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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/11/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1609/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
GI DI - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
IA PA - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1609 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 07/10/2025. da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso – giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. SCERBO ALBERTO (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in C.so Rosmini, 8 38068 Rovereto;
e da c.f. ) nata a [...], il [...] e residente a Parte_2 C.F._3
Nomi (TN); via Dante n. 11 rappresentata e difesa – giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. SCERBO ALBERTO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore in C.so Rosmini, 8 38068 Rovereto;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 20.11.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 20.11.2025
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 07/10/2025, e anno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 C.F._4
13/06/2025, dallo loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 11.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. All'udienza del 20.11.2025, ottenuti i chiarimenti richiesti, la giudice, ritenuta la causa matura,
l'ha rimessa in decisione al collegio.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta, così come integrata con le modifiche/integrazioni suggerite dalla giudice delegata, non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) la casa famigliare di proprietà esclusiva del sig. e sita in Nomi (TN), via Roma n. 28, Pt_1 verrà assegnata a quest'ultimo, che rimarrà a viverci;
la sig.ra si è già trasferita a vivere Pt_2 assieme al figlio .in un appartamento sempre sito in Nomi (TN), in via Dante n. 11, Per_1 prelevando dall'abitazione famigliare i propri effetti personali;
2) le parti si impegnano a tenersi costantemente informati delle eventuali problematiche del figlio e di tutto ciò che lo riguarda, discutendo fra loro di ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita di . Le decisioni di maggiore importanza (per esempio quelle relative all'istruzione, Per_1 all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale di in futuro, ecc) saranno Per_1 assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni pagina2 di 4 del figlio. I genitori si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione del minore, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e quindi condivideranno, in egual modo, le responsabilità genitoriali, impegnandosi ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con il figlio ed a comunicare un recapito telefonico presso il quale potranno essere rintracciati. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno comunque esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente e disgiuntamente. I genitori si impegnano ad inserire gradualmente nella vita del figlio eventuali futuri, nuovi partners ed a far sì che non venga mai meno il rispetto dei ruoli genitoriali;
3) il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
4) il padre godrà del più ampio diritto di visita del figlio e, in ogni caso starà con lui:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o, in estate, ritirandolo presso l'abitazione materna in apri orario) sino alla domenica sera allorquando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, alle ore 21.00 (in estate alle ore 22.00); Per_1
- uno o due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il mercoledì con pernotto (laddove possibile e gradito a ), altrimenti con rientro di presso la casa materna entro le ore 21.00 (in Per_1 Per_1 estate entro le 22.00);
- i giorni di visita e gli orari di prelievo e restituzione del minore potranno essere modificati su accordo delle parti per eventuali esigenze lavorative e/o personali e/o per esigenze del minore previamente rappresentate all'altro genitore. In ogni caso il padre, sempre previo congruo preavviso alla madre, potrà avere un contatto con anche ogni giorno, telefonicamente o mediante una breve visita. Per_1
A tal riguardo, ciascun genitore nel tempo di permanenza con il figlio, si impegna a garantire una chiamata o videochiamata all'altro genitore.
5) i genitori terranno il figlio ciascuno per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando i periodi di anno in anno (n.d.r.: il periodo comprendente il Natale e il periodo comprendente il Capodanno;
quello comprendente la S. Pasqua e quello comprendente la Pasquetta). Gli stessi alterneranno di anno in anno anche i “ponti” scolastici e le altre vacanze programmate, come le vacanze di Carnevale,
Primo Maggio, Ognissanti, ecc. Il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà, Per_2 Per_1 se possibile, con entrambi i genitori o, in alternativa, con alternanza di costoro di anno in anno.
Ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, festeggerà il proprio compleanno con , indipendentemente dal calendario di visita su esposto;
durante Per_1 le vacanze estive si applicherà il calendario ordinario fatta eccezione per un periodo di tre settimane
– anche consecutive – di cui ciascun genitore potrà fruire per fare vacanza e/o trascorrere in continuità
pagina3 di 4 del tempo con . Entro il 30 Aprile di ogni anno ciascun genitore comunicherà all'altro in che Per_1 periodo (tra giugno e la prima settimana di settembre) fruirà di queste settimane di vacanza col figlio;
6) i genitori danno, sin d'ora, il consenso ai viaggi all'estero del figlio minore ed acconsentono al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio medesimo;
7) il signor verserà alla signora mediante bonifico bancario sul conto Parte_1 Pt_2 corrente di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00)
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , somma che sarà annualmente Per_1 rivalutata in base agli indici Istat a partire dall'anno successivo alla prima erogazione;
8) le spese di mantenimento straordinario per i figli minori, da intendersi quelle indicate nelle “Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio nazionale Forense dd. 29.11.2017, che si allegano, opportunamente sottoscritte dai ricorrenti, sub doc. 15, verranno suddivise al 50% tra i genitori. Tali spese dovranno essere concordate dai signori e se di valore pari o superiore all'importo di euro Pt_1 Pt_2
130,00 cadauna (centotrenta/00) fatta eccezione per le spese medico sanitarie urgenti e le altre spese aventi carattere d'urgenza che, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, dovranno essere rimborsate da parte dell'altro, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. La deduzione fiscale avverrà in proporzione all'esborso nella misura del 50% fra le parti;
9) le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se richieste per la compilazione della domanda ICEF o ISEE o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interessa della famiglia, contributi dei quali beneficerà in via esclusiva la sig.ra quale collocataria del minore;
Pt_2
10) le competenze e le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti, le quali si dichiarano solidalmente tenute, nei confronti del difensore, al pagamento delle competenze.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il presidente
GI DI
La giudice estensora
IA PA
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
GI DI - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
IA PA - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1609 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 07/10/2025. da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso – giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. SCERBO ALBERTO (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in C.so Rosmini, 8 38068 Rovereto;
e da c.f. ) nata a [...], il [...] e residente a Parte_2 C.F._3
Nomi (TN); via Dante n. 11 rappresentata e difesa – giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. SCERBO ALBERTO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore in C.so Rosmini, 8 38068 Rovereto;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 20.11.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 20.11.2025
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 07/10/2025, e anno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 C.F._4
13/06/2025, dallo loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 11.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. All'udienza del 20.11.2025, ottenuti i chiarimenti richiesti, la giudice, ritenuta la causa matura,
l'ha rimessa in decisione al collegio.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta, così come integrata con le modifiche/integrazioni suggerite dalla giudice delegata, non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) la casa famigliare di proprietà esclusiva del sig. e sita in Nomi (TN), via Roma n. 28, Pt_1 verrà assegnata a quest'ultimo, che rimarrà a viverci;
la sig.ra si è già trasferita a vivere Pt_2 assieme al figlio .in un appartamento sempre sito in Nomi (TN), in via Dante n. 11, Per_1 prelevando dall'abitazione famigliare i propri effetti personali;
2) le parti si impegnano a tenersi costantemente informati delle eventuali problematiche del figlio e di tutto ciò che lo riguarda, discutendo fra loro di ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita di . Le decisioni di maggiore importanza (per esempio quelle relative all'istruzione, Per_1 all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale di in futuro, ecc) saranno Per_1 assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni pagina2 di 4 del figlio. I genitori si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione del minore, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e quindi condivideranno, in egual modo, le responsabilità genitoriali, impegnandosi ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con il figlio ed a comunicare un recapito telefonico presso il quale potranno essere rintracciati. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno comunque esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente e disgiuntamente. I genitori si impegnano ad inserire gradualmente nella vita del figlio eventuali futuri, nuovi partners ed a far sì che non venga mai meno il rispetto dei ruoli genitoriali;
3) il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
4) il padre godrà del più ampio diritto di visita del figlio e, in ogni caso starà con lui:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o, in estate, ritirandolo presso l'abitazione materna in apri orario) sino alla domenica sera allorquando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, alle ore 21.00 (in estate alle ore 22.00); Per_1
- uno o due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il mercoledì con pernotto (laddove possibile e gradito a ), altrimenti con rientro di presso la casa materna entro le ore 21.00 (in Per_1 Per_1 estate entro le 22.00);
- i giorni di visita e gli orari di prelievo e restituzione del minore potranno essere modificati su accordo delle parti per eventuali esigenze lavorative e/o personali e/o per esigenze del minore previamente rappresentate all'altro genitore. In ogni caso il padre, sempre previo congruo preavviso alla madre, potrà avere un contatto con anche ogni giorno, telefonicamente o mediante una breve visita. Per_1
A tal riguardo, ciascun genitore nel tempo di permanenza con il figlio, si impegna a garantire una chiamata o videochiamata all'altro genitore.
5) i genitori terranno il figlio ciascuno per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando i periodi di anno in anno (n.d.r.: il periodo comprendente il Natale e il periodo comprendente il Capodanno;
quello comprendente la S. Pasqua e quello comprendente la Pasquetta). Gli stessi alterneranno di anno in anno anche i “ponti” scolastici e le altre vacanze programmate, come le vacanze di Carnevale,
Primo Maggio, Ognissanti, ecc. Il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà, Per_2 Per_1 se possibile, con entrambi i genitori o, in alternativa, con alternanza di costoro di anno in anno.
Ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, festeggerà il proprio compleanno con , indipendentemente dal calendario di visita su esposto;
durante Per_1 le vacanze estive si applicherà il calendario ordinario fatta eccezione per un periodo di tre settimane
– anche consecutive – di cui ciascun genitore potrà fruire per fare vacanza e/o trascorrere in continuità
pagina3 di 4 del tempo con . Entro il 30 Aprile di ogni anno ciascun genitore comunicherà all'altro in che Per_1 periodo (tra giugno e la prima settimana di settembre) fruirà di queste settimane di vacanza col figlio;
6) i genitori danno, sin d'ora, il consenso ai viaggi all'estero del figlio minore ed acconsentono al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio medesimo;
7) il signor verserà alla signora mediante bonifico bancario sul conto Parte_1 Pt_2 corrente di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00)
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , somma che sarà annualmente Per_1 rivalutata in base agli indici Istat a partire dall'anno successivo alla prima erogazione;
8) le spese di mantenimento straordinario per i figli minori, da intendersi quelle indicate nelle “Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio nazionale Forense dd. 29.11.2017, che si allegano, opportunamente sottoscritte dai ricorrenti, sub doc. 15, verranno suddivise al 50% tra i genitori. Tali spese dovranno essere concordate dai signori e se di valore pari o superiore all'importo di euro Pt_1 Pt_2
130,00 cadauna (centotrenta/00) fatta eccezione per le spese medico sanitarie urgenti e le altre spese aventi carattere d'urgenza che, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, dovranno essere rimborsate da parte dell'altro, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. La deduzione fiscale avverrà in proporzione all'esborso nella misura del 50% fra le parti;
9) le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se richieste per la compilazione della domanda ICEF o ISEE o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interessa della famiglia, contributi dei quali beneficerà in via esclusiva la sig.ra quale collocataria del minore;
Pt_2
10) le competenze e le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti, le quali si dichiarano solidalmente tenute, nei confronti del difensore, al pagamento delle competenze.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il presidente
GI DI
La giudice estensora
IA PA
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