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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
nel proc. 2023/ 5957 R.G., promosso con ricorso depositato da
Parte_1
contro
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente:
“il Sig. ut supra generalizzato, rappresentato, assistito e difeso, ribadisce la Parte_1 disponibilità di definire la controversia che ci interessa alle conclusioni formulate dal G.I.
Dott.ssa I. C. Bitozzi all'udienza del 18.09.2024 e per quanto riguarda i ratei pregressi a provvedere al pagamento rateizzato della somma complessiva di € 12.792,00=, in 51 rate mensili da € 250,82= ciascuna, sino all'estinzione della maggiore somma dovuta.”
Per la resistente:
“la sig.ra , ut supra generalizzata, rappresentata, assistita e difesa, ribadisce la CP_1 disponibilità di definire la controversia alle conclusioni formulate dal G.I. Dott.ssa I. C. Bitozzi all'udienza del 18.09.2024 e, per quanto riguarda i ratei pregressi, ad accettare il pagamento rateizzato della somma complessiva di € 12.792,00= in 51 rate mensili da € 250,82= ciascuna, sino all'estinzione della maggiore somma dovuta”.
Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la modifica del Decreto 25.10.18 di
Questo Tribunale concernente la regolamentazione delle questioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie ed nate dalla relazione non matrimoniale con la parte Per_1 Per_2 resistente e riconosciute da entrambi i genitori. Si costituiva regolarmente in giudizio la parte resistente.
All'udienza di comparizione delle parti del 18.09.24, il GD, dopo aver sentito le parti personalmente, proponeva il seguente accordo transattivo:
“- Riduzione del contributo in favore delle figlie a complessivi euro 250 al mese a decorrere dal deposito del ricorso , salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
- Nulla sulla restituzione dei ratei pregressi in eccesso da agosto 2020;
- Impegno del sig a restituire quanto dovuto per i ratei omessi sino al deposito del ricorso, Pt_1 con piano di rientro che dovrà essere stabilito dai legali previa verifica di quanto è stato versato dal sig e quanto è dovuto per i ratei omessi. Pt_1
- Compensazione delle spese di lite”.
Parte ricorrente accettava immediatamente detta proposta, mentre parte resistente chiedeva un termine per esaminarla. Conseguentemente il GD rinviava all'udienza del 14.11.24 per verifica dell'accordo, udienza poi differita al 23.01.25 disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
Nelle note scritte relative a tale udienza, entrambe le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dallo scrivente GD all'udienza del 18.09.24, ma nulla indicavano in merito al punto della proposta: “- Impegno del sig a restituire quanto dovuto per i ratei omessi sino al Pt_1 deposito del ricorso , con piano di rientro che dovrà essere stabilito dai legali previa verifica di quanto è stato versato dal sig e quanto è dovuto per i ratei omessi”. Pt_1
Pertanto il GD rinvia la causa all'udienza del 4.03.25, al fine di verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti anche in ordine al punto sopra evidenziato, disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
A seguito di detta udienza il GD, rilevato che nelle note scritte il ricorrente aveva proposto un piano di rientro a definizione degli accordi assunti all'udienza 18.09.24, sul quale doveva esprimersi la parte convenuta onde ritenerlo accettato, rinviava a tale scopo all'udienza del
17.04.25 , disponendone lo svolgimento in modalità cartolare.
Infine, nelle note relative a tale udienza ambo le parti precisavano conclusioni congiunte anche in merito a tale aspetto.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al nuovo regime di mantenimento delle figlie della coppia (entrambe non autosufficienti), nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse delle figlie nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità.
Quanto agli altri accordi (il ricorrente si è impegnato, per quanto riguarda i ratei pregressi, a provvedere al pagamento rateizzato della somma complessiva di € 12.792,00=, in 51 rate mensili da € 250,82= ciascuna, sino all'estinzione della maggiore somma dovuta), essendo espressione dell'autonomia negoziale delle parti, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone come richiesto dalle parti, la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di Questo Tribunale 25.10.18 :
1) Riduce il contributo del padre in favore delle figlie a complessivi euro 250 al mese a decorrere dal deposito del ricorso, salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Padova, 17/04/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
nel proc. 2023/ 5957 R.G., promosso con ricorso depositato da
Parte_1
contro
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente:
“il Sig. ut supra generalizzato, rappresentato, assistito e difeso, ribadisce la Parte_1 disponibilità di definire la controversia che ci interessa alle conclusioni formulate dal G.I.
Dott.ssa I. C. Bitozzi all'udienza del 18.09.2024 e per quanto riguarda i ratei pregressi a provvedere al pagamento rateizzato della somma complessiva di € 12.792,00=, in 51 rate mensili da € 250,82= ciascuna, sino all'estinzione della maggiore somma dovuta.”
Per la resistente:
“la sig.ra , ut supra generalizzata, rappresentata, assistita e difesa, ribadisce la CP_1 disponibilità di definire la controversia alle conclusioni formulate dal G.I. Dott.ssa I. C. Bitozzi all'udienza del 18.09.2024 e, per quanto riguarda i ratei pregressi, ad accettare il pagamento rateizzato della somma complessiva di € 12.792,00= in 51 rate mensili da € 250,82= ciascuna, sino all'estinzione della maggiore somma dovuta”.
Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la modifica del Decreto 25.10.18 di
Questo Tribunale concernente la regolamentazione delle questioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie ed nate dalla relazione non matrimoniale con la parte Per_1 Per_2 resistente e riconosciute da entrambi i genitori. Si costituiva regolarmente in giudizio la parte resistente.
All'udienza di comparizione delle parti del 18.09.24, il GD, dopo aver sentito le parti personalmente, proponeva il seguente accordo transattivo:
“- Riduzione del contributo in favore delle figlie a complessivi euro 250 al mese a decorrere dal deposito del ricorso , salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
- Nulla sulla restituzione dei ratei pregressi in eccesso da agosto 2020;
- Impegno del sig a restituire quanto dovuto per i ratei omessi sino al deposito del ricorso, Pt_1 con piano di rientro che dovrà essere stabilito dai legali previa verifica di quanto è stato versato dal sig e quanto è dovuto per i ratei omessi. Pt_1
- Compensazione delle spese di lite”.
Parte ricorrente accettava immediatamente detta proposta, mentre parte resistente chiedeva un termine per esaminarla. Conseguentemente il GD rinviava all'udienza del 14.11.24 per verifica dell'accordo, udienza poi differita al 23.01.25 disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
Nelle note scritte relative a tale udienza, entrambe le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dallo scrivente GD all'udienza del 18.09.24, ma nulla indicavano in merito al punto della proposta: “- Impegno del sig a restituire quanto dovuto per i ratei omessi sino al Pt_1 deposito del ricorso , con piano di rientro che dovrà essere stabilito dai legali previa verifica di quanto è stato versato dal sig e quanto è dovuto per i ratei omessi”. Pt_1
Pertanto il GD rinvia la causa all'udienza del 4.03.25, al fine di verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti anche in ordine al punto sopra evidenziato, disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
A seguito di detta udienza il GD, rilevato che nelle note scritte il ricorrente aveva proposto un piano di rientro a definizione degli accordi assunti all'udienza 18.09.24, sul quale doveva esprimersi la parte convenuta onde ritenerlo accettato, rinviava a tale scopo all'udienza del
17.04.25 , disponendone lo svolgimento in modalità cartolare.
Infine, nelle note relative a tale udienza ambo le parti precisavano conclusioni congiunte anche in merito a tale aspetto.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al nuovo regime di mantenimento delle figlie della coppia (entrambe non autosufficienti), nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse delle figlie nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità.
Quanto agli altri accordi (il ricorrente si è impegnato, per quanto riguarda i ratei pregressi, a provvedere al pagamento rateizzato della somma complessiva di € 12.792,00=, in 51 rate mensili da € 250,82= ciascuna, sino all'estinzione della maggiore somma dovuta), essendo espressione dell'autonomia negoziale delle parti, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone come richiesto dalle parti, la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di Questo Tribunale 25.10.18 :
1) Riduce il contributo del padre in favore delle figlie a complessivi euro 250 al mese a decorrere dal deposito del ricorso, salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Padova, 17/04/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi