Sentenza breve 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 13/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06341/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6341 del 2024, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS- in qualità di genitore del Minore, , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto-OMISSIS-° -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del PEI redatto dalla scuola il 30.10.2024 e rilasciato in data 28.11.2024 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 18 a fronte di una frequenza scolastica che di 26 ore;
-verbale del GLO redatto il 23.10.2024 e consegnato in data 28.11.2024 nella parte in cui omette di indicare la proposta delle ore di sostegno da assegnare al minore in base alla propria patologia;
nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall’ufficio scolastico regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e dell’Istituto-OMISSIS-° -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che:
- il minore indicato in atti è affetto da “ disturbo dello spettro autistico ” per cui è stato riconosciuto come disabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 (con verbale della Commissione medica dell’-OMISSIS-);
- è iscritto, per l’anno scolastico 2024/2025, alla classe -OMISSIS-dell’Istituto Comprensivo Statale in epigrafe;
2. Osservato che:
- con il PEI del 30 ottobre 2024, e comunicato in data 28 novembre 2024, senza alcuna motivazione, gli sono state assegnare 18 ore di sostegno, a fronte di 26 ore di effettiva frequenza scolastica.
-il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in data 23 dicembre 2024, depositando in seguito documenti, tra cui le decisioni, sia cautelare che di merito, relative ad analogo giudizio pendente dinnanzi questa Sezione, concernente il medesimo minore, per il precedente anno scolastico;
4. Ritenuto che il ricorso sia fondato, emergendo le plurime violazioni di legge e il difetto di motivazione di cui ai motivi di ricorso (ai quali si rinvia per relationem);
5. Considerato che:
- nonostante lo specifico precedente giudiziario sopra richiamato (con sentenza n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, la Sezione dichiarava l’improcedibilità del ricorso, essendo stata garantita, solo a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, la copertura delle ore di frequentazione), l’amministrazione non ha tenuto conto della situazione concreta del minore in controversia ed ha assegnato le ore inferiori a quelle di frequenza, senza alcuna specifica motivazione che spiegasse il disallineamento con gli atti istruttori e quanto già affermato anche nel precedente giudizio;
6. Osservato che in materia, la normativa e i principi ermeneutici alla luce dei quali essa va interpretata sono oggetto di una giurisprudenza granitica, anche della Corte costituzionale, per la quale si richiamano solo alcuni precedenti: Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 12 dicembre 2024, n. 7016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3 dicembre 2024, n. 6751; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 2 dicembre 2024, n. 6716; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642 (si osserva che nessuno dei precedenti giudiziari della Sezione risulta essere stato appellato dal Ministero dinnanzi al Consiglio di Stato),
-anche nel caso di specie, è stata confermata, la prassi di demandare la decisione amministrativa al momento giudiziale, ovvero di adottare provvedimenti conformi alla normativa, solo a seguito di una sentenza di questo Tribunale, nonostante la delicatezza degli interessi in gioco, l’anno scolastico già avviato e, nel caso concreto, anche il precedente giudiziario specifico, che già per l’anno scorso ha visto la famiglia costretta ad introdurre il ricorso per ottenere l’effettività della tutela ex art. 24 Cost. delle situazioni giuridiche fondamentali del proprio figlio minore (e ciò senza considerare che nessuna decisione giudiziale può attribuire all’avente diritto il riconoscimento di posizioni giuridiche che non siano già previste e tutelate dall’ordinamento giuridico);
- un simile esercizio illegittimo del potere amministrativo alimenta il contenzioso giudiziale, in una materia caratterizzata da giurisprudenza pacifica, in cui già le decisioni di primo grado divengono definitive per mancata impugnazione da parte del Ministero soccombente, generando un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
- per tali ragioni, in numerosi analoghi giudizi, sono state pertanto trasmesse copie delle relative sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per le valutazioni di competenza (cfr. tra le ultime, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369;);
7. Considerato che, peraltro, la giurisprudenza ha anche sottolineato che, se nello specifico caso non è possibile la effettiva fruizione delle ore di sostegno corrispondenti all’effettivo fabbisogno del minore, proprio “ a causa dell'insufficienza delle risorse rese disponibili dagli Uffici scolastici o dal Ministero dell'economia e delle finanze ”, il dirigente scolastico è tenuto ad adottare ogni misura possibile, ivi compresa la trasmissione di “ una relazione alla competente Procura della Corte dei Conti, per le valutazioni di sua competenza ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 giugno 2017, n. 2943);
8. Ritenuto in conclusione che l’atto impugnato sia viziato per difetto di motivazione e che debba essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2024/2025, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
9. Ritenuto che anche la domanda risarcitoria sia fondata e debba essere accolta;
10. Osservato che per i principi relativi alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, può rinviarsi, per esigenze di sinteticità, ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., ai precedenti della Sezione, 7 settembre 2023, n. 5000 e 8 aprile 2024, n. 2313 (cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 per il riparto degli oneri probatori), ove si è già condivisibilmente affermato che la mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno, secondo il fabbisogno concreto, è già “ elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, costituito dal “damnum iniuria datum” (attese le inevitabili conseguenze dannose, in termini di frequenza e piena integrazione scolastica, derivanti, da tale privazione, al minore)” (…) La stessa circostanza, testé posta in risalto (…) determina, poi, la ricorrenza nella specie dell’elemento soggettivo, prescritto per la configurabilità, a carico della P. A., della responsabilità aquiliana, giacché è evidente come la prefata decisione lesiva sia stata assunta, dalla Scuola, nella consapevolezza della sua illegittimità, e tanto per le ragioni testé enunciate, quindi senza potersi invocare, da parte dell’Amministrazione, alcuna causa d’esclusione della colpa, per caso fortuito o, recte nel caso specifico, per forza maggiore (tale, in particolare, non potendo certamente essere considerata la mancata dotazione organica di insegnanti di sostegno all’Istituto Scolastico, da parte degli Uffici Scolastici sovraordinati, sufficiente all’intera copertura dell’orario delle lezioni: circostanza questa che, ad avviso del Tribunale, lungi dall’assurgere a “vis maior cui resisti non potest”, non può, viceversa, incidere sulle modalità d’attuazione, in concreto, di diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come il diritto alla salute, il diritto alla studio e quello alla piena integrazione scolastica degli alunni, in situazione di handicap) ”;
11. Ritenuto che, quanto alla determinazione della valutazione equitativa (che come tale è riservata al Collegio), il danno possa essere equitativamente liquidato in euro 1.000,00, per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario di programmazione scolastico; l’ammontare dovrà essere calcolato considerando quale dies a quo l’avvio dell’anno scolastico (ovvero il mese di settembre 2024), che ha concretizzato ed attualizzato la lesione alla sfera giuridica e, quale dies ad quem , il momento della effettiva assegnazione delle ore di sostegno al minore in controversia, in esecuzione della presente sentenza (non essendo sufficiente ad eliminare il danno, la sola determinazione delle ore con un sopravvenuto atto amministrativo).
12. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore distrattario;
13. Ritenuto che, per quanto evidenziato in parte motiva e per la condanna al risarcimento del danno, con conseguente onere a carico della finanza pubblica, debba disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla ilo PEI 2024/2025.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno, e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di euro 1.000,00, per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario di programmazione scolastico, da quantificarsi a decorrere dal mese di settembre 2024 e fino alla effettiva erogazione dell’insegnamento di sostegno, oltre interessi legali;
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore distrattario, liquidate in euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Manda la segreteria per la trasmissione di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.