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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4737/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITO Parte_1 C.F._1 ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Milano, 1 21013 Gallarate presso il difensore avv. DE VITO ELENA
INTIMANTERICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
INTIMATO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione l'intimante ha concluso nei ss. termini: Si riporta alle conclusioni di cui alla memoria integrativa chiedendo che la condanna inerente al pagamento dei canoni si estenda, come da intimazione di sfratto, anche ai canoni successivi ed a scadere sino alla data del rilascio. Insiste per la condanna alle spese comprese quelle di mediazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato ex art. 143 cpc il Sig. intimava lo sfratto per morosità Parte_1
nei confronti del Sig. in relazione all'immobile sito in Arsago Seprio (VA), Via Cattaneo CP_1
n° 5, piano terra, ad uso abitativo, e concesso in locazione all'intimato per il canone mensile di €.
250,00, con contratto del 17/11/2023, registrato telematicamente in data 1/12/2023 al n. 005503-serie
3T (doc. 1).
pagina 1 di 3 All'udienza del 19/12/2024, il Giudice adito, rilevata l'irreperibilità dell'intimato, denegava la convalida dello sfratto disponendo il mutamento del rito ex art. 667 e 426 c.p.c. e per l'effetto fissava l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c..
L'intimante provvedeva ad incardinare il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo
(doc. 3) ed a notificare all'intimato il verbale emesso in data 19/12/24.
All'udienza fissata l'intimato non compariva né si costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
L'intimante discuteva la causa rassegnando le conclusioni sopra esposte.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto per morosità
La domanda di risoluzione del contratto per morosità merita accoglimento avendo l'intimante allegato il titolo costitutivo del proprio diritto, dal quale discende la morosità per cui è causa, la quale non può ritenersi di scarsa importanza avuto riguardo alle mensilità maturate (art. 5 l. locaz).
Rilascio dell'immobile
Stante la risoluzione del contratto sussiste il diritto della parte locatrice a rientrare nel possesso dell'immobile, libero da persone e cose, e pertanto se ne dispone il rilascio.
Tenuto conto degli elementi di causa e del disinteresse mostrato dal conduttore si assegna termine per l'esecuzione sino al 28/4/2025
Condanna al pagamento dei canoni
Attesa la morosità merita accoglimento la domanda dell'intimante volta ad ottenere il pagamento dei canoni maturati, pari ad euro 3 mila fino alla data della memoria integrativa, oltre a quelli maturati successivi e maturandi sino alla data del rilascio.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste interamente a carico dell'intimato nella misura che si determina come da dispositivo ricomprendendovi anche la fase della mediazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 2 di 3 1) Accertato quanto in premessa, dichiara la risoluzione del contratto in oggetto per inadempimento della parte intimata;
2) Condanna quest'ultima a rilasciare l'immobile in oggetto, libero da persone e cose, assegnando per l'esecuzione termine sino al 28/4/2025;
3) Condanna la parte intimata a corrispondere all'intimante i canoni maturati, pari ad euro 3 mila fino alla data della memoria integrativa, oltre a quelli maturati successivamente e maturandi sino alla data del rilascio;
4) Condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di lite liquidate in euro 3 mila per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate (ivi comprese quelle inerenti la fase della mediazione).
Busto Arsizio, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4737/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITO Parte_1 C.F._1 ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Milano, 1 21013 Gallarate presso il difensore avv. DE VITO ELENA
INTIMANTERICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
INTIMATO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione l'intimante ha concluso nei ss. termini: Si riporta alle conclusioni di cui alla memoria integrativa chiedendo che la condanna inerente al pagamento dei canoni si estenda, come da intimazione di sfratto, anche ai canoni successivi ed a scadere sino alla data del rilascio. Insiste per la condanna alle spese comprese quelle di mediazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato ex art. 143 cpc il Sig. intimava lo sfratto per morosità Parte_1
nei confronti del Sig. in relazione all'immobile sito in Arsago Seprio (VA), Via Cattaneo CP_1
n° 5, piano terra, ad uso abitativo, e concesso in locazione all'intimato per il canone mensile di €.
250,00, con contratto del 17/11/2023, registrato telematicamente in data 1/12/2023 al n. 005503-serie
3T (doc. 1).
pagina 1 di 3 All'udienza del 19/12/2024, il Giudice adito, rilevata l'irreperibilità dell'intimato, denegava la convalida dello sfratto disponendo il mutamento del rito ex art. 667 e 426 c.p.c. e per l'effetto fissava l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c..
L'intimante provvedeva ad incardinare il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo
(doc. 3) ed a notificare all'intimato il verbale emesso in data 19/12/24.
All'udienza fissata l'intimato non compariva né si costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
L'intimante discuteva la causa rassegnando le conclusioni sopra esposte.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto per morosità
La domanda di risoluzione del contratto per morosità merita accoglimento avendo l'intimante allegato il titolo costitutivo del proprio diritto, dal quale discende la morosità per cui è causa, la quale non può ritenersi di scarsa importanza avuto riguardo alle mensilità maturate (art. 5 l. locaz).
Rilascio dell'immobile
Stante la risoluzione del contratto sussiste il diritto della parte locatrice a rientrare nel possesso dell'immobile, libero da persone e cose, e pertanto se ne dispone il rilascio.
Tenuto conto degli elementi di causa e del disinteresse mostrato dal conduttore si assegna termine per l'esecuzione sino al 28/4/2025
Condanna al pagamento dei canoni
Attesa la morosità merita accoglimento la domanda dell'intimante volta ad ottenere il pagamento dei canoni maturati, pari ad euro 3 mila fino alla data della memoria integrativa, oltre a quelli maturati successivi e maturandi sino alla data del rilascio.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste interamente a carico dell'intimato nella misura che si determina come da dispositivo ricomprendendovi anche la fase della mediazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 2 di 3 1) Accertato quanto in premessa, dichiara la risoluzione del contratto in oggetto per inadempimento della parte intimata;
2) Condanna quest'ultima a rilasciare l'immobile in oggetto, libero da persone e cose, assegnando per l'esecuzione termine sino al 28/4/2025;
3) Condanna la parte intimata a corrispondere all'intimante i canoni maturati, pari ad euro 3 mila fino alla data della memoria integrativa, oltre a quelli maturati successivamente e maturandi sino alla data del rilascio;
4) Condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di lite liquidate in euro 3 mila per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate (ivi comprese quelle inerenti la fase della mediazione).
Busto Arsizio, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3