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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 565 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Oristano, fraz. Donigala Fenughedu in via Oristano n. 121 presso lo studio dell'Avv. MURONI ANNA MARIA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Oristano in vicolo Episcopio n. 12 presso lo studio degli Avv.ti PISANU
MARIA GIOVANNA e MUSSI SILVIA che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo che egli mantenga Persona_1 la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Pagina 1 Assegnazione della casa coniugale alla , la quale continuerà a convivervi col figlio minore CP_1
Per_ e la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nei periodi in cui ella Per_1 rientra dall'estero, ove studia;
- il potrà vedere e tenere con sé il figlio in maniera libera, secondo le volontà e le esigenze Pt_1 Per_1 del minore, ormai quindicenne, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
- assegno di mantenimento a carico del padre di euro 450,00 complessivi al mese (euro 225,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione ISTAT nonché spese straordinarie già concordate e determinate in modo fisso senza obbligo di rendiconto nella seguente misura: euro 100,00 al mese per quale contributo alle Per_1 spese per ripetizioni, retta mensile della pallavolo e psicologo (ivi compresa la possibilità di interruzione delle sedute presso lo psicologo, nel qual caso la somma verrà imputata ulteriormente alle lezioni Per_ private); 200,00 per , di cui 167,50 per canone di locazione e il residuo per utenze;
le ulteriori spese straordinarie non rientranti tra quelle previamente concordate e determinate in modo fisso saranno sempre ripartite al 50% e andranno previamente concordate tra i genitori e adeguatamente documentate colui che le sostiene;
- percezione integrale dell'assegno unico universale in favore della resistente;
- impegno da parte del a rimborsare le spese anticipate nei mesi ottobre 2024 – gennaio 2025 Pt_1 dalla per la propria quota di spettanza, che residua in quella di pari a euro 4.250,00 quale CP_1
Per_ retta universitaria del primo anno di , euro 150,00 per la tassa universitaria di ingresso ed euro Per_ 200,00 quale quota del pregresso per la casa di in Romania;
il rimborso avverrà mediante la corresponsione di un ulteriore importo mensile rispetto al mantenimento stabilito, da individuarsi nella misura di euro 150,00 al mese fino a integrale estinzione del debito;
- spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da
e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in NARBOLIA il 21/09/2003, come risulta dall'estratto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Narbolia (Anno 2003 Numero 8 Parte
II Serie A Ufficio 1).
Dall'unione coniugale sono nati il 21 aprile 2005 e il 7 giugno 2009. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato in data 17.05.2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dalla moglie formulando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
2) Parte_1 Controparte_1
Assegnare la casa coniugale in Milis via Emilio Lussu n.15, di proprietà esclusiva del ricorrente,
Pagina 2 Per_ alla SI.ra , la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e ed Controparte_1 Per_1 ivi manterranno la loro residenza;
3) Disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di vedere e stare con i figli, ogni qual volta lo desiderino, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli degli impegni lavorativi del ricorrente. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, impegnandosi ad adottare sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. 4) Il SI. potrà vedere e stare con i figli tutte le volte Pt_1
questi lo desiderino, previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi e con gli impegni lavorativi del ricorrente e comunque non meno di due pomeriggi infrasettimanali, nonché i fine settimana alternati dal sabato all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 21.00 quando li riaccompagnerà a casa. Si rileva che il SI. svolge Pt_1
turni con il 118 a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una Per_ proposta conciliativa. Relativamente alla figlia di anni 17 compiuti, considerata l'età la stessa potrà vedere e stare con il padre ogni volta che lo vorrà previo accordo telefonico, sempre tenuto conto degli impegni lavorativi del padre. Le festività e i compleanni verranno trascorsi secondo i desideri dei figli tenuto conto delle regole dell'alternanza, i figli staranno ad anni alterni con ciascun genitore (es. il 24 e/o 25 dicembre;
31dicembre /01 gennaio;
Pasqua e/o Pasquetta). Durante le vacanze estive i figli potranno stare con il padre per 7 giorni consecutivi nei periodi di ferie del padre
(dal 15/6 al 15/09) da concordarsi con la madre anticipatamente entro il 30 giugno di ogni anno. 5)
Disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
entro il 5 di ogni mese, un assegno per il contributo del mantenimento dei figli della CP_1
complessiva somma di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) ovvero di altra somma ritenuta dal SI. Giudice di giustizia commisurata al reddito del ricorrente e tenuto conto delle spese a suo carico e che la SI.ra percepisce l'intero assegno unico universale per entrambi i figli. Il CP_1
tutto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) Porre a carico di entrambi i coniugi
(50% ciascuno) le spese straordinarie quali: le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche e universitarie (tasse, libri, affitto casa fuori sede), ludiche, viaggi e tutte quelle che si dovessero rendere necessarie per il figlio, previamente concordate e documentate. Le spese straordinarie, ove non necessarie e/o urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data 29.11.2017”.
Pagina 3 Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di separazione e ha aderito integralmente alle domande di parte ricorrente quali l'assegnazione in suo favore della casa coniugale,
l'affidamento condiviso dei figli (17 anni) e (13 anni) e il loro collocamento prevalente Per_2 Per_1
presso di lei in quanto assegnataria della casa coniugale. La ha contestato e si è opposta alle CP_1
ulteriori deduzioni e domande avanzate dal . Pt_1
Precisamente la ha formulato le seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare la separazione CP_1
personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Controparte_1 separati di mensa e di letto con l'obbligo del reciproco rispetto e, per l'effetto, 2. Disporre che i figli Per_ minori e siano affidati ad entrambi i genitori secondo il modello dell'affido Persona_1
condiviso di cui alla Legge n. 54/2006, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa coniugale a Milis in via Emilio Lussu n. 31, che verrà assegnata alla madre, con l'impegno di entrambi i genitori a mantenere con i figli rapporti equilibrati e continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurare agli stessi cura, educazione ed istruzione, nonché la conservazione di significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Disporre che entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale impegnandosi ad adottare di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, sempre tenendo conto delle capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi, esercitando separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione.
4. Al fine di rendere effettivo il diritto dei figli ad un contatto significativo con entrambi i genitori, in
Per_ linea con l'invocato modello dell'affido condiviso, disporre che la figlia vedrà il padre ogni qualvolta lo desideri, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e con quelle scolastiche ed extrascolastiche della figlia, quantomeno fino al compimento della maggiore età.
5. Con riferimento al figlio , di 13 anni, disporre che egli potrà Persona_1
frequentare il padre ogni qualvolta lo desideri, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e con quelle scolastiche ed extrascolastiche del minore;
in caso di mancato accordo tra i genitori, disporre che trascorrerà presso il padre due pomeriggi Per_1
infrasettimanali (da individuare e comunicare preventivamente alla madre entro il giorno 31 del mese precedente a quello di riferimento a seconda dei turni di lavoro del padre), dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 nonché a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola (e/o alle ore 15) fino alla domenica alle ore 21.00;
Pagina 4
6. Salvo diversi accordi fra i coniugi disporre che durante le festività di Pasqua (Pasqua e Pasquetta),
Natale (Natale e Vigilia) e Capodanno (San Silvestro e il 1 gennaio), il figlio starà ad anni Per_1
alterni con ciascun genitore (es. se un anno trascorrerà il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, l'anno successivo i giorni saranno invertiti).
7. Salvo diversi accordi fra i genitori disporre che durante le vacanze estive potrà stare col padre per n. 7 giorni consecutivi nei Per_1
periodi di ferie del padre, da concordarsi anticipatamente con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
8. considerati i tempi di permanenza con ciascun genitore e tenuto conto, altresì, delle
Per_ situazioni reddituali di entrambi e della prossima maggiore età di , che in ogni caso proseguirà gli studi oltre il liceo, il sig. verserà alla sig.ra entro il cinque di ogni mese, la Pt_1 CP_1
Per_ somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia (quasi maggiorenne) e di € 400,00 a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio Per_1 quindi complessivamente € 800,00/mese. Tale somma, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra all'iban CP_1
[...] sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici
ISTAT per il costo della vita e avrà decorrenza dalla data di trasferimento del medesimo dalla casa coniugale ad altra abitazione;
9. disporre che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del
50% alle documentate spese straordinarie, scolastiche (ad esempio viaggi di istruzione, libri e corredo scolastico, attrezzatura tecnica, sportiva e musicale), sociali, e sanitarie non coperte dal
SSN che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli e che dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori;
a tal riguardo si precisa fin d'ora che rientrano fra le spese straordinarie: - il corredo stagionale (due volte l'anno) di abbigliamento (vestiario e scarpe); - per
le spese odontoiatriche per il trattamento già in corso presso la dr.ssa di Milis;
Per_1 Persona_3
le spese per le ripetizioni private;
le spese per la scuola calcio (corredo, iscrizione e retta mensile),
Per_ già concordate e approvate dai coniugi;
- per : le spese per il soggiorno – studio a York nel
2022, complessivamente di € 2.910,00 di cui € 2.510 per quota viaggio ed € 400,00 per le spese di vita all'estero (per cui si chiede fin d'ora la condanna del ricorrente a rifondere alla sig.ra CP_1
il 50%), le spese sanitarie (per visite e trattamenti odontoiatrici, oculistici e ginecologici già in corso); 10. Assegnare la casa coniugale, unitamente agli arredi che la compongono (questi ultimi di proprietà esclusiva della resistente) alla sig.ra che la abiterà insieme ai figli. Ai Controparte_1
fini delle registrazioni anagrafiche, il luogo di residenza dei minori coinciderà, dunque, con quello della resistente sig.ra . 11. Assegnare l'autovettura Nissan Navara alla sig.ra Controparte_1
che la utilizzerà per i suoi spostamenti;
12. Dare atto che le parti si danno Controparte_1 reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida anche per l'espatrio per i figli minori”.
Pagina 5 All'esito dell'udienza presidenziale in data 21.09.2022, nel corso della quale i coniugi hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni già ampiamente argomentate nei rispettivi atti e scritti difensivi, vista anche l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione per mancanza dei relativi presupposti, è stata pronunciata ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti.
Specificamente il Presidente ha:
- autorizzato i coniugi a vivere separati;
- assegnato la casa coniugale, unitamente gli arredi, alla CP_1
- disposto l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, disponendo gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
- disposto che l'altro genitore possa vederli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: liberamente per la figlia , secondo accordi con Per_2
la stessa, ormai prossima alla maggiore età; quanto a due giorni infrasettimanali Per_4 dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 da concordarsi in base ai turni di lavoro del ricorrente con congruo preavviso di almeno 5 giorni, a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato fino alla domenica sera alle ore 21,00, le festività alternate tra loro ed invertite l'anno successivo ed almeno 15 giorni anche non consecutivi in periodo estivo da concordarsi entro il 1 giugno;
- stabilito l'assegno periodico complessivo di € 450,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre assegno unico di complessivi euro 270,00 già percepito per intero dalla resistente, specificando che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate, salvo urgenze o spese oggettivamente necessarie, e poi documentate – dovevano essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Il procedimento è proseguito avanti il Giudice Istruttore il quale, su richiesta congiunta delle parti, ha tenuto la causa in decisione sullo status. La relativa sentenza è stata pronunciata dal Collegio in data
18.04.2023 sul presupposto del venir meno della affectio coniugalis, della intollerabilità della convivenza, nonché del fallimento del tentativo di conciliazione.
Le uniche questioni ancora controverse sono risultate la misura dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli nonché le concrete modalità di esercizio del diritto di visita.
L'audizione dei figli e (nel frattempo diventata maggiorenne), espletata in data 5.2.2024, Per_1 Per_2
ha messo in luce le criticità del loro rapporto col padre innescate dalla crisi coniugale e dall'allontanamento del ricorrente dalla casa in cui la famiglia ha convissuto. In particolare, il minore ha lamentato la scarsa qualità degli incontri col padre, sempre più sporadici e privi di quel Per_1
Pagina 6 contenuto affettivo che dovrebbe essere l'elemento caratterizzante di un corretto legame filiale.
Dall'esame di è, invece, emerso un rifiuto totale nei confronti del padre, una attuale chiusura a Per_2
ogni tipo di relazione nonché un atteggiamento emotivo di ansia e disagio al pensiero di avere contatti con lui.
A seguito dell'audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, il G.I. ha dunque ritenuto di formulare, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: a) Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo che egli mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. b) Assegnazione della casa coniugale alla la quale continuerà a CP_1
convivervi col figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1
; c) l'altro genitore possa vedere e tenere con sé il figlio in maniera libera, secondo le Per_2 Per_4
volontà e le esigenze del minore, ormai quindicenne, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
d) obbligo a carico del di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese all'altro coniuge, quale Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di euro 550,00 (euro 275,00 per ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie concordate e/o documentate;
e) percezione integrale dell'assegno unico universale in favore della resistente;
f) compensazione integrale delle spese di lite.
Inoltre, è stato invitato il a prendere contatto con i Servizi Sociali competenti per intraprendere Pt_1 un percorso di sostegno alla genitorialità al particolare fine di ripristinare una adeguato e positivo rapporto coi figli, con particolare riferimento al figlio minore Per_1
All'udienza del 20.02.2025, fissata per la verifica del raggiungimento di un accordo, le parti hanno dato atto di avere trovato una soluzione conciliativa plasmata su quella già oggetto di proposta ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. Le parti hanno, infatti, mantenuto ferme le condizioni proposte dal Giudice in ordine all'affidamento di ad entrambi i genitori e all'assegnazione della casa coniugale alla e Per_1 CP_1 hanno modificato invece la misura dell'assegno di mantenimento, nonché regolamentato le modalità di rimborso di una serie di spese nell'interesse dei figli.
Hanno, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: “ - Affidamento del figlio minore ad Persona_1
entrambi i genitori, disponendo che egli mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso
la madre. - Assegnazione della casa coniugale alla , la quale continuerà a convivervi col figlio CP_1
Per_ minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nei periodi in cui ella Per_1 rientra dall'estero, ove studia;
- il potrà vedere e tenere con sé il figlio in maniera libera, Pt_1 Per_1 secondo le volontà e le esigenze del minore, ormai quindicenne, compatibilmente con i propri impegni
lavorativi; - assegno di mantenimento a carico del padre di euro 450,00 complessivi al mese (euro 225,00
per ciascun figlio) oltre rivalutazione ISTAT nonché spese straordinarie già concordate e determinate in
modo fisso senza obbligo di rendiconto nella seguente misura: euro 100,00 al mese per quale Per_1
contributo alle spese per ripetizioni, retta mensile della pallavolo e psicologo (ivi compresa la possibilità
Pagina 7 di interruzione delle sedute presso lo psicologo, nel qual caso la somma verrà imputata ulteriormente
Per_ alle lezioni private); 200,00 per , di cui 167,50 per canone di locazione e il residuo per utenze;
le ulteriori spese straordinarie non rientranti tra quelle previamente concordate e determinate in modo fisso
saranno sempre ripartite al 50% e andranno previamente concordate tra i genitori e adeguatamente documentate colui che le sostiene;
- percezione integrale dell'assegno unico universale in favore della resistente;
- impegno da parte del a rimborsare le spese anticipate nei mesi ottobre 2024 – Pt_1
gennaio 2025 dalla per la propria quota di spettanza, che residua in quella di pari a euro CP_1
Per_ 4.250,00 quale retta universitaria del primo anno di , euro 150,00 per la tassa universitaria di
Per_ ingresso ed euro 200,00 quale quota del pregresso per la casa di in Romania;
il rimborso avverrà mediante la corresponsione di un ulteriore importo mensile rispetto al mantenimento stabilito, da
individuarsi nella misura di euro 150,00 al mese fino a integrale estinzione del debito;
- spese di lite compensate”.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte sopra trascritte.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1
. Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi del figlio minore nonché degli stessi coniugi.
Fermo restando che il raggiungimento della maggiore età comporta la piena autonomia per nel Per_2
valutare e scegliere le eventuali modalità e i tempi di riavvicinamento al padre e di frequentazione della figura genitoriale paterna, in merito alla situazione del figlio minore si osserva quanto Per_1
segue.
Innanzitutto, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
Pagina 8 La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio libero del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto tengono necessariamente conto delle notevoli difficoltà nel rapporto tra il e il figlio Pt_1 Per_1 emerse nel corso dell'audizione del minore. Quest'ultimo, infatti, ha descritto un progressivo deterioramento del suo rapporto col padre oramai caratterizzato da contatti sporadici e privi di qualità
e ciò a decorrere dall'allontanamento di quest'ultimo dalla casa di famiglia. L'attuale manifestato dal minore rende evidente che la piena ricomposizione del rapporto padre-figlio dovrà avvenire attraverso un processo di ristabilimento della fiducia e di rafforzamento del vincolo affettivo che deve auspicabilmente essere avviato col supporto delle competenti figure specialistiche. L'invito rivolto al a prendere contatto con i Servizi Sociali per intraprendere un percorso di sostegno alla Pt_1
genitorialità al precipuo fine di ripristinare una adeguato e positivo rapporto coi figli, con particolare riferimento al figlio minore è il punto di partenza per la gestione e composizione del distacco Per_1
venutosi a creare.
La regolamentazione in esame tiene conto, altresì, del grado di maturità manifestato da Per_1
congruo rispetto alla sua attuale età e tale da consentirgli di esprimere chiaramente le proprie preferenze ed esigenze.
L'assegnazione della casa familiare alla madre, genitore collocatario, è senz'altro condivisibile, in quanto trattasi di diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse del minore (e della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita dei figli e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente svolge attualmente attività lavorativa come operatore del 118 presso l'Azienda Areus con stipendio mensile netto di euro 1.800/1.900 euro;
inoltre, i finanziamenti (pari a 600 euro mensili) che gravavano sul suo reddito sono stati estinti, ed egli non sostiene spese abitative
Pagina 9 poiché vive stabilmente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima, sebbene contribuisca alle spese familiari e debba tenersi conto della presumibile necessità per il di reperire a breve una Pt_1
sistemazione autonoma. Occorre considerare, invece, il fatto che egli sostenga spese per il carburante pari a 250 euro mensili, necessarie per recarsi sul posto di lavoro.
Parte resistente, invece, lavora alle dipendenze dell'azienda paterna di molitoria del grano con stipendio mensile netto di circa 1.600 euro.
Tale squilibrio economico, il quale assume rilevanza principalmente alla luce dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (notevolmente diversi, se si considera che il mantenimento diretto dei figli – ivi compresa , la quale vive all'estero per ragioni di studio ma Per_2 rientra regolarmente presso l'abitazione materna - grava pressoché integralmente sulla , può CP_1 ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata, specialmente se si considera la rinuncia della propria quota di assegno unico universale da parte del . Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 202/2023 pubblicata il 20.04.2023, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
ZEDDIANI, il 13.02.1974 e , nata a [...], il [...], mandando Controparte_1 al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 8, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2003 - Comune di NARBOLIA).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo Persona_1 che egli mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale alla la quale continuerà a convivervi col CP_1 figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nei Per_1 Per_2 periodi in cui ella rientra dall'estero, ove studia;
4. dispone che il potrà vedere e tenere con sé il figlio in maniera libera, secondo Pt_1 Per_1 le volontà e le esigenze del minore, ormai quindicenne, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
5. dispone che il , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia Pt_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, versi in favore della un assegno Pt_1 mensile pari a euro 450,00 complessivi al mese (euro 225,00 per ciascun figlio) oltre
Pagina 10 rivalutazione ISTAT nonché spese straordinarie già concordate e determinate in modo fisso senza obbligo di rendiconto nella seguente misura: euro 100,00 al mese per quale Per_1 contributo alle spese per ripetizioni, retta mensile della pallavolo e psicologo (ivi compresa la possibilità di interruzione delle sedute presso lo psicologo, nel qual caso la somma verrà imputata ulteriormente alle lezioni private); euro 200,00 per , di cui 167,50 per canone di Per_2 locazione e il residuo per utenze;
le ulteriori spese straordinarie non rientranti tra quelle previamente concordate e determinate in modo fisso saranno sempre ripartite al 50% e andranno previamente concordate tra i genitori e adeguatamente documentate colui che le sostiene;
6.. prende atto che l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla CP_1
7. prende atto dell'impegno da parte del a rimborsare le spese anticipate nei mesi Pt_1 ottobre 2024 – gennaio 2025 dalla per la propria quota di spettanza, che residua in CP_1 quella di pari a euro 4.250,00 quale retta universitaria del primo anno di , euro 150,00 per Per_2 la tassa universitaria di ingresso ed euro 200,00 quale quota del pregresso per la casa di Per_2 in Romania;
il rimborso avverrà mediante la corresponsione di un ulteriore importo mensile rispetto al mantenimento stabilito, da individuarsi nella misura di euro 150,00 al mese fino a integrale estinzione del debito;
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 6.6.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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