Articolo 2246 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2198 terArticolo 2199
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9 ottobre 2010
Art. 2246. Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell'Arma dei carabinieri 1. Per gli ufficiali gia' appartenenti al ruolo a esaurimento in servizio permanente e al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente codice, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010