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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 564 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 564 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] Parte_1
( ) con il patrocinio dell'Avv. GAGLIANI NICOLETTA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. GAGLIANI NICOLETTA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/03/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2 matrimonio celebrato in data 26.07.1997, a Roma (RM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- I sigg. e vivranno separati, come di fatto già vivono, Parte_1 Parte_2 con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Entrambi i coniugi sono proprietari di beni immobili: la Sig.ra è proprietaria Parte_2 dell'appartamento in cui risiede sito in Rimini (RN) Viale Principe Amedeo 11 scala G, mentre il sig.
è proprietario dell'immobile sito in Rimini Via Giuseppe Guerzoni n 3, acquistato in Parte_1 data 8.7.2024.
Il sig. Conoscitore contribuirà al mantenimento di versando entro il giorno 10 di ogni mese Per_1 mediante bonifico la somma pari ad € 600 direttamente sul conto corrente del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente.
- Il padre inoltre provvederà e si farà carico delle spese annuali d' iscrizione all'università dallo stesso frequentata al corso di laurea di lingue e letteratura moderna presso l'università di Ferrara.
- A carico di entrambi i genitori resteranno le spese straordinarie in favore del figlio in misura del 50% ciascuno.
- Nessun mantenimento è previsto per l'uno o l'altro coniuge essendo gli stessi economicamente indipendenti e autosufficienti.
- Salvo quanto sopra convenuto e salve le obbligazioni assunte nei confronti del figlio, con la sottoscrizione del presente atto i coniugi confermano di avere definito tra loro ogni altra questione patrimoniale e quant'altro di avere provveduto, fino ad oggi, adeguatamente al mantenimento della propria famiglia e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a titolo di arretrati.
I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente ricorso sin dalla data di sottoscrizione del predetto, e quindi anche antecedentemente alla loro comparizione per l'udienza presidenziale.
- Le spese del presente ricorso saranno a carico del Sig. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 774 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 564 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] Parte_1
( ) con il patrocinio dell'Avv. GAGLIANI NICOLETTA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. GAGLIANI NICOLETTA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/03/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2 matrimonio celebrato in data 26.07.1997, a Roma (RM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- I sigg. e vivranno separati, come di fatto già vivono, Parte_1 Parte_2 con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Entrambi i coniugi sono proprietari di beni immobili: la Sig.ra è proprietaria Parte_2 dell'appartamento in cui risiede sito in Rimini (RN) Viale Principe Amedeo 11 scala G, mentre il sig.
è proprietario dell'immobile sito in Rimini Via Giuseppe Guerzoni n 3, acquistato in Parte_1 data 8.7.2024.
Il sig. Conoscitore contribuirà al mantenimento di versando entro il giorno 10 di ogni mese Per_1 mediante bonifico la somma pari ad € 600 direttamente sul conto corrente del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente.
- Il padre inoltre provvederà e si farà carico delle spese annuali d' iscrizione all'università dallo stesso frequentata al corso di laurea di lingue e letteratura moderna presso l'università di Ferrara.
- A carico di entrambi i genitori resteranno le spese straordinarie in favore del figlio in misura del 50% ciascuno.
- Nessun mantenimento è previsto per l'uno o l'altro coniuge essendo gli stessi economicamente indipendenti e autosufficienti.
- Salvo quanto sopra convenuto e salve le obbligazioni assunte nei confronti del figlio, con la sottoscrizione del presente atto i coniugi confermano di avere definito tra loro ogni altra questione patrimoniale e quant'altro di avere provveduto, fino ad oggi, adeguatamente al mantenimento della propria famiglia e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a titolo di arretrati.
I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente ricorso sin dalla data di sottoscrizione del predetto, e quindi anche antecedentemente alla loro comparizione per l'udienza presidenziale.
- Le spese del presente ricorso saranno a carico del Sig. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 774 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi