Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8886 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 20/03/2025 ; tenuto conto che con ordinanza del 10.3.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8886/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace di Carinola n. 1704/2023 – lesioni personali vertente tra
- (P.IVA ) con sede in Milano, Corso Parte_1 P.IVA_1
Sempione 39, rappresentata dalla procuratrice speciale società in persona del Controparte_1
l.r.p.t. dott. in forza della procura notarile del 2 marzo 2016 elett.nte dom.to in Ercolano alla Persona_1 via Marittima n.59 presso lo studio dell'avv. Zina Scotti (CF: ) che lo rappresenta CodiceFiscale_1
e difende giusta procura in atti (PEC: FAX 081/0097868); Email_1
Appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Calderone (C. F. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Casal di Principe (Ce) alla via Strauss n.7 (PEC:
Email_2
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa sistematica
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2.Con atto di appello, notificato in data 21.12.2023 l' proponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 1704/2023 emessa in data 11.12.2023 dal Giudice di Pace di Carinola, con la quale veniva accolta la domanda attorea di risarcimento del danno formulata da e Controparte_2 [...] per i pregiudizi sofferti, quali rispettivamente trasportato e conducente del motociclo CP_3
Piaggio Free, a seguito del sinistro verificatosi il giorno 11.06.2021 alle ore 08.30 circa in Carinola al Corso
Umberto I. Esponevano, al riguardo, gli attori in primo grado che, alle ore 08:30 circa del 11.06.2021, mentre percorrevano il Corso Umberto I di Carinola a bordo del motociclo Piaggio Free, lo stesso motociclo veniva tamponato dalla autovettura VW Passat tg. B284KSK, evento verificatosi per la condotta di guida caratterizzata dalla “sconsiderata distrazione” del conducente della autovettura. A seguito di ciò, gli attori riportavano delle lesioni personali tali da essere trasportati in ospedale, come da referto di PS n.21016207. Part Nel corso del giudizio si costituiva la convenuta quale procuratrice speciale dell' CP_1 ed in seguito il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, con provvedimento datato
14.10.2022, disponeva la riunione dei giudizi dapprima pendenti separatamente. Svolte le attività istruttorie, consistenti nell'escussione dell'unico teste e nell'espletamento di accertamenti Tes_1 medico-legali, il Giudice di Pace accoglieva le domande e condannava l' al risarcimento dei danni Pt_1 sofferti dagli attori e , liquidati rispettivamente in € 11.040,89 e € Controparte_3 Controparte_2
11.266,80, oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese legali.
3. In sede di gravame, l ha censurato tale decisione, adducendo violazioni di legge e vizi di Pt_1 motivazione. Più nello specifico, per ciò che concerne le ragioni formali, ha eccepito la violazione dell'art. 142 c.p.c. nonché l'improcedibilità della sentenza per omesso espletamento della negoziazione assistita, ed in ultimo la violazione dell'art. 148 cod. ass. per omessa produzione documentale della parte attrice a seguito della richiesta effettuata da parte convenuta in primo grado.
Nel merito, l'appellante ha lamentato un malgoverno delle risultanze istruttorie in primo grado, ritenendo dubbie le dichiarazioni rese dall'unico teste oculare la cui attendibilità non sarebbe Tes_1 stata corroborata da riscontri oggettivi.
Ulteriore censura ha riservato in relazione alla consulenza medico legale, ritenuta nulla per violazione dell'art. 194 comma 2 e 195 c.p.c.
e , costituendosi nel giudizio di appello, gli appellati hanno Controparte_3 Controparte_2 chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in appello nonché la nullità della procedura cautelare stante la omessa notifica al ed alla nel merito, hanno contestato nel merito le CP_4 CP_5 argomentazioni dell sostenendo la correttezza della decisione impugnata per ciò che concerne la Pt_1 corretta valutazione operata dal Giudice di prime cure circa il materiale probatorio acquisito, con particolare riferimento all'escussione del teste e alle conclusioni cui è giunto il CT nominato.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 15.02.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 10.03.2025 ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. e poi successivamente alla udienza del 20.03.2025 per acquisire il fascicolo di primo grado .
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
3.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
In via preliminare va precisato che debbono considerarsi non meritevoli di accoglimento le richieste avanzate e da parte appellante (per ciò che concerne la notifica effettuata in primo grado a CP_4 Part correttamente eseguita presso l per ciò che concerne la negoziazione assistita, da considerarsi di fatto espletata) e da parte appellata (per ciò che concerne la richiesta nullità dell'atto di citazione in appello per omessa notifica a e a i cui interessi debbono ritenersi pienamente rappresentati CP_4 CP_5 Part dalla parte costituita e destinataria delle rispettive notifiche).
Il merito
4. Preliminarmente va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
5. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata (concretizzatasi nella escussione del teste Tes_1 escusso dal Giudice di Pace alla udienza del 06.03.2023) e la documentazione nonché le ctu
[...] depositate agli atti, al fine di verificare la corretta ricostruzione dell'evento.
6. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato
(l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n.
28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023
e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure nella sentenza appellata, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda.
In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento.
Infatti, a seguito di una approfondita valutazione del materiale probatorio emerso in primo grado dinanzi al Giudice di Pace, le risultanze dell'istruttoria espletata non consentono di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Al riguardo deve evidenziarsi come destino perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, evidentemente caratterizzate da un elevato grado di approssimazione e mancanza Tes_1 di precisione in merito alla indicazione dei soggetti coinvolti, all'individuazione del luogo dell'eventus damni, rese inoltre senza il supporto di riscontri oggettivi.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Nel caso di specie, non sono stati prodotti verbali di autorità, schede di intervento medico, né i documenti di proprietà dei mezzi danneggiati, né fotografie dei luoghi del sinistro raffiguranti i veicoli coinvolti.
Si evidenzia inoltre l'assenza di altre prove documentali che possano confermare la presenza degli attori sul luogo dell'incidente nonché la dinamica esposta in citazione.
Nel caso in esame, gli attori non hanno prodotto alcun elemento probatorio idoneo a corroborare la deposizione del testimone, che si è limitato a descrivere genericamente la dinamica di un sinistro avvenuto sul Corso Umberto I di Carinola, senza indicare con certezza l'identità dei soggetti coinvolti.
Alla luce del complesso degli acquisiti elementi probatori risulta non sufficientemente provato, nel suo concreto ed effettivo svolgimento, il fatto storico posto a fondamento della domanda, a causa delle lacune e dell'indeterminatezza che caratterizzano la deposizione testimoniale raccolta.
Ogni altra censura viene assorbita alla luce dell'accoglimento dell'appello.
Pertanto, alla luce della complessiva valutazione degli elementi raccolti e dei principi di diritto enunciati e della giurisprudenza su citata, nell'impossibilità di valorizzare elementi istruttori diversi e maggiormente affidabili, non può che concludersi, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado n. 1704/2023 emessa dal Giudice di Pace di Carinola.
Le spese 7. Il giudice, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Pertanto, le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 1704/2023, resa dal Giudice di Pace di Carinola, rigetta la domanda avanzata dagli attori e Controparte_2 CP_3
[...]
2. Condanna altresì e in solido tra di loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_3 delle spese legali che si liquidano: a) per il primo grado in euro 1.265,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
b) per il secondo grado in euro 2.127,00 per onorari, euro 481,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
3. Pone a carico degli appellati, in solido tra di loro, le spese della ctu disposta in primo grado.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 20.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Renata Russo