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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/07/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 340/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
difeso ra agli atti, dall'Avv. Piero Greco Ginaldi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1
Parte attrice
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 ifeso, agli atti, dall'Avv. Daniela Donadel del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Parte convenuta
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale – risarcimento dei danni
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: 1) Accertare e dichiarare che la in data 30/11/2022, ha Controparte_1 danneggiato l'imbarcazione denominata Oriana MN 2630 di proprietà dell'attrice; 2) Accertare e dichiarare che a causa della ritardata denuncia e del tardivo intervento del perito dott. il sig. Per_1 ha potuto riparare l'imbarcazione solo a partire dal 15/3/2023, e che per le riparazioni sono Pt_2 necessari 45 giorni lavorativi, anche a mezzo nominando CTU;
3) Accertare e dichiarare che il danneggiamento di cui ai punto precedente ha impedito alla di provvedere Controparte_2 direttamente all'approvvigionamento del pescato, costringendola quindi ad acquistare il pesce dalla Cesare Gregori S.r.l., con spesa complessiva pari ad € 20.457,23; 4) Conseguentemente condannare la a risarcire l'attrice del danno emergente subito, quantificato in € 20.457,23, Controparte_1 pari alla maggior spesa sostenuta dalla per l'acquisto del pesce Parte_1 dall'1/12/2022 all'1/4/2023, o, in subordine, quantificato in € 10.150,68 secondo i criteri esposti nella memoria ex art. 171ter co. 1 n. 1 c.p.c. d.d. 16/9/2024, pari alla differenza tra spesa sostenuta dall'1/12/2022 all'1/4/2023 e la spesa media sostenuta per il medesimo periodo nell'anno precedente e
1 successivo al sinistro, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in esito al presente giudizio, oltre ad interessi commerciali dalla data di ogni singolo esborso e sino al saldo;
5) Accertare e dichiarare che, a fronte dell'intervenuto risarcimento del danno diretto e conseguente riconoscimento della responsabilità per la causazione del sinistro dd. 30/11/2022, la mancata risposta all'invito a concludere una negoziazione assistita costituisce comportamento di mala fede da parte della convenuta, così come previsto dal combinato disposto di cui agli art. 4 DL 132/2014 e art. 96 c.p.c., da valutarsi unitamente alla ritardata denuncia all'assicurazione, depositata dopo il 19/1/2023, ed al comportamento contrario a buona fede tenuto dalla convenuta dal 1/12/2022 al 19/1/2023, e conseguentemente condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno patito dall'attrice, per la cui quantificazione ci si rimette al Giudice;
IN VIA SUBORDINATA 6) Richiamato quanto indicato alle conclusioni sub. 1, 2 e 3, qualora il Giudice ritenga di non poter determinare il danno emergente indiretto subito dall'attrice in base alle emergenze processuali, si chiede che tale danno venga determinato e liquidato dal Giudice in via equitava ex art. 1226 c.c.. IN OGNI CASO: 7) Spese di lite rifuse.
Per parte convenuta: NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ. Respingersi ogni domanda e pretesa avversaria nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per le Controparte_1 ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.. Spese rifuse. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA. Nella denegata ipotesi di riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno per lucro cessante-danno indiretto spettante all'attore, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da parte attrice, questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese. Spese rifuse o quantomeno compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA Ribadita l'integrale contestazione delle avversarie domande, eccezioni e conclusioni già formulata in comparsa di risposta, nelle memorie ex art. 171-ter nn. 2 e 3 c.p.c. ed a verbale di prima udienza di data 30/10/2024, per quanto non possano ritenersi già pacifiche e/o documentalmente provate, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, per scrupolo defensionale e solo all'occorrenza, si insiste per l'ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati nonché per gli ordini di esibizione e/o produzione documentale dedotti nella memoria 171-ter n. 3 c.p.c.. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. in quanto inammissibili per le ragioni specificate nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.. Per quanto occorra, a modifica dell'ordinanza del 23/1/2025, rispetto ai capitoli avversari nn. 1 e 11 della memoria 171-ter n. 2, non ammettersi gli stessi in quanto trattasi di circostanze specificatamente contestate già nella memoria 171 ter n. 3 c.p.c. come generico e/o da provarsi documentalmente il primo (CAPITOLO 1 generico “approvvigionamento della materia prima”, oggetto di prova documentale e in tal senso oggetto di specifica contestazione in quanto l'attrice non ha provato quale fosse il pescato procurato tramite il peschereccio Oriana MN2630; a tal proposito si chiede che all'occorrenza il Giudice voglia ordinare all'attrice ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e/o produzione in giudizio dei documenti di scarico del pescato di Oriana MN2630 -che obbligatoriamente per chi ha una licenza di pesca debbono contenere tutte le indicazioni di legge sulla provenienza e la quantità del pescato- relativo ai 5 anni antecedenti il sinistro, al fine di individuare il pescato che società attrice reperiva tramite Oriana MN2630), e come valutativo e da provarsi documentalmente il secondo (CAPITOLO 11: è ipotetico, del tutto soggettivo e valutativo “sono necessari”, nonché oggetto di prova documentale), non già perché capitoli vertenti su circostanze non contestate, come riportato nell'ordinanza (la non contestazione della società convenuta è limitata ai capitoli da 2 a 10, poiché l'assicurazione della convenuta ha riconosciuto e liquidato integralmente il danno materiale). Ci si oppone anche alle ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. per le ragioni dedotte a verbale di udienza del 30/10/2024. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova orale
2 formulata dagli attori, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati in seconda memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_3
(d'ora in poi, anche solo per brevità espositiva) ha convenuto in giudizio CP_4
in poi, anche solo per le stesse Controparte_1 CP_1 ragioni) allegando: a) di essere una piccola società la cui attività consiste nel pescare e nel vendere al dettaglio, presso un locale commerciale dalla stessa gestito, del proprio pescato;
b) di utilizzare per l'attività di pesca l'imbarcazione Oriana MN2630 regolarmente ormeggiata presso il porto di Monfalcone;
d) che a seguito dell' ordinanza n. 51/22 della Capitaneria di Porto di Monfalcone, l'imbarcazione Oriana MN2630 veniva autorizzata ad ormeggiare all'interno dell'area cantiere riservata allo svolgimento delle opere di
(area in cui, per effetto delle precedenti ordinanze nn. 38/22 e 49/22 della CP_5 pitaneria di Porto, era inibita la navigazione per lo svolgimento di opere); e) che in data 30/11/2022 il legale rappresentante di notava la presenza di CP_4 danni (crepa che partiva dal centro della pru fino all' “opera viva”) sull'imbarcazione citata e verificava che il galleggiante , in suo a Per_2
, era molto più vicino all'imbarcazione di quanto precedenza, CP_5 che nello specchio d'acqua erano presenti della palancole e che gli operai della CP_5 avevano provveduto alla demolizione dell'angolo cementato presso cui era motopeschereccio Oriana;
f) che l'imbarcazione veniva rimossa su ordine della Capitaneria di Porto e trasportata presso una ditta specializzata il cui maestro d'ascia quantificava i danni per € 11.820,00; g) che seguivano interlocuzioni tra , CP_4 CP_5
e la compagnia assicurativa di quest'ultima, l CP_6 disposta perizia sui danni subiti dall'imbarcazione e veniva stipulata transazione in data 03/04/2023 avente ad oggetto il solo danno diretto patito;
h) che dopo la stipula della transazione affidava al maestro d'ascia i lavori di CP_4 Persona_3 riparazione io, che si concludevano dopo giorni;
i) di aver contattato la controparte al fine di ottenere il ristoro dei danni indiretti, senza tuttavia esito positivo, nonostante l'avvio di procedura di negoziazione assistita;
l) di aver dovuto, stante l'impossibilità di effettuare attività di pesca, acquistare pesce da rivendere presso la società terza Cesare Gregori S.r.l., spendendo il complessivo importo di € 22.025,14.
Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando circa la responsabilità di per il CP_1 danno sofferto (anche cagionato dal ritardo del legale rappresentante a nel denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa), E ha domandato CP_4 la condanna della società convenuta al pagamento della .025,14 a titolo di danno emergente indiretto, oltre la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio , contestando la pretesa attorea Controparte_7
e deducendo: a) che i danni cagionati all'imbarcazione di parte attrice sono stati presumibilmente cagionati durante lavori appaltati alla stessa e, pur in CP_5 mancanza di certezza sul punto, in sede di interlocuzione, coinvolgente la propria compagnia assicuratrice, di non aver contestato l'an del sinistro;
b) che CP_4 ha formulato la propria richiesta risarcitoria solo in data 03/01/2023, ricevuta da parte convenuta in data 09/01/2023; c) di aver trasmesso tale richiesta, a cui è stato allegato il preventivo per le riparazioni a firma datato 09/12/2022, alle proprie Persona_3 compagnie assicurative in data 11 e 12 di che il perito assicurativo Per_1 effettuava il sopralluogo sull'imbarcazione in data 31/01/2023; c) che il mancato utilizzo dell'imbarcazione Oriana MN 2630 non è stato conseguenza della condotta di parte convenuta, dipendendo la stessa solo dalla condotta negligente di parte attrice, che decideva
3 di non far riparare l'imbarcazione subito dopo il sopralluogo peritale;
d) che controparte non avrebbe comunque adeguatamente allegato e provato il danno, da qualificarsi quale lucro cessante, derivante dal mancato utilizzo dell'imbarcazione ai fini di pesca.
Sulla scorta di tali allegazioni parte convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree.
A seguito del decreto ex art. 171 bis c.p.c. seguiva il deposito di memorie ad opera delle parti. In particolare, nella propria prima memoria, parte attrice ha allegato come, in data precedente alla comunicazione della richiesta risarcitoria, era intervenuto scambio di comunicazioni tra le parti già ad inizio dicembre 2022 al fine di addivenire al risarcimento dei danni patiti.
All'esito della prima udienza, tentata senza esito la conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Precisate le conclusioni come sopra riportato, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. La domanda svolta da nei confronti di Controparte_2 [...] deve essere rigettata per i seguenti motivi. Controparte_7
In primo luogo si rammenta come, in materia di responsabilità extracontrattuale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa (o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Ciò chiarito, in primo luogo si osserva come, nel caso di specie, debba ritenersi provato che l'imbarcazione Oriana sia stata danneggiata a causa di una condotta ascrivibile a parte convenuta, posto che la stessa per il tramite della propria compagnia assicurativa, parte ha già riconosciuto la propria responsabilità per i danni occorsi all'imbarcazione, provvedendo al risarcimento dei danni subiti dal motopeschereccio.
Si ritiene che parte attrice non abbia adeguatamente provato la causalità giuridica intercorrente tra i danni conseguenza (consistiti nell'aver acquistato pesce presso la società terza società terza Cesare Gregori S.r.l. per la somma di circa € 22.000,00) ed il nesso di causalità con l'evento dannoso.
Per quanto, infatti, risulti verosimilmente accertato che a causa dei danni subiti alla barca Oriana, non abbia potuto provvedere a pescare Controparte_2 direttam proprio punto vendita e che la stessa abbia acquistato del pesce presso una società terza, parte attrice non ha offerto elementi idonei a dimostrare in quale misura tali acquisti fossero finalizzati esclusivamente a ricoprire la mancanza di pescato diretto da porre in vendita: è circostanza allegata e documentata dalla stessa parte attrice che, anche durante il periodo di attività del motopeschereccio, la stessa si rifornisse di prodotti ittici presso ditta terza Cesare Gregori da porre poi in vendita presso il proprio esercizio commerciale. In riferimento a questa ulteriore produzione
4 documentale, si ritiene che la stessa risulti inidonea allo scopo probatorio sopra indicato, posto che è ipotizzabile che per quel dato periodo avrebbe Parte_3 potuto rifornirsi anche presso ulteriori ditte terz iterio di vicinanza dell'onere probatorio, che parte attrice avrebbe potuto e dovuto allegare e provare nel presente giudizio la quantità media di pescato dalla stessa effettuato nello stesso periodo in cui il motopeschereccio è rimasto fermo a causa del sinistro al fine di far apparire giustificati – e quindi conseguenza diretta ed immediata del danno – gli esborsi sostenuti.
Infine, non può essere accolta la richiesta di liquidazione equitativa del danno patito avanza da parte attrice. Si rammenta infatti che in tema di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
La mancata prova della c.d. causalità giuridica ed il conseguente rigetto della domanda attorea costituisce la c.d. ragione più liquida e rende irrilevante la decisione in punto dell'eccezione di cui all'art. 1227 c.c. avanzata da parte convenuta.
Stante il tenore della domanda attorea, che ha espressamente limitato la richiesta risarcitoria al solo danno emergente, sebbene indiretto, non può essere analizzato il profilo relativo al lucro cessante eventualmente subito.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda attorea, si applicano i parametri medi del medesimo scaglione, fatta eccezione della fase istruttoria per cui si applicano i valori minimi di detto scaglione.
Si ritiene di non dover far applicazione della regola di cui all'art. 12bis, comma III, D. Lgs. 150/2011 posto che, sebbene parte convenuta non abbia partecipato alla mediazione obbligatoria – condizione di procedibilità della domanda – è stato documentalmente provato che prima dell'introduzione del giudizio sono state poste in essere trattative stragiudiziali tra le parti finalizzate all'individuazione di una soluzione bonaria della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Rigetta la domanda di ei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_7
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
o del giudizio, che liquida in Controparte_7 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 21/07/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 340/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
difeso ra agli atti, dall'Avv. Piero Greco Ginaldi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1
Parte attrice
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 ifeso, agli atti, dall'Avv. Daniela Donadel del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Parte convenuta
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale – risarcimento dei danni
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: 1) Accertare e dichiarare che la in data 30/11/2022, ha Controparte_1 danneggiato l'imbarcazione denominata Oriana MN 2630 di proprietà dell'attrice; 2) Accertare e dichiarare che a causa della ritardata denuncia e del tardivo intervento del perito dott. il sig. Per_1 ha potuto riparare l'imbarcazione solo a partire dal 15/3/2023, e che per le riparazioni sono Pt_2 necessari 45 giorni lavorativi, anche a mezzo nominando CTU;
3) Accertare e dichiarare che il danneggiamento di cui ai punto precedente ha impedito alla di provvedere Controparte_2 direttamente all'approvvigionamento del pescato, costringendola quindi ad acquistare il pesce dalla Cesare Gregori S.r.l., con spesa complessiva pari ad € 20.457,23; 4) Conseguentemente condannare la a risarcire l'attrice del danno emergente subito, quantificato in € 20.457,23, Controparte_1 pari alla maggior spesa sostenuta dalla per l'acquisto del pesce Parte_1 dall'1/12/2022 all'1/4/2023, o, in subordine, quantificato in € 10.150,68 secondo i criteri esposti nella memoria ex art. 171ter co. 1 n. 1 c.p.c. d.d. 16/9/2024, pari alla differenza tra spesa sostenuta dall'1/12/2022 all'1/4/2023 e la spesa media sostenuta per il medesimo periodo nell'anno precedente e
1 successivo al sinistro, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in esito al presente giudizio, oltre ad interessi commerciali dalla data di ogni singolo esborso e sino al saldo;
5) Accertare e dichiarare che, a fronte dell'intervenuto risarcimento del danno diretto e conseguente riconoscimento della responsabilità per la causazione del sinistro dd. 30/11/2022, la mancata risposta all'invito a concludere una negoziazione assistita costituisce comportamento di mala fede da parte della convenuta, così come previsto dal combinato disposto di cui agli art. 4 DL 132/2014 e art. 96 c.p.c., da valutarsi unitamente alla ritardata denuncia all'assicurazione, depositata dopo il 19/1/2023, ed al comportamento contrario a buona fede tenuto dalla convenuta dal 1/12/2022 al 19/1/2023, e conseguentemente condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno patito dall'attrice, per la cui quantificazione ci si rimette al Giudice;
IN VIA SUBORDINATA 6) Richiamato quanto indicato alle conclusioni sub. 1, 2 e 3, qualora il Giudice ritenga di non poter determinare il danno emergente indiretto subito dall'attrice in base alle emergenze processuali, si chiede che tale danno venga determinato e liquidato dal Giudice in via equitava ex art. 1226 c.c.. IN OGNI CASO: 7) Spese di lite rifuse.
Per parte convenuta: NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ. Respingersi ogni domanda e pretesa avversaria nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per le Controparte_1 ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.. Spese rifuse. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA. Nella denegata ipotesi di riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno per lucro cessante-danno indiretto spettante all'attore, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da parte attrice, questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese. Spese rifuse o quantomeno compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA Ribadita l'integrale contestazione delle avversarie domande, eccezioni e conclusioni già formulata in comparsa di risposta, nelle memorie ex art. 171-ter nn. 2 e 3 c.p.c. ed a verbale di prima udienza di data 30/10/2024, per quanto non possano ritenersi già pacifiche e/o documentalmente provate, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, per scrupolo defensionale e solo all'occorrenza, si insiste per l'ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati nonché per gli ordini di esibizione e/o produzione documentale dedotti nella memoria 171-ter n. 3 c.p.c.. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. in quanto inammissibili per le ragioni specificate nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.. Per quanto occorra, a modifica dell'ordinanza del 23/1/2025, rispetto ai capitoli avversari nn. 1 e 11 della memoria 171-ter n. 2, non ammettersi gli stessi in quanto trattasi di circostanze specificatamente contestate già nella memoria 171 ter n. 3 c.p.c. come generico e/o da provarsi documentalmente il primo (CAPITOLO 1 generico “approvvigionamento della materia prima”, oggetto di prova documentale e in tal senso oggetto di specifica contestazione in quanto l'attrice non ha provato quale fosse il pescato procurato tramite il peschereccio Oriana MN2630; a tal proposito si chiede che all'occorrenza il Giudice voglia ordinare all'attrice ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e/o produzione in giudizio dei documenti di scarico del pescato di Oriana MN2630 -che obbligatoriamente per chi ha una licenza di pesca debbono contenere tutte le indicazioni di legge sulla provenienza e la quantità del pescato- relativo ai 5 anni antecedenti il sinistro, al fine di individuare il pescato che società attrice reperiva tramite Oriana MN2630), e come valutativo e da provarsi documentalmente il secondo (CAPITOLO 11: è ipotetico, del tutto soggettivo e valutativo “sono necessari”, nonché oggetto di prova documentale), non già perché capitoli vertenti su circostanze non contestate, come riportato nell'ordinanza (la non contestazione della società convenuta è limitata ai capitoli da 2 a 10, poiché l'assicurazione della convenuta ha riconosciuto e liquidato integralmente il danno materiale). Ci si oppone anche alle ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. per le ragioni dedotte a verbale di udienza del 30/10/2024. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova orale
2 formulata dagli attori, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati in seconda memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_3
(d'ora in poi, anche solo per brevità espositiva) ha convenuto in giudizio CP_4
in poi, anche solo per le stesse Controparte_1 CP_1 ragioni) allegando: a) di essere una piccola società la cui attività consiste nel pescare e nel vendere al dettaglio, presso un locale commerciale dalla stessa gestito, del proprio pescato;
b) di utilizzare per l'attività di pesca l'imbarcazione Oriana MN2630 regolarmente ormeggiata presso il porto di Monfalcone;
d) che a seguito dell' ordinanza n. 51/22 della Capitaneria di Porto di Monfalcone, l'imbarcazione Oriana MN2630 veniva autorizzata ad ormeggiare all'interno dell'area cantiere riservata allo svolgimento delle opere di
(area in cui, per effetto delle precedenti ordinanze nn. 38/22 e 49/22 della CP_5 pitaneria di Porto, era inibita la navigazione per lo svolgimento di opere); e) che in data 30/11/2022 il legale rappresentante di notava la presenza di CP_4 danni (crepa che partiva dal centro della pru fino all' “opera viva”) sull'imbarcazione citata e verificava che il galleggiante , in suo a Per_2
, era molto più vicino all'imbarcazione di quanto precedenza, CP_5 che nello specchio d'acqua erano presenti della palancole e che gli operai della CP_5 avevano provveduto alla demolizione dell'angolo cementato presso cui era motopeschereccio Oriana;
f) che l'imbarcazione veniva rimossa su ordine della Capitaneria di Porto e trasportata presso una ditta specializzata il cui maestro d'ascia quantificava i danni per € 11.820,00; g) che seguivano interlocuzioni tra , CP_4 CP_5
e la compagnia assicurativa di quest'ultima, l CP_6 disposta perizia sui danni subiti dall'imbarcazione e veniva stipulata transazione in data 03/04/2023 avente ad oggetto il solo danno diretto patito;
h) che dopo la stipula della transazione affidava al maestro d'ascia i lavori di CP_4 Persona_3 riparazione io, che si concludevano dopo giorni;
i) di aver contattato la controparte al fine di ottenere il ristoro dei danni indiretti, senza tuttavia esito positivo, nonostante l'avvio di procedura di negoziazione assistita;
l) di aver dovuto, stante l'impossibilità di effettuare attività di pesca, acquistare pesce da rivendere presso la società terza Cesare Gregori S.r.l., spendendo il complessivo importo di € 22.025,14.
Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando circa la responsabilità di per il CP_1 danno sofferto (anche cagionato dal ritardo del legale rappresentante a nel denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa), E ha domandato CP_4 la condanna della società convenuta al pagamento della .025,14 a titolo di danno emergente indiretto, oltre la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio , contestando la pretesa attorea Controparte_7
e deducendo: a) che i danni cagionati all'imbarcazione di parte attrice sono stati presumibilmente cagionati durante lavori appaltati alla stessa e, pur in CP_5 mancanza di certezza sul punto, in sede di interlocuzione, coinvolgente la propria compagnia assicuratrice, di non aver contestato l'an del sinistro;
b) che CP_4 ha formulato la propria richiesta risarcitoria solo in data 03/01/2023, ricevuta da parte convenuta in data 09/01/2023; c) di aver trasmesso tale richiesta, a cui è stato allegato il preventivo per le riparazioni a firma datato 09/12/2022, alle proprie Persona_3 compagnie assicurative in data 11 e 12 di che il perito assicurativo Per_1 effettuava il sopralluogo sull'imbarcazione in data 31/01/2023; c) che il mancato utilizzo dell'imbarcazione Oriana MN 2630 non è stato conseguenza della condotta di parte convenuta, dipendendo la stessa solo dalla condotta negligente di parte attrice, che decideva
3 di non far riparare l'imbarcazione subito dopo il sopralluogo peritale;
d) che controparte non avrebbe comunque adeguatamente allegato e provato il danno, da qualificarsi quale lucro cessante, derivante dal mancato utilizzo dell'imbarcazione ai fini di pesca.
Sulla scorta di tali allegazioni parte convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree.
A seguito del decreto ex art. 171 bis c.p.c. seguiva il deposito di memorie ad opera delle parti. In particolare, nella propria prima memoria, parte attrice ha allegato come, in data precedente alla comunicazione della richiesta risarcitoria, era intervenuto scambio di comunicazioni tra le parti già ad inizio dicembre 2022 al fine di addivenire al risarcimento dei danni patiti.
All'esito della prima udienza, tentata senza esito la conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Precisate le conclusioni come sopra riportato, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. La domanda svolta da nei confronti di Controparte_2 [...] deve essere rigettata per i seguenti motivi. Controparte_7
In primo luogo si rammenta come, in materia di responsabilità extracontrattuale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa (o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Ciò chiarito, in primo luogo si osserva come, nel caso di specie, debba ritenersi provato che l'imbarcazione Oriana sia stata danneggiata a causa di una condotta ascrivibile a parte convenuta, posto che la stessa per il tramite della propria compagnia assicurativa, parte ha già riconosciuto la propria responsabilità per i danni occorsi all'imbarcazione, provvedendo al risarcimento dei danni subiti dal motopeschereccio.
Si ritiene che parte attrice non abbia adeguatamente provato la causalità giuridica intercorrente tra i danni conseguenza (consistiti nell'aver acquistato pesce presso la società terza società terza Cesare Gregori S.r.l. per la somma di circa € 22.000,00) ed il nesso di causalità con l'evento dannoso.
Per quanto, infatti, risulti verosimilmente accertato che a causa dei danni subiti alla barca Oriana, non abbia potuto provvedere a pescare Controparte_2 direttam proprio punto vendita e che la stessa abbia acquistato del pesce presso una società terza, parte attrice non ha offerto elementi idonei a dimostrare in quale misura tali acquisti fossero finalizzati esclusivamente a ricoprire la mancanza di pescato diretto da porre in vendita: è circostanza allegata e documentata dalla stessa parte attrice che, anche durante il periodo di attività del motopeschereccio, la stessa si rifornisse di prodotti ittici presso ditta terza Cesare Gregori da porre poi in vendita presso il proprio esercizio commerciale. In riferimento a questa ulteriore produzione
4 documentale, si ritiene che la stessa risulti inidonea allo scopo probatorio sopra indicato, posto che è ipotizzabile che per quel dato periodo avrebbe Parte_3 potuto rifornirsi anche presso ulteriori ditte terz iterio di vicinanza dell'onere probatorio, che parte attrice avrebbe potuto e dovuto allegare e provare nel presente giudizio la quantità media di pescato dalla stessa effettuato nello stesso periodo in cui il motopeschereccio è rimasto fermo a causa del sinistro al fine di far apparire giustificati – e quindi conseguenza diretta ed immediata del danno – gli esborsi sostenuti.
Infine, non può essere accolta la richiesta di liquidazione equitativa del danno patito avanza da parte attrice. Si rammenta infatti che in tema di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
La mancata prova della c.d. causalità giuridica ed il conseguente rigetto della domanda attorea costituisce la c.d. ragione più liquida e rende irrilevante la decisione in punto dell'eccezione di cui all'art. 1227 c.c. avanzata da parte convenuta.
Stante il tenore della domanda attorea, che ha espressamente limitato la richiesta risarcitoria al solo danno emergente, sebbene indiretto, non può essere analizzato il profilo relativo al lucro cessante eventualmente subito.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda attorea, si applicano i parametri medi del medesimo scaglione, fatta eccezione della fase istruttoria per cui si applicano i valori minimi di detto scaglione.
Si ritiene di non dover far applicazione della regola di cui all'art. 12bis, comma III, D. Lgs. 150/2011 posto che, sebbene parte convenuta non abbia partecipato alla mediazione obbligatoria – condizione di procedibilità della domanda – è stato documentalmente provato che prima dell'introduzione del giudizio sono state poste in essere trattative stragiudiziali tra le parti finalizzate all'individuazione di una soluzione bonaria della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Rigetta la domanda di ei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_7
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
o del giudizio, che liquida in Controparte_7 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 21/07/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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