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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa LE NO Presidente dr.ssa AN VI De AZ Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3374/2024 promossa da:
, nato a [...] -Nigeria il 22/02/1996, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1
Praticò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1 domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 29/12/2023, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.2.2024, il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1 indicato in epigrafe e ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale. Co Si è costituita la , chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione del rilascio del relativo permesso di soggiorno in data 15.4.2024, con compensazione delle spese.
All'udienza del 10.10.2025, il difensore della parte ricorrente si è associato all'istanza di controparte.
********
Ritiene il Collegio che il fatto sopravvenuto del rilascio del titolo di soggiorno determini il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della causa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 10.10.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
LE NO
Il giudice estensore
AN VI De AZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa LE NO Presidente dr.ssa AN VI De AZ Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3374/2024 promossa da:
, nato a [...] -Nigeria il 22/02/1996, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1
Praticò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1 domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 29/12/2023, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.2.2024, il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1 indicato in epigrafe e ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale. Co Si è costituita la , chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione del rilascio del relativo permesso di soggiorno in data 15.4.2024, con compensazione delle spese.
All'udienza del 10.10.2025, il difensore della parte ricorrente si è associato all'istanza di controparte.
********
Ritiene il Collegio che il fatto sopravvenuto del rilascio del titolo di soggiorno determini il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della causa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 10.10.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
LE NO
Il giudice estensore
AN VI De AZ