
°) di anno in anno, alternativamente, la figlia minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e quella di ET con l'altro genitore.
1c) Mantenimento della figlia minore . Persona_1
4 Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro 300,00
(trecento/00) soggetta a rivalutazione Istat.
I genitori contribuiranno al mantenimento straordinario della figlia minore corrispondendo il 50% delle spese secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritte dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
La figlia rimane fiscalmente a carico esclusivo del padre. Per_1
Spese compensate.
Si comunichi.
La Spezia, 04.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TT Di ER UC ST
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
UC SEBASTIANI Presidente
TT DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1016/2025 avente per oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli
Promossa da:
(C.F. , nato alla Spezia il 27.01.1972 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Lupinacci)
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
(C.F. ) nata a [...]_2 C.F._2
(Rep. Dominicana) il 07.05.1986 (con l'avv. Cucchi)
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti:
“1) Rapporti con la figlia minore da valere anche come piano genitoriale. Persona_1
1a) Affidamento condiviso della figlia minore . Persona_1
La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, pur risiedendo presso la Per_1 madre.
1b) Tempi e modalità di frequentazione della figlia minore . Persona_1
Durante la settimana.
Il padre potrà tenere con sé la figlia minore quattro giorni alla settimana dal mercoledì al sabato Per_1 prelevandola all'uscita da scuola o presso la madre ed ivi riaccompagnandola alle ore 22,00.
1 Nel periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà 15 giorni continuativi con la figlia minore con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia.
La madre potrà trascorrere un periodo maggiore nel caso di vacanze estive da trascorrere nella
Repubblica Dominicana.
I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi entro il giorno 30 giugno.
Durante le festività.
°) di anno in anno, alternativamente, durante le festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, la figlia minore trascorrerà la giornata e la notte del 24 dicembre con un genitore e la Per_1 giornata del 25 dicembre con l'altro genitore, trascorrerà il giorno 26 dicembre con un genitore e il giorno 31 dicembre con l'altro genitore, trascorrerà la giornata del 1° gennaio con un genitore e la giornata della AN con l'altro genitore;
rispettata questa alternanza la figlia minore potrà trascorrere con il padre cinque giorni consecutivi;
°) durante le vacanze natalizie, rispettata l'alternanza delle giornate di festa come sopra, potrà rimanere con il padre cinque giorni consecutivi;
°) di anno in anno, alternativamente, la figlia minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e quella di ET con l'altro genitore.
1c) Mantenimento della figlia minore . Persona_1
Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro 300,00
(trecento/00) soggetta a rivalutazione Istat.
I genitori contribuiranno al mantenimento straordinario della figlia minore corrispondendo il 50% delle spese secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritte dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
La figlia rimane fiscalmente a carico esclusivo del padre.”. Per_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2025 ha dedotto: di aver intrattenuto una relazione more Per_1 uxorio con , dalla quale è nata la figlia in data 10.04.2013, regolarmente riconosciuta Parte_2 Per_1 da entrambi i genitori;
che il Tribunale della Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n.
1261/2020 e con provvedimento n. 3762/2020 emesso in data 10.12.2020, ha disciplinato le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nei seguenti termini: “1) La figlia rimarrà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, pur risiedendo presso la madre, e frequenterà il padre secondo il seguente calendario: nei fine settimana di competenza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 16, prelevandola all'uscita dalla scuola o presso la madre, alle ore 22, riaccompagnandola presso la madre;
nei fine settimana di competenza del padre, Per_1 rimarrà con lui il pomeriggio del martedì dalle ore 16, prelevandola all'uscita da scuola o presso la madre, alle ore 22, riaccompagnandola presso la madre, e dal venerdì pomeriggio dalle ore 16, prelevandola
2 all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina ivi riaccompagnandola, nel periodo scolastico, e fino alle ore 22 della domenica, nel periodo di vacanza;
nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà 15 giorni con la figlia con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia;
i genitori, si comunicheranno, almeno 15 giorni prima, la data o le date in cui tratterranno la bambina continuativamente in via esclusiva;
di anno in anno, alternativamente, durante le Festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, Per_1 trascorrerà la giornata e la notte del 24 dicembre con un genitore e la giornata del 25 dicembre con l'altro; di anno in anno, alternativamente, trascorrerà il giorno del 26 dicembre con un genitore e del 31 Per_1 dicembre con l'altro genitore;
durante le vacanze natalizie, rispettata l'alternanza delle giornate di festa come sopra, potrà rimanere con il padre per cinque giorni consecutivi;
di anno in anno, alternativamente, Per_1
trascorrerà la giornata del 1° gennaio con un genitore e la giornata della AN con l'altro genitore;
Per_1 di anno in anno, alternativamente, trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e quella di Per_1
ET con l'altro genitore. Durante ogni periodo di assegnazione esclusiva, quando la figlia minore sarà portata fuori provincia per vacanza, il genitore che la terrà con sé dovrà rendere noto all'altro il nome della località e quello della struttura alberghiera ove soggiorneranno. 2) Per quanto concerne il mantenimento della figlia, i genitori accettano le linee guida sottoscritte dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine della
Spezia in data 13.12.2018. Il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro
400,00 (quattrocento/00), che si intenderanno soggette alla rivalutazione annua ISTAT a decorrere dal perfezionamento della presente scrittura, attese le attuali differenze risorse economiche dei genitori. I genitori parteciperanno alle spese straordinarie della figlia minore nella misura del 50% cadauno. 3) Gli assegni familiari saranno percepiti interamente dal padre. 4) La Sig.ra volontariamente Parte_2 ha lasciato la casa coniugale sita in La Spezia - Via Sarzana n. 232 - di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
, al quale viene assegnata, rinunciando al diritto di abitarla con la figlia, ed ha scelto come luogo Parte_1 di residenza, proprio e per la figlia , l'immobile sito in La Spezia, Via della Pianta n. 251. 5) La figlia Per_1
rimane fiscalmente a carico esclusivo del padre. 6) I genitori s'impegnano vicendevolmente a Per_1 mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa”; di ritenere ora necessario procedere ad una modifica delle suddette condizioni per le ragioni e nei termini specificati in ricorso.
si è costituita in data 25.09.2025, dando atto dell'accordo intervenuto fra le parti nelle Parte_2 more, come ribadito in sede di prima udienza (cfr. verbale del 06.11.2025).
L'udienza prevista per la precisazione delle conclusioni si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., risultando il deposito delle note di trattazione scritta in data 01-02.12.2025.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.21 u.c. c.p.c.
3 Tanto premesso, il Collegio ritiene che le modifiche concordate tra le parti siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne;
l'assenza di conflittualità in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento rende superflua l'audizione della minore.
Va, dunque, disposto nei termini richiesti.
Le spese di lite sono compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., dispone che le condizioni di affidamento e mantenimento di cui al provvedimento citato in parte motiva siano modificate nei seguenti termini:
“1) Rapporti con la figlia minore da valere anche come piano genitoriale. Persona_1
1a) Affidamento condiviso della figlia minore . Persona_1
La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, pur risiedendo presso la Per_1 madre.
1b) Tempi e modalità di frequentazione della figlia minore . Persona_1
Durante la settimana.
Il padre potrà tenere con sé la figlia minore quattro giorni alla settimana dal mercoledì al sabato Per_1 prelevandola all'uscita da scuola o presso la madre ed ivi riaccompagnandola alle ore 22,00.
Nel periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà 15 giorni continuativi con la figlia minore con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia.
La madre potrà trascorrere un periodo maggiore nel caso di vacanze estive da trascorrere nella
Repubblica Dominicana.
I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi entro il giorno 30 giugno.
Durante le festività.
°) di anno in anno, alternativamente, durante le festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, la figlia minore trascorrerà la giornata e la notte del 24 dicembre con un genitore e la Per_1 giornata del 25 dicembre con l'altro genitore, trascorrerà il giorno 26 dicembre con un genitore e il giorno 31 dicembre con l'altro genitore, trascorrerà la giornata del 1° gennaio con un genitore e la giornata della AN con l'altro genitore;
rispettata questa alternanza la figlia minore potrà trascorrere con il padre cinque giorni consecutivi;
°) durante le vacanze natalizie, rispettata l'alternanza delle giornate di festa come sopra, potrà rimanere con il padre cinque giorni consecutivi;
°) di anno in anno, alternativamente, la figlia minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e quella di ET con l'altro genitore.
1c) Mantenimento della figlia minore . Persona_1
4 Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro 300,00
(trecento/00) soggetta a rivalutazione Istat.
I genitori contribuiranno al mantenimento straordinario della figlia minore corrispondendo il 50% delle spese secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritte dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
La figlia rimane fiscalmente a carico esclusivo del padre. Per_1
Spese compensate.
Si comunichi.
La Spezia, 04.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TT Di ER UC ST
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