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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8888 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 27423 R.G.L. dell'anno 2024 vertente TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.
- ricorrente C O N T R O
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
, in persona del Controparte_2 Dirigente pro tempore;
in persona del Dirigente pro Controparte_3 tempore;
tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura dello Stato con sede Via Armando Diaz, 11,Napoli (NA)
- resistenti contumaci Oggetto: carta docente a precario RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, il ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per il periodo e presso gli Istituti indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per chiedere, previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente, di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in ricorso, in suo favore;
spese vinte da distrarsi. Il ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato è contraria ai CP_1 principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. C Le resistenti sono rimaste contumaci nonostante la regolare notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta. Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla
1 base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito Controparte_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € CP_1 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
2 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione del ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastico indicati in ricorso (cfr. contratti in atti), precisamente:
- per l'a.s. 2022/2023 per l'incarico di supplenze fino al termine delle attività didattiche, precisamente: dal 12.09.2022 al 30.06.2023 - (€ 500.00).
- per l'a.s. 2023/2024 per l'incarico di supplenze fino al termine delle attività didattiche, precisamente: dall'11.09.2023 al 30.06.2024 - (€ 500.00).
- per l'a.s. 2024/2025 per l'incarico di supplenze fino al termine delle attività didattiche, precisamente: dal 12.09.2024 al 30.06.2025 - (€ 500.00); Va aggiunto, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che il docente, al momento della pronuncia giudiziale, (scadenza termine perentorio per deposito delle note di trattazione che sostituisce l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.) non è fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche. Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserito nel sistema educativo statale, in quanto in data 01.09.2025 ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 con decorrenza dal 01/09/2025 al 30/06/2026. (cfr. contratto depositato con le note di trattazione scritta del 10.11.2025). Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento. Ne consegue che va condannato il e del merito all'attribuzione Controparte_1 della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale
3 docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della fase decisionale che è mancata, con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) condanna il all'attribuzione al ricorrente della Controparte_1 Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2) condanna il , in persona del pro tempore Controparte_1 CP_6 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che, liquida in complessivi € 941,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.
- ricorrente C O N T R O
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
, in persona del Controparte_2 Dirigente pro tempore;
in persona del Dirigente pro Controparte_3 tempore;
tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura dello Stato con sede Via Armando Diaz, 11,Napoli (NA)
- resistenti contumaci Oggetto: carta docente a precario RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, il ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per il periodo e presso gli Istituti indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per chiedere, previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente, di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in ricorso, in suo favore;
spese vinte da distrarsi. Il ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato è contraria ai CP_1 principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. C Le resistenti sono rimaste contumaci nonostante la regolare notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta. Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla
1 base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito Controparte_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € CP_1 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
2 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione del ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastico indicati in ricorso (cfr. contratti in atti), precisamente:
- per l'a.s. 2022/2023 per l'incarico di supplenze fino al termine delle attività didattiche, precisamente: dal 12.09.2022 al 30.06.2023 - (€ 500.00).
- per l'a.s. 2023/2024 per l'incarico di supplenze fino al termine delle attività didattiche, precisamente: dall'11.09.2023 al 30.06.2024 - (€ 500.00).
- per l'a.s. 2024/2025 per l'incarico di supplenze fino al termine delle attività didattiche, precisamente: dal 12.09.2024 al 30.06.2025 - (€ 500.00); Va aggiunto, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che il docente, al momento della pronuncia giudiziale, (scadenza termine perentorio per deposito delle note di trattazione che sostituisce l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.) non è fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche. Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserito nel sistema educativo statale, in quanto in data 01.09.2025 ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 con decorrenza dal 01/09/2025 al 30/06/2026. (cfr. contratto depositato con le note di trattazione scritta del 10.11.2025). Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento. Ne consegue che va condannato il e del merito all'attribuzione Controparte_1 della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale
3 docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della fase decisionale che è mancata, con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) condanna il all'attribuzione al ricorrente della Controparte_1 Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2) condanna il , in persona del pro tempore Controparte_1 CP_6 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che, liquida in complessivi € 941,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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