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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1191/2022 avente ad oggetto: “inadempimento contrattuale”,
vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paola De Luca e dall'Avv. Vincenzo P.IVA_1
Giannattasio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Mercato San Severino (SA), alla via Roma n. 38/A, giusta procura in calce all'atto di citazione,
attrice
E
dott. (c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino, il dott. , per sentirlo condannare, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità professionale, al pagamento dell'importo di € 165.416,27, oltre interessi,
rivalutazione monetaria e spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che: il convenuto, quale dottore commercialista,
aveva prestato, in forza di contratto d'opera professionale, attività di consulenza fiscale,
contabile, tributaria, del lavoro ed amministrativa dall'anno 2008 all'anno 2017; -in data
19.08.2015, le veniva notificato un atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 632/73, sino a concorrenza dell'importo di € 135.115,19; -nonostante le rassicurazioni del professionista, le venivano notificati altri due atti di pignoramento, in data 15.03.2016 e 20.04.2016; -tali atti esecutivi derivavano dalla notevole esposizione debitoria dell'attrice nei confronti dell'Erario; -
tale debito tributario era stato causato dalla negligenza del professionista nello svolgimento dell'opera professionale;
-revocato l'incarico al professionista con pec dell'11.12.2018, otteneva la restituzione della documentazione fiscale e contabile in data 17.01.2020.
Il convenuto, pur essendo stato ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dall'attrice e ctu contabile.
Indi, all'udienza del 21.01.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Documentalmente provata è la stipulazione del contratto d'opera professionale tra l'attrice ed il convenuto. Infatti, l'attrice ha depositato copiosa documentazione contabile e fiscale, da cui emerge chiaramente il nome del professionista incaricato dell'attività di consulenza fiscale, contabile, tributaria, del lavoro ed amministrativa dall'anno 2008 all'anno
2018. Tale documentazione prova infatti che, pur in assenza di un contratto scritto di conferimento dell'incarico, il convenuto ha svolto ininterrottamente attività di contabilità e consulenza fiscale del lavoro in favore dell'attrice dal 18.09.2008 al 30.11.2018, data di revoca dell'incarico (cfr. all. 2 atto di citazione). In particolare, il convenuto era depositario delle scritture contabili, si occupava della redazione e dell'invio telematico dei dichiarativi fiscali,
della compilazione dei modelli dichiarativi e degli adempimenti conseguenti, della compilazione dei modelli di pagamento delle imposte e dei contributi.
Giova evidenziare, in punto di diritto, che l'attività del dottore commercialista rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 e ss. c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.
Con riguardo alla ripartizione degli oneri assertivi e probatori, poi, in caso di inadempimento del professionista, spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito. La prova liberatoria, gravante sul professionista consiste,
invece, nella dimostrazione di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta (Cass. civ., sez. III, n. 9271/2025).
Il professionista è, infatti, tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà (Trib. Milano, sez. I, n.
3868/2023).
Orbene, alla luce dei suindicati principi, va rilevato che risulta documentata una costante corrispondenza tra le parti, nel corso della quale l'attrice ha tempestivamente comunicato al professionista gli avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali ad essa notificate, ricevendo rassicurazioni circa la possibilità di ottenere sospensioni e/o sgravi, ad esempio, attraverso la proposizione di ricorsi tributari con istanza di sospensione delle cartelle (cfr. all. n. 4 atto di citazione).
Le risultanze processuali dimostrano, poi, sia la sussistenza dei profili di negligenza del professionista, come delineati dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia l'imputabilità del danno economico all'errato adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di mandato professionale.
Infatti, il CTU, a seguito dell'attento esame della documentazione prodotta in atti ha,
infatti, accertato i seguenti errori e/o omissioni: per l'anno 2008, l'errata compilazione del modello dichiarativo IVA (privo dell'annotazione delle compensazioni d'imposta), nonché la mancata lavorazione dell'avviso formale d'irregolarità inviato dall'Agenzia delle Entrate, per un danno complessivo di € 17.238,76; -per l'anno 2009, l'omesso riporto dei crediti per imposte
IRES ed IRAP, nonché maggiori compensazioni IVA, per un danno complessivo di € 22.541,71;
-per l'anno 2010, l'errata compilazione dei modelli IRES ed IRAP, nonché l'omessa compilazione dei quadri del modello IVA, con un danno complessivo di € 27.567,17; -per l'anno
2011, la mancata presentazione dei modelli dichiarativi IRES e IRAP;
-per l'anno 2013, l'errata compilazione dei modelli IRES ed IRAP, con conseguente applicazione di sanzioni per €
3.326,14; -per l'anno 2014, l'errata applicazione delle ritenute fiscali sui dipendenti, con conseguente applicazione di sanzioni per € 5.157,13; -per l'anno di esercizio 2015, l'errata compilazione sia del modello UNICO 2016, che del modello IRAP 2016, con conseguente perdita, per l'anno 2016, di un credito d'imposta di € 9.762,00; -per l'anno 2017, l'omessa presentazione del modello IVA, con conseguente perdita del maggior credito maturato, pari ad €
6.528,00, ed aggravio di sanzioni per € 239,30.
Il CTU ha, poi, evidenziato come l'ulteriore importo di € 16.469,84 sia il danno cagionato dal consulente convenuto in conseguenza della presentazione, in data 15.01.2018, del modello di pagamento F24, con utilizzazione del credito IVA 2016 privo dell'indicazione del dettaglio dei ruoli da pagare, nonché l'importo di € 227,24, pari alla spesa sostenuta dall'attrice per la cancellazione dell'ipoteca, iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sui propri beni immobili.
Le conclusioni del CTU appaiono interamente condivisibili, poiché supportate da attenta indagine tecnica, coerenti con le risultanze documentali e basate su motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario.
Il danno complessivamente subito dall'attrice, comprensivo sia delle sanzioni comminate che delle perdite dei crediti d'imposta, in conseguenza del negligente operato del convenuto è,
dunque, pari ad € 165.416,27. Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della messa in mora al soddisfo. Non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo dimostrato il danno ulteriore.
In definitiva, la domanda deve essere accolta.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo le tariffe del D.M. 147/22, valori minimi, in considerazione della natura contumaciale della causa e della bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni Parte_1
diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice,
dell'importo di € 165.416,27, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida, in complessivi € 7.838,00 (di cui € 786,00 per esborsi), oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u..
Così deciso in Avellino, in data 7.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1191/2022 avente ad oggetto: “inadempimento contrattuale”,
vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paola De Luca e dall'Avv. Vincenzo P.IVA_1
Giannattasio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Mercato San Severino (SA), alla via Roma n. 38/A, giusta procura in calce all'atto di citazione,
attrice
E
dott. (c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino, il dott. , per sentirlo condannare, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità professionale, al pagamento dell'importo di € 165.416,27, oltre interessi,
rivalutazione monetaria e spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che: il convenuto, quale dottore commercialista,
aveva prestato, in forza di contratto d'opera professionale, attività di consulenza fiscale,
contabile, tributaria, del lavoro ed amministrativa dall'anno 2008 all'anno 2017; -in data
19.08.2015, le veniva notificato un atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 632/73, sino a concorrenza dell'importo di € 135.115,19; -nonostante le rassicurazioni del professionista, le venivano notificati altri due atti di pignoramento, in data 15.03.2016 e 20.04.2016; -tali atti esecutivi derivavano dalla notevole esposizione debitoria dell'attrice nei confronti dell'Erario; -
tale debito tributario era stato causato dalla negligenza del professionista nello svolgimento dell'opera professionale;
-revocato l'incarico al professionista con pec dell'11.12.2018, otteneva la restituzione della documentazione fiscale e contabile in data 17.01.2020.
Il convenuto, pur essendo stato ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dall'attrice e ctu contabile.
Indi, all'udienza del 21.01.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Documentalmente provata è la stipulazione del contratto d'opera professionale tra l'attrice ed il convenuto. Infatti, l'attrice ha depositato copiosa documentazione contabile e fiscale, da cui emerge chiaramente il nome del professionista incaricato dell'attività di consulenza fiscale, contabile, tributaria, del lavoro ed amministrativa dall'anno 2008 all'anno
2018. Tale documentazione prova infatti che, pur in assenza di un contratto scritto di conferimento dell'incarico, il convenuto ha svolto ininterrottamente attività di contabilità e consulenza fiscale del lavoro in favore dell'attrice dal 18.09.2008 al 30.11.2018, data di revoca dell'incarico (cfr. all. 2 atto di citazione). In particolare, il convenuto era depositario delle scritture contabili, si occupava della redazione e dell'invio telematico dei dichiarativi fiscali,
della compilazione dei modelli dichiarativi e degli adempimenti conseguenti, della compilazione dei modelli di pagamento delle imposte e dei contributi.
Giova evidenziare, in punto di diritto, che l'attività del dottore commercialista rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 e ss. c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.
Con riguardo alla ripartizione degli oneri assertivi e probatori, poi, in caso di inadempimento del professionista, spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito. La prova liberatoria, gravante sul professionista consiste,
invece, nella dimostrazione di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta (Cass. civ., sez. III, n. 9271/2025).
Il professionista è, infatti, tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà (Trib. Milano, sez. I, n.
3868/2023).
Orbene, alla luce dei suindicati principi, va rilevato che risulta documentata una costante corrispondenza tra le parti, nel corso della quale l'attrice ha tempestivamente comunicato al professionista gli avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali ad essa notificate, ricevendo rassicurazioni circa la possibilità di ottenere sospensioni e/o sgravi, ad esempio, attraverso la proposizione di ricorsi tributari con istanza di sospensione delle cartelle (cfr. all. n. 4 atto di citazione).
Le risultanze processuali dimostrano, poi, sia la sussistenza dei profili di negligenza del professionista, come delineati dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia l'imputabilità del danno economico all'errato adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di mandato professionale.
Infatti, il CTU, a seguito dell'attento esame della documentazione prodotta in atti ha,
infatti, accertato i seguenti errori e/o omissioni: per l'anno 2008, l'errata compilazione del modello dichiarativo IVA (privo dell'annotazione delle compensazioni d'imposta), nonché la mancata lavorazione dell'avviso formale d'irregolarità inviato dall'Agenzia delle Entrate, per un danno complessivo di € 17.238,76; -per l'anno 2009, l'omesso riporto dei crediti per imposte
IRES ed IRAP, nonché maggiori compensazioni IVA, per un danno complessivo di € 22.541,71;
-per l'anno 2010, l'errata compilazione dei modelli IRES ed IRAP, nonché l'omessa compilazione dei quadri del modello IVA, con un danno complessivo di € 27.567,17; -per l'anno
2011, la mancata presentazione dei modelli dichiarativi IRES e IRAP;
-per l'anno 2013, l'errata compilazione dei modelli IRES ed IRAP, con conseguente applicazione di sanzioni per €
3.326,14; -per l'anno 2014, l'errata applicazione delle ritenute fiscali sui dipendenti, con conseguente applicazione di sanzioni per € 5.157,13; -per l'anno di esercizio 2015, l'errata compilazione sia del modello UNICO 2016, che del modello IRAP 2016, con conseguente perdita, per l'anno 2016, di un credito d'imposta di € 9.762,00; -per l'anno 2017, l'omessa presentazione del modello IVA, con conseguente perdita del maggior credito maturato, pari ad €
6.528,00, ed aggravio di sanzioni per € 239,30.
Il CTU ha, poi, evidenziato come l'ulteriore importo di € 16.469,84 sia il danno cagionato dal consulente convenuto in conseguenza della presentazione, in data 15.01.2018, del modello di pagamento F24, con utilizzazione del credito IVA 2016 privo dell'indicazione del dettaglio dei ruoli da pagare, nonché l'importo di € 227,24, pari alla spesa sostenuta dall'attrice per la cancellazione dell'ipoteca, iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sui propri beni immobili.
Le conclusioni del CTU appaiono interamente condivisibili, poiché supportate da attenta indagine tecnica, coerenti con le risultanze documentali e basate su motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario.
Il danno complessivamente subito dall'attrice, comprensivo sia delle sanzioni comminate che delle perdite dei crediti d'imposta, in conseguenza del negligente operato del convenuto è,
dunque, pari ad € 165.416,27. Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della messa in mora al soddisfo. Non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo dimostrato il danno ulteriore.
In definitiva, la domanda deve essere accolta.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo le tariffe del D.M. 147/22, valori minimi, in considerazione della natura contumaciale della causa e della bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni Parte_1
diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice,
dell'importo di € 165.416,27, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida, in complessivi € 7.838,00 (di cui € 786,00 per esborsi), oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u..
Così deciso in Avellino, in data 7.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli