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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 468 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv. ti Abate, Miceli, Rinaldi e Ganci e
, CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario ex art. 417-bis cpc
OGGETTO: monetizzazione ferie all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver fruito solo in parte delle ferie maturate durante il periodo in cui ha lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del e chiedendo la monetizzazione dei 25,92 di ferie giorni di ferie non fruiti al CP_1 momento della cessazione del rapporto, quantificando l'importo in € 828,56.
Si è costituto in giudizio il resistente eccependo la prescrizione CP_1 quinquennale del diritto azionato e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto parzialmente, tenuto conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
Cont Preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ., posto che (come chiarito dalla Corte di Cassazione, con sent. n. 3021/2020) il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene in rilievo un elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria.
Venendo al merito, la questione verte sostanzialmente sulla possibilità o meno di considerare, come giorni di ferie, i giorni che vanno dalla fine delle lezioni (8-10
1 giugno di ciascun anno) e la data di cessazione del contratto (30 giugno di ogni anno).
Infatti, l'art. 5 co. 8 del D.L. n. 95/12 (conv. L. 135/12) ha espressamente previsto (con precetto non derogabile da parte della contrattazione collettiva, neppure in senso favorevole ai lavoratori) che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale
… delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. … Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 218/12) ha poi stabilito nell'art. 1 co. 54 che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il concetto di “sospensione delle lezioni” è stato inteso, da parte del Dipartimento della Ragioneria generale del resistente, con la circolare n. 72696 del 4 CP_1 Cont settembre 2013 (all. 2 fasc ), come comprensivo “oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. In altre parole, la detta circolare ha sancito il condivisibile principio secondo il quale, attesa la necessità di assicurare la continuità didattica, il personale docente dovrà fruire delle ferie necessariamente ed esclusivamente durante i periodi anzidetti (salvo che per una limitatissima quota, 6 gg l'anno, sempreché vi sia la possibilità di sostituire il docente il ferie).
Nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d'ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine
2 sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte. Al fine di non creare fratture fra la disciplina sopra richiamata e il diritto comunitario, con sentenza n. 14268 del 05/05/2022, la Corte ha affermato quanto segue: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. La corte con sent. n. 21780/22 ha poi chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire
- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. In ossequio a tali insegnamenti, lo scrivente ritiene di dover mutare il proprio precedente orientamento e accogliere la domanda inerente ai giorni di ferie non goduti.
In ordine alla mancata fruizione dei giorni inerenti alle c.c.d.d. festività soppresse, occorre prendere atto del recente orientamento di cassazione (non incontrastato) espresso da ord. n. 8926/2024, secondo il quale le medesme “sono sostanzialmente assimilabili alle ferie”. Per la quantificazione delle somme effettivamente dovute è stata disposta CTU contabile. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione. Agli importi indicati dal CTU, tuttavia, va aggiunta la monetizzazione dei giorni di c.c.d.d. festività soppresse, non contemplati nel quesito peritale. In sostanza, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto, da un lato, del fatto che l'atto introduttivo (che si compone di ben 24 pagine, nonostante le questioni trattate non
3 siano particolarmente complesse e gli importi richiesti siano decisamente esigui) violi i principi di sinteticità e chiarezza e, dall'altro, del fatto che il tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate deponeva per un diverso esito del giudizio. Le spese di CTU vanno invece poste definitivamente a carico del resistente CP_1 per la regola della soccombenza.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente di € 828,56 oltre accessori;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU, CP_1 come liquidate in separato decreto.
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv. ti Abate, Miceli, Rinaldi e Ganci e
, CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario ex art. 417-bis cpc
OGGETTO: monetizzazione ferie all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver fruito solo in parte delle ferie maturate durante il periodo in cui ha lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del e chiedendo la monetizzazione dei 25,92 di ferie giorni di ferie non fruiti al CP_1 momento della cessazione del rapporto, quantificando l'importo in € 828,56.
Si è costituto in giudizio il resistente eccependo la prescrizione CP_1 quinquennale del diritto azionato e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto parzialmente, tenuto conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
Cont Preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ., posto che (come chiarito dalla Corte di Cassazione, con sent. n. 3021/2020) il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene in rilievo un elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria.
Venendo al merito, la questione verte sostanzialmente sulla possibilità o meno di considerare, come giorni di ferie, i giorni che vanno dalla fine delle lezioni (8-10
1 giugno di ciascun anno) e la data di cessazione del contratto (30 giugno di ogni anno).
Infatti, l'art. 5 co. 8 del D.L. n. 95/12 (conv. L. 135/12) ha espressamente previsto (con precetto non derogabile da parte della contrattazione collettiva, neppure in senso favorevole ai lavoratori) che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale
… delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. … Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 218/12) ha poi stabilito nell'art. 1 co. 54 che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il concetto di “sospensione delle lezioni” è stato inteso, da parte del Dipartimento della Ragioneria generale del resistente, con la circolare n. 72696 del 4 CP_1 Cont settembre 2013 (all. 2 fasc ), come comprensivo “oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. In altre parole, la detta circolare ha sancito il condivisibile principio secondo il quale, attesa la necessità di assicurare la continuità didattica, il personale docente dovrà fruire delle ferie necessariamente ed esclusivamente durante i periodi anzidetti (salvo che per una limitatissima quota, 6 gg l'anno, sempreché vi sia la possibilità di sostituire il docente il ferie).
Nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d'ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine
2 sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte. Al fine di non creare fratture fra la disciplina sopra richiamata e il diritto comunitario, con sentenza n. 14268 del 05/05/2022, la Corte ha affermato quanto segue: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. La corte con sent. n. 21780/22 ha poi chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire
- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. In ossequio a tali insegnamenti, lo scrivente ritiene di dover mutare il proprio precedente orientamento e accogliere la domanda inerente ai giorni di ferie non goduti.
In ordine alla mancata fruizione dei giorni inerenti alle c.c.d.d. festività soppresse, occorre prendere atto del recente orientamento di cassazione (non incontrastato) espresso da ord. n. 8926/2024, secondo il quale le medesme “sono sostanzialmente assimilabili alle ferie”. Per la quantificazione delle somme effettivamente dovute è stata disposta CTU contabile. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione. Agli importi indicati dal CTU, tuttavia, va aggiunta la monetizzazione dei giorni di c.c.d.d. festività soppresse, non contemplati nel quesito peritale. In sostanza, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto, da un lato, del fatto che l'atto introduttivo (che si compone di ben 24 pagine, nonostante le questioni trattate non
3 siano particolarmente complesse e gli importi richiesti siano decisamente esigui) violi i principi di sinteticità e chiarezza e, dall'altro, del fatto che il tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate deponeva per un diverso esito del giudizio. Le spese di CTU vanno invece poste definitivamente a carico del resistente CP_1 per la regola della soccombenza.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente di € 828,56 oltre accessori;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU, CP_1 come liquidate in separato decreto.
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
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