TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1166/2018 R.G., promossa da:
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della soc. Controparte_1
(P.Iva ), rappresentati e difesi dall'avv. Norberto Ventolini, giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Filippo Coleine, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni delle parti, come rassegnate con note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico:
Parte attrice: “previa remissione della causa sul ruolo, ammettere le prove richieste, in particolare in ordine alla CTU contabile domandata …
Nel merito, e ad ogni buon conto, ci si riporta integralmente agli scritti difensivi ed a tutto quanto ivi dedotto ed eccepito, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, delle quali si chiede
l'integrale accoglimento”
Parte convenuta: “si riporta integralmente agli scritti difensivi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti chiedendo il rigetto della domanda avversaria”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 27.3.2018, , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della soc. Controparte_1
ha convenuto in giudizio proponendo
[...] Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1160/2017, emesso dall'intestato Tribunale in
Pagina 1 data 28.12.2017 (proc. n. 4178/2017 RG), notificato il 15.2.2018, con cui era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, della complessiva somma di € 25.092,72, oltre interessi e spese.
Nel ricorso monitorio in veste di cessionaria del credito, aveva Controparte_2 esposto di vantare verso lla data del 12.7.2017 un credito di € 25.092,72, oltre CP_1 interessi maturati successivamente, quale saldo debitore del conto corrente n. 10010331995 intrattenuto presso la filiale (ora di Civitavecchia Controparte_3 Controparte_3
“Cavour”; che con atto di fideiussione del 20.10.2004 aveva garantito Parte_1
l'esposizione debitoria della società fino a concorrenza dell'ammontare di € CP_1
39.000,00; che con raccomandate a/r del 26.3.2012 la banca aveva comunicato alla società debitrice e ai garanti il recesso e la revoca delle facilitazioni concesse, richiedendo il pagamento di quanto dovuto.
A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito: 1) il Parte_1 CP_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della convenuta, avendo quest'ultima prodotto nel fascicolo monitorio soltanto il contratto di conto corrente e l'estratto conto ex art. 50 TUB, tuttavia afferente al solo periodo dal 20.1.2016 al 12.7.2017, talché non sarebbe verificabile il saldo debitore iniziale di € 24.884,95; 2) la nullità dei contratti per omessa sottoscrizione dalla banca e per mancata consegna al cliente della documentazione precontrattuale;
3) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici a causa della girocontazione delle competenze dal conto anticipi al conto ordinario, per un ammontare pari ad € 5.662,14; 4) il superamento del tasso soglia dell'usura per 13 trimestri, per una somma pari ad € 16.496,81; 5) la nullità del contratto di fideiussione, sia a causa dell'illegittimità del rapporto principale sia a causa della violazione della normativa antitrust, a fronte della presenza delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. già oggetto di censura nel del provvedimento della AN d'LI n. 55 del 2.5.2005.
Ciò premesso, la parte attrice ha concluso come segue:
“In via preliminare: 1) accertare la nullità della fideiussione prestata dal sig. Pt_1
, per tutti i motivi su addotti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dallo
[...] stesso, liberandolo da qualsiasi obbligazione in ordine al rapporto garantito.
Nel merito: 2) accogliere, alla luce dei motivi su esposti, la presente opposizione e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1160/2017, emesso dal Tribunale di
Civitavecchia e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo impugnato;
In subordine, sempre nel merito: 3) accertare e dichiarare il corretto rapporto di dare ed avere tra banca e cliente in ordine al rapporto di conto corrente n. 10010331995, intestato alla ed al rapporto di affidamento su di esso accesso, rideterminando lo Controparte_1 stesso alla luce di quanto su esposto ed all'esito delle risultanze della richiesta CTU.
In via istruttoria: si chiede sin da ora che il Giudice voglia ordinare alla AN
l'esibizione di tutta la documentazione, sia contrattuale che contabile, inerenti i rapporti in contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., nonché ammettere CTU tecnico
Pagina 2 contabile al fine di determinare il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti, epurato dell'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, con applicazione del tasso sostitutivo nella misura legale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 12.7.2018, Controparte_2 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 25.9.2018 il GI precedentemente designato ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Sull'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione da parte della banca e per mancata consegna del contratto Logicamente preliminare è l'esame dell'eccezione di nullità del contratto di conto corrente n. 10010331995 per mancata sottoscrizione da parte della banca.
La questione riguardante la validità del c.d. contratto “monofirma” – vale a dire privo della sottoscrizione del funzionario della banca – è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale fino alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 898/2018, dalla quale è desumibile il principio che il consenso della banca alla conclusione del contratto bancario possa desumersi anche dai comportamenti concludenti dalla stessa tenuti ai fini della concreta operatività del rapporto (cfr. altresì Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590, che ha ribadito il principio secondo cui la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non è causa di nullità del contratto bancario per difetto della forma scritta, trattandosi di un requisito da intendersi non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti).
Nella fattispecie oggetto di causa, la produzione da parte della banca in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della serie completa degli estratti conto dall'accensione del rapporto nel 2004 alla chiusura il 24.7.2012, in uno alla disponibilità da parte della correntista della copia contrattuale corredata dalle sue sottoscrizioni, attestano incontestabilmente l'esecuzione del rapporto contrattuale e dunque, a monte, il consenso della banca alla sua conclusione.
Peraltro, come evidenziato dalla convenuta, la copia contrattuale prodotta dall'attrice reca altresì a p. 8 una sottoscrizione riferibile al funzionario della banca.
L'eccezione di nullità deve quindi essere respinta. Inoltre, per orientamento assodato la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto
Pagina 3 bancario (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18230: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale”).
Sulla qualificazione della garanzia personale
Sulla qualificazione del negozio di garanzia stipulato da in termini di Parte_1 fideiussione ovvero di garanzia autonoma, è stato motivatamente argomentato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale che non è di per sé sufficiente a recidere il rapporto di accessorietà della garanzia rispetto al rapporto obbligatorio principale l'inserimento della clausola che obbliga il garante a pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, in assenza della contestuale presenza di locuzioni quali 'senza eccezioni' o 'ogni eccezione esclusa' (Tribunale Civitavecchia sez. I,
07/08/2023, n.907; cfr. altresì Tribunale Savona sez. I, 04/02/2021, n.81).
La scrittura del 20.10.2004 con cui si è espressamente costituito Parte_1
“fideiussore” omnibus dei debiti contratti verso dalla soc. fino Controparte_3 CP_1
a concorrenza dell'importo di € 39.000,00, non contiene siffatta clausola di rinuncia alla facoltà di sollevare eccezioni sulla validità e sull'entità del rapporto obbligatorio garantito, limitandosi a prevedere all'art. 7 che il fideiussore sarebbe stato tenuto a pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta”.
Non evincendosi dall'esame delle altre clausole l'esistenza di previsioni inequivocabilmente rivelatrici della volontà delle parti di derogare al rapporto di accessorietà che connota lo schema tipico della fideiussione, deve concludersi che, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la garanzia prestata dall'attore debba essere qualificate come negozio fideiussorio, come tale soggiacente alla disciplina di diritto comune contenuta nel codice civile.
Sull'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust
Va preliminarmente evidenziato che la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401; Cassazione civile sez. I,
12/06/2024, n.16289) ha fissato in punto di onere della prova i seguenti principi:
- la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della AN d'LI n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus;
- al predetto provvedimento della AN d'LI non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio
- pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio “iura novit curia”, né assumendo
Pagina 4 alcuna rilevanza che il provvedimento sia consultabile on line o comunque richiamato in altre pronunce.
Posto che l'opponente non ha prodotto il provvedimento della AN d'LI n. 55/2005, per ciò solo la questione di nullità della fideiussione dovrebbe essere respinta, non essendo il
GI autorizzato a verificare sulla base di atti o documenti estranei al compendio probatorio ritualmente acquisito l'effettiva presenza nel regolamento contrattuale delle clausole accertate dalla AN d'LI come risultato di condotta anticoncorrenziale.
In ogni caso, è opportuno ricordare che, come definitivamente chiarito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, “tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza [nullità totale, nullità parziale, risarcimento], quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale»” (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994). Si è pertanto concluso che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass.
S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994).
L'eventuale presenza nel regolamento contrattuale delle clausole censurate dalla AN
d'LI non conduce quindi alla declaratoria di nullità assoluta del contratto di fideiussione, bensì, di regola, soltanto all'espunzione delle singole clausole che riproducano lo schema illecito.
L'attore, a carico del quale era posto il relativo onere, non ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalle singole clausole ipoteticamente nulle, in vista di una supposta estensione della nullità parziale all'intero contratto. Ciò costituisce un'ulteriore ragione per respingere la richiesta di declaratoria della nullità della fideiussione, anche alla luce del principio di conservazione degli effetti del contratto. Piuttosto, può ragionevolmente sostenersi che il contratto di fideiussione, pure senza le censurate clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe stato ugualmente stipulato dalle parti. L'attore avrebbe infatti verosimilmente prestato lo stesso la garanzia, da un lato risultando il legale rappresentante della società garantita, come tale interessato alla concessione del finanziamento bancario;
dall'altro poiché la sua posizione contrattuale, in assenza delle suddette clausole, sarebbe stata complessivamente più vantaggiosa. D'altro canto, la banca avrebbe accettato lo stesso la fideiussione, pur senza le clausole a lei più favorevoli, per l'elementare rilievo che una qualsiasi garanzia è preferibile a una situazione di assenza completa di garanzie. Ne deriva che in ipotesi, ancorché epurata
Pagina 5 delle singole clausole nulle, la fideiussione resterebbe valida, in uno alla obbligazione di garanzia dalla stessa derivante.
È opportuno precisare, infine, che l'attore sarebbe privo di interesse a veder rilevata l'ipoteca nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Invero, il rilievo della violazione dei termini decadenziali disposti dall'art. 1957 cod. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere sollevato entro il termine preclusivo stabilito per il convenuto dall'art. 167 c.p.c., e dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso il primo atto difensivo previsto per l'attore-convenuto in senso sostanziale, vale a dire l'atto di opposizione
(in questo senso anche Tribunale Velletri, sezione II, 18 gennaio 2022, secondo cui “in una fattispecie analoga, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire come la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che "il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957
c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione" (v. Cass. civ. n. 8989 del5 giugno 2012)”). Come statuito da una consolidata giurisprudenza, difatti, “l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio (il principio è del tutto pacifico e risulta affermato da questa Corte fin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613); è, parimenti, eccezione in senso stretto quella di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, (Cass. 2 marzo 2012, n. 3240; Cass. 25 maggio 2010, n. 12714)” (Cassazione civile sez. VI, 22/02/2018, n.4373).
Nel caso di specie, non risulta che l'opponente abbia mai eccepito la violazione del suddetto termine decadenziale, presentandosi del tutto irrilevante, pertanto, accertare se la corrispondente clausola in deroga sia nulla.
Sulla prova del credito principale nei confronti di CP_1
In ottemperanza all'onere probatorio posto in termini generali a carico della banca in ipotesi di opposizione ad ingiunzione di pagamento del saldo passivo di conto corrente dispiegata per contestare l'an e il quantum del credito azionato, la convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10331995 sottoscritto da
[...] il 20.10.2004 (nonché il contratto di apertura di Controparte_1 credito stipulato nella stessa data per l'affidamento di complessivi € 30.000,00) e ha documentato l'andamento del rapporto tramite la produzione della serie continua degli estratti conto relativi allo svolgimento del c/c dall'accensione nell'ottobre del 2004 con saldo zero
(primo movimento annotato in data 31.10.2004) alla definitiva chiusura il 24.7.2012 (il tutto come allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di Fino 1). L'ultimo estratto conto
Pagina 6 documenta un saldo passivo di € 34.151,38 a debito del correntista, financo superiore al minor credito richiesto dalla convenuta nel ricorso monitorio.
Lacunose, incomplete e comunque infondate sono invece le doglianze svolte dagli attori in ordine alla presunta contaminazione del saldo del conto corrente a causa dell'addebito di interessi anatocistici e usurari.
Anzitutto, è da respingersi la doglianza in punto di anatocismo, risultando validamente contemplata nel contratto di conto corrente – concluso dopo l'entrata in vigore della nota
Delibera del CICR 9.2.2000 – la medesima periodicità di regolamentazione degli interessi attivi e passivi, con clausola (la n. 7) specificamente approvata dal correntista. Del tutto oscure e inconsistenti sono le argomentazioni in virtù delle quali gli attori hanno lamentato l'ingiusto addebito di interessi anatocistici per € 5.662,14, a causa della presunta
“girocontazione” delle competenze da un asserito conto anticipi di cui non risulta provata l'esistenza e di cui non sono stati prodotti gli estratti conto, ammesso che ve ne siano.
Per quanto concerne l'eccezione di usura, in via generale la parte non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum attraverso l'indicazione del tasso concordato, nonché di quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia, nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura, indicando con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione di interessi ritenuti usurari (Tribunale Roma sez. XVII, 20/02/2019, n.3869).
Le deduzioni svolte da parte attrice in citazione e nei propri atti difensivi circa l'addebito di interessi usurari appaiono connotate da eccessiva genericità e astrattezza, non risultando neppure dedotto quale sarebbe il tasso soglia, né indicato perché e in base a quali calcoli gli interessi pattuiti eccederebbero il tasso soglia, né infine precisato in quali trimestri il tasso soglia sarebbe stato superato.
Del tutto inattendibili sono le risultanze della perizia di parte, che apoditticamente giunge alla conclusione del rilievo dell'usura in 13 trimestri sulla base dell'applicazione di una formula di calcolo del TEG dichiaratamente divergente da quella prevista dalla AN d'LI
e comunque palesemente erronea. Basti evidenziare che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia si afferma la ricomprensione nella base di calcolo degli interessi moratori e della commissione di massimo scoperto, in totale contrasto con la giurisprudenza dominante
(sull'esclusione della sommatoria di interessi corrispettivi e di mora per la verifica del rispetto del tasso soglia cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144; sull'esclusione della CMS dal calcolo del TEG nel periodo anteriore all'entrata in vigore in data 1.1.2010 delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303). Secondo l'orientamento giurisprudenziale da reputarsi condivisibile, al fine di verificare il rispetto da parte della banca
Pagina 7 del tasso soglia dell'usura occorre difatti attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla AN d'LI (cfr. Tribunale Milano, 15/11/2017 n.11541; Tribunale Napoli
Nord sez. III, 04/03/2019, n.619). Come è noto, il tasso soglia è determinato sulla base del
TEGM rilevato trimestralmente dalla AN d'LI mediante l'applicazione delle Istruzioni adottate dall'autorità di vigilanza. Difatti, l'art. 644 c.p. costituisce una norma parzialmente in bianco, il cui contenuto precettivo e, in particolare, la determinazione del limite oltre il quale gli interessi devono considerarsi usurari, richiedono l'integrazione da parte di un organo tecnico, qual è la AN d'LI. Di conseguenza, “quando occorre confrontare il TEG applicato da una banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare”, per cui sarebbe scientificamente inattendibile l'esito “derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. […] un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto” (Tribunale Milano, 15/11/2017
n.11541).
Peraltro, tale carenza in punto di allegazione non potrebbe essere colmata dall'esperimento di una consulenza tecnica. In proposito, deve ribadirsi che il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate,
e che lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la lacunosità delle allegazioni di parte (cfr. Cass. Civ. n. 11317/2003; Cass. Civ. n. 11359/2002), sicché deve respingersi anche la richiesta di disporre una CTU contabile.
In conclusione, l'opposizione proposta dagli attori deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico degli attori in conformità ai parametri medi ex DM 55/2014 ss. mm., scaglione corrispondente al valore della causa, nella misura di complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dagli attori, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
Civitavecchia, 06/03/2025
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 8