TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in persona dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3536/2024 R.G., promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione ex art. 406, comma 2 c.c.
CONCLUSIONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 406, comma 2 c.c., depositato in data 13/12/2024, PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI LUCCA, promuoveva istanza di revoca dell'inabilitazione di CP_1 on nomina dell'amministratore di sostegno esponendo:
[...]
È stato effettuato l'esame diretto dell'inabilitato, all'esito del quale il soggetto non è parso totalmente privo delle facoltà intellettive e volitive, sebbene le stesse risultino ridotte come emerge anche dalla documentazione medica in atti , ciò rendendo superflui ulteriori accertamenti mediante CTU medico-legale.
Osserva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 404 c..c, come introdotto dalla legge n. 6 del 2004: “La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”; che la legge n. 6/2004 ha modificato la disciplina della tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia affermando il principio per cui la tutela va offerta: “con la minore limitazione possibile della capacità di agire […] mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”; che, sulla base di tale principio e della lettura dell'art. 404 c.c., tenuto altresì conto dell'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale come espresso nella sentenza n. 1479/2015, nel caso di specie ricorrono i presupposti per disporre l'amministrazione di sostegno, con la quale si potranno graduare con le modalità più consone ai bisogni specifici di sostegno di e sue esigenze Controparte_1 di tutela;
che l'amministrazione di sostegno è da ritenersi misura più adeguata a garantire a CP_1 la necessaria protezione, non essendo più sufficiente una mera assistenza per il
[...] compimento degli atti di rilevanza patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione.
E' emerso infatti , che il beneficiario necessita di aiuto per il compimento di tutti gli atti di cura della persona e della sua salute e delle attività di vita quotidiana, non essendo in grado di provvedervi autonomamente, né è capace di gestire, in ragione della sua condizione patologica il proprio denaro, anche con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione necessari per fare fronte alle sue primarie esigenze, apparendo pertanto più aderente al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno;
che, conseguentemente, il procedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno;
che, considerata la necessità ed urgenza di non lasciare priva di protezione, si Controparte_1 provvede a nominare mamma della inabilitata, già curatrice Persona_1 dell'inabilitata, amministratore di sostegno in via provvisoria;
che, a norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro 10 giorni all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita , per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché al giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) REVOCA l'inabilitazione di nata a [...] il [...] ; Controparte_1
2) MANDA alla cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro 10 giorni all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita, per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.;
3) DICHIARA non ripetibili le spese processuali;
4) DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede;
5) , già curatrice dell'inabilitata e madre della stessa, Controparte_2 amministratore di sostegno in via provvisoria.
Lucca, 24.10.2025 .
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in persona dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3536/2024 R.G., promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione ex art. 406, comma 2 c.c.
CONCLUSIONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 406, comma 2 c.c., depositato in data 13/12/2024, PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI LUCCA, promuoveva istanza di revoca dell'inabilitazione di CP_1 on nomina dell'amministratore di sostegno esponendo:
[...]
È stato effettuato l'esame diretto dell'inabilitato, all'esito del quale il soggetto non è parso totalmente privo delle facoltà intellettive e volitive, sebbene le stesse risultino ridotte come emerge anche dalla documentazione medica in atti , ciò rendendo superflui ulteriori accertamenti mediante CTU medico-legale.
Osserva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 404 c..c, come introdotto dalla legge n. 6 del 2004: “La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”; che la legge n. 6/2004 ha modificato la disciplina della tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia affermando il principio per cui la tutela va offerta: “con la minore limitazione possibile della capacità di agire […] mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”; che, sulla base di tale principio e della lettura dell'art. 404 c.c., tenuto altresì conto dell'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale come espresso nella sentenza n. 1479/2015, nel caso di specie ricorrono i presupposti per disporre l'amministrazione di sostegno, con la quale si potranno graduare con le modalità più consone ai bisogni specifici di sostegno di e sue esigenze Controparte_1 di tutela;
che l'amministrazione di sostegno è da ritenersi misura più adeguata a garantire a CP_1 la necessaria protezione, non essendo più sufficiente una mera assistenza per il
[...] compimento degli atti di rilevanza patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione.
E' emerso infatti , che il beneficiario necessita di aiuto per il compimento di tutti gli atti di cura della persona e della sua salute e delle attività di vita quotidiana, non essendo in grado di provvedervi autonomamente, né è capace di gestire, in ragione della sua condizione patologica il proprio denaro, anche con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione necessari per fare fronte alle sue primarie esigenze, apparendo pertanto più aderente al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno;
che, conseguentemente, il procedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno;
che, considerata la necessità ed urgenza di non lasciare priva di protezione, si Controparte_1 provvede a nominare mamma della inabilitata, già curatrice Persona_1 dell'inabilitata, amministratore di sostegno in via provvisoria;
che, a norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro 10 giorni all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita , per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché al giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) REVOCA l'inabilitazione di nata a [...] il [...] ; Controparte_1
2) MANDA alla cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro 10 giorni all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita, per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.;
3) DICHIARA non ripetibili le spese processuali;
4) DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede;
5) , già curatrice dell'inabilitata e madre della stessa, Controparte_2 amministratore di sostegno in via provvisoria.
Lucca, 24.10.2025 .
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli