Articolo 18 della Legge 28 agosto 1989, n. 302
Articolo 17Articolo 19
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16 settembre 1989
Art. 18. 1. Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.
Nota all'art. 18:
Il testo del quinto comma dell'art. 34 (regime speciale per i produttori agricoli) del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), introdotto dall' art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e' il seguente: "I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio".
Entrata in vigore il 16 settembre 1989
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