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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
15/01/2025, con la concessione di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n.
525/2017 R.G. pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno, alla via San Gregorio VII, 12, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Coppola, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Diaz, 12, presso lo studio dell'avv. Brunella
De Maio, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare e al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente giudizio abbia ad oggetto l'opposizione spiegata da Pt_1
avverso l'intimazione di pagamento n.10020169012146776 notificatagli ad istanza
[...] di (poi , Controparte_2 Controparte_3 limitatamente al credito consacrato nella sottesa cartella esattoriale n. 10020090011383408,
a titolo di sanzione amministrativa per violazione al codice della strada. Più specificamente, l'opponente, dopo aver premesso che l'intimazione in questione rappresentava il primo atto in forza del quale aveva avuto conoscenza della presunta pretesa creditoria, ha contestato il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata deducendo l'invalidità derivata dell'atto impugnato in ragione dell'omessa (previa) notificazione della sottesa cartella esattoriale, nonché, in ogni caso,
l'estinzione del credito in ragione del decorso del termine di prescrizione normativamente previsto in materia di sanzioni amministrative.
Nel giudizio così incardinato, si è costituita la quale, Controparte_2 eccepita preliminarmente l'inammissibilità della domanda avverso un atto -quale l'intimazione di pagamento- non autonomamente impugnabile a fronte della regolare notifica della presupposta cartella esattoriale, ha contestato l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, attesa la tempestiva interruzione dei relativi termini.
1.1. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2025 ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Tanto premesso, anzitutto, in ordine alla qualificazione delle singole doglianze, è opportuno precisare che la contestazione concernente l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione integra un motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., investendo l'an del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito intimato con l'impugnato atto;
la censura inerente alla invalidità in via derivata dell'intimazione, invece, concernendo un'irregolarità formale dell'atto opposto, rientra nel genus dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c..
2.2 Orbene, principiando dall'assorbente motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., la domanda spiegata da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Invero, dal compendio probatorio versato in atti, non è emersa né la prova della notificazione della sopra indicata cartella né di ulteriori atti interruttivi dei termini di prescrizione.
Pertanto, avuto riguardo all'anno di riferimento della sanzione amministrativa (elevata, secondo quanto desumibile dalla opposta intimazione di pagamento, nell'anno 1997 e notificata in data 04/05/2009), alla data di notificazione dell'intimazione, il diritto alla riscossione del credito incorporato nella cartella di pagamento n. 10020090011383408 risulta inevitabilmente prescritto.
Del resto, nel predicare l'infondatezza della dedotta prescrizione della pretesa, parte opposta si è limitata a generiche allegazioni senza di contro produrre alcuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento ovvero di ulteriori atti interruttivi. Insufficiente a tal fine è la produzione dell'estratto di ruolo: per costante giurisprudenza di legittimità, esso costituisce un semplice atto interno all'amministrazione contenente la mera, nonché parziale, riproduzione del ruolo esattoriale relativa alla pretesa creditoria azionata mediante la formazione della cartella di pagamento, privo come tale di efficacia probatoria. Conseguentemente, in caso di contestazione concernente la notifica della cartella, il concessionario è tenuto ad esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale l'atto esattoriale è stato notificato ovvero la relata di notificazione.
Deve altresì soggiungersi che i crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al Codice della Strada ovvero di accertamento di omessa contribuzione si prescrivono in cinque anni. Come noto, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. 17.11.2016, n. 23397) ha da tempo affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Con la conseguenza che, se per i relativi crediti è prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Ad avviso della Suprema Corte neanche può essere sostenuta tesi dell'estensione del termine decennale ai titoli paragiudiziali, cioè quelli derivanti dalla combinazione di atti in origine formalmente amministrativi o comunque stragiudiziali e dall'inerzia consapevole del loro destinatario nell'attivazione della tutela giurisdizionale, valorizzando la circostanza che tale inerzia potrebbe equivalere in tutto e per tutto a una rinuncia a valersene: un titolo divenuto esecutivo in virtù del mancato espletamento della tutela da parte di colui a cui favore questa era pur sempre apprestata e in quanto tale, non è equiparabile a un titolo giudiziale, formato all'esito della piena e completa estrinsecazione di quella tutela. (cfr. Cass. ord. del 7.12.2018, n. 31817).
In altri termini, “alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada si applica la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall' art. 28 della legge n. 689 del 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall' art. 209 cod. strada, che recita che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall' art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
10372 del 30/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014; Sez. 1, Sentenza n. 5828 del 17/03/2005).
Orbene, considerato che nella controversia che occupa nulla è stato provato in ordine alla notifica della cartella di pagamento e che tra l'anno di riferimento (1997) della sanzione amministrativa sottesa all'opposta intimazione e la data in cui quest'ultima è stata notificata
(cfr. 23/12/2016) risulta elasso più di un quinquennio, non può che dichiararsi l'inefficacia dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione relativamente al credito incorporato nella contestata cartella.
2.3 Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art.617 c.p.c., l'accoglimento dell'opposizione ex art.615 c.p.c. assorbe ogni profilo relativo alla regolarità sul piano formale dell'opposta intimazione, attesa l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del credito intimato. Sia in ogni caso consentito osservare che, anche nell'ipotesi in cui parte opposta avesse fornito la prova della regolare notifica della cartella sottesa all'intimazione non si sarebbe giunti a dissimili conclusioni essendo la prescrizione già maturata anteriormente a tale momento (cfr. 04/05/2009), tenuto conto dell'anno di riferimento della sottesa sanzione amministrativa (1997) e dell'assenza di ulteriori atti interruttivi notificati nel corso di tale arco temporale.
§ 3. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, nonché delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE la domanda formulata da;
Parte_1
• DICHIARA l'estinzione dei crediti consacrati nella cartella di pagamento n.
10020090011383408, e, per l'effetto, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.10020169012146776, esclusivamente e limitatamente alla indicata cartella;
• CONDANNA parte opposta al pagamento – in Controparte_1
favore di parte opponente– delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
98,00 a titolo di contributo unificato ed euro 852,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 17/03/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
15/01/2025, con la concessione di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n.
525/2017 R.G. pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno, alla via San Gregorio VII, 12, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Coppola, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Diaz, 12, presso lo studio dell'avv. Brunella
De Maio, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare e al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente giudizio abbia ad oggetto l'opposizione spiegata da Pt_1
avverso l'intimazione di pagamento n.10020169012146776 notificatagli ad istanza
[...] di (poi , Controparte_2 Controparte_3 limitatamente al credito consacrato nella sottesa cartella esattoriale n. 10020090011383408,
a titolo di sanzione amministrativa per violazione al codice della strada. Più specificamente, l'opponente, dopo aver premesso che l'intimazione in questione rappresentava il primo atto in forza del quale aveva avuto conoscenza della presunta pretesa creditoria, ha contestato il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata deducendo l'invalidità derivata dell'atto impugnato in ragione dell'omessa (previa) notificazione della sottesa cartella esattoriale, nonché, in ogni caso,
l'estinzione del credito in ragione del decorso del termine di prescrizione normativamente previsto in materia di sanzioni amministrative.
Nel giudizio così incardinato, si è costituita la quale, Controparte_2 eccepita preliminarmente l'inammissibilità della domanda avverso un atto -quale l'intimazione di pagamento- non autonomamente impugnabile a fronte della regolare notifica della presupposta cartella esattoriale, ha contestato l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, attesa la tempestiva interruzione dei relativi termini.
1.1. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2025 ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Tanto premesso, anzitutto, in ordine alla qualificazione delle singole doglianze, è opportuno precisare che la contestazione concernente l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione integra un motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., investendo l'an del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito intimato con l'impugnato atto;
la censura inerente alla invalidità in via derivata dell'intimazione, invece, concernendo un'irregolarità formale dell'atto opposto, rientra nel genus dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c..
2.2 Orbene, principiando dall'assorbente motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., la domanda spiegata da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Invero, dal compendio probatorio versato in atti, non è emersa né la prova della notificazione della sopra indicata cartella né di ulteriori atti interruttivi dei termini di prescrizione.
Pertanto, avuto riguardo all'anno di riferimento della sanzione amministrativa (elevata, secondo quanto desumibile dalla opposta intimazione di pagamento, nell'anno 1997 e notificata in data 04/05/2009), alla data di notificazione dell'intimazione, il diritto alla riscossione del credito incorporato nella cartella di pagamento n. 10020090011383408 risulta inevitabilmente prescritto.
Del resto, nel predicare l'infondatezza della dedotta prescrizione della pretesa, parte opposta si è limitata a generiche allegazioni senza di contro produrre alcuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento ovvero di ulteriori atti interruttivi. Insufficiente a tal fine è la produzione dell'estratto di ruolo: per costante giurisprudenza di legittimità, esso costituisce un semplice atto interno all'amministrazione contenente la mera, nonché parziale, riproduzione del ruolo esattoriale relativa alla pretesa creditoria azionata mediante la formazione della cartella di pagamento, privo come tale di efficacia probatoria. Conseguentemente, in caso di contestazione concernente la notifica della cartella, il concessionario è tenuto ad esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale l'atto esattoriale è stato notificato ovvero la relata di notificazione.
Deve altresì soggiungersi che i crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al Codice della Strada ovvero di accertamento di omessa contribuzione si prescrivono in cinque anni. Come noto, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. 17.11.2016, n. 23397) ha da tempo affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Con la conseguenza che, se per i relativi crediti è prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Ad avviso della Suprema Corte neanche può essere sostenuta tesi dell'estensione del termine decennale ai titoli paragiudiziali, cioè quelli derivanti dalla combinazione di atti in origine formalmente amministrativi o comunque stragiudiziali e dall'inerzia consapevole del loro destinatario nell'attivazione della tutela giurisdizionale, valorizzando la circostanza che tale inerzia potrebbe equivalere in tutto e per tutto a una rinuncia a valersene: un titolo divenuto esecutivo in virtù del mancato espletamento della tutela da parte di colui a cui favore questa era pur sempre apprestata e in quanto tale, non è equiparabile a un titolo giudiziale, formato all'esito della piena e completa estrinsecazione di quella tutela. (cfr. Cass. ord. del 7.12.2018, n. 31817).
In altri termini, “alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada si applica la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall' art. 28 della legge n. 689 del 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall' art. 209 cod. strada, che recita che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall' art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
10372 del 30/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014; Sez. 1, Sentenza n. 5828 del 17/03/2005).
Orbene, considerato che nella controversia che occupa nulla è stato provato in ordine alla notifica della cartella di pagamento e che tra l'anno di riferimento (1997) della sanzione amministrativa sottesa all'opposta intimazione e la data in cui quest'ultima è stata notificata
(cfr. 23/12/2016) risulta elasso più di un quinquennio, non può che dichiararsi l'inefficacia dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione relativamente al credito incorporato nella contestata cartella.
2.3 Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art.617 c.p.c., l'accoglimento dell'opposizione ex art.615 c.p.c. assorbe ogni profilo relativo alla regolarità sul piano formale dell'opposta intimazione, attesa l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del credito intimato. Sia in ogni caso consentito osservare che, anche nell'ipotesi in cui parte opposta avesse fornito la prova della regolare notifica della cartella sottesa all'intimazione non si sarebbe giunti a dissimili conclusioni essendo la prescrizione già maturata anteriormente a tale momento (cfr. 04/05/2009), tenuto conto dell'anno di riferimento della sottesa sanzione amministrativa (1997) e dell'assenza di ulteriori atti interruttivi notificati nel corso di tale arco temporale.
§ 3. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, nonché delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE la domanda formulata da;
Parte_1
• DICHIARA l'estinzione dei crediti consacrati nella cartella di pagamento n.
10020090011383408, e, per l'effetto, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.10020169012146776, esclusivamente e limitatamente alla indicata cartella;
• CONDANNA parte opposta al pagamento – in Controparte_1
favore di parte opponente– delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
98,00 a titolo di contributo unificato ed euro 852,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 17/03/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco