Articolo 5 della Legge 22 maggio 1933, n. 608
Articolo 4
Versione
2 luglio 1933
Art. 5.

Chiunque contravviene agli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge incorre nella pena stabilita dall' art. 663 del Codice penale .

Indipendentemente dall'azione penale, i cartelli e gli altri mezzi della pubblicita' indebitamente eseguita potranno essere rimossi a cura della Milizia ferroviaria su richiesta del capo del Compartimento ferroviario. Le spese della rimozione sono a carico dei trasgressori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Jung

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.


Entrata in vigore il 2 luglio 1933