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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 14/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 2081/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 14.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2081/2022 R.G vertente TRA
con sede legale in Roma Parte_1 alla Via Yser, 14, quale gestore del Fondo art. 1 comma 343 della Legge 266/2005 c.f.
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore P.IVA_1
Delegato, Avvocato nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli, al n° 32 della Piazza Carità, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Renato Magaldi, (c.f. ), dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù della procura in atti (fax +39 0814971069 - ; appellante Email_1
CONTRO
, nato in [...] il [...], (codice fiscale: Controparte_2 [...]
); , nata in [...] il [...], (codice C.F._3 Parte_2
1 fiscale: ); , nato in [...] il CodiceFiscale_4 Parte_3
22.09.1939, (codice fiscale: ); , nato in CodiceFiscale_5 Parte_4
T'NT (NA) il 03.01.1941, (codice fiscale: ) e CodiceFiscale_6 CP_3
nato in [...] il [...], (codice fiscale: ),
[...] CodiceFiscale_7 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Primizia, (codice fiscale ), CodiceFiscale_8 presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Piazzetta Pirozzi, n°11, elettivamente domiciliano giusta mandati in calce alla comparsa di costituzione e risposta (fax 081/5045150 - pec ; appellati Email_2
Oggetto: Gravame avverso la Sentenza n. 3044/2021 del Tribunale di Napoli Nord – Sez. II civile - pubblicata in data 02.11.2021.
Conclusioni
Per l'appellante e per gli appellati: come da note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza.
Primo grado
Con atto ritualmente notificato la Parte_5 quale - proponeva opposizione avverso il decreto
[...] Parte_6 ingiuntivo n. 3296 del 02.07.2018 R.G. n. 5681/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, col quale le era stato ingiunto di pagare l'importo complessivo di €. 184.204,11 in favore di
, , , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella loro qualità di eredi del de cuius ripartita Controparte_3 Persona_1 secondo le precise disposizioni testamentarie impartite dallo stesso.
L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, assumendo che il Fondo Rapporto dormienti è costituito presso il tenuto ad Controparte_4 erogare le somme di volta in volta alla deduceva l'incompletezza della Parte_1 documentazione richiesta, la mancanza di prova circa l'entità delle quote spettanti considerato il contenzioso pendente tra gli eredi e la diffida della coerede Persona_2
. Chiedeva di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio nei confronti
[...] di e . Persona_2 Controparte_5
Instava per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitisi gli opposti deducevano l'infondatezza della opposizione. A fondamento della propria pretesa i ricorrenti affermavano di essere stati istituiti eredi del defunto padre
[...]
– nato in [...] il [...] ed ivi deceduto in data 26.06.2003 – Persona_1 mediante testamento olografo pubblicato in data 29.07.2003 dal Notaio Persona_3 con studio in Succivo (Rep. 37.524, racc. n. 12.927);
[...]
2 l'asse ereditario risultava composto da beni mobili, immobili e crediti compiutamente e distintamente indicati nel testamento olografo pubblicato, nonché da un complesso di valori, beni mobili, arredi, suppellettili e gioielli non indicati e distribuiti dal testatore;
il de cuius era titolare di un rapporto di Conto Corrente Persona_1
n°00519/56570748 presso la Banca Cariparma, Credit Agricole, Agenzia di Giugliano in Campania, su cui risultava depositato l'importo di euro 237.318,24, che tale rapporto era stato estinto mediante devoluzione dell'intero importo al Fondo (cd. Rapporti dormienti) di cui all'art.
1 - comma 343 - Legge 266/2005 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ha affidato alla la gestione delle domande di Parte_1 rimborso delle somme chieste in rimborso con decorrenza dal 14.06.2010; in data 31.03.2014, in ottemperanza a quanto previsto e disciplinato dall'art.
4 - comma 1 - D.P.R. 116/2007, gli estremi identificativi del suddetto Rapporto di Conto Corrente (titolare: numero identificativo del rapporto: n° 00519/56570748; codice Persona_1 fiscale: , euro 237.318,24) venivano comunicati al Ministero CodiceFiscale_9 dell'Economia e delle Finanze ed il 30.05.2014, l'importo di euro 237.318,24 veniva trasferito al Fondo (cd. Rapporti dormienti) mediante versamento in favore della Tesoreria Provinciale della Stato di Parma (n. CRO/versamento 61326420811), secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 4 comma 3 D.P.R. 116/2007;
l'importo di euro 237.318,24 non era stato rimborsato agli eredi del defunto Persona_1
tra cui i ricorrenti: , , ,
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e nonostante la richiesta di rimborso in via Parte_4 Controparte_3 bonaria alla - Fondo Rapporti dormienti mediante raccomandata A/R in Parte_1 data 17.05.2016;
l'istanza inoltrata dal legale dei ricorrenti era stata riscontrata dalla on nota Parte_1 del 26.08.2016 con la quale si indicavano i documenti necessari al rimborso delle somme de quibus;
successivamente, con nota del 12.10.2016 (Prot. N°0235918) la comunicava Parte_1 la sospensione della pratica al fine di acquisire la volontà unanime e concorde da parte di tutti gli eredi in merito alle singole quote, giusta missiva del 21.06.2016 inoltrata dai legali della coerede , che invitavano la concessionaria a non dar corso ad Persona_2 alcuna iniziativa unilaterale e/o congiunta per il rimborso del conto corrente n. 565707; sostenevano i ricorrenti di aver diritto a riscuotere, pro quota, la parte di credito giacente sul Conto Corrente n° 00519/56570748 intestato al defunto padre così come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24657/2007 secondo cui: “in presenza di successione, i crediti, a differenza dei debiti, cadono direttamente in comunione, con la conseguenza che il singolo partecipante alla comunione fra eredi ben potrebbe riscuotere la parte di credito giacente sul conto intestato al parente defunto proporzionale alla quota ereditaria”.
3 Pertanto, sulla base delle riportate statuizioni il singolo coerede era legittimato a prelevare dal conto corrente del parente deceduto l'importo pari alla quota di eredità spettantegli senza il consenso degli altri coeredi. Concludevano, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 23.02.2019, disattesa la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, apparendo le eccezioni sollevate dall'opponente di pronta soluzione, venivano concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c.
In data 17.09.2019 spiegava intervento la coerede , la quale aderiva alle Persona_2 tesi della opponente e deduceva che il pagamento degli importi richiesti in via Pt_1 monitoria dai ricorrenti avrebbe pregiudicato la difficile ed estenuante trattativa portata avanti dagli eredi per la divisione.
Chiedeva di essere rimessa in termini e che fosse integrato il contraddittorio nei confronti di . CP_5 Per_1
Disattese le richieste dell'opponente e dell'interveniente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'esisto riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 3044/2021 del 02.11.2021 il Tribunale di Napoli Nord, II sez. civile, così statuiva:” - rigetta l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo n. 3296/2018 del 15.06.2017 R.G. n. 5681/2018; - condanna l'opponente e l'interventrice in solido Pt_1 Persona_2 al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti , , Controparte_2 Parte_2
e che liquida in €. 7.795,00 per Parte_3 Parte_4 Controparte_3 compensi, nulla per esborsi in quanto non allegati né dimostrati, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 06.05.2022, la società Parte_1 proponeva gravame avverso la prefata sentenza in ragione di
[...] tre motivi di gravame, chiedendo:
”a) accertare e dichiarare che il Decreto ingiuntivo n. 3296/2018 (R.g.n. 5681/2018) del 28/6/2018, depositato il 02/07/2018, notificato il 4/7/2018 è infondato, erroneo e privo di riscontro normativo e, per l'effetto, revocare lo stesso e porlo nel nulla, con vittoria delle spese processuali;
b) disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti del signor nato a [...]
T'NT il 10.6.1942 (c.f. ) con necessità dell'accertamento incidentale C.F._10 delle quote effettivamente spettanti alle parti.; c) con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
4 Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 2081/2022, fissata l'udienza di comparizione delle parti al 30.09.2022, il 02.09.2022 si costituivano gli appellati, i quali concludevano per il rigetto dell'appello, per essere lo stesso inammissibile e infondato nel merito.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.02.2023, dopo diversi rinvii, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 la stessa veniva rinviata all'udienza del 14/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 02.05.2022 a fronte della sentenza n. 3044/2021, pubblicata il 02.11.2021, nel rispetto del termine di cui all'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato : Della titolarità dell'obbligo alla restituzione – completezza della documentazione, l'appellante precisava che nel giudizio di opposizione aveva sempre sostenuto l'inesistenza del titolo per richiedere le somme controverse atteso che la Pt_1 non era soggetto legittimato passivo considerato che il Fondo è costituito presso il ed è dunque il a dover erogare Controparte_6 Controparte_7 le somme, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande;
deduceva di essere nudus minister della volontà del e di non poter versare CP_4 Contr alcuna somma che non le fosse stata rimessa dal In ogni caso, la documentazione non era completa a fondare la domanda di rimborso.
Da ciò il preteso credito dei ricorrenti non era né certo, né liquido, né esigibile da . Pt_1
La sentenza andava riformata nella parte in cui ha stabilito che il soggetto deputato al rimborso delle somme sia proprio pur in assenza della autorizzazione e del Parte_1 Contr trasferimento della relativa provvista da parte del
Col secondo motivo rubricato : Del diritto alla percezione della propria quota l'appellante deduceva che i crediti del de cuius “non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria e dall'altro che ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”. Pertanto, aveva richiesto la prova della qualità di eredi e della misura delle relative quote spettanti. A tal fine domandato al Giudice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Parte_1 due eredi che non erano parte del giudizio e, dunque, , nata a Persona_2
T'NT il 20.7.1945 (c.f. ) e , nato a C.F._11 Controparte_5
5 T'NT il 10.6.1942 (c.f. ), al fine di individuare le rispettive C.F._10 quote.
La richiesta, rimasta inevasa, è stata reiterata in sede di appello. Nel giudizio, interveniva la sig. , nata a [...] il [...] (c.f. Persona_2
) ma non , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._11 Controparte_5
). C.F._10
Deduceva che la sentenza erroneamente non ha dato riscontro alla difesa di Parte_1 sicché andrà modificata nella parte in cui ha accertato la non necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi e dovrà essere disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di , nato a [...] il [...] Controparte_5
(c.f. ) con l'accertamento incidentale delle quote spettanti alle parti. C.F._10
Col terzo motivo rubricato: Della completezza della documentazione l'appellante ribadisce come la documentazione rimessa dagli originari ricorrenti a non Parte_1 Contr fosse sufficiente a trasferire la domanda al Infatti, nella missiva del 26.8.2016 (depositata anche dalla parte ricorrente) venivano indicati i documenti ed i dati da trasferire e rimettere a , documenti incompleti in quanto mancava: Parte_1
- la copia documentazione rapporto (assegno circolare/ libretto/certificato di deposito/contratto Fondo di Investimento) (del c/c dal quale si evince l'intestatario); - il codice IBAN dei pretesi aventi diritto;
- la domanda formulata secondo modulo prestampato;
- l'originale della delega al trattamento dei dati da parte di tutti coeredi;
- l'autocertificazione attestante il decesso dell'avente diritto e gli eredi, corredata da documenti di identità in corso di validità.
La sentenza andrà modificata nella parte in cui ha ritenuto che le somme fossero dovute pur in assenza di documentazione sufficiente, statuendo che nulla è dovuto.
In limine itis occorre dare atto che, in seguito alla pubblicazione della sentenza impugnata, la ha provveduto a versare a ciascuno degli odierni appellati l'importo Pt_1 agli stessi dovuto. Risulta pertanto superato il rilievo contenuto nel terzo motivo con riguardo ai pretesi ostacoli amministrativi alla liquidazione.
Sebbene cessata la materia del contendere, tuttavia, la medesima per essere dichiarata, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove
6 abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 01).
Ciò posto, l'appello, valutato nel suo complesso, merita il rigetto.
Invero, le questioni in esso sono state affrontate e definitivamente risolte dalla Suprema Corte di cassazione sez. I, 06/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6475 che riguarda la disciplina del Fondo cd. rapporti dormienti, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze della L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 343. Il Tribunale ha richiamato correttamente il contenuto della citata pronuncia di legittimità che il Collegio condivide pienamente e fa propria, laddove afferma:
- la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", stabilisce che "per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato" e quindi "dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario, giusto regolamento adottato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze" nonché dagli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (art. 345-ter legge finanziaria 2006 cit.), con attribuzione al regolamento di attuazione D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, della definizione delle modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
- A decorrere dal 14 giugno 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto (c.d. Parte_1 Pt_6
"rapporti dormienti").
- L'art. 5 relativo agli "Adempimenti di " stabilisce, che la concessionaria provveda a Pt_1 gestire la ricezione delle istanze di restituzione, a svolgere l'istruttoria circa la sussistenza dei relativi presupposti, osservando le istruzioni del ed acquisendo presso gli istanti e gli CP_4 intermediari di cui al D.P.R. n. 116 del 2007, art. 1, gli elementi utili per accertare la sussistenza e la titolarità del rapporto dormiente e l'avvenuto trasferimento al Fondo.
7 - Effettuate le verifiche chiede al Ministero l'accredito delle somme una volta accertato Pt_1 il diritto al rimborso dell'istante e dispone il rimborso stesso senza interessi una volta avvenuto l'accredito.
- Spetta a curare il riscontro ai richiedenti, comunicando loro il motivato diniego Pt_1 dell'istanza, gestire, i rapporti con gli istanti e gli adempimenti preliminari.
Conclude la Suprema Corte che i poteri che esercita rispetto alle istanze di restituzione Pt_1 attività di ricezione, istruttoria, accoglimento o rigetto e pagamento previa fornitura della provvista finanziaria da parte del (Ministero dell'Economia e delle Finanze) su conto dedicato (…) CP_8 esprimono di la legittimazione passiva rispetto alla istanza di rimborso avanzata dagli Pt_1 aventi diritto quanto alle somme confluite, in difetto dei presupposti di legge, nei cd. fondi dormienti destinati ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
- Osserva la Corte come, in tal modo si costituisca un rapporto obbligatorio trilatero ex lege tra soggetto finanziatore, soggetto destinatario delle domande, al quale CP_4 Pt_1 spetta autonomia decisionale in ordine al loro accoglimento in applicazione delle previsioni di legge e di regolamento e delle istruzioni adottate dal stesso attraverso proprie circolari, ed il CP_4 richiedente la restituzione nella illegittima devoluzione delle somme oggetto di assegni circolari o di depositi o strumenti assicurativi trasmessi dagli intermediari autorizzati, in difetto dei presupposti di cui alla Legge Finanziaria n. 266 del 2006, art. 1, comma 343, al fondo rapporti dormienti. La normativa di conforto, di natura primaria e regolamentare, (…) fissa i presupposti integrativi del diritto ed i soggetti passivamente legittimati alla domanda. Il mancato accredito da parte del delle somme sulla cui titolarità abbia CP_8 Pt_1 favorevolmente concluso l'istruttoria, (…) integra una vicenda destinata a risolvere i propri effetti all'interno del rapporto convenzionalmente dettagliato tra il stesso e la concessionaria e CP_4 non ad involgere le posizioni dell'avente diritto al rimborso. Il diretto contatto che si instaura tra il delegato ed il privato avente diritto al rimborso Pt_1 richiama l'operatività in esterno di un mandato senza rappresentanza in cui il mandatario risponde verso il privato nei limiti fissati nell'atto di mandato e nel rispetto delle istruzioni ricevute (art. 1711 c.c.) ne segue che il terzo avente diritto può rivolgersi direttamente mandatario perché adempia ai compiti delegatigli dal mandante, con piena riferibilità al primo dell'attività spiegata, in ragione della peculiare forma di responsabilità contrattuale che insorge col "contatto sociale". Per quanto fin qui argomentato va' pertanto riconosciuta la legittimazione passiva della in ordine alla domanda di restituzione in parola. Pt_1
Quanto poi all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi la Corte di legittimità (cfr. ordinanza n. 13163/2024 del 14/5/2024) in materia di crediti ereditari, ha ribadito il proprio consolidato orientamento (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., n. 24657/2007), secondo cui i crediti del defunto, al pari degli altri beni/diritti di cui egli era titolare, cadono in
8 successione e, dunque, sono oggetto della comunione ereditaria che viene a crearsi tra i di lui eredi. Ciò a differenza dei debiti ereditari che, in forza dell'art. 752 c.c., si “dividono” tra i coeredi, di talché essi sono tenuti al loro pagamento pro quota, in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Ne segue che ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito ereditario;
ciò senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, che, dunque, non sono parti necessarie di un tale procedimento, ferma restando la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (cfr. Cass., SS.UU., 24657/2007 cit. e, da ultimo, Cass. 10585/2024). Quindi, sussiste in capo di ciascuno dei coeredi il diritto di domandare il pagamento dell'intero credito ereditario maturato in capo al proprio dante causa atteso che gli altri coeredi non citati in giudizio non sono litisconsorti necessari.
Sull'infondatezza e pretestuosità del terzo motivo si è già detto in premessa superato in concreto dall'intervenuto pagamento della somma controversa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM 147/22, secondo i valori medi tenuto conto del valore della controversia (€ 184.204,11), come segue:
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00 Aumento del 120 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 17.180,40
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 31.497,40 Riduzione del 30 % su € 31.497,40 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -9.449,22
Compenso al netto delle riduzioni € 22.048,18 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Il compenso è posto a carico della Parte_1
in persona del l.r.p.t. e liquidato agli appellati, e per essi al procuratore antistatario
[...]
Avv. Alfredo Primizia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la Sentenza n. 3044/2021 del Tribunale di Napoli Nord – pubblicata in data 02.11.2021 così provvede:
1. rigetta l'appello;
9 2. condanna la in Parte_1 persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite in favore degli appellati e, per essi del procuratore antistatario Avv. Alfredo Primizia, che liquida in complessivi € 22.048,18 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 14/11/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa CP_9
TA CO.
10
VIII sezione civile
Udienza del 14/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 2081/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 14.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2081/2022 R.G vertente TRA
con sede legale in Roma Parte_1 alla Via Yser, 14, quale gestore del Fondo art. 1 comma 343 della Legge 266/2005 c.f.
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore P.IVA_1
Delegato, Avvocato nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli, al n° 32 della Piazza Carità, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Renato Magaldi, (c.f. ), dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù della procura in atti (fax +39 0814971069 - ; appellante Email_1
CONTRO
, nato in [...] il [...], (codice fiscale: Controparte_2 [...]
); , nata in [...] il [...], (codice C.F._3 Parte_2
1 fiscale: ); , nato in [...] il CodiceFiscale_4 Parte_3
22.09.1939, (codice fiscale: ); , nato in CodiceFiscale_5 Parte_4
T'NT (NA) il 03.01.1941, (codice fiscale: ) e CodiceFiscale_6 CP_3
nato in [...] il [...], (codice fiscale: ),
[...] CodiceFiscale_7 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Primizia, (codice fiscale ), CodiceFiscale_8 presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Piazzetta Pirozzi, n°11, elettivamente domiciliano giusta mandati in calce alla comparsa di costituzione e risposta (fax 081/5045150 - pec ; appellati Email_2
Oggetto: Gravame avverso la Sentenza n. 3044/2021 del Tribunale di Napoli Nord – Sez. II civile - pubblicata in data 02.11.2021.
Conclusioni
Per l'appellante e per gli appellati: come da note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza.
Primo grado
Con atto ritualmente notificato la Parte_5 quale - proponeva opposizione avverso il decreto
[...] Parte_6 ingiuntivo n. 3296 del 02.07.2018 R.G. n. 5681/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, col quale le era stato ingiunto di pagare l'importo complessivo di €. 184.204,11 in favore di
, , , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella loro qualità di eredi del de cuius ripartita Controparte_3 Persona_1 secondo le precise disposizioni testamentarie impartite dallo stesso.
L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, assumendo che il Fondo Rapporto dormienti è costituito presso il tenuto ad Controparte_4 erogare le somme di volta in volta alla deduceva l'incompletezza della Parte_1 documentazione richiesta, la mancanza di prova circa l'entità delle quote spettanti considerato il contenzioso pendente tra gli eredi e la diffida della coerede Persona_2
. Chiedeva di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio nei confronti
[...] di e . Persona_2 Controparte_5
Instava per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitisi gli opposti deducevano l'infondatezza della opposizione. A fondamento della propria pretesa i ricorrenti affermavano di essere stati istituiti eredi del defunto padre
[...]
– nato in [...] il [...] ed ivi deceduto in data 26.06.2003 – Persona_1 mediante testamento olografo pubblicato in data 29.07.2003 dal Notaio Persona_3 con studio in Succivo (Rep. 37.524, racc. n. 12.927);
[...]
2 l'asse ereditario risultava composto da beni mobili, immobili e crediti compiutamente e distintamente indicati nel testamento olografo pubblicato, nonché da un complesso di valori, beni mobili, arredi, suppellettili e gioielli non indicati e distribuiti dal testatore;
il de cuius era titolare di un rapporto di Conto Corrente Persona_1
n°00519/56570748 presso la Banca Cariparma, Credit Agricole, Agenzia di Giugliano in Campania, su cui risultava depositato l'importo di euro 237.318,24, che tale rapporto era stato estinto mediante devoluzione dell'intero importo al Fondo (cd. Rapporti dormienti) di cui all'art.
1 - comma 343 - Legge 266/2005 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ha affidato alla la gestione delle domande di Parte_1 rimborso delle somme chieste in rimborso con decorrenza dal 14.06.2010; in data 31.03.2014, in ottemperanza a quanto previsto e disciplinato dall'art.
4 - comma 1 - D.P.R. 116/2007, gli estremi identificativi del suddetto Rapporto di Conto Corrente (titolare: numero identificativo del rapporto: n° 00519/56570748; codice Persona_1 fiscale: , euro 237.318,24) venivano comunicati al Ministero CodiceFiscale_9 dell'Economia e delle Finanze ed il 30.05.2014, l'importo di euro 237.318,24 veniva trasferito al Fondo (cd. Rapporti dormienti) mediante versamento in favore della Tesoreria Provinciale della Stato di Parma (n. CRO/versamento 61326420811), secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 4 comma 3 D.P.R. 116/2007;
l'importo di euro 237.318,24 non era stato rimborsato agli eredi del defunto Persona_1
tra cui i ricorrenti: , , ,
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e nonostante la richiesta di rimborso in via Parte_4 Controparte_3 bonaria alla - Fondo Rapporti dormienti mediante raccomandata A/R in Parte_1 data 17.05.2016;
l'istanza inoltrata dal legale dei ricorrenti era stata riscontrata dalla on nota Parte_1 del 26.08.2016 con la quale si indicavano i documenti necessari al rimborso delle somme de quibus;
successivamente, con nota del 12.10.2016 (Prot. N°0235918) la comunicava Parte_1 la sospensione della pratica al fine di acquisire la volontà unanime e concorde da parte di tutti gli eredi in merito alle singole quote, giusta missiva del 21.06.2016 inoltrata dai legali della coerede , che invitavano la concessionaria a non dar corso ad Persona_2 alcuna iniziativa unilaterale e/o congiunta per il rimborso del conto corrente n. 565707; sostenevano i ricorrenti di aver diritto a riscuotere, pro quota, la parte di credito giacente sul Conto Corrente n° 00519/56570748 intestato al defunto padre così come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24657/2007 secondo cui: “in presenza di successione, i crediti, a differenza dei debiti, cadono direttamente in comunione, con la conseguenza che il singolo partecipante alla comunione fra eredi ben potrebbe riscuotere la parte di credito giacente sul conto intestato al parente defunto proporzionale alla quota ereditaria”.
3 Pertanto, sulla base delle riportate statuizioni il singolo coerede era legittimato a prelevare dal conto corrente del parente deceduto l'importo pari alla quota di eredità spettantegli senza il consenso degli altri coeredi. Concludevano, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 23.02.2019, disattesa la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, apparendo le eccezioni sollevate dall'opponente di pronta soluzione, venivano concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c.
In data 17.09.2019 spiegava intervento la coerede , la quale aderiva alle Persona_2 tesi della opponente e deduceva che il pagamento degli importi richiesti in via Pt_1 monitoria dai ricorrenti avrebbe pregiudicato la difficile ed estenuante trattativa portata avanti dagli eredi per la divisione.
Chiedeva di essere rimessa in termini e che fosse integrato il contraddittorio nei confronti di . CP_5 Per_1
Disattese le richieste dell'opponente e dell'interveniente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'esisto riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 3044/2021 del 02.11.2021 il Tribunale di Napoli Nord, II sez. civile, così statuiva:” - rigetta l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo n. 3296/2018 del 15.06.2017 R.G. n. 5681/2018; - condanna l'opponente e l'interventrice in solido Pt_1 Persona_2 al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti , , Controparte_2 Parte_2
e che liquida in €. 7.795,00 per Parte_3 Parte_4 Controparte_3 compensi, nulla per esborsi in quanto non allegati né dimostrati, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 06.05.2022, la società Parte_1 proponeva gravame avverso la prefata sentenza in ragione di
[...] tre motivi di gravame, chiedendo:
”a) accertare e dichiarare che il Decreto ingiuntivo n. 3296/2018 (R.g.n. 5681/2018) del 28/6/2018, depositato il 02/07/2018, notificato il 4/7/2018 è infondato, erroneo e privo di riscontro normativo e, per l'effetto, revocare lo stesso e porlo nel nulla, con vittoria delle spese processuali;
b) disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti del signor nato a [...]
T'NT il 10.6.1942 (c.f. ) con necessità dell'accertamento incidentale C.F._10 delle quote effettivamente spettanti alle parti.; c) con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
4 Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 2081/2022, fissata l'udienza di comparizione delle parti al 30.09.2022, il 02.09.2022 si costituivano gli appellati, i quali concludevano per il rigetto dell'appello, per essere lo stesso inammissibile e infondato nel merito.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.02.2023, dopo diversi rinvii, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 la stessa veniva rinviata all'udienza del 14/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 02.05.2022 a fronte della sentenza n. 3044/2021, pubblicata il 02.11.2021, nel rispetto del termine di cui all'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato : Della titolarità dell'obbligo alla restituzione – completezza della documentazione, l'appellante precisava che nel giudizio di opposizione aveva sempre sostenuto l'inesistenza del titolo per richiedere le somme controverse atteso che la Pt_1 non era soggetto legittimato passivo considerato che il Fondo è costituito presso il ed è dunque il a dover erogare Controparte_6 Controparte_7 le somme, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande;
deduceva di essere nudus minister della volontà del e di non poter versare CP_4 Contr alcuna somma che non le fosse stata rimessa dal In ogni caso, la documentazione non era completa a fondare la domanda di rimborso.
Da ciò il preteso credito dei ricorrenti non era né certo, né liquido, né esigibile da . Pt_1
La sentenza andava riformata nella parte in cui ha stabilito che il soggetto deputato al rimborso delle somme sia proprio pur in assenza della autorizzazione e del Parte_1 Contr trasferimento della relativa provvista da parte del
Col secondo motivo rubricato : Del diritto alla percezione della propria quota l'appellante deduceva che i crediti del de cuius “non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria e dall'altro che ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”. Pertanto, aveva richiesto la prova della qualità di eredi e della misura delle relative quote spettanti. A tal fine domandato al Giudice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Parte_1 due eredi che non erano parte del giudizio e, dunque, , nata a Persona_2
T'NT il 20.7.1945 (c.f. ) e , nato a C.F._11 Controparte_5
5 T'NT il 10.6.1942 (c.f. ), al fine di individuare le rispettive C.F._10 quote.
La richiesta, rimasta inevasa, è stata reiterata in sede di appello. Nel giudizio, interveniva la sig. , nata a [...] il [...] (c.f. Persona_2
) ma non , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._11 Controparte_5
). C.F._10
Deduceva che la sentenza erroneamente non ha dato riscontro alla difesa di Parte_1 sicché andrà modificata nella parte in cui ha accertato la non necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi e dovrà essere disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di , nato a [...] il [...] Controparte_5
(c.f. ) con l'accertamento incidentale delle quote spettanti alle parti. C.F._10
Col terzo motivo rubricato: Della completezza della documentazione l'appellante ribadisce come la documentazione rimessa dagli originari ricorrenti a non Parte_1 Contr fosse sufficiente a trasferire la domanda al Infatti, nella missiva del 26.8.2016 (depositata anche dalla parte ricorrente) venivano indicati i documenti ed i dati da trasferire e rimettere a , documenti incompleti in quanto mancava: Parte_1
- la copia documentazione rapporto (assegno circolare/ libretto/certificato di deposito/contratto Fondo di Investimento) (del c/c dal quale si evince l'intestatario); - il codice IBAN dei pretesi aventi diritto;
- la domanda formulata secondo modulo prestampato;
- l'originale della delega al trattamento dei dati da parte di tutti coeredi;
- l'autocertificazione attestante il decesso dell'avente diritto e gli eredi, corredata da documenti di identità in corso di validità.
La sentenza andrà modificata nella parte in cui ha ritenuto che le somme fossero dovute pur in assenza di documentazione sufficiente, statuendo che nulla è dovuto.
In limine itis occorre dare atto che, in seguito alla pubblicazione della sentenza impugnata, la ha provveduto a versare a ciascuno degli odierni appellati l'importo Pt_1 agli stessi dovuto. Risulta pertanto superato il rilievo contenuto nel terzo motivo con riguardo ai pretesi ostacoli amministrativi alla liquidazione.
Sebbene cessata la materia del contendere, tuttavia, la medesima per essere dichiarata, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove
6 abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 01).
Ciò posto, l'appello, valutato nel suo complesso, merita il rigetto.
Invero, le questioni in esso sono state affrontate e definitivamente risolte dalla Suprema Corte di cassazione sez. I, 06/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6475 che riguarda la disciplina del Fondo cd. rapporti dormienti, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze della L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 343. Il Tribunale ha richiamato correttamente il contenuto della citata pronuncia di legittimità che il Collegio condivide pienamente e fa propria, laddove afferma:
- la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", stabilisce che "per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato" e quindi "dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario, giusto regolamento adottato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze" nonché dagli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (art. 345-ter legge finanziaria 2006 cit.), con attribuzione al regolamento di attuazione D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, della definizione delle modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
- A decorrere dal 14 giugno 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto (c.d. Parte_1 Pt_6
"rapporti dormienti").
- L'art. 5 relativo agli "Adempimenti di " stabilisce, che la concessionaria provveda a Pt_1 gestire la ricezione delle istanze di restituzione, a svolgere l'istruttoria circa la sussistenza dei relativi presupposti, osservando le istruzioni del ed acquisendo presso gli istanti e gli CP_4 intermediari di cui al D.P.R. n. 116 del 2007, art. 1, gli elementi utili per accertare la sussistenza e la titolarità del rapporto dormiente e l'avvenuto trasferimento al Fondo.
7 - Effettuate le verifiche chiede al Ministero l'accredito delle somme una volta accertato Pt_1 il diritto al rimborso dell'istante e dispone il rimborso stesso senza interessi una volta avvenuto l'accredito.
- Spetta a curare il riscontro ai richiedenti, comunicando loro il motivato diniego Pt_1 dell'istanza, gestire, i rapporti con gli istanti e gli adempimenti preliminari.
Conclude la Suprema Corte che i poteri che esercita rispetto alle istanze di restituzione Pt_1 attività di ricezione, istruttoria, accoglimento o rigetto e pagamento previa fornitura della provvista finanziaria da parte del (Ministero dell'Economia e delle Finanze) su conto dedicato (…) CP_8 esprimono di la legittimazione passiva rispetto alla istanza di rimborso avanzata dagli Pt_1 aventi diritto quanto alle somme confluite, in difetto dei presupposti di legge, nei cd. fondi dormienti destinati ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
- Osserva la Corte come, in tal modo si costituisca un rapporto obbligatorio trilatero ex lege tra soggetto finanziatore, soggetto destinatario delle domande, al quale CP_4 Pt_1 spetta autonomia decisionale in ordine al loro accoglimento in applicazione delle previsioni di legge e di regolamento e delle istruzioni adottate dal stesso attraverso proprie circolari, ed il CP_4 richiedente la restituzione nella illegittima devoluzione delle somme oggetto di assegni circolari o di depositi o strumenti assicurativi trasmessi dagli intermediari autorizzati, in difetto dei presupposti di cui alla Legge Finanziaria n. 266 del 2006, art. 1, comma 343, al fondo rapporti dormienti. La normativa di conforto, di natura primaria e regolamentare, (…) fissa i presupposti integrativi del diritto ed i soggetti passivamente legittimati alla domanda. Il mancato accredito da parte del delle somme sulla cui titolarità abbia CP_8 Pt_1 favorevolmente concluso l'istruttoria, (…) integra una vicenda destinata a risolvere i propri effetti all'interno del rapporto convenzionalmente dettagliato tra il stesso e la concessionaria e CP_4 non ad involgere le posizioni dell'avente diritto al rimborso. Il diretto contatto che si instaura tra il delegato ed il privato avente diritto al rimborso Pt_1 richiama l'operatività in esterno di un mandato senza rappresentanza in cui il mandatario risponde verso il privato nei limiti fissati nell'atto di mandato e nel rispetto delle istruzioni ricevute (art. 1711 c.c.) ne segue che il terzo avente diritto può rivolgersi direttamente mandatario perché adempia ai compiti delegatigli dal mandante, con piena riferibilità al primo dell'attività spiegata, in ragione della peculiare forma di responsabilità contrattuale che insorge col "contatto sociale". Per quanto fin qui argomentato va' pertanto riconosciuta la legittimazione passiva della in ordine alla domanda di restituzione in parola. Pt_1
Quanto poi all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi la Corte di legittimità (cfr. ordinanza n. 13163/2024 del 14/5/2024) in materia di crediti ereditari, ha ribadito il proprio consolidato orientamento (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., n. 24657/2007), secondo cui i crediti del defunto, al pari degli altri beni/diritti di cui egli era titolare, cadono in
8 successione e, dunque, sono oggetto della comunione ereditaria che viene a crearsi tra i di lui eredi. Ciò a differenza dei debiti ereditari che, in forza dell'art. 752 c.c., si “dividono” tra i coeredi, di talché essi sono tenuti al loro pagamento pro quota, in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Ne segue che ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito ereditario;
ciò senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, che, dunque, non sono parti necessarie di un tale procedimento, ferma restando la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (cfr. Cass., SS.UU., 24657/2007 cit. e, da ultimo, Cass. 10585/2024). Quindi, sussiste in capo di ciascuno dei coeredi il diritto di domandare il pagamento dell'intero credito ereditario maturato in capo al proprio dante causa atteso che gli altri coeredi non citati in giudizio non sono litisconsorti necessari.
Sull'infondatezza e pretestuosità del terzo motivo si è già detto in premessa superato in concreto dall'intervenuto pagamento della somma controversa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM 147/22, secondo i valori medi tenuto conto del valore della controversia (€ 184.204,11), come segue:
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00 Aumento del 120 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 17.180,40
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 31.497,40 Riduzione del 30 % su € 31.497,40 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -9.449,22
Compenso al netto delle riduzioni € 22.048,18 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Il compenso è posto a carico della Parte_1
in persona del l.r.p.t. e liquidato agli appellati, e per essi al procuratore antistatario
[...]
Avv. Alfredo Primizia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la Sentenza n. 3044/2021 del Tribunale di Napoli Nord – pubblicata in data 02.11.2021 così provvede:
1. rigetta l'appello;
9 2. condanna la in Parte_1 persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite in favore degli appellati e, per essi del procuratore antistatario Avv. Alfredo Primizia, che liquida in complessivi € 22.048,18 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 14/11/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa CP_9
TA CO.
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