CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7650 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4877/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. AL CA Consigliere Relatore Dott. GI DA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SPAGNOLETTO CESARE
Avv. CAMBARERI BARBARA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ALBERICI FABIO presente
CP_2
Avv.
Parte_1 Controparte_3
Avv.
IE MI
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AL CA
RI EL AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL CA Presidente dott.ssa GI DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4877 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Parioli n.44, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Barbara
AR (C.F. ), e CE SP (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
P. IVA ), elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avv. Fabio Alberici (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
E
; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
E
2 IE MI;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e RI MI convenivano in giudizio la Parte_1 Controparte_4
e per richiedere il risarcimento del danno (solo in parte Controparte_1 CP_2 già ottenuto in via stragiudiziale) per le lesioni e i danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto in
Roma il giorno 16 giugno 2011 per responsabilità dei contenuti. si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree e deducendo Controparte_1
l'efficienza causale del comportamento del al prodursi dell'evento e la sua responsabilità Parte_1 quantomeno concorrente;
per l'effetto chiedeva di dichiarare congrua la somma di euro 95 mila offerta e già versata da all'attore. In subordine chiedeva di graduare le Controparte_1 responsabilità limitando l'ammontare del risarcimento eventualmente ritenuto dovuto alla sola quota percentuale di responsabilità ritenuta scrivibile al conducente dell'autovettura targata CA264SZ ed al solo danno effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento, detratta la somma di Euro
95.000,00. rimaneva contumace. CP_2
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2006/2019, pubblicata il 28.1.2019 così statuiva: “1) Condanna la convenuta in solido con la convenuta al Controparte_1 CP_2 pagamento, a titolo di risarcimento dei danni personali cagionati dal sinistro stradale del giorno
16\6\2011, avvenuto in via Gallia in Roma, per concorrente responsabilità colposa di entrambi i conducenti coinvolti commisurata alla percentuale dell' 80% del conducente del veicolo assicurato, della somma complessiva residua definitiva già ridotta in proporzione ai sensi degli art.1227, comma
1, art. 2056 cod.civ, e detratto l'acconto corrisposto nel 2013, e attualizzata, di euro =72.102,80= a favore dell'attore . 2) Respinge la domanda proposta dagli altri attori RI Parte_1
MI e . 3) Condanna la stessa convenuta Controparte_4 [...] in solido con la convenuta alla rifusione delle spese Controparte_1 CP_2 processuali all'attore che si liquidano compensate in misura di due terzi anche Parte_2 per la soccombenza degli altri attori litisconsorti e già ridotte in proporzione, in euro 20,00 per esborsi, euro 4.650,00 per compensi forensi, oltre al 50% di C.U. documentato in atti, oneri di c.t.u. al 100% liquidati e anticipati, a spese. forfettarie, a CPA è IVA di legge, con distrazione ai procuratori antistatari avv.ti SP, Baglioni e Gambareri.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa eccezione e difesa: - per le ragioni di cui alla superiore narrativa accertare e dichiarare che unico responsabile nella piena, totale ed
3 esclusiva, causazione dell'evento sinistro è, al 100%, il NO , conducente Parte_3 dell'autovettura Opel Astra, targata CA264DZ, di proprietà dell'appellata; - accertare e dichiarare che per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano le Tabelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza (ad oggi 2018 per Milano e 2018 per Roma) e che per uniformità debbano applicarsi quelle elaborate dal Tribunale di Milano ovvero, in subordine, quelle elaborate dal Tribunale di Roma;
- per l'effetto condannare le convenute e Controparte_1 [...] in solido tra loro al pagamento delle somme residue ancora dovute come indicate nelle CP_2 tabelle riepilogative sopra riprodotte secondo il seguente ordine di subordinazione: o Milano 2018
e quindi € 51.784,54. 2018 e quindi €43.257,22. o Milano 2011 e quindi €37.115,04 o Roma CP_5
2011 e quindi € 17.905,87. ovvero a quella diversa somma, anche maggiore ritenuta di equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. in base alla Tabella ritenuta applicabile dalla ill.mo Collegio adito al momento dell'emananda sentenza di appello, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla domanda primo grado fino ad integrale pagamento. Con vittoria delle spese di lite, anche per la parte erroneamente compensata in primo grado, che devono distrarsi a favore degli avvocati Barbara
AR e CE SP che se ne dichiarano sin d'ora antistatari.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 2006/19, pubblicata il 28.01.2019, emessa dal Tribunale Civile Parte_1 di Roma, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
All'udienza dell'8.1.2020 veniva dichiarata la contumacia di , CP_2 Controparte_4
e RI MI, che non si costituivano nonostante rituale notificazione.
[...]
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e discutevano oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2967 c.c. e 115 e 116 c.p.c. nessun concorso di colpa è imputabile all'attore né in senso soggettivo né in senso oggettivo”, contestando l'appellante il ritenuto concorso di colpa.
La sentenza è sul punto motivata come segue.
“Nel merito delle questioni controverse afferente preliminarmente all'accertamento giudiziale della responsabilità colposa esclusiva o concorrente del conducente del veicolo assicurato per la RCA nella produzione dell'evento lesivo, la valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt. 115-116
c.p.c delle risultanze probatorie serie, precise e concordanti emergenti dalla lettura degli atti e dei
4 documenti prodotti ad iniziativa delle parti costituite, in particolare contenute nella relazione tecnica descrittiva planimetrica e di assunzione di sommarie informazioni dalle persone coinvolte ad iniziativa dei verbalizzanti afferente a incidente stradale prot. N.17359\2011\I redatta dagli ufficiali di P.G. intervenuti verbalizzanti quali dipendenti del Corpo di Polizia Municipale di Roma, delle altre prove orali assunte mediante audizione dell'attore comparso di persona per rendere interrogatorio formale deferito, e degli atti istruttori di consulenza medico legale d'ufficio espletata dal c t u dr.ssa espletati nel corso dello svolgimento della fase di istruzione probatoria CP_6 del giudizio di primo grado, consente di formare sicuro convincimento sulla possibilità all'esito dell'apprezzamento delle prove documentali acquisite, e del contegno processuale espresso dalle parti costituite, per ricostruire le circostanze e le modalità di svolgimento del sinistro stradale verificatosi in ora diurna, ore 13.15, del giorno 16\6\2011, con traffico normale e cielo sereno, in un tratto di strada rettilineo e ad ampia visuale libera, provvisto di carreggiata a duplice senso di marcia, in prossimità di piazzale Metronio, di via Gallia in Roma.
Difatti, in prossimità del piazzale indicato, in strada del perimetro urbano a carreggiata unica a doppio senso di marcia, provvista di segnaletica verticale e orizzontale, questa comprendente duplice striscia longitudinale continua, con traffico normale e visibilità buona per cielo sereno, il conducente dell'autoveicolo assicurato tg DA264CZ di proprietà intestata Parte_3 CP_7 all'attuale convenuta contumace , munito di polizza RCA di valida fino al CP_2 CP_1
6\13\2012, in posizione prossima al margine destro della corsia di pertinenza della direzione di circolazione verso Piazza Tuscolo, dopo avere appena ripreso la marcia a seguito di una breve fermata ha eseguito per dirigersi con l'auto verso via Ipponio una manovra di inversione di marcia per assumere la posizione verso il Piazzale Metronio oltrepassando la duplice striscia longitudinale continua della carreggiata e impegnando l'opposta corsia di marcia mentre sopraggiungeva alla sua destra il motoveicolo Suzuki Burgman Tg AJ07390 condotto dal proprietario , Parte_1 percorrente la stessa via Gallia nella corsia di pertinenza dei veicoli circolanti verso Piazzale
Metronio. Le traiettorie delle direttrici di marcia dei due veicoli in movimento si sono intersecate con la produzione di una collisione veicolare in corrispondenza del paraurti anteriore lato sinistro e del parafango anteriore del parafango anteriore sinistro della autovettura, come dimostrano i danni riscontrati e descritti dai verbalizzanti, mentre la moto ha preso contatto con l'auto in corrispondenza della parte anteriore, rimasta distrutta, con abrasione della fiancata sinistra e destra e sottopedana poggiapiedi e sella rotta.
La posizione di quiete dei veicoli scontratisi è stata raggirata in planimetria dai verbalizzanti e evidenzia che entrambi i veicoli sono rimasti in posizione trasversale rispetto all'asse stradale della via Gallia l'auto con il retrotreno ancora insistente sulla duplice striscia longitudinale di separazione
5 della carreggiata, ma con tutta la parte anteriore insistente sullo spazio di carreggiata di pertinenza della corsia percorsa un attimo prima dal motoveicolo. La moto di è stata invece Parte_1 rinvenuta adiacente allo spigolo anterolaterale sinistro della sagoma dell'autovettura di , Parte_3 con la parte anteriore a contatto con la ruota anteriore sinistra entro la corsia della direzione di via
Gallia verso il Piazzale Metronio, e la parte posteriore in corrispondenza della duplice striscia longitudinale continua. Non sono stati rinvenuti segni visibili sulla superficie della pavimentazione viaria in corrispondenza della posizione di quiete dei veicoli scontratisi tracce di frenata o di incisione abrasione impresse sul manto di asfalto tali da aggiungere alle informazioni rese dai conducenti coinvolti ulteriori elementi alle indagini svolte sul sinistro stradale.
In tema di individuazione delle responsabilità da ascriversi in via esclusiva a uno dei conducenti coinvolti nella collisione veicolare e di attribuzione ad entrambi di una responsabilità colposa concorrente da graduare, si deve osservare che il conducente della autovettura nelle sommarie informazioni rese spontaneamente ai verbalizzanti e riportate per intero nel testo della relazione di incidente stradale anzi detta, dichiarazioni da considerarsi quali fonte di prova consistente in una forma tipica di una confessione stragiudiziale ex art 2735 cod. civ resa ai verbalizzanti e validamente apprezzabile ai sensi dell'art 115 c p c , per essere proveniente dalla deposizione di una persona in astratto potenziale litisconsorte quale responsabile del danno e destinatario quale autore del fatto illecito di una obbligazione di risarcimento, ha posto in esecuzione una manovra vietata dalla segnaletica orizzontale del tratto interessato della via Gallia, costituita dalla doppia striscia longitudinale continua in prossimità della intersezione stradale con il vicino Piazzale Metronio, qualificabile tecnicamente come conversione a U e comportante per il cambio direzionale della marcia per prendere il senso opposto verso il Piazzale Metronio rispetto alla direzione prima osservata dallo stesso verso Piazza Tuscolo, non presegnalata e senza concedere il diritto Parte_3 di precedenza comunque spettante ai veicoli sopraggiungenti sulla opposta semicarreggiata destinata ad essere impegnata dal veicolo FIAT Doblò in fase di immissione.
Ne consegue l'accertamento giudiziale di una serie di gravi violazioni alle prescrizioni imposte dalle norme del C.d.S., e nel dettaglio l'art 146 imponente l'obbligo di osservare la segnaletica stradale,
l'art 154 lettere a) b) del comma 1, e comma 2, le cui cautele e modalità sono state del tutto disattese dal comportamento della manovra irregolare posta in attuazione dall'automobilista. È vero dunque che il motociclista si è visto sbarrare la strada dalla immissione irregolare nella semicarreggiata di via Gallia percorsa nella direzione di Piazzale Metronio, tuttavia la serie di violazioni alla disciplina della circolazione stradale commesse da non esenta secondo un orientamento Parte_3 giurisprudenziale di legittimità consolidato, Cassazione sentenze n 12667\13, n.25620\13, il sopraggiungente dalla puntuale osservanza delle prescrizioni di competenza e in Parte_1
6 particolare dall'obbligo di mantenere la direttrice di marcia prossima al margine destro della carreggiata, nel caso di specie non diligentemente adempiuto se si considera che la posizione di quiete della moto entro la corsia di pertinenza e collocata nello schizzo planimetrico disegnato dai verbalizzanti in prossimità della linea divisoria della carreggiata. Detta collocazione quindi depone per una traiettoria del motoveicolo del tutto spostata sulla sinistra e non prossima al margine destro come prescritto, perché la collisione veicolare è stata in corrispondenza della parte anterolaterale sinistra del motoveicolo, e di conseguenza si deve escludere uno spostamento della moto verso la mezzeria.
Ora, se si osserva che la carreggiata della via Gallia come si desume dal numero delle strisce zebrate all'uscita su Piazzale Metronio corrisponde a circa dieci metri di larghezza, si deve affermare che detta violazione dell'art 143 del C.d.S. ascrivibile al danneggiato deve essere posta in collegamento causale con la collisione veicolare in ragione dell'ampio spazio rimasto sula lato destro della corsia percorsa dalla moto destinato a consentire con sufficiente ampiezza e comodità al motoveicolo di di sfilare alla destra dell'autovettura in fase di manovra di conversione immissione Parte_1 evitando lo scontro anterocentrale laterale sinistro.
Deve essere attribuito pertanto un concorso di colpa sub valente da commisurare per il motociclista all'esito del giudizio della comparazione dei due comportamenti irregolari in percentuale del 20%.
Si deve a tale proposito ricordare che esclusivamente grazie alle spontanee sommarie informazioni rese nella immediatezza dell'evento infortunistico stradale ai verbalizzanti dal responsabile conducente è stato possibile ricostruire con sufficiente precisione la dinamica della Parte_3 collisione veicolare in oggetto, e che l'altro conducente nulla ha dimostrato di essersi prima dell'urto uniformato con scrupolo alle regole prescritte dalle norme disciplinanti la circolazione veicolare nel centro urbano, e lo stesso ha fruito del valore probatorio confessorio delle dichiarazioni spontanee di vedendosi attribuire esclusivamente un concorso di colpa nettamente sub valente Parte_3 riscontrabile alla luce delle valutazioni presuntive emergenti dagli elementi obbiettivi concordanti desumibili dalla visione dello schizzo planimetrico del rapporto di Polizia Municipale evidenzianti in forma univoca una posizione sulla carreggiata della traiettoria di marcia del motoveicolo nettamente decentrata e prossima alla doppia linea continua divisoria dell'asse viario univocamente deponente per la inosservanza del precetto di cui al corna i dell'art.143 del C.d.S. la cui ottemperanza avrebbe potuto consentire a di evitare con buona probabilità l'urto contro l'autovettura Parte_2 in manovra di conversione a "U" in prossimità della linea continua divisoria della carreggiata.”
Secondo l'appellante erroneamente è stato ritenuto un suo concorso di colpa. Inoltre il giudice di primo grado è incorso in violazione dell'art. 115 c.p.c. non avendo valutato (quali fatti non contestati) che il conducente dell'autovettura di parte convenuta sostava in doppia fila e l'inversione a U veniva
7 eseguita mentre la stessa parlava al telefono e non attivava gli indicatori di direzione, violando gli artt. 154 e 158 del Cds. Inoltre, in base al disposto di cui all'art. 1227 c.c., la condotta del danneggiato deve essere ascrivibile quantomeno a titolo di colpa non sussistente nel caso di specie. L'appellante si è spostato a sinistra in quanto doveva superare un'auto in sosta che non aveva alcun indicatore di direzione. Inoltre l'assunto del giudice di primo grado muove dall'errato presupposto di fatto che la semicarreggiata fosse abbastanza larga per passare dietro alla macchina condotta dal;
il che Parte_3 non è. In ogni caso, anche se si fosse tenuto a destra, si sarebbe verificato l'impatto.
In linea di fatto dal rapporto della polizia municipale risulta che l'incidente si è verificato alle ore
13.15, del giorno 16\6\2011, con traffico normale e cielo sereno, in un tratto di strada rettilineo e ad ampia visuale libera, provvisto di carreggiata a duplice senso di marcia, in prossimità di piazzale
Metronio, di via Gallia in Roma. Come dato conto dal giudice di primo grado e non contestato sulla base di tale rapporto, dal quale risulta che il ha reso dichiarazioni nell'immediatezza del Parte_3 fatto, “in prossimità del piazzale indicato, in strada del perimetro urbano a carreggiata unica a doppio senso di marcia, provvista di segnaletica verticale e orizzontale, questa comprendente duplice striscia longitudinale continua, con traffico normale e visibilità buona per cielo sereno, il conducente dell'autoveicolo assicurato tg DA264CZ di proprietà intestata Parte_3 CP_7 all'attuale convenuta contumace , munito di polizza RCA di valida fino al CP_2 CP_1
6\13\2012, in posizione prossima al margine destro della corsia di pertinenza della direzione di circolazione verso Piazza Tuscolo, dopo avere appena ripreso la marcia a seguito di una breve fermata ha eseguito per dirigersi con l'auto verso via Ipponio una manovra di inversione di marcia per assumere la posizione verso il Piazzale Metronio oltrepassando la duplice striscia longitudinale continua della carreggiata e impegnando l'opposta corsia di marcia mentre sopraggiungeva alla sua destra il motoveicolo Suzuki Burgman Tg AJ07390 condotto dal proprietario , Parte_1 percorrente la stessa via Gallia nella corsia di pertinenza dei veicoli circolanti verso Piazzale
Metronio. Le traiettorie delle direttrici di marcia dei due veicoli in movimento si sono intersecate con la produzione di una collisione veicolare in corrispondenza del paraurti anteriore lato sinistro e del parafango anteriore del parafango anteriore sinistro della autovettura, come dimostrano i danni riscontrati e descritti dai verbalizzanti, mentre la moto ha preso contatto con l'auto in corrispondenza della parte anteriore, rimasta distrutta, con abrasione della fiancata sinistra e destra e sottopedana poggia piedi e sella rotta. La posizione di quiete dei veicoli scontratisi è stata raggirata in planimetria dai verbalizzanti e evidenzia che entrambi i veicoli sono rimasti in posizione trasversale rispetto all'asse stradale della via Gallia l'auto con il retrotreno ancora insistente sulla duplice striscia longitudinale di separazione della carreggiata, ma con tutta la parte anteriore insistente sullo spazio di carreggiata di pertinenza della corsia percorsa un attimo prima dal motoveicolo. La moto di
8 è stata invece rinvenuta adiacente allo spigolo anterolaterale sinistro della sagoma Parte_1 dell'autovettura di , con la parte anteriore a contatto con la ruota anteriore sinistra entro Parte_3 la corsia della direzione di via Gallia verso il Piazzale Metronio, e la parte posteriore in corrispondenza della duplice striscia longitudinale continua. Non sono stati rinvenuti segni visibili sulla superficie della pavimentazione viaria in corrispondenza della posizione di quiete dei veicoli scontratisi tracce di frenata o di incisione abrasione impresse sul manto di asfalto”.
Sulla base di tali elementi il giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto che l'incidente si è verificato in prossimità della linea divisoria della carreggiata (dalla planimetria risulta che l'auto è stata trovata “con il retrotreno ancora insistente sulla duplice striscia longitudinale di separazione della carreggiata, ma con tutta la parte anteriore insistente sullo spazio di carreggiata di pertinenza della corsia percorsa un attimo prima dal motoveicolo” mentre la moto è stata “rinvenuta adiacente allo spigolo anterolaterale sinistro della sagoma dell'autovettura di , con la parte anteriore Parte_3
a contatto con la ruota anteriore sinistra entro la corsia della direzione di via Gallia verso il Piazzale
Metronio, e la parte posteriore in corrispondenza della duplice striscia longitudinale continua”).
Innanzitutto in diritto, va evidenziato come in caso di scontro tra veicoli la circostanza che sia stata accertata la violazione da parte di uno dei due conducenti del codice della strada non esonera il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente convolto nel sinistro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. n. 15847/2000; Cass. n. 7447/2015; Cass. n. 9528/2012). Inoltre “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (Cass. n. 23300/2022).
Pertanto il fatto che risulti accertata una responsabilità del non esclude l'applicazione della Parte_3 presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che può ritenersi superata unicamente se sia provata l'assenza di colpa dell'altro veicolo coinvolto. Ne consegue che i rilievi dell'appellante relativi all'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. unicamente nell'ipotesi in cui sia provata la sua colpa non paiono pertinenti, stante il disposto di cui all'art. 2054, comma 2. C.c.
Nel caso di specie non è in discussione la condotta colposa del conducente del , che “ha Parte_3 posto in esecuzione una manovra vietata dalla segnaletica orizzontale del tratto interessato della via
Gallia, costituita dalla doppia striscia longitudinale continua in prossimità della intersezione stradale con il vicino Piazzale Metronio, qualificabile tecnicamente come conversione a U e
9 comportante per il cambio direzionale della marcia per prendere il senso opposto verso il Piazzale
Metronio rispetto alla direzione prima osservata dallo stesso verso Piazza Tuscolo, non Parte_3 presegnalata e senza concedere il diritto di precedenza comunque spettante ai veicoli sopraggiungenti sulla opposta semicarreggiata”, violando l'art 146 cds che impone l'obbligo di osservare la segnaletica stradale, e l'art 154 lettere a) b) del comma 1, e comma 2, cds, relativi agli obblighi in caso di cambio di direzione.
L'assunto dell'appellante secondo cui il giudice non ha considerato ulteriori violazioni fondate su fatti non contestati (che il conducente dell'autovettura di parte convenuta sostava in doppia fila e l'inversione a U veniva eseguita mentre parlava al telefono e non attivava gli indicatori di direzione) non tiene conto del fatto che la Compagnia di assicurazione nel costituirsi ha contestato la dinamica dei fatti come ricostruita dall'appellante. Il che porta ad escludere che vi siano fatti non contestati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.
In ogni caso, osservato che il giudice di primo grado ha ritenuto la violazione dell'art. 154 Cds e quindi l'omessa attivazione degli indicatori di direzione, il fatto che il conducente potesse essere al telefono ovvero fosse in seconda fila prima di prendere la macchina e fare l'inversione ad U attiene a profili che non assumono rilevanza causale rispetto all'incidente (con le precisazioni che seguono quanto alla sosta in doppia fila), verificatosi tra la vettura che stava facendo l'inversione ad U, e quindi aveva ripreso la marcia dopo la sosta, e il motociclo che stava percorrendo lo stesso senso di marcia. E in ogni caso si tratta di fatti che non valgono ad escludere la colpa dell'appellante.
Il giudice di primo grado ha ritenuto una colpa dell'appellante per violazione dell'obbligo di tenere la destra, essendo stata accertata la posizione di quiete della moto in corrispondenza della mezzeria.
Non contestato che l'incidente si è verificato mentre l'appellante si trovava spostato a sinistra della carreggiata di percorrenza, l'assunto dell'appellante secondo cui la sua posizione era giustificata dalle plurime violazioni di controparte non è fondato.
Innanzitutto va evidenziato come in primo grado l'appellante non ha dedotto di essere stato costretto a deviare verso sinistra, stante la presenza della macchina posta in doppia fila, lamentandosi unicamente che la vettura che si era fermata di doppia fila e poi riprendeva la marcia e faceva improvvisamente una inversione a U.
Inoltre gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato che l'autovettura si fosse fermata in doppia fila. Sul punto il conducente del veicolo sentito a sit ha dichiarato unicamente che si era fermato a destra per comprare un giornale, non riferendo quindi di una sosta in doppia fila. Né elementi in tal senso sono stati acquisiti. A ciò si aggiunga che l'appellante in sede di interrogatorio formale ha dichiarato “avevo appena imboccato alla guida della mia motocicletta via Gallia, dopo aver effettuato la rotatoria di piazzale Metronio, quando una station wagon di colore blu ha fatto
10 una inversione ad “U”, a circa una distanza di 40 m dalla rotatoria stessa, e mi si è parato davanti senza che potessi fare nulla per evitare la collisione. Credo che il veicolo fosse parcheggiato al lato della strada”. Pertanto l'appellante ha dichiarato – con valore confessorio – che si è trovato improvvisamente davanti la macchina senza poter fare nulla per evitare la collisione. Il che porta ad escludere che l'attore possa essersi trovato verso il centro della carreggiata per evitare/sorpassare l'auto, dovendo quindi ritenersi che non stesse viaggiando sulla destra. A ciò si aggiunga che l'appellante si è limitato ad affermare di credere che il veicolo fosse parcheggiato a lato della strada.
Sul punto il giudice di primo grado ha poi condivisibilmente rilevato come “collisione veicolare è stata in corrispondenza della parte anterolaterale sinistra del motoveicolo, e di conseguenza si deve escludere uno spostamento della moto verso la mezzeria” in conseguenza dell'urto.
Infondato è poi l'assunto dell'appellante secondo cui l'autovettura del era in una posizione Parte_3 tale da non lasciare spazio per il transito del sulla destra. Parte_1
Esso infatti si scontra con quanto emerge dal rapporto e in particolare dalla planimetria allegata, dalla quale risulta che il veicolo aveva già iniziato l'immissione nella semicarreggiata opposta, con conseguente possibilità per l'appellante di passare sulla destra. Il che quindi vale ad escludere che l'incidente si è verificato quando l'autovettura era perpendicolare e tale da occupare l'intera semicarreggiata. Peraltro appare implausibile che una autovettura nell'effettuare l'inversione a U da un parcheggio occupi subito (e quindi in modo imprevedibile) perpendicolarmente l'intera semicarreggiata, essendo necessaria una fase di spostamento dell'autovettura verso sinistra necessariamente non perpendicolare.
Peraltro in ogni caso, a fronte di una manovra di inversione ad U di una macchina che era davanti,
l'appellante avrebbe dovuto arrestare il motociclo e non allargarsi alla sinistra.
A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appellante non ha comprovato l'assenza di colpa, operando comunque la presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c.. L'assenza di tracce di frenata vale unicamente a dimostrare che l'attore non si è avveduto della presenza del veicolo ma non che ha tenuto una condotta conforme al codice della strada.
In definitiva il motivo d'appello è infondato.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. Erronea individuazione delle tabelle della liquidazione del danno biologico.”
In punto di quantum nei confronti dell'attore la sentenza è motivata come segue.
“Ora, alla luce della lettura delle prove documentali dei referti medici di P.S. e cartelle cliniche intestati alla persona lesa redatti nella stessa data dai medici del P.S. dell , Controparte_8 indicanti una diagnosi afferente a gravi lesioni all'arto inferiore destro per frattura scomposta del
11 femore e rotula destra, trattate rispettivamente con interventi terapeutici dai medici con osteosintesi e cerchiaggio, frattura metacarpo mano sinistra e fratture costali multiple a destra e a sinistra, dopo il primo ricovero fino al 4\7\2011 e la degenza ospedaliera un successivo ricovero alla CP_9
fino al 3\9\2011, e delle conclusioni medico legali formulate nella relazione scritta redatta
[...] dal ctu nominato dr.ssa all'esito dello svolgimento della consulenza d'ufficio in fase di CP_6 istruzione probatoria, attestanti gli esiti diagnosticati e posti in collegamento causale con l'evento anzi descritto, si e pervenuti al giudizio diagnostica ed etiopatologico definitivo formulato in sede giudiziale relazione medico legale scritta d'ufficio riassunto nella constatazione di lesioni derivate da un politraumatismo prodotto dall'evento infortunistica di cui al sinistro stradale. Dette lesioni e postumi consistono in trauma toracico chiuso, con plurime fratture costali, frattura scomposta del femore pluriframmentata del III distale e frattura della rotula dell'arto inferiore destro, frattura composta della testa del primo metacarpo mano sinistra, e la persona lesa come prima indicato è stata sottoposta a trattamenti chirurgici anzi descritti. Detta condotta e configurativa delle condizioni giuridiche prescritte per applicare la responsabilità colposa concorrente al 80% per la costituzione e determinazione dell'entità del diritto di obbligazione al risarcimento dei danni personali e di conseguenza deve essere stabilita la produttività degli effetti giuridici quale fonte da fatto illecito costitutiva del diritto di obbligazione del risarcimento del danno ai sensi degli artt 1173, 2043 cod civ a favore della persona danneggiata e contro. La parte convenuta e CP_2 CP_1 responsabili in solido per l'adempimento del diritto di obbligazione per i rispettivi titoli di responsabilità da circolazione del veicolo e di copertura assicurativa diretta in relazione alla RCA, quale intestataria della polizza emessa e quale assicuratrice, precisamente identificata in atti nella da liquidarsi in forma monetaria commisurata alla percentuale di colpa concorrente CP_1 assegnata al convenuto. L'esito della consulenza d'ufficio svolta nella materia della Medicina Legale dall'esperto nominato dal Giudice in persona del dr.ssa deve essere ritenuto meritevole di CP_6 integrale condivisione per la logica e scientifica motivazione diretta e in replica alle contrarie osservazioni e riserve formulate da controparte. Ne consegue la logica considerazione che deve essere riconosciuta ogni conseguenza lesiva corrispondente al quadro complessivo emerso nel giudizio diagnostico reso dal consulente d'ufficio, e consistente in un traumatismo comportante gli esiti acclarati e descritti nel giudizio etiologico e diagnostico, esiti consistenti allo stato di consolidamento definitivo in esiti estesi all'arto inferiore destro. Gli esiti permanenti attuali sono quelli in particolare derivanti dalla frattura all'arto inferiore destro e consistono nella iponotrofia femoro 1 surale e del gluteo dx con risentimento deambulatorio e in sintesi conclusiva la dr.ssa CP_6 ha constatato la permanenza di un pregiudizio alla cenestesi lavorativa non ravvisando una permanenza di riduzione anatomofunzionale della capacità lavorativa specifica di tecnico di caldaie.
12 Inoltre si deve puntualizzare che la parte deducente attrice all'esito dello svolgimento della consulenza medico legale d'ufficio e dell'esaurimento degli atti istruttori, ha presentato esaminabili riserve e contrarie osservazioni alla consulenza d'ufficio riferendosi con espressioni generiche all'esito del giudizio comparativo con le reali emergenze peritali sopravvenute alla luce dell'esame anamnestico, obbiettivo e dei giudizi etiologici e diagnostici formulati in contraddittorio dal c t u, e riconfermati nelle risposte definitive logiche e scientifiche offerte dal c t u al giudice senza formulazione dei rilievi di parte- Cassazione ordinanze n.1815\15, n 282\09,n.8355\07, n.16368\14.
Ne consegue che si deve condividere per intero la determinazione in forma temporale per la I.T. di giorni 60 assoluta al 100%, di ulteriori giorni 90 relativa al 50%, e in forma percentualistica emergente commisurata al 30% dalle conclusioni medico legali formulate dal c t u dr.ssa nella CP_6 relazione redatta, per altro non validamente contraddetta dalle parti costituite con la proposizione di note ai sensi dell'art 195, comma 3, c p c , esprimenti adeguate e meritevoli a livello scientifico e logico risposte ai quesiti, tali da non esigere in linea istruttoria espletamento di approfondimento diagnostico supplementare in sede peritale. Pertanto, si deve liquidare in forma monetaria il danno fisico per un soggetto di anni 36, classe 1974, secondo importi prossimi ai valori delle tabelle giurisprudenziali del Tribunale Civile di Roma approvate e applicate nell'anno 2011, maggiorate del
25% in ragione del riconoscimento di una pregiudizio apprezzabile alla cenestesi lavorativa di un lavoratore manuale svolgente mansioni di tecnico caldaista, giusta giurisprudenza di Cassazione in recente ordinanza n 7249\18, commisurato a euro 125.000 già maggiorato per danno biologico permanente con ulteriore aumento del 33% per la personalizzazione dovuta per il danno psicologico derivato dalle menomazioni subite e esistenziale alla vita di relazione dimostrato in corso di istruttoria per assoluta evidenza clinica delle gravi sofferenze psicologiche indotte dalle menomazioni, non ravvisandosi l'esigenza della formulazione di apposite deduzioni istruttorie in assolvimento dell'onere assertivo e di quello probatorio prescritto da giurisprudenza di legittimità consolidata. Si perviene quindi a euro 166.250, euro 10.500 per I.T. complessiva di giorni 60 totale, di ulteriori giorni 90 al 50%, euro 3.461,62 per spese mediche riscontrate dalla dr.ssa alla CP_6 lettura dei documenti giustificativi, reputate utili, congrue e compatibili con il giudizio medico legale etiopatologico e diagnostico 1e collegate agli interventi terapeutici e di cura resisi necessari-credito. totale in astratto euro 181.211,62, effettivamente dovuto all' 80% al 3\9\2011 euro 144.969,30, rivalutato e attualizzato al 28\3 2013 in euro 155.566,82 e detratto l'acconto corrisposto riconosciuto nella somma di euro 86.800,00, ridotto per detrazione esplicita dei compensi professionali stragiudiziali indicati in euro 8.200,00 in euro 68.76.6,82 alla data della corresponsione dell'acconto. Dopo il calcolo del risarcimento si perviene ad un complessivo ammontare residuo per indennizzo del danno biologico di euro 68.766,82, che deve essere attualizzato con decorrenza
13 dall'acconto del 28\3\2013, al tempo della decisione mediante applicazione degli indici FOI. ISTAT
e degli interessi legali senza anatocismo, fino a euro 73.102,80. Devono intendersi non soddisfatte le connotazioni richieste dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità per ravvisare la ricorrenza di una prospettiva probabilistica e speranza di eseguire una prestazione professionale inadeguata tale da originare un decremento patrimoniale specifico a sfavore del titolare della attività di operaio specializzato corrispondente al periodo precedente, e per altro sono del tutto inesistenti i riscontri documentali e probatori attestanti il decremento patrimoniale dei ricavi e di guadagno netto. Detto mancato apporto gestionale e organizzativo del titolare di una attività artigianale di operaio specializzato di tecnica impiantistica ora caldaista in proprio, per essere rimasto offeso nel fisico e inabile a eseguire nel periodo temporale stabilito dalla dr.ssa le iniziative e le CP_6 attività professionali e commerciali programmate, in mancanza di prove documentali non è comprovato affatto il decremento patrimoniale determinato una mancata prestazione come prospettata dall'attore per gli esiti lesivi del sinistro stradale, e non configura l'assolvimento del relativo onere probatorio per realizzare una situazione concretamente assorbibile nella fattispecie del lucro cessante contemplata nelle disposizioni dell'art 1223 e dell'art 2056 cod civ , in ragione di un giudizio probabilistico di certezza costruibile su prove non offerte dal danneggiato-Cassazione ordinanza n.56\2018, sentenze n.5686\17, n.20003\14.
Difatti, i danni patrimoniali in concreto devono manifestarsi nel preciso ammontare ex art 1226 cod.civ, tale da escludere la liquidazione con valutazione equitativa, dovuta a sopravvenuta impossibilita totale e parziale di grado elevato al 30% ma tale da non precludere un adempimento agli obblighi organizzativi, gestionali e esecutivi del mestiere di caldaista per inabilità permanente post traumatica del tecnico, e da produrre una mancata acquisizione di un reddito corrispondente agli anni precedenti di riferimento per altro non dimostrato”.
Secondo l'appellante la sentenza è errata in quanto ha applicato le tabelle in vigore al momento del sinistro e non al momento della liquidazione e perché ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di
Milano.
Innanzitutto fondato è il motivo relativo alla mancata applicazione delle tabelle di Milano.
In diritto secondo l'insegnamento della S.C., la mancata adozione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata ed impone lo svolgimento di un giudizio di congruità relativo all'uso di altri criteri, come le cosiddette "tabelle romane". Infatti, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 38077/2021 - ha ribadito la preminenza "para-normativa" delle tabelle milanesi. E' noto come la Suprema Corte, “Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre)
14 – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3
Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis
Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del
Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo
Cass. Sez. III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Erroneamente quindi il giudice di primo grado ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di Milano senza alcuna motivazione in relazione al caso di specie. Ulteriormente, trattandosi della valutazione equitativa di un danno vanno applicate le tabelle al momento della decisione.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto alla luce della esauriente CTU espletata, una invalidità permanente nella misura del 30%, una invalidità temporanea assoluta per 60 giorni, una invalidità al
50% di 90 gg. Può inoltre essere riconosciuta, in conformità di quanto ritenuto in primo grado, una maggiorazione del 25% del biologico per il pregiudizio riconosciuto alla cenestesi lavorativa di un lavoratore manuale svolgente mansioni di tecnico caldaista e il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, tenuto conto della lesione del diritto alla salute e delle sofferenze legate al trattamento degli esiti.
15 Pertanto, applicando le tabelle di Milano all'attualità si perviene al seguente calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 30%
Punto danno biologico € 5.007,10
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27
Punto danno non patrimoniale € 7.310,37
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Danno biologico risarcibile € 123.926,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 180.932,00
Con personalizzazione pari al 25% del danno biologico, si perviene ad € 211.913,50.
Tenuto conto della quota di responsabilità dell'appellante, il danno dello stesso all'attualità è pari a €
169.530,80.
A tale somma va detratto l'acconto di € 68.766,82 (così determinato in sentenza tenuto conto delle somme corrisposte per compensi stragiudiziali), corrisposto in data 8.4.2013, che per ragioni di omogeneità va portato all'attualità dovendo quindi essere rivalutato, pervenendosi ad € 83.551,69.
Ne consegue che il danno all'attualità è pari ad € 85.979,11. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. Al pagamento di tale somma vanno condannati in via solidale e . Chiaramente va Controparte_1 CP_2 detratta la somma eventualmente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il
16 pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del decisum ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad €
26.000, tabella XII, scaglione III, valori nei minimi stante la semplicità della questione esaminata nel motivo accolto).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2006/2019, depositata il 28.1.2019 del Tribunale di Roma, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il rimanente conferma, condanna e in via solidale, al CP_2 Controparte_1 pagamento a favore di a titolo di risarcimento dei danni della somma di € Parte_1
85.979,11, detratta la somma eventualmente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna e in via solidale, alla refusione a favore di CP_2 Controparte_1 delle spese del grado che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre CU, spese Parte_1 generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti Barbara AR e CE SP.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI DA AL CA
17
Sezione VI civile
R.G. 4877/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. AL CA Consigliere Relatore Dott. GI DA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SPAGNOLETTO CESARE
Avv. CAMBARERI BARBARA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ALBERICI FABIO presente
CP_2
Avv.
Parte_1 Controparte_3
Avv.
IE MI
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AL CA
RI EL AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL CA Presidente dott.ssa GI DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4877 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Parioli n.44, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Barbara
AR (C.F. ), e CE SP (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
P. IVA ), elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avv. Fabio Alberici (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
E
; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
E
2 IE MI;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e RI MI convenivano in giudizio la Parte_1 Controparte_4
e per richiedere il risarcimento del danno (solo in parte Controparte_1 CP_2 già ottenuto in via stragiudiziale) per le lesioni e i danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto in
Roma il giorno 16 giugno 2011 per responsabilità dei contenuti. si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree e deducendo Controparte_1
l'efficienza causale del comportamento del al prodursi dell'evento e la sua responsabilità Parte_1 quantomeno concorrente;
per l'effetto chiedeva di dichiarare congrua la somma di euro 95 mila offerta e già versata da all'attore. In subordine chiedeva di graduare le Controparte_1 responsabilità limitando l'ammontare del risarcimento eventualmente ritenuto dovuto alla sola quota percentuale di responsabilità ritenuta scrivibile al conducente dell'autovettura targata CA264SZ ed al solo danno effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento, detratta la somma di Euro
95.000,00. rimaneva contumace. CP_2
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2006/2019, pubblicata il 28.1.2019 così statuiva: “1) Condanna la convenuta in solido con la convenuta al Controparte_1 CP_2 pagamento, a titolo di risarcimento dei danni personali cagionati dal sinistro stradale del giorno
16\6\2011, avvenuto in via Gallia in Roma, per concorrente responsabilità colposa di entrambi i conducenti coinvolti commisurata alla percentuale dell' 80% del conducente del veicolo assicurato, della somma complessiva residua definitiva già ridotta in proporzione ai sensi degli art.1227, comma
1, art. 2056 cod.civ, e detratto l'acconto corrisposto nel 2013, e attualizzata, di euro =72.102,80= a favore dell'attore . 2) Respinge la domanda proposta dagli altri attori RI Parte_1
MI e . 3) Condanna la stessa convenuta Controparte_4 [...] in solido con la convenuta alla rifusione delle spese Controparte_1 CP_2 processuali all'attore che si liquidano compensate in misura di due terzi anche Parte_2 per la soccombenza degli altri attori litisconsorti e già ridotte in proporzione, in euro 20,00 per esborsi, euro 4.650,00 per compensi forensi, oltre al 50% di C.U. documentato in atti, oneri di c.t.u. al 100% liquidati e anticipati, a spese. forfettarie, a CPA è IVA di legge, con distrazione ai procuratori antistatari avv.ti SP, Baglioni e Gambareri.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa eccezione e difesa: - per le ragioni di cui alla superiore narrativa accertare e dichiarare che unico responsabile nella piena, totale ed
3 esclusiva, causazione dell'evento sinistro è, al 100%, il NO , conducente Parte_3 dell'autovettura Opel Astra, targata CA264DZ, di proprietà dell'appellata; - accertare e dichiarare che per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano le Tabelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza (ad oggi 2018 per Milano e 2018 per Roma) e che per uniformità debbano applicarsi quelle elaborate dal Tribunale di Milano ovvero, in subordine, quelle elaborate dal Tribunale di Roma;
- per l'effetto condannare le convenute e Controparte_1 [...] in solido tra loro al pagamento delle somme residue ancora dovute come indicate nelle CP_2 tabelle riepilogative sopra riprodotte secondo il seguente ordine di subordinazione: o Milano 2018
e quindi € 51.784,54. 2018 e quindi €43.257,22. o Milano 2011 e quindi €37.115,04 o Roma CP_5
2011 e quindi € 17.905,87. ovvero a quella diversa somma, anche maggiore ritenuta di equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. in base alla Tabella ritenuta applicabile dalla ill.mo Collegio adito al momento dell'emananda sentenza di appello, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla domanda primo grado fino ad integrale pagamento. Con vittoria delle spese di lite, anche per la parte erroneamente compensata in primo grado, che devono distrarsi a favore degli avvocati Barbara
AR e CE SP che se ne dichiarano sin d'ora antistatari.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 2006/19, pubblicata il 28.01.2019, emessa dal Tribunale Civile Parte_1 di Roma, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
All'udienza dell'8.1.2020 veniva dichiarata la contumacia di , CP_2 Controparte_4
e RI MI, che non si costituivano nonostante rituale notificazione.
[...]
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e discutevano oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2967 c.c. e 115 e 116 c.p.c. nessun concorso di colpa è imputabile all'attore né in senso soggettivo né in senso oggettivo”, contestando l'appellante il ritenuto concorso di colpa.
La sentenza è sul punto motivata come segue.
“Nel merito delle questioni controverse afferente preliminarmente all'accertamento giudiziale della responsabilità colposa esclusiva o concorrente del conducente del veicolo assicurato per la RCA nella produzione dell'evento lesivo, la valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt. 115-116
c.p.c delle risultanze probatorie serie, precise e concordanti emergenti dalla lettura degli atti e dei
4 documenti prodotti ad iniziativa delle parti costituite, in particolare contenute nella relazione tecnica descrittiva planimetrica e di assunzione di sommarie informazioni dalle persone coinvolte ad iniziativa dei verbalizzanti afferente a incidente stradale prot. N.17359\2011\I redatta dagli ufficiali di P.G. intervenuti verbalizzanti quali dipendenti del Corpo di Polizia Municipale di Roma, delle altre prove orali assunte mediante audizione dell'attore comparso di persona per rendere interrogatorio formale deferito, e degli atti istruttori di consulenza medico legale d'ufficio espletata dal c t u dr.ssa espletati nel corso dello svolgimento della fase di istruzione probatoria CP_6 del giudizio di primo grado, consente di formare sicuro convincimento sulla possibilità all'esito dell'apprezzamento delle prove documentali acquisite, e del contegno processuale espresso dalle parti costituite, per ricostruire le circostanze e le modalità di svolgimento del sinistro stradale verificatosi in ora diurna, ore 13.15, del giorno 16\6\2011, con traffico normale e cielo sereno, in un tratto di strada rettilineo e ad ampia visuale libera, provvisto di carreggiata a duplice senso di marcia, in prossimità di piazzale Metronio, di via Gallia in Roma.
Difatti, in prossimità del piazzale indicato, in strada del perimetro urbano a carreggiata unica a doppio senso di marcia, provvista di segnaletica verticale e orizzontale, questa comprendente duplice striscia longitudinale continua, con traffico normale e visibilità buona per cielo sereno, il conducente dell'autoveicolo assicurato tg DA264CZ di proprietà intestata Parte_3 CP_7 all'attuale convenuta contumace , munito di polizza RCA di valida fino al CP_2 CP_1
6\13\2012, in posizione prossima al margine destro della corsia di pertinenza della direzione di circolazione verso Piazza Tuscolo, dopo avere appena ripreso la marcia a seguito di una breve fermata ha eseguito per dirigersi con l'auto verso via Ipponio una manovra di inversione di marcia per assumere la posizione verso il Piazzale Metronio oltrepassando la duplice striscia longitudinale continua della carreggiata e impegnando l'opposta corsia di marcia mentre sopraggiungeva alla sua destra il motoveicolo Suzuki Burgman Tg AJ07390 condotto dal proprietario , Parte_1 percorrente la stessa via Gallia nella corsia di pertinenza dei veicoli circolanti verso Piazzale
Metronio. Le traiettorie delle direttrici di marcia dei due veicoli in movimento si sono intersecate con la produzione di una collisione veicolare in corrispondenza del paraurti anteriore lato sinistro e del parafango anteriore del parafango anteriore sinistro della autovettura, come dimostrano i danni riscontrati e descritti dai verbalizzanti, mentre la moto ha preso contatto con l'auto in corrispondenza della parte anteriore, rimasta distrutta, con abrasione della fiancata sinistra e destra e sottopedana poggiapiedi e sella rotta.
La posizione di quiete dei veicoli scontratisi è stata raggirata in planimetria dai verbalizzanti e evidenzia che entrambi i veicoli sono rimasti in posizione trasversale rispetto all'asse stradale della via Gallia l'auto con il retrotreno ancora insistente sulla duplice striscia longitudinale di separazione
5 della carreggiata, ma con tutta la parte anteriore insistente sullo spazio di carreggiata di pertinenza della corsia percorsa un attimo prima dal motoveicolo. La moto di è stata invece Parte_1 rinvenuta adiacente allo spigolo anterolaterale sinistro della sagoma dell'autovettura di , Parte_3 con la parte anteriore a contatto con la ruota anteriore sinistra entro la corsia della direzione di via
Gallia verso il Piazzale Metronio, e la parte posteriore in corrispondenza della duplice striscia longitudinale continua. Non sono stati rinvenuti segni visibili sulla superficie della pavimentazione viaria in corrispondenza della posizione di quiete dei veicoli scontratisi tracce di frenata o di incisione abrasione impresse sul manto di asfalto tali da aggiungere alle informazioni rese dai conducenti coinvolti ulteriori elementi alle indagini svolte sul sinistro stradale.
In tema di individuazione delle responsabilità da ascriversi in via esclusiva a uno dei conducenti coinvolti nella collisione veicolare e di attribuzione ad entrambi di una responsabilità colposa concorrente da graduare, si deve osservare che il conducente della autovettura nelle sommarie informazioni rese spontaneamente ai verbalizzanti e riportate per intero nel testo della relazione di incidente stradale anzi detta, dichiarazioni da considerarsi quali fonte di prova consistente in una forma tipica di una confessione stragiudiziale ex art 2735 cod. civ resa ai verbalizzanti e validamente apprezzabile ai sensi dell'art 115 c p c , per essere proveniente dalla deposizione di una persona in astratto potenziale litisconsorte quale responsabile del danno e destinatario quale autore del fatto illecito di una obbligazione di risarcimento, ha posto in esecuzione una manovra vietata dalla segnaletica orizzontale del tratto interessato della via Gallia, costituita dalla doppia striscia longitudinale continua in prossimità della intersezione stradale con il vicino Piazzale Metronio, qualificabile tecnicamente come conversione a U e comportante per il cambio direzionale della marcia per prendere il senso opposto verso il Piazzale Metronio rispetto alla direzione prima osservata dallo stesso verso Piazza Tuscolo, non presegnalata e senza concedere il diritto Parte_3 di precedenza comunque spettante ai veicoli sopraggiungenti sulla opposta semicarreggiata destinata ad essere impegnata dal veicolo FIAT Doblò in fase di immissione.
Ne consegue l'accertamento giudiziale di una serie di gravi violazioni alle prescrizioni imposte dalle norme del C.d.S., e nel dettaglio l'art 146 imponente l'obbligo di osservare la segnaletica stradale,
l'art 154 lettere a) b) del comma 1, e comma 2, le cui cautele e modalità sono state del tutto disattese dal comportamento della manovra irregolare posta in attuazione dall'automobilista. È vero dunque che il motociclista si è visto sbarrare la strada dalla immissione irregolare nella semicarreggiata di via Gallia percorsa nella direzione di Piazzale Metronio, tuttavia la serie di violazioni alla disciplina della circolazione stradale commesse da non esenta secondo un orientamento Parte_3 giurisprudenziale di legittimità consolidato, Cassazione sentenze n 12667\13, n.25620\13, il sopraggiungente dalla puntuale osservanza delle prescrizioni di competenza e in Parte_1
6 particolare dall'obbligo di mantenere la direttrice di marcia prossima al margine destro della carreggiata, nel caso di specie non diligentemente adempiuto se si considera che la posizione di quiete della moto entro la corsia di pertinenza e collocata nello schizzo planimetrico disegnato dai verbalizzanti in prossimità della linea divisoria della carreggiata. Detta collocazione quindi depone per una traiettoria del motoveicolo del tutto spostata sulla sinistra e non prossima al margine destro come prescritto, perché la collisione veicolare è stata in corrispondenza della parte anterolaterale sinistra del motoveicolo, e di conseguenza si deve escludere uno spostamento della moto verso la mezzeria.
Ora, se si osserva che la carreggiata della via Gallia come si desume dal numero delle strisce zebrate all'uscita su Piazzale Metronio corrisponde a circa dieci metri di larghezza, si deve affermare che detta violazione dell'art 143 del C.d.S. ascrivibile al danneggiato deve essere posta in collegamento causale con la collisione veicolare in ragione dell'ampio spazio rimasto sula lato destro della corsia percorsa dalla moto destinato a consentire con sufficiente ampiezza e comodità al motoveicolo di di sfilare alla destra dell'autovettura in fase di manovra di conversione immissione Parte_1 evitando lo scontro anterocentrale laterale sinistro.
Deve essere attribuito pertanto un concorso di colpa sub valente da commisurare per il motociclista all'esito del giudizio della comparazione dei due comportamenti irregolari in percentuale del 20%.
Si deve a tale proposito ricordare che esclusivamente grazie alle spontanee sommarie informazioni rese nella immediatezza dell'evento infortunistico stradale ai verbalizzanti dal responsabile conducente è stato possibile ricostruire con sufficiente precisione la dinamica della Parte_3 collisione veicolare in oggetto, e che l'altro conducente nulla ha dimostrato di essersi prima dell'urto uniformato con scrupolo alle regole prescritte dalle norme disciplinanti la circolazione veicolare nel centro urbano, e lo stesso ha fruito del valore probatorio confessorio delle dichiarazioni spontanee di vedendosi attribuire esclusivamente un concorso di colpa nettamente sub valente Parte_3 riscontrabile alla luce delle valutazioni presuntive emergenti dagli elementi obbiettivi concordanti desumibili dalla visione dello schizzo planimetrico del rapporto di Polizia Municipale evidenzianti in forma univoca una posizione sulla carreggiata della traiettoria di marcia del motoveicolo nettamente decentrata e prossima alla doppia linea continua divisoria dell'asse viario univocamente deponente per la inosservanza del precetto di cui al corna i dell'art.143 del C.d.S. la cui ottemperanza avrebbe potuto consentire a di evitare con buona probabilità l'urto contro l'autovettura Parte_2 in manovra di conversione a "U" in prossimità della linea continua divisoria della carreggiata.”
Secondo l'appellante erroneamente è stato ritenuto un suo concorso di colpa. Inoltre il giudice di primo grado è incorso in violazione dell'art. 115 c.p.c. non avendo valutato (quali fatti non contestati) che il conducente dell'autovettura di parte convenuta sostava in doppia fila e l'inversione a U veniva
7 eseguita mentre la stessa parlava al telefono e non attivava gli indicatori di direzione, violando gli artt. 154 e 158 del Cds. Inoltre, in base al disposto di cui all'art. 1227 c.c., la condotta del danneggiato deve essere ascrivibile quantomeno a titolo di colpa non sussistente nel caso di specie. L'appellante si è spostato a sinistra in quanto doveva superare un'auto in sosta che non aveva alcun indicatore di direzione. Inoltre l'assunto del giudice di primo grado muove dall'errato presupposto di fatto che la semicarreggiata fosse abbastanza larga per passare dietro alla macchina condotta dal;
il che Parte_3 non è. In ogni caso, anche se si fosse tenuto a destra, si sarebbe verificato l'impatto.
In linea di fatto dal rapporto della polizia municipale risulta che l'incidente si è verificato alle ore
13.15, del giorno 16\6\2011, con traffico normale e cielo sereno, in un tratto di strada rettilineo e ad ampia visuale libera, provvisto di carreggiata a duplice senso di marcia, in prossimità di piazzale
Metronio, di via Gallia in Roma. Come dato conto dal giudice di primo grado e non contestato sulla base di tale rapporto, dal quale risulta che il ha reso dichiarazioni nell'immediatezza del Parte_3 fatto, “in prossimità del piazzale indicato, in strada del perimetro urbano a carreggiata unica a doppio senso di marcia, provvista di segnaletica verticale e orizzontale, questa comprendente duplice striscia longitudinale continua, con traffico normale e visibilità buona per cielo sereno, il conducente dell'autoveicolo assicurato tg DA264CZ di proprietà intestata Parte_3 CP_7 all'attuale convenuta contumace , munito di polizza RCA di valida fino al CP_2 CP_1
6\13\2012, in posizione prossima al margine destro della corsia di pertinenza della direzione di circolazione verso Piazza Tuscolo, dopo avere appena ripreso la marcia a seguito di una breve fermata ha eseguito per dirigersi con l'auto verso via Ipponio una manovra di inversione di marcia per assumere la posizione verso il Piazzale Metronio oltrepassando la duplice striscia longitudinale continua della carreggiata e impegnando l'opposta corsia di marcia mentre sopraggiungeva alla sua destra il motoveicolo Suzuki Burgman Tg AJ07390 condotto dal proprietario , Parte_1 percorrente la stessa via Gallia nella corsia di pertinenza dei veicoli circolanti verso Piazzale
Metronio. Le traiettorie delle direttrici di marcia dei due veicoli in movimento si sono intersecate con la produzione di una collisione veicolare in corrispondenza del paraurti anteriore lato sinistro e del parafango anteriore del parafango anteriore sinistro della autovettura, come dimostrano i danni riscontrati e descritti dai verbalizzanti, mentre la moto ha preso contatto con l'auto in corrispondenza della parte anteriore, rimasta distrutta, con abrasione della fiancata sinistra e destra e sottopedana poggia piedi e sella rotta. La posizione di quiete dei veicoli scontratisi è stata raggirata in planimetria dai verbalizzanti e evidenzia che entrambi i veicoli sono rimasti in posizione trasversale rispetto all'asse stradale della via Gallia l'auto con il retrotreno ancora insistente sulla duplice striscia longitudinale di separazione della carreggiata, ma con tutta la parte anteriore insistente sullo spazio di carreggiata di pertinenza della corsia percorsa un attimo prima dal motoveicolo. La moto di
8 è stata invece rinvenuta adiacente allo spigolo anterolaterale sinistro della sagoma Parte_1 dell'autovettura di , con la parte anteriore a contatto con la ruota anteriore sinistra entro Parte_3 la corsia della direzione di via Gallia verso il Piazzale Metronio, e la parte posteriore in corrispondenza della duplice striscia longitudinale continua. Non sono stati rinvenuti segni visibili sulla superficie della pavimentazione viaria in corrispondenza della posizione di quiete dei veicoli scontratisi tracce di frenata o di incisione abrasione impresse sul manto di asfalto”.
Sulla base di tali elementi il giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto che l'incidente si è verificato in prossimità della linea divisoria della carreggiata (dalla planimetria risulta che l'auto è stata trovata “con il retrotreno ancora insistente sulla duplice striscia longitudinale di separazione della carreggiata, ma con tutta la parte anteriore insistente sullo spazio di carreggiata di pertinenza della corsia percorsa un attimo prima dal motoveicolo” mentre la moto è stata “rinvenuta adiacente allo spigolo anterolaterale sinistro della sagoma dell'autovettura di , con la parte anteriore Parte_3
a contatto con la ruota anteriore sinistra entro la corsia della direzione di via Gallia verso il Piazzale
Metronio, e la parte posteriore in corrispondenza della duplice striscia longitudinale continua”).
Innanzitutto in diritto, va evidenziato come in caso di scontro tra veicoli la circostanza che sia stata accertata la violazione da parte di uno dei due conducenti del codice della strada non esonera il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente convolto nel sinistro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. n. 15847/2000; Cass. n. 7447/2015; Cass. n. 9528/2012). Inoltre “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (Cass. n. 23300/2022).
Pertanto il fatto che risulti accertata una responsabilità del non esclude l'applicazione della Parte_3 presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che può ritenersi superata unicamente se sia provata l'assenza di colpa dell'altro veicolo coinvolto. Ne consegue che i rilievi dell'appellante relativi all'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. unicamente nell'ipotesi in cui sia provata la sua colpa non paiono pertinenti, stante il disposto di cui all'art. 2054, comma 2. C.c.
Nel caso di specie non è in discussione la condotta colposa del conducente del , che “ha Parte_3 posto in esecuzione una manovra vietata dalla segnaletica orizzontale del tratto interessato della via
Gallia, costituita dalla doppia striscia longitudinale continua in prossimità della intersezione stradale con il vicino Piazzale Metronio, qualificabile tecnicamente come conversione a U e
9 comportante per il cambio direzionale della marcia per prendere il senso opposto verso il Piazzale
Metronio rispetto alla direzione prima osservata dallo stesso verso Piazza Tuscolo, non Parte_3 presegnalata e senza concedere il diritto di precedenza comunque spettante ai veicoli sopraggiungenti sulla opposta semicarreggiata”, violando l'art 146 cds che impone l'obbligo di osservare la segnaletica stradale, e l'art 154 lettere a) b) del comma 1, e comma 2, cds, relativi agli obblighi in caso di cambio di direzione.
L'assunto dell'appellante secondo cui il giudice non ha considerato ulteriori violazioni fondate su fatti non contestati (che il conducente dell'autovettura di parte convenuta sostava in doppia fila e l'inversione a U veniva eseguita mentre parlava al telefono e non attivava gli indicatori di direzione) non tiene conto del fatto che la Compagnia di assicurazione nel costituirsi ha contestato la dinamica dei fatti come ricostruita dall'appellante. Il che porta ad escludere che vi siano fatti non contestati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.
In ogni caso, osservato che il giudice di primo grado ha ritenuto la violazione dell'art. 154 Cds e quindi l'omessa attivazione degli indicatori di direzione, il fatto che il conducente potesse essere al telefono ovvero fosse in seconda fila prima di prendere la macchina e fare l'inversione ad U attiene a profili che non assumono rilevanza causale rispetto all'incidente (con le precisazioni che seguono quanto alla sosta in doppia fila), verificatosi tra la vettura che stava facendo l'inversione ad U, e quindi aveva ripreso la marcia dopo la sosta, e il motociclo che stava percorrendo lo stesso senso di marcia. E in ogni caso si tratta di fatti che non valgono ad escludere la colpa dell'appellante.
Il giudice di primo grado ha ritenuto una colpa dell'appellante per violazione dell'obbligo di tenere la destra, essendo stata accertata la posizione di quiete della moto in corrispondenza della mezzeria.
Non contestato che l'incidente si è verificato mentre l'appellante si trovava spostato a sinistra della carreggiata di percorrenza, l'assunto dell'appellante secondo cui la sua posizione era giustificata dalle plurime violazioni di controparte non è fondato.
Innanzitutto va evidenziato come in primo grado l'appellante non ha dedotto di essere stato costretto a deviare verso sinistra, stante la presenza della macchina posta in doppia fila, lamentandosi unicamente che la vettura che si era fermata di doppia fila e poi riprendeva la marcia e faceva improvvisamente una inversione a U.
Inoltre gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato che l'autovettura si fosse fermata in doppia fila. Sul punto il conducente del veicolo sentito a sit ha dichiarato unicamente che si era fermato a destra per comprare un giornale, non riferendo quindi di una sosta in doppia fila. Né elementi in tal senso sono stati acquisiti. A ciò si aggiunga che l'appellante in sede di interrogatorio formale ha dichiarato “avevo appena imboccato alla guida della mia motocicletta via Gallia, dopo aver effettuato la rotatoria di piazzale Metronio, quando una station wagon di colore blu ha fatto
10 una inversione ad “U”, a circa una distanza di 40 m dalla rotatoria stessa, e mi si è parato davanti senza che potessi fare nulla per evitare la collisione. Credo che il veicolo fosse parcheggiato al lato della strada”. Pertanto l'appellante ha dichiarato – con valore confessorio – che si è trovato improvvisamente davanti la macchina senza poter fare nulla per evitare la collisione. Il che porta ad escludere che l'attore possa essersi trovato verso il centro della carreggiata per evitare/sorpassare l'auto, dovendo quindi ritenersi che non stesse viaggiando sulla destra. A ciò si aggiunga che l'appellante si è limitato ad affermare di credere che il veicolo fosse parcheggiato a lato della strada.
Sul punto il giudice di primo grado ha poi condivisibilmente rilevato come “collisione veicolare è stata in corrispondenza della parte anterolaterale sinistra del motoveicolo, e di conseguenza si deve escludere uno spostamento della moto verso la mezzeria” in conseguenza dell'urto.
Infondato è poi l'assunto dell'appellante secondo cui l'autovettura del era in una posizione Parte_3 tale da non lasciare spazio per il transito del sulla destra. Parte_1
Esso infatti si scontra con quanto emerge dal rapporto e in particolare dalla planimetria allegata, dalla quale risulta che il veicolo aveva già iniziato l'immissione nella semicarreggiata opposta, con conseguente possibilità per l'appellante di passare sulla destra. Il che quindi vale ad escludere che l'incidente si è verificato quando l'autovettura era perpendicolare e tale da occupare l'intera semicarreggiata. Peraltro appare implausibile che una autovettura nell'effettuare l'inversione a U da un parcheggio occupi subito (e quindi in modo imprevedibile) perpendicolarmente l'intera semicarreggiata, essendo necessaria una fase di spostamento dell'autovettura verso sinistra necessariamente non perpendicolare.
Peraltro in ogni caso, a fronte di una manovra di inversione ad U di una macchina che era davanti,
l'appellante avrebbe dovuto arrestare il motociclo e non allargarsi alla sinistra.
A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appellante non ha comprovato l'assenza di colpa, operando comunque la presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c.. L'assenza di tracce di frenata vale unicamente a dimostrare che l'attore non si è avveduto della presenza del veicolo ma non che ha tenuto una condotta conforme al codice della strada.
In definitiva il motivo d'appello è infondato.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. Erronea individuazione delle tabelle della liquidazione del danno biologico.”
In punto di quantum nei confronti dell'attore la sentenza è motivata come segue.
“Ora, alla luce della lettura delle prove documentali dei referti medici di P.S. e cartelle cliniche intestati alla persona lesa redatti nella stessa data dai medici del P.S. dell , Controparte_8 indicanti una diagnosi afferente a gravi lesioni all'arto inferiore destro per frattura scomposta del
11 femore e rotula destra, trattate rispettivamente con interventi terapeutici dai medici con osteosintesi e cerchiaggio, frattura metacarpo mano sinistra e fratture costali multiple a destra e a sinistra, dopo il primo ricovero fino al 4\7\2011 e la degenza ospedaliera un successivo ricovero alla CP_9
fino al 3\9\2011, e delle conclusioni medico legali formulate nella relazione scritta redatta
[...] dal ctu nominato dr.ssa all'esito dello svolgimento della consulenza d'ufficio in fase di CP_6 istruzione probatoria, attestanti gli esiti diagnosticati e posti in collegamento causale con l'evento anzi descritto, si e pervenuti al giudizio diagnostica ed etiopatologico definitivo formulato in sede giudiziale relazione medico legale scritta d'ufficio riassunto nella constatazione di lesioni derivate da un politraumatismo prodotto dall'evento infortunistica di cui al sinistro stradale. Dette lesioni e postumi consistono in trauma toracico chiuso, con plurime fratture costali, frattura scomposta del femore pluriframmentata del III distale e frattura della rotula dell'arto inferiore destro, frattura composta della testa del primo metacarpo mano sinistra, e la persona lesa come prima indicato è stata sottoposta a trattamenti chirurgici anzi descritti. Detta condotta e configurativa delle condizioni giuridiche prescritte per applicare la responsabilità colposa concorrente al 80% per la costituzione e determinazione dell'entità del diritto di obbligazione al risarcimento dei danni personali e di conseguenza deve essere stabilita la produttività degli effetti giuridici quale fonte da fatto illecito costitutiva del diritto di obbligazione del risarcimento del danno ai sensi degli artt 1173, 2043 cod civ a favore della persona danneggiata e contro. La parte convenuta e CP_2 CP_1 responsabili in solido per l'adempimento del diritto di obbligazione per i rispettivi titoli di responsabilità da circolazione del veicolo e di copertura assicurativa diretta in relazione alla RCA, quale intestataria della polizza emessa e quale assicuratrice, precisamente identificata in atti nella da liquidarsi in forma monetaria commisurata alla percentuale di colpa concorrente CP_1 assegnata al convenuto. L'esito della consulenza d'ufficio svolta nella materia della Medicina Legale dall'esperto nominato dal Giudice in persona del dr.ssa deve essere ritenuto meritevole di CP_6 integrale condivisione per la logica e scientifica motivazione diretta e in replica alle contrarie osservazioni e riserve formulate da controparte. Ne consegue la logica considerazione che deve essere riconosciuta ogni conseguenza lesiva corrispondente al quadro complessivo emerso nel giudizio diagnostico reso dal consulente d'ufficio, e consistente in un traumatismo comportante gli esiti acclarati e descritti nel giudizio etiologico e diagnostico, esiti consistenti allo stato di consolidamento definitivo in esiti estesi all'arto inferiore destro. Gli esiti permanenti attuali sono quelli in particolare derivanti dalla frattura all'arto inferiore destro e consistono nella iponotrofia femoro 1 surale e del gluteo dx con risentimento deambulatorio e in sintesi conclusiva la dr.ssa CP_6 ha constatato la permanenza di un pregiudizio alla cenestesi lavorativa non ravvisando una permanenza di riduzione anatomofunzionale della capacità lavorativa specifica di tecnico di caldaie.
12 Inoltre si deve puntualizzare che la parte deducente attrice all'esito dello svolgimento della consulenza medico legale d'ufficio e dell'esaurimento degli atti istruttori, ha presentato esaminabili riserve e contrarie osservazioni alla consulenza d'ufficio riferendosi con espressioni generiche all'esito del giudizio comparativo con le reali emergenze peritali sopravvenute alla luce dell'esame anamnestico, obbiettivo e dei giudizi etiologici e diagnostici formulati in contraddittorio dal c t u, e riconfermati nelle risposte definitive logiche e scientifiche offerte dal c t u al giudice senza formulazione dei rilievi di parte- Cassazione ordinanze n.1815\15, n 282\09,n.8355\07, n.16368\14.
Ne consegue che si deve condividere per intero la determinazione in forma temporale per la I.T. di giorni 60 assoluta al 100%, di ulteriori giorni 90 relativa al 50%, e in forma percentualistica emergente commisurata al 30% dalle conclusioni medico legali formulate dal c t u dr.ssa nella CP_6 relazione redatta, per altro non validamente contraddetta dalle parti costituite con la proposizione di note ai sensi dell'art 195, comma 3, c p c , esprimenti adeguate e meritevoli a livello scientifico e logico risposte ai quesiti, tali da non esigere in linea istruttoria espletamento di approfondimento diagnostico supplementare in sede peritale. Pertanto, si deve liquidare in forma monetaria il danno fisico per un soggetto di anni 36, classe 1974, secondo importi prossimi ai valori delle tabelle giurisprudenziali del Tribunale Civile di Roma approvate e applicate nell'anno 2011, maggiorate del
25% in ragione del riconoscimento di una pregiudizio apprezzabile alla cenestesi lavorativa di un lavoratore manuale svolgente mansioni di tecnico caldaista, giusta giurisprudenza di Cassazione in recente ordinanza n 7249\18, commisurato a euro 125.000 già maggiorato per danno biologico permanente con ulteriore aumento del 33% per la personalizzazione dovuta per il danno psicologico derivato dalle menomazioni subite e esistenziale alla vita di relazione dimostrato in corso di istruttoria per assoluta evidenza clinica delle gravi sofferenze psicologiche indotte dalle menomazioni, non ravvisandosi l'esigenza della formulazione di apposite deduzioni istruttorie in assolvimento dell'onere assertivo e di quello probatorio prescritto da giurisprudenza di legittimità consolidata. Si perviene quindi a euro 166.250, euro 10.500 per I.T. complessiva di giorni 60 totale, di ulteriori giorni 90 al 50%, euro 3.461,62 per spese mediche riscontrate dalla dr.ssa alla CP_6 lettura dei documenti giustificativi, reputate utili, congrue e compatibili con il giudizio medico legale etiopatologico e diagnostico 1e collegate agli interventi terapeutici e di cura resisi necessari-credito. totale in astratto euro 181.211,62, effettivamente dovuto all' 80% al 3\9\2011 euro 144.969,30, rivalutato e attualizzato al 28\3 2013 in euro 155.566,82 e detratto l'acconto corrisposto riconosciuto nella somma di euro 86.800,00, ridotto per detrazione esplicita dei compensi professionali stragiudiziali indicati in euro 8.200,00 in euro 68.76.6,82 alla data della corresponsione dell'acconto. Dopo il calcolo del risarcimento si perviene ad un complessivo ammontare residuo per indennizzo del danno biologico di euro 68.766,82, che deve essere attualizzato con decorrenza
13 dall'acconto del 28\3\2013, al tempo della decisione mediante applicazione degli indici FOI. ISTAT
e degli interessi legali senza anatocismo, fino a euro 73.102,80. Devono intendersi non soddisfatte le connotazioni richieste dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità per ravvisare la ricorrenza di una prospettiva probabilistica e speranza di eseguire una prestazione professionale inadeguata tale da originare un decremento patrimoniale specifico a sfavore del titolare della attività di operaio specializzato corrispondente al periodo precedente, e per altro sono del tutto inesistenti i riscontri documentali e probatori attestanti il decremento patrimoniale dei ricavi e di guadagno netto. Detto mancato apporto gestionale e organizzativo del titolare di una attività artigianale di operaio specializzato di tecnica impiantistica ora caldaista in proprio, per essere rimasto offeso nel fisico e inabile a eseguire nel periodo temporale stabilito dalla dr.ssa le iniziative e le CP_6 attività professionali e commerciali programmate, in mancanza di prove documentali non è comprovato affatto il decremento patrimoniale determinato una mancata prestazione come prospettata dall'attore per gli esiti lesivi del sinistro stradale, e non configura l'assolvimento del relativo onere probatorio per realizzare una situazione concretamente assorbibile nella fattispecie del lucro cessante contemplata nelle disposizioni dell'art 1223 e dell'art 2056 cod civ , in ragione di un giudizio probabilistico di certezza costruibile su prove non offerte dal danneggiato-Cassazione ordinanza n.56\2018, sentenze n.5686\17, n.20003\14.
Difatti, i danni patrimoniali in concreto devono manifestarsi nel preciso ammontare ex art 1226 cod.civ, tale da escludere la liquidazione con valutazione equitativa, dovuta a sopravvenuta impossibilita totale e parziale di grado elevato al 30% ma tale da non precludere un adempimento agli obblighi organizzativi, gestionali e esecutivi del mestiere di caldaista per inabilità permanente post traumatica del tecnico, e da produrre una mancata acquisizione di un reddito corrispondente agli anni precedenti di riferimento per altro non dimostrato”.
Secondo l'appellante la sentenza è errata in quanto ha applicato le tabelle in vigore al momento del sinistro e non al momento della liquidazione e perché ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di
Milano.
Innanzitutto fondato è il motivo relativo alla mancata applicazione delle tabelle di Milano.
In diritto secondo l'insegnamento della S.C., la mancata adozione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata ed impone lo svolgimento di un giudizio di congruità relativo all'uso di altri criteri, come le cosiddette "tabelle romane". Infatti, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 38077/2021 - ha ribadito la preminenza "para-normativa" delle tabelle milanesi. E' noto come la Suprema Corte, “Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre)
14 – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3
Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis
Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del
Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo
Cass. Sez. III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Erroneamente quindi il giudice di primo grado ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di Milano senza alcuna motivazione in relazione al caso di specie. Ulteriormente, trattandosi della valutazione equitativa di un danno vanno applicate le tabelle al momento della decisione.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto alla luce della esauriente CTU espletata, una invalidità permanente nella misura del 30%, una invalidità temporanea assoluta per 60 giorni, una invalidità al
50% di 90 gg. Può inoltre essere riconosciuta, in conformità di quanto ritenuto in primo grado, una maggiorazione del 25% del biologico per il pregiudizio riconosciuto alla cenestesi lavorativa di un lavoratore manuale svolgente mansioni di tecnico caldaista e il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, tenuto conto della lesione del diritto alla salute e delle sofferenze legate al trattamento degli esiti.
15 Pertanto, applicando le tabelle di Milano all'attualità si perviene al seguente calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 30%
Punto danno biologico € 5.007,10
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27
Punto danno non patrimoniale € 7.310,37
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Danno biologico risarcibile € 123.926,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 180.932,00
Con personalizzazione pari al 25% del danno biologico, si perviene ad € 211.913,50.
Tenuto conto della quota di responsabilità dell'appellante, il danno dello stesso all'attualità è pari a €
169.530,80.
A tale somma va detratto l'acconto di € 68.766,82 (così determinato in sentenza tenuto conto delle somme corrisposte per compensi stragiudiziali), corrisposto in data 8.4.2013, che per ragioni di omogeneità va portato all'attualità dovendo quindi essere rivalutato, pervenendosi ad € 83.551,69.
Ne consegue che il danno all'attualità è pari ad € 85.979,11. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. Al pagamento di tale somma vanno condannati in via solidale e . Chiaramente va Controparte_1 CP_2 detratta la somma eventualmente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il
16 pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del decisum ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad €
26.000, tabella XII, scaglione III, valori nei minimi stante la semplicità della questione esaminata nel motivo accolto).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2006/2019, depositata il 28.1.2019 del Tribunale di Roma, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il rimanente conferma, condanna e in via solidale, al CP_2 Controparte_1 pagamento a favore di a titolo di risarcimento dei danni della somma di € Parte_1
85.979,11, detratta la somma eventualmente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna e in via solidale, alla refusione a favore di CP_2 Controparte_1 delle spese del grado che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre CU, spese Parte_1 generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti Barbara AR e CE SP.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI DA AL CA
17