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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11342 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9133/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del Lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9133 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
- Avv. S. M. Mancusi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha rivendicato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503, essendo invalido in misura non inferiore all'80%, con decorrenza 28 novembre 2022, diritto a suo dire ingiustamente disconosciutole dall' resistente. CP_2
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta ed acquisita CTU medico-legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente a far data dal 15 aprile 2024 è invalida in misura pari all'86 %.
Per quanto attiene agli altri requisiti soccorre la documentazione versata in atti.
Ne discende l'accoglimento del ricorso.
Le spese devono essere compensate tra le parti, dato che la decorrenza del riconoscimento della prestazione è assai successiva alla domanda amministrativa, mentre quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico dell' atteso il riconoscimento del diritto rivendicato sia pure in data CP_1 successiva alla domanda amministrativa.
DISPOSITIVO dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 a far data dal 15 aprile
2024; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di liquidazione della CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del Lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9133 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
- Avv. S. M. Mancusi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha rivendicato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503, essendo invalido in misura non inferiore all'80%, con decorrenza 28 novembre 2022, diritto a suo dire ingiustamente disconosciutole dall' resistente. CP_2
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta ed acquisita CTU medico-legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente a far data dal 15 aprile 2024 è invalida in misura pari all'86 %.
Per quanto attiene agli altri requisiti soccorre la documentazione versata in atti.
Ne discende l'accoglimento del ricorso.
Le spese devono essere compensate tra le parti, dato che la decorrenza del riconoscimento della prestazione è assai successiva alla domanda amministrativa, mentre quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico dell' atteso il riconoscimento del diritto rivendicato sia pure in data CP_1 successiva alla domanda amministrativa.
DISPOSITIVO dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 a far data dal 15 aprile
2024; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di liquidazione della CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE