Sentenza 6 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2024
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- 1. TAR Molise, sentenza 31 ottobre 2022, n. 398https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Il R.T.I. formato dalla Cosvim e dalla EMEL Italia s.r.l. è risultato aggiudicatario della gara per l'affidamento della concessione per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Termoli e per la gestione dei servizi cimiteriali, bandita dal Comune interessato nell'ambito della relativa procedura di project financing. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Cosvim soc. coop., agendo in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la EMEL Italia s.r.l., ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha revocato la procedura di project financing, nonché la gara aggiudicata in favore del citato R.T.I. e l'aggiudicazione …
Leggi di più… - 2. TAR Molise, sentenza 31 ottobre 2022, n. 398https://www.eius.it/articoli/ · 7 novembre 2022
FATTO E DIRITTO 1. Il R.T.I. formato dalla Cosvim e dalla EMEL Italia s.r.l. è risultato aggiudicatario della gara per l'affidamento della concessione per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Termoli e per la gestione dei servizi cimiteriali, bandita dal Comune interessato nell'ambito della relativa procedura di project financing. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Cosvim soc. coop., agendo in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la EMEL Italia s.r.l., ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha revocato la procedura di project financing, nonché la gara aggiudicata in favore del citato R.T.I. e l'aggiudicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/06/2022, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 00942/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2020, proposto da
Impegno Popolare Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Ugento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
del “provvedimento di annullamento in autotutela della licenza commerciale n. 671 del 04.04.2019 e rigetto di ogni atto consequenziale” contenuto nella nota prot. n. 17075 del 18.08.2020 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P. del Comune di Ugento, nonché, ove occorra, della comunicazione di avvio del relativo procedimento con nota prot. n. 16503 del 07.08.2020;
della presupposta deliberazione consiliare n. 89 del 31.07.2019, portata a conoscenza dei ricorrenti (solo) mediante trasmissione in allegato alla comunicazione di cui al punto precedente, recante ad oggetto “Modifiche al Documento Strategico del Commercio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/05/2018”, nonché, ove occorra, del verbale di sopralluogo tecnico congiunto del 03.05.2019 nella stessa richiamato;
di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
per la condanna
dell’A.C. di Ugento, in forma specifica, mediante rilascio del titolo concessorio pluriennale di posteggio di commercio su area pubblica in favore della Società ricorrente e/o per equivalente nella misura che sarà quantificata in corso di causa;
in subordine per la condanna dell’A.C. di Ugento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c.;
e, in via ancora più subordinata,
per la determinazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della L. n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to T. Millefiori e avv.to A. Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente e il suo legale rappresentante (anche in proprio) espongono quanto segue:
Con nota prot. n. 16503 del 07.08.2020, il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P. del Comune di Ugento - richiamate nelle relative premesse la determina n. 69 del 12.02.2019 di approvazione della graduatoria per l’assegnazione in concessione dei posteggi di commercio su aree pubbliche, disponibili nel territorio del Comune di Ugento, e la successiva delibera consiliare n. 89 del 31.07.2019, recante la soppressione del posteggio n. 76 già aggiudicato ed assegnato alla Società odierna ricorrente con correlato rilascio della licenza commerciale n. 671/2019 - comunicava alla stessa l’avvio del procedimento di annullamento per autotutela della licenza commerciale n. 671 del 04.04.2019 e di rigetto di ogni atto consequenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; tanto dichiaratamente “ per le motivazioni contenute nella Deliberazione n. 89 del 31.07.2019, nonché nel verbale ivi allegato ”.
Con successivo provvedimento prot. n. 17075 del 18.08.2020, il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P del Comune di Ugento, non accogliendo le osservazioni difensive presentate dalla Società ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, ha poi definitivamente annullato in autotutela la licenza commerciale n. 671 del 04.04.2019 (rilasciata in suo favore sino al 2030 per la somministrazione di alimenti su area pubblica di tipo “A” su posteggio a carattere stagionale a seguito di assegnazione del posteggio n. 76 in località Punta Macolone di RE MO), ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e rigettato l’istanza di P.U.A. prot. n. 11656 del 28.05.2018.
1.1. Con il ricorso all’esame, i ricorrenti hanno, quindi, impugnato il citato provvedimento prot. n. 17075 del 18.08.2020 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P. del Comune di Ugento di “ annullamento in autotutela della Licenza Commerciale n. 671 del 04.04.2019 e di rigetto di ogni atto consequenziale ”, la presupposta comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 16503 del 07.08.2019, e la deliberazione del C.C. di Ugento n. 89 del 31.07.2019 di modifica al Documento Strategico del Commercio, approvato con precedente deliberazione consiliare n. 25 del 28.05.2018, chiedendo, altresì, la condanna dell’Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni in forma specifica mediante rilascio del titolo concessorio di posteggio ovvero per equivalente secondo la quantificazione da determinare in corso di causa, ed in subordine per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. e, in via ancora più subordinata, per il riconoscimento e la corresponsione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 e ss.mm..
1.2. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO INFRAPROCEDIMENTALE PREDECISORIO; VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 1, LETT. B), L. N. 241/1990; OMESSA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI
ENDOPROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE ART. 21-NONIES L. N. 241/1990; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21-QUINQUIES L. N. 241/1990; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO NELL’ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE ARTT. 7 E SS. L. N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, COMMI 1 E 3 L. N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; SVIAMENTO; VIOLAZIONE ART. 2043 C.C.
III) VIOLAZIONE ART. 1337 C. C. - DOMANDA RISARCITORIA.
1.3. Il 16 novembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Ugento contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza integrale del ricorso.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto in parte, nei limiti e termini di seguito indicati.
2.1. Giova una breve ricostruzione della controversia.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.05.2018 il Comune di Ugento approvava il Documento Strategico del Commercio, recante, tra l’altro, l’istituzione di nuove aree mercatali, di postazioni isolate fisse, di fiere settoriali, di nuovi mercati e manifestazioni, nonché il trasferimento di posteggi isolati, individuando i posteggi attraverso l’apposizione di circoletti colorati su un elaborato grafico rappresentativo del territorio comunale.
In data 25.09.2018, con determinazione n. 739 reg. gen., il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P., approvava lo schema di bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni pluriennali di commercio su area pubblica per la durata di anni 12 (dodici), prevedendo la concessione di singoli posteggi, mediante formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di
domande. Inoltre, per le concessioni insistenti sul demanio marittimo, si stabiliva l’obbligo a carico dell’assegnatario di conseguire preventivamente la concessione demaniale previa presentazione di
modello D1 a mezzo portale S.I.D., con l’ulteriore prescrizione che i chioschi realizzati su area demaniale marittima dovevano essere di “facile rimozione”, con altezza non superiore ai 3 metri dal piano di campagna (art. 2 lett. b).
All’esito della presentazione delle domande, in data 12.02.2019 la Commissione di gara individuava gli assegnatari dei singoli posteggi, assegnando in via provvisoria alla Società ricorrente il posteggio isolato n. 76 di cui all’Allegato 7 del Documento Strategico del Commercio sito in località RE MO (zona di demanio marittimo comunale) ed insistente presso la c.d. Punta Macolone, per la realizzazione di un chiosco alimentare per la vendita di alimenti preconfezionati, per un periodo stagionale pari a giorni 180.
Con nota prot. n. 5791 del 18.03.2019 il Dirigente del Settore competente, nel comunicare l’esito ai vincitori, invitava gli stessi a “produrre mediante Sportello Telematico Unificato, ognuno per la specifica attività svolta, la documentazione necessaria”, specificandosi che “ l’esatta localizzazione ed identificazione sul territorio del posteggio assegnato avverrà mediante sopralluogo congiunto ”.
Con la medesima comunicazione si prescriveva, inoltre, l’obbligo di presentazione del Modello D1 per il conseguimento della necessaria concessione demaniale, evidenziando, altresì, che “ nel caso
d’installazione su area pubblica e/o demaniale, mediante struttura precaria (Regolamento Comunale n. 26 del 20/04/2016) del chiosco ”, l’assegnatario era obbligato a dotarsi del Provvedimento Unico Autorizzativo da presentare mediante Sportello Telematico Unificato.
In data 04.04.2019 veniva predisposto in favore della Società Cooperativa ricorrente l’atto di autorizzazione commerciale n. 671 il quale recava alcune prescrizioni, fra cui, la necessità di acquisire: “ nulla osta – autorizzazioni – concessioni –provvedimenti, necessari al montaggio e/o mantenimento della struttura su area pubblica e/o demanio marittimo ”.
Il 03.05.2019, il Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente e S.U.A.P., del Responsabile del Settore Polizia Locale, del Responsabile del Settore Patrimonio e Manutenzioni, effettuava un sopralluogo finalizzato a “ definire nel dettaglio la precisa collocazione dei manufatti ”, e ciò con riferimento ai tre posteggi che prevedevano la effettiva installazione di chioschi, ivi compreso, quindi, il posteggio n. 76 della società ricorrente.
Per quanto concerne il posteggio n. 76 di RE MO, punta Macolone, all’esito del sopralluogo si accertava quanto segue “ si evidenzia la necessità dell’individuazione di un punto preciso per l’installazione del manufatto previsto da 24 mq, vista la sommaria individuazione sulla tavola grafica del Documento Strategico del Commercio anche alla luce della presenza dei vincoli paesaggistici ed ambientali presenti sull’area, degli accessi carrabili, e della carenza di fornitura idriche ed elettriche. Per quanto di competenza, il Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente e
Suap evidenzia la presenza di diversi vincoli:- Vincolo paesaggistico “componenti culturali ed insediative” del PPTR area parco naturale Litorale di Ugento “componenti aree protette e siti
naturalistici” del PPTR; area SIC “siti di interesse comunitario” del PPTR; vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 e s.m.i. e R.R. n. 9/2015 “componenti idrogeologiche” del PPTR. Si sottolinea, altresì, la necessità di verificare l’eventuale congruità della collocazione del posteggio con il Piano Comunale delle Coste approvato. Per quanto di competenza, il Responsabile del Settore Polizia Locale evidenzia la criticità in merito all’accesso carrabile all’area di eventuale collocazione del manufatto, nonché di sicurezza e parcheggio nella stessa; sottolineando, altresì, che l’unica stradina per l’accesso risulta essere privata. Per quanto di competenza, il Responsabile del Settore Patrimonio e manutenzione evidenzia la criticità in merito alla difficoltà di realizzazione di eventuali sottoservizi per la fornitura di energia elettrica e approvvigionamento idrico. Alla luce di quanto evidenziato, stanti le forti criticità, si sospende l’assegnazione definitiva del posteggio n. 76 per l’espletamento di eventuali approfondimenti e studi specialistici di settore, per l’ottenimento di pareri di Enti preposti alla tutela dei vincoli […]”.
Il 28.05.2019 il legale rappresentante della Impegno Popolare Società Cooperativa a r.l. presentava domanda di Provvedimento Unico Autorizzativo (P.U.A.) e Modello Domanda D1 per il conseguimento della concessione demaniale, nonché istanza di autorizzazione paesaggistica, che però non venivano concessi.
Con deliberazione n. 89 del 31.07.2019, il Consiglio Comunale, alla luce delle risultanze del sopralluogo del 3.5.2019, stabiliva di modificare il Documento Strategico del Commercio con la soppressione, tra gli altri, anche del posteggio n. 76, demandando al Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P. ogni adempimento conseguenziale, nonché rilevando che: “per quanto concerne le criticità evidenziate per il posteggio n. 76, esse appaiono ben più articolate e difficilmente superabili da suddetti approfondimenti tecnici; poiché è stato previsto un posteggio per la vendita di prodotti alimentari preconfezionati in un’area contraddistinta da un’evidente presenza di vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché di sicurezza;-ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli interessi pubblici, di natura paesaggistica, ambientale, nonché di pubblica sicurezza, di procedere alla soppressione del posteggio n. 76 dal Documento Strategico del Commercio del Comune di Ugento” .
Con nota prot. n. 16503 del 07.08.2020, il Responsabile del Settore competente del Comune di Ugento comunicava alla Società Cooperativa a r.l. Impegno Popolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento della licenza commerciale n. 671 del 04.04.2019, nonché al conseguente rigetto dell’istanza P.U.A. del 28 maggio 2019 in ragione della intervenuta citata deliberazione consiliare n. 89/2019.
La Società Cooperativa ricorrente, con osservazioni partecipative acquisite al prot. n. 17043 del Comune resistente il 17.08.2020, contestava i presupposti del procedimento di ritiro della licenza commerciale, con contestuale dichiarazione di disponibilità, in una “prospettiva compositiva-transattiva”, all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti sul posteggio n. 76 tramite l’utilizzo di un “chiosco su ruote (fast-food mobile)”.
Tuttavia, con la gravata nota prot. n. 17075 del 18.08.2020, il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P. del Comune di Ugento, previo rigetto delle osservazioni procedimentali del 17 agosto 2020, disponeva l’annullamento della licenza commerciale n. 671 del 04.04.2019 e il definitivo rigetto dell’istanza P.U.A. prot. n. 11656 del 28.05.2019.
2.2. Con un primo ordine di censure, parte ricorrente deduce la violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, lamentando la mancata valutazione delle osservazioni, nonché la violazione dell’art. 10 lett. b) e degli artt. 3 e 21-nonies della L. n. 241/1990.
L’assunto è infondato.
E’ principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale quello secondo cui le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali ex art. 10 della L. n. 241 del 1990 non possono tradursi in un'analitica confutazione degli elementi forniti nelle controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento, " essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle anzidette controdeduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione " (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 18 maggio 2021, n. 1246). L'Amministrazione, in altre parole, " non deve confutare espressamente le ragioni addotte in sede procedimentale, come risulta testualmente dal tenore letterale dell'art. 10, primo comma, lett. b, della L. n. 241 del 1990, secondo cui alla stessa fa capo il semplice obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti depositati allorquando gli stessi siano pertinenti all'oggetto del procedimento " (T.A.R. Lombardia, sez. IV, 27 agosto 2020, n. 1624). In analoga prospettiva si è, ancora, sostenuto che " a fronte di controdeduzioni procedimentali dell'interessato, il provvedimento a questo sfavorevole può legittimamente fondarsi su di una motivazione sintetica, non essendo invece richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni " (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6173), precisandosi, ulteriormente, che " l'obbligo previsto dall'art. 10 della L. n. 241 del 1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo anche se non impone all'Amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutti le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della stessa L. n. 241 del 1990, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'amministrazione attraverso una motivazione dell'atto conclusivo che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative " (T.A.R. Lazio, Roma sez. II ter, 10 giugno 2014, n. 6180).
2.2.1. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, con la gravata nota prot. n. 17075 del 18.08.2020, il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e S.U.A.P del Comune di Ugento, ha espressamente richiamato le osservazioni procedimentali presentate in data 17.08.2020 dalla Società odierna ricorrente, rilevando la non idoneità delle stesse a superare i motivi ostativi rappresentati nella nota prot. n. 16503 del 7.08.2020 con la quale, nel comunicare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della licenza commerciale n.671/2019, si era rilevato che la delibera di C.C. n. 89/2019 (di modifica al Documento Strategico per il Commercio) aveva soppresso il posteggio n. 76 precedentemente assegnato alla Società ricorrente per le criticità emerse nel sopralluogo effettuato in data 3.5.2019.
Osserva, in proposito, il Tribunale che, da un lato, assume rilievo dirimente l’avvenuta soppressione del posteggio n. 76 assegnato alla Società ricorrente ad opera della delibera consiliare n. 89/2019, ivi richiamata, con conseguente doverosità delle successive determinazioni assunte dal Responsabile del Settore del Comune di Ugento alla luce delle criticità ivi evidenziate e che, comunque, i rilievi esposti dalla Società odierna ricorrente in sede di partecipazione procedimentale non hanno in alcun modo superato (essendosi la stessa limitata a dichiararsi disponibile, in una “prospettiva compositiva-transattiva”, all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti sul posteggio n. 76 tramite l’utilizzo di un “chiosco su ruote fast-food mobile) gli obiettivi impedimenti connessi all’assegnazione definitiva del posteggio nell’area predetta; dall’altro, la motivazione espressa dall’A.C. resistente oltre ad essere strettamente aderente ai presupposti dalla stessa richiamati, risulta sufficientemente estrinsecata.
2.2.2. Del resto, gli esiti del sopralluogo del 3.5.2019, poi sfociati nella delibera di C.C. n. 89/2019 hanno evidenziato, oltre alle problematiche di tipo ambientale e vincolistico presenti sull’area, una serie di criticità con riferimento: all’accesso carrabile all’area di eventuale collocazione del manufatto, alla sicurezza e impossibilità di realizzare un parcheggio nella stessa; l’esistenza di unica stradina privata per l’accesso; difficoltà di realizzazione di eventuali sottoservizi per la fornitura di energia elettrica e approvvigionamento idrico.
Dette problematiche, ad avviso del Tribunale, sono obiettive e insuperabili, con conseguente legittimità dei provvedimenti impugnati, come risulta “per tabulas” dalla documentazione fotografica e dalla relazione tecnica dell’11.1.2021 del Direttore del Parco Naturale Dott. Marco Dadamo il quale, dopo un analitico e documentato percorso argomentativo ha specificato che “ si evidenzia che la presenza di un’attività commerciale per la somministrazione di bevande, in località Punta del Mocolone, risulta incompatibile con i valori naturalisti dell’area. La presenza di tale attività antropica, difatti, comporterebbe numerosi impatti negativi che potrebbero causare la perdita, anche irreversibile, di valore naturale.A tali considerazioni occorre aggiungere che il sito di Punta del Mocolone non è accessibile attraverso strade di accesso pubblico, sicché, anche per tale aspetto, l’insediamento di attività commerciali, ancorché di tipo precario e amovibile, non sarebbe comunque possibile, non potendosi a tal fine utilizzare la pista di servizio del Consorzio di bonifica “Ugento Li Foggi”, che è l’unico percorso che consente di raggiungere l’area ” (Cfr. all.15 del deposito dell’A.C. del 16.03.2021).
2.3.Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative ex art. 7 L. n. 241/1990 con riferimento alla deliberazione di C.C. n. 89 del 31.07.2019, in disparte la considerazione che, al momento dell’adozione del suddetto atto deliberativo, parte ricorrente non risultava ancora aggiudicataria a titolo definitivo del posteggio n.76, risultando l’assegnazione subordinata all’esito positivo del sopralluogo, in ogni caso la deliberazione consiliare citata riveste la natura di atto di carattere generale recante “Modifiche al Documento Strategico del Commercio”, con conseguente inapplicabilità della disciplina suindicata, in quanto rientrante nella categoria degli atti amministrativi generali ed atti di pianificazione e di programmazione (esclusi, ex art. 13 L. n. 241/1990, dall’applicazione dell’art.7 e ss. della medesima L. n. 241/1990).
2.4. Del pari infondata è la censura con la quale si deduce la violazione dell’art. 21-nonies Legge n. 241/1990 per omessa considerazione del consolidamento della posizione acquisita dalla ricorrente e per mancata esternazione dell’interesse pubblico all’annullamento.
Sottolineato che, nella specie, trattasi di revoca disposta ai sensi dell’art. 21-quinquies Legge n. 241/1990 (e non di annullamento d’ufficio), quanto al primo aspetto, osserva il Tribunale, che il verbale del sopralluogo espletato il 03.05.2019 e la coeva deliberazione di C.C. n. 89 del 31.07.2019 hanno rappresentato le circostanze fattuali inerenti la sussistenza delle gravi criticità ambientali e vincolistiche ivi rappresentate, oltre che le difficoltà materiali e operative per la corretta gestione del posteggio mercatale, stante (fra l’altro) l’impossibilità di accesso al sito in assenza di strade pubbliche (l’unica via di accesso è privata), costituenti sufficienti obiettivi impedimenti alla corretta gestione del posteggio mercatale e quindi evidenti ragioni di pubblico interesse (prevalente) connesse alla disposta revoca della licenza commerciale precedentemente rilasciata alla Società ricorrente.
2.5. Peraltro, non può neppure ritenersi essersi, prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, consolidata la posizione giuridica della Società Cooperativa ricorrente alla gestione del posteggio de quo atteso che, come risulta dalla comunicazione dell’esito della gara prot. n. 5791 del 18.03.2019 “ l’esatta localizzazione ed identificazione sul territorio del posteggio assegnato avverrà mediante sopralluogo ”, il cui esito ha però poi evidenziato l’impossibilità materiale dell’assegnazione medesima, come risulta dall’esito del prescritto sopralluogo (svolto in contraddittorio, stante la presenza del rappresentante legale della ricorrente), e dalla citata relazione tecnica del Direttore del Parco Naturale Dott. Marco Dadamo, sicchè la condizione prevista per la definitiva assegnazione non si era affatto realizzata.
2.6. Infine, in ordine alla possibilità per la ricorrente di ottenere un una collocazione alternativa equivalente (consequenziale alla soppressione del posteggio n. 76 già assegnato) ai sensi del combinato disposto degli artt. 6.1, comma 11, e 6.1.6, comma 7, del Documento Strategico Comunale di Ugento (per i quali, rispettivamente: i) “ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all’articolo 30 della legge e degli articoli 6 e 7 del presente regolamento”; ii) “nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell’assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata ”) la questione esula dal sindacato di legittimità dei provvedimenti impugnati, anche perché l’applicazione della norma presuppone la disponibilità di altri posteggi (circostanza non dimostrata) e comunque l’attivazione, ad istanza di parte, del relativo procedimento di assegnazione alternativa.
3. L'infondatezza delle censure proposte in ordine alla legittimità della gravata revoca comportano la reiezione anche della domanda articolata da parte ricorrente volta alla condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica, per mancanza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi, mediante il rilascio del titolo concessorio pluriennale di posteggio di commercio su area pubblica.
3.1.In ordine alla domanda inerente il danno da responsabilità precontrattuale, in proposito, osserva il Tribunale, che la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione non è una responsabilità da provvedimento ma da comportamento, gravando anche sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo sancito dall'art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, ossia di rispettare i doveri di lealtà e di correttezza e di porre in essere comportamenti che salvaguardino l'affidamento della controparte in modo da non sorprendere la sua fiducia sulla conclusione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3237/2015).
In particolare, secondo quieti principi giurisprudenziali analogamente applicabili anche alla presente controversia, l'affidamento consolidato dell'aggiudicatario può ritenersi tutelabile a condizione che ricorrano tre elementi costitutivi: un elemento oggettivo, consistente nella chiarezza, certezza e univocità del vantaggio del privato, che deve trovare fonte in un comportamento attivo; un elemento soggettivo, rappresentato dalla plausibile convinzione del privato di aver titolo all'utilità ottenuta; un elemento cronologico, ovvero il passaggio del tempo che rafforza la convinzione della spettanza del bene della vita ottenuto (in termini, Sezione V, n. 3674/2016).
Nel caso di specie, oltre a mancare il requisito temporale, difetta anche quello soggettivo, ravvisabile nella certezza e univocità dell’utilità.
Sotto il primo profilo, l'intervenuta revoca della licenza e la soppressione del posteggio sono avvenuti legittimamente e, comunque, prima dell’assegnazione a titolo definitivo del posteggio de quo, condizionatamente alla individuazione del sito mediante sopralluogo e, sotto il secondo profilo, la certezza dell’utilità, ossia l’assegnazione definitiva del posteggio mercatale, poteva intendersi concretizzata solo all’esito del sopralluogo medesimo e alla definitiva individuazione dell’area in cui allocare il posteggio.
Ne consegue che nessun affidamento qualificato poteva parte ricorrente aver maturato in ordine alla convinzione di avere definitivamente acquisito il bene della vita.
Tanto più che il lasso temporale nel quale parte ricorrente avrebbe potuto maturare un apprezzabile affidamento in ordine alla definitiva assegnazione del bene della vita è stato talmente breve, che non si ravvisa, neppure sotto tale profilo, nella fattispecie alcuna responsabilità precontrattuale in capo all'Amministrazione, che in ogni caso ha agito nella specie correttamente.
3.2.Spetta, invece, alla Società ricorrente il riconoscimento dell'indennizzo, domandato in via ulteriormente subordinata, di cui all'art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990, atteso che la legittimità degli atti impugnati e la correttezza del comportamento dell'Amministrazione resistente non escludono, infatti, la spettanza dell'indennizzo previsto per il caso di revoca (di un provvedimento finale) dall'art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., stante la previsione generale di cui al comma 1 dell'articolo in parola (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 30 novembre 2020, n. 5667, 05.01.2021 n. 69).
La misura dell'indennizzo, per il caso di revoca legittima, è stata commisurata dallo stesso legislatore "al solo danno emergente", e tenendo conto "sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".
Pertanto, alla stregua della consolidata giurisprudenza, l'indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di provvedimento va circoscritto al solo danno emergente e deve essere commisurato, secondo l'art. 21-quinquies citato, ai costi (analiticamente documentati) sostenuti dalla Società ricorrente per la partecipazione alla procedura de qua e comunque fino al momento della revoca della stessa, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 novembre 2012 n. 5993, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2015 n. 2013).
4.Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto quanto all’azione impugnatoria e risarcitoria e che debba essere accolto limitatamente alla domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990, nei limiti del riconoscimento del c.d. "danno emergente".
4.1. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., il Comune resistente dovrà proporre alla Società ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo ex art.21-quinquies della L. n.241/1990 e ss.mm., consistente nelle spese effettivamente e documentalmente sostenute da quest’ultima per la partecipazione alla procedura in questione, attivata con il bando di gara del 25.10.2018 per le assegnazioni pluriennali di posteggi liberi per l’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche disponibili nel territorio del Comune di Ugento e comunque fino al momento della revoca di che trattasi.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata alla Società ricorrente, da parte del Comune di Ugento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza o da quella di notificazione, previo deposito da parte ricorrente della documentazione di spesa all’uopo necessaria per la quantificazione da parte dell’A.C. suddetta del predetto indennizzo.
Sussistono i presupposti di legge (in considerazione della soccombenza reciproca) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi, limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO