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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 119/2022, tra Co
(C.F.: ) in proprio e quale l.r.p.t. di “ Parte_1 C.F._1
(P.IVA: Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti - dagli avv. PIERFRANCESCO CUPIDO (C.F.: e (C.F.: C.F._2 Controparte_2
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nell'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. / P. IVA: in persona del l.r.p.t. CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato FLAVIO BRUSCIANO (C.F.: – P. Iva , con domicilio C.F._4 P.IVA_3 digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...]
, in proprio e quale l.r.p.t. della società LA PAGLIUCA SRL, ha adito Pt_1
l'intestato Tribunale, premettendo in punto di fatto quanto segue: a) con contratto stipulato in data 4.12.2015 parte attrice promise di acquistare dalla odierna convenuta (che promise di vendere) l'unità immobiliare facente parte di CP_3 un complesso edilizio in costruzione nel COMUNE DI LUSCIANO, segnatamente identificato al NCEU di tale comune al foglio 2, p.lla 5772, sub 33; b) che la costruzione e la consegna dell'immobile avrebbero dovuto essere ultimate entro il 31.12.2018; c) che il prezzo della compravendita (da stipularsi successivamente alla data predetta) fu convenuto in complessivi euro 200.000,00 di cui 25.000,00 corrisposti all'atto della sottoscrizione del preliminare ed ulteriori euro 3.000,00 a mezzo di bonifico bancario del 3.12.2015; la restante parte del prezzo – per accordo delle parti – sarebbe stata pagata di pari passo con l'avanzamento dei lavori;
d) che pertanto il promissario acquirente consegnò alla controparte i titoli cambiari indicati a pag. 2 dell'atto introduttivo, per l'importo complessivo di euro 102.120,00; e) nel 2017, il promittente alienante comunicò che non intendeva più consegnare l'immobile in questione, proponendo, in alternativa, il locale commerciale sito nel medesimo fabbricato (ma al piano terra), che poi fu oggettivamente trasferito con atto per notar del 16.10.1998 (rep. 8691/18); f) le parti convennero in via informale che le Per_1 cambiali già versate a titolo di acconto sul prezzo per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare sarebbero state “imputate” quale saldo prezzo del locale commerciale in questione;
g) tuttavia, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'odierno convenuto agì per ottenere la risoluzione del contratto per notar deducendo il Per_1 mancato pagamento del prezzo (con la detta modalità); h) il Tribunale accoglieva la domanda pronunciando la risoluzione di tale contratto;
i) la decisione veniva appellata.
2. A dire di parte attrice: 1) le cambiali emesse per l'acquisto dell'appartamento furono incassate dalla controparte che però alienò l'appartamento ad un terzo soggetto ( ); 2) le cambiali non possono essere riferite al Persona_2 pagamento del prezzo del locale commerciale “visto che controparte ne ha negato la relativa imputazione ed il Tribunale ha accolto tale tesi”.
3. L'attrice conclude come segue: “1) Dichiarare l'inadempimento contrattuale di che, in violazione degli accordi intercorsi con la promessa di vendita del CP_3
4.12.15 ha alienato a terzi il cespite dichiarando, per l'effetto, la risoluzione del contratto. 2) In conseguenza di quanto innanzi condannare alla restituzione CP_3 dell'importo di € 130.120,00 come innanzi specificato oltre interessi e svalutazione in favore di;
3) In subordine, qualora il Tribunale non dovesse ritenere Parte_1 il pagamento effettuato da La Pagliuca s.r.l. riferibile a condannare Parte_1
a restituire a per indebito oggettivo la somma ritenuta non CP_3 Parte_2 riferibile al promittente acquirente. 4) Con vittoria di spese ed attribuzione”.
4. Si è costituita la che ha contestato punto per punto l'avverso CP_3 dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in quanto non conforme all'atto depositato nel fascicolo telematico ovvero differire l'udienza, nel rispetto dei terminia concessi per la difesa in giudizio;
b) dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, per quanto detto sub. I); c) dichiarare l'improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo, per quanto detto sub. II); d) rigettare integralmente la domanda attorea e dichiararne l'infondatezza, per quanto detto sub. III e IV); e) condannare l'attrice al pagamento delle competenze legali e spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
5. In specie, a dire della convenuta la domanda introduttiva sarebbe inammissibile per violazione del ne bis in idem (stante la pendenza, tra le stesse parti, della causa di cui si è detto, relativa all'inadempimento contrattuale, da parte dell'attrice, quanto al contratto di compravendita avente ad oggetto il locale commerciale a rogito del notaio;
inoltre, la domanda sarebbe improcedibile Per_1 per la tardività dell'iscrizione a ruolo. Nel merito parte convenuta ha rilevato: a) che è pacifico che le parti convennero di
“sostituire” l'immobile oggetto del preliminare con il locale commerciale;
b) che, malgrado l'effettiva vendita di tale diverso immobile, la parte acquirente non versava il prezzo, come accertato dal Tribunale di Napoli Nord nell'ordinanza emessa a definizione del giudizio ex art. 702-bis c.p.c. (oggetto di appello).
In definitiva, non vi sarebbe stato alcun inadempimento del contratto preliminare, stante quanto appena detto.
Inoltre, sempre a dire di parte convenuta mancherebbe la prova di qualsiasi pagamento e quindi, nel merito, la domanda andrebbe comunque respinta.
6. Nel corso del giudizio è emerso che la pronuncia emessa a definizione del giudizio di cui si è detto, vertente tra le stesse parti e riguardante l'inadempimento, da parte dell'odierno attore, dell'obbligazione del pagamento del prezzo relativamente al contratto di compravendita per notar è stata impugnata. Per_1
7. È emerso poi che l'appello fu definito con una pronuncia di rimessione al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio.
8. La domanda introduttiva del presente giudizio va respinta per i motivi che si vanno ad esporre.
9. Risulta pacifico, per quanto emerso nel presente giudizio, che le parti convennero di “sostituire” l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato in data 4.12.2015 e di addivenire alla stipula di un contratto definitivo relativo ad altro immobile.
10. Benché la circostanza non sia documentata e benché il contratto per notar non faccia alcuna menzione di tale preliminare, deve ritenersi che, con la Per_1 stipula di quest'ultimo contratto, si fosse esaurito l'interesse delle parti al completamento della fattispecie preliminare controversa, con la stipula del contratto definitivo avente ad oggetto l'immobile adibito a locale commerciale (in luogo dell'appartamento), in quanto il promissario acquirente accettò di acquistare un questo in luogo di quello.
11. Non può dirsi quindi che vi sia stato inadempimento di un contratto preliminare che, per comune e pacifico assunto delle parti, è stato (indipendentemente dalla esatta qualificazione di tale vicenda) comunque “attuato” dai contraenti stessi, mercé la stipula del contratto definitivo di cui si è detto.
Il rapporto instauratosi con la stipula di tale contratto di compravendita, pertanto, ha sopravanzato il precedente, il che porta ulteriormente a ritenere che non sussista, quanto alla causa petendi dedotta, un rapporto di medesimezza o pregiudizialità tra questo giudizio e l'altro al quale si è fatto prima cenno.
12. Per quel che qui rileva, assume poi rilievo dirimente – anche ai fini della reiezione della domanda svolta in via subordinata da parte attrice – la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo incasso delle cambiali in questione da parte della odierna convenuta, circostanza della cui prova era onerato il debitore.
13. Difatti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “se il debitore eccepisce l'avventa estinzione del credito producendo in giudizio l'assegno o la cambiale con cui ha eseguito il pagamento - titoli che per loro natura presuppongono l'esistenza di una sottostante obbligazione cartolare - grava su di lui l'onere probatorio dell'avvenuto incasso solutorio ed è inoltre necessario che lo stesso dimostri il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, se sussiste contestazione da parte del creditore” (Trib. Benevento, 30.5.2023, n. 1208).
Questo assunto va ulteriormente specificato, con riguardo al caso in esame, richiamando l'orientamento secondo cui “l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore (Cass., 18.10.2005, n. 20134; Cass., 15.2.2007, n. 3457; Cass., 28.2.2012, n. 3008).
Ora, nel contratto per notar riguardo al pagamento del prezzo, non vi è alcun Per_1 riferimento alle cambiali menzionate da parte attrice nell'atto introduttivo e questo porta a confermare che il pagamento di cui si chiede la ripetizione non risulta dimostrato, né risulta dimostrata la diversa imputazione, nei termini che si sono esposti.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività compiuta la stesse sono liquidate in complessivi euro 8.000,00 di cui: euro 1.500,00 per la fase di studio;
euro 1.000,00 per la fase introduttiva;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 119/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda introduttiva;
2. CONDANNA l'attore alla refusione delle spese in favore del convenuto, spese quantificate in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. FLAVIO BRUSCIANO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 6.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 119/2022, tra Co
(C.F.: ) in proprio e quale l.r.p.t. di “ Parte_1 C.F._1
(P.IVA: Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti - dagli avv. PIERFRANCESCO CUPIDO (C.F.: e (C.F.: C.F._2 Controparte_2
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nell'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. / P. IVA: in persona del l.r.p.t. CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato FLAVIO BRUSCIANO (C.F.: – P. Iva , con domicilio C.F._4 P.IVA_3 digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...]
, in proprio e quale l.r.p.t. della società LA PAGLIUCA SRL, ha adito Pt_1
l'intestato Tribunale, premettendo in punto di fatto quanto segue: a) con contratto stipulato in data 4.12.2015 parte attrice promise di acquistare dalla odierna convenuta (che promise di vendere) l'unità immobiliare facente parte di CP_3 un complesso edilizio in costruzione nel COMUNE DI LUSCIANO, segnatamente identificato al NCEU di tale comune al foglio 2, p.lla 5772, sub 33; b) che la costruzione e la consegna dell'immobile avrebbero dovuto essere ultimate entro il 31.12.2018; c) che il prezzo della compravendita (da stipularsi successivamente alla data predetta) fu convenuto in complessivi euro 200.000,00 di cui 25.000,00 corrisposti all'atto della sottoscrizione del preliminare ed ulteriori euro 3.000,00 a mezzo di bonifico bancario del 3.12.2015; la restante parte del prezzo – per accordo delle parti – sarebbe stata pagata di pari passo con l'avanzamento dei lavori;
d) che pertanto il promissario acquirente consegnò alla controparte i titoli cambiari indicati a pag. 2 dell'atto introduttivo, per l'importo complessivo di euro 102.120,00; e) nel 2017, il promittente alienante comunicò che non intendeva più consegnare l'immobile in questione, proponendo, in alternativa, il locale commerciale sito nel medesimo fabbricato (ma al piano terra), che poi fu oggettivamente trasferito con atto per notar del 16.10.1998 (rep. 8691/18); f) le parti convennero in via informale che le Per_1 cambiali già versate a titolo di acconto sul prezzo per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare sarebbero state “imputate” quale saldo prezzo del locale commerciale in questione;
g) tuttavia, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'odierno convenuto agì per ottenere la risoluzione del contratto per notar deducendo il Per_1 mancato pagamento del prezzo (con la detta modalità); h) il Tribunale accoglieva la domanda pronunciando la risoluzione di tale contratto;
i) la decisione veniva appellata.
2. A dire di parte attrice: 1) le cambiali emesse per l'acquisto dell'appartamento furono incassate dalla controparte che però alienò l'appartamento ad un terzo soggetto ( ); 2) le cambiali non possono essere riferite al Persona_2 pagamento del prezzo del locale commerciale “visto che controparte ne ha negato la relativa imputazione ed il Tribunale ha accolto tale tesi”.
3. L'attrice conclude come segue: “1) Dichiarare l'inadempimento contrattuale di che, in violazione degli accordi intercorsi con la promessa di vendita del CP_3
4.12.15 ha alienato a terzi il cespite dichiarando, per l'effetto, la risoluzione del contratto. 2) In conseguenza di quanto innanzi condannare alla restituzione CP_3 dell'importo di € 130.120,00 come innanzi specificato oltre interessi e svalutazione in favore di;
3) In subordine, qualora il Tribunale non dovesse ritenere Parte_1 il pagamento effettuato da La Pagliuca s.r.l. riferibile a condannare Parte_1
a restituire a per indebito oggettivo la somma ritenuta non CP_3 Parte_2 riferibile al promittente acquirente. 4) Con vittoria di spese ed attribuzione”.
4. Si è costituita la che ha contestato punto per punto l'avverso CP_3 dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in quanto non conforme all'atto depositato nel fascicolo telematico ovvero differire l'udienza, nel rispetto dei terminia concessi per la difesa in giudizio;
b) dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, per quanto detto sub. I); c) dichiarare l'improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo, per quanto detto sub. II); d) rigettare integralmente la domanda attorea e dichiararne l'infondatezza, per quanto detto sub. III e IV); e) condannare l'attrice al pagamento delle competenze legali e spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
5. In specie, a dire della convenuta la domanda introduttiva sarebbe inammissibile per violazione del ne bis in idem (stante la pendenza, tra le stesse parti, della causa di cui si è detto, relativa all'inadempimento contrattuale, da parte dell'attrice, quanto al contratto di compravendita avente ad oggetto il locale commerciale a rogito del notaio;
inoltre, la domanda sarebbe improcedibile Per_1 per la tardività dell'iscrizione a ruolo. Nel merito parte convenuta ha rilevato: a) che è pacifico che le parti convennero di
“sostituire” l'immobile oggetto del preliminare con il locale commerciale;
b) che, malgrado l'effettiva vendita di tale diverso immobile, la parte acquirente non versava il prezzo, come accertato dal Tribunale di Napoli Nord nell'ordinanza emessa a definizione del giudizio ex art. 702-bis c.p.c. (oggetto di appello).
In definitiva, non vi sarebbe stato alcun inadempimento del contratto preliminare, stante quanto appena detto.
Inoltre, sempre a dire di parte convenuta mancherebbe la prova di qualsiasi pagamento e quindi, nel merito, la domanda andrebbe comunque respinta.
6. Nel corso del giudizio è emerso che la pronuncia emessa a definizione del giudizio di cui si è detto, vertente tra le stesse parti e riguardante l'inadempimento, da parte dell'odierno attore, dell'obbligazione del pagamento del prezzo relativamente al contratto di compravendita per notar è stata impugnata. Per_1
7. È emerso poi che l'appello fu definito con una pronuncia di rimessione al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio.
8. La domanda introduttiva del presente giudizio va respinta per i motivi che si vanno ad esporre.
9. Risulta pacifico, per quanto emerso nel presente giudizio, che le parti convennero di “sostituire” l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato in data 4.12.2015 e di addivenire alla stipula di un contratto definitivo relativo ad altro immobile.
10. Benché la circostanza non sia documentata e benché il contratto per notar non faccia alcuna menzione di tale preliminare, deve ritenersi che, con la Per_1 stipula di quest'ultimo contratto, si fosse esaurito l'interesse delle parti al completamento della fattispecie preliminare controversa, con la stipula del contratto definitivo avente ad oggetto l'immobile adibito a locale commerciale (in luogo dell'appartamento), in quanto il promissario acquirente accettò di acquistare un questo in luogo di quello.
11. Non può dirsi quindi che vi sia stato inadempimento di un contratto preliminare che, per comune e pacifico assunto delle parti, è stato (indipendentemente dalla esatta qualificazione di tale vicenda) comunque “attuato” dai contraenti stessi, mercé la stipula del contratto definitivo di cui si è detto.
Il rapporto instauratosi con la stipula di tale contratto di compravendita, pertanto, ha sopravanzato il precedente, il che porta ulteriormente a ritenere che non sussista, quanto alla causa petendi dedotta, un rapporto di medesimezza o pregiudizialità tra questo giudizio e l'altro al quale si è fatto prima cenno.
12. Per quel che qui rileva, assume poi rilievo dirimente – anche ai fini della reiezione della domanda svolta in via subordinata da parte attrice – la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo incasso delle cambiali in questione da parte della odierna convenuta, circostanza della cui prova era onerato il debitore.
13. Difatti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “se il debitore eccepisce l'avventa estinzione del credito producendo in giudizio l'assegno o la cambiale con cui ha eseguito il pagamento - titoli che per loro natura presuppongono l'esistenza di una sottostante obbligazione cartolare - grava su di lui l'onere probatorio dell'avvenuto incasso solutorio ed è inoltre necessario che lo stesso dimostri il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, se sussiste contestazione da parte del creditore” (Trib. Benevento, 30.5.2023, n. 1208).
Questo assunto va ulteriormente specificato, con riguardo al caso in esame, richiamando l'orientamento secondo cui “l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore (Cass., 18.10.2005, n. 20134; Cass., 15.2.2007, n. 3457; Cass., 28.2.2012, n. 3008).
Ora, nel contratto per notar riguardo al pagamento del prezzo, non vi è alcun Per_1 riferimento alle cambiali menzionate da parte attrice nell'atto introduttivo e questo porta a confermare che il pagamento di cui si chiede la ripetizione non risulta dimostrato, né risulta dimostrata la diversa imputazione, nei termini che si sono esposti.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività compiuta la stesse sono liquidate in complessivi euro 8.000,00 di cui: euro 1.500,00 per la fase di studio;
euro 1.000,00 per la fase introduttiva;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 119/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda introduttiva;
2. CONDANNA l'attore alla refusione delle spese in favore del convenuto, spese quantificate in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. FLAVIO BRUSCIANO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 6.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta