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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/12/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5812/2014 R.G. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ND Di CE per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Messina, via
Università n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonino Domenico Gullo, attrice, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, via Centonze n. 182 presso lo studio dell'Avv.
LA MO che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Ester
Balduini per procura in atti, convenuta,
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 convenuto contumace,
(c.f. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gesualda Bizzini per procura in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gesualda Bizzini per procura in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
in persona del legale rappresentantepro tempore, Controparte_5 elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Gesualda
Bizzini per procura in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
terzi chiamati in causa,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la società quale gestore dell'Istituto Ortopedico “Franco CP_1
Scalabrino”, nonché il dott. chiedendo che fosse accertata la loro Controparte_2 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in relazione all'intervento chirurgico di artroprotesi totale al ginocchio sinistro eseguito il 24 settembre 2008.
L'attrice ha dedotto che l'operazione, effettuata per gonartrosi sinistra, sarebbe stata eseguita con imperizia e negligenza, determinando gravi complicanze funzionali, la necessità di un secondo intervento di revisione protesica presso la Casa di Cura
“Villa Torri” di Bologna nel marzo 2009 e un lungo periodo di inabilità. Ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 93.902,16 oltre interessi e rivalutazione, allegando altresì la violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato.
Si è costituita contestando integralmente la domanda e deducendo CP_1
l'assenza di nesso causale tra l'operato dei sanitari e le conseguenze lamentate, evidenziando che l'intervento fu eseguito correttamente, senza complicanze, come da cartella clinica e relazione operatoria, e che la paziente, debitamente informata, si
è volontariamente sottratta alle cure riabilitative prescritte, interrompendo il percorso terapeutico e dimettendosi contro il parere dei medici. Ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. per avere l'attrice aggravato il danno recandosi presso altra struttura. Ha inoltre domandato di essere manlevata dalle compagnie assicuratrici
[...]
e in virtù Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 della polizza stipulata.
Si è costituita chiamata in causa da eccependo Controparte_4 CP_1
l'infondatezza della pretesa di manleva e precisando che la garanzia assicurativa opera nei limiti della quota del 40% e alle condizioni di polizza, con applicazione di scoperto del 20% e franchigia tra € 5.000,00 e € 50.000,00. Ha contestato la responsabilità dei sanitari e la sussistenza del nesso causale, deducendo che le complicanze post-operatorie non sono imputabili a malpractice, ma a fattori propri della patologia e all'età della paziente, aggravati dal comportamento di quest'ultima che ha interrotto le cure prescritte. Ha inoltre contestato la domanda di risarcimento per mancato consenso informato, richiamando la sottoscrizione del modulo presente in cartella clinica e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2847/2010), secondo cui il danno è risarcibile solo se il paziente dimostra che, se informato, avrebbe rifiutato l'intervento. Ha infine eccepito l'eccessività e genericità della quantificazione del danno, evidenziando che la perizia di parte non ha valore probatorio e che le voci di danno morale ed esistenziale non sono autonomamente risarcibili, essendo ricomprese nel danno biologico secondo le Tabelle di Milano.
Si sono costituite anche e con Controparte_3 Controparte_5 analoghe difese, ribadendo l'assenza di responsabilità dei sanitari, la correttezza dell'intervento e la condotta colposa dell'attrice, nonché i limiti della garanzia assicurativa (quota rispettivamente del 10% e del 50%, massimale e franchigia contrattuale).
Tutte le compagnie hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, ovvero, in via subordinata, la riduzione del risarcimento nei limiti contrattuali e in proporzione all'apporto causale della condotta dell'attrice. ritualmente citato, non si è costituito in giudizio sicché va Controparte_2 dichiarato contumace.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La domanda attorea investe la responsabilità della struttura sanitaria CP_1
e quella del sanitario dott. per inesatto adempimento della prestazione
[...] CP_2 sanitaria.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni professionali, anteriormente alla legge n. 24 del 2017, spetta al creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato;
grava invece sul professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile, inteso oggettivamente (Cass. n. 10050 del 29/03/2022).
L'accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria è dunque improntato alla regola della preponderanza dell'evidenza: quando rispetto a un medesimo evento si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, il giudice deve scegliere quella per la quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori delle contrarie;
qualora si prospettino diverse ipotesi alternative, il giudice deve eliminare quelle meno probabili, analizzare le residuanti ritenute più probabili e selezionare, con ragionamento inferenziale, quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma dalle circostanze acquisite, esercitando un libero apprezzamento fondato su qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove (Cass. n. 5922 del 05/03/2024).
Qualora resti ignota la causa dell'evento dannoso, il giudice non è tenuto a indagarne oltre le ragioni purché i fatti posti a base del giudizio di incertezza siano esaustivamente individuati e analizzati;
l'insanabile incertezza sulla relazione causale tra condotta del sanitario ed evento di danno ridonda, pertanto, a carico del paziente che chiede il risarcimento (Cass. n. 10188 del 17/04/2025).
Ciò premesso, si osserva che dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata dal dott.
è emerso che la ricorrente, affetta da gonartrosi sinistra con Persona_1 dolore ingravescente e difficoltà alla deambulazione, si è ricoverata presso l'Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di Messina il 20 settembre 2008 sottoponendosi il 24 settembre 2008 a intervento di artroprotesi totale di ginocchio sinistro eseguito dal dott. Controparte_2
Tuttavia già nell'immediato post-operatorio è comparsa una marcata contrattura in flessione di circa quaranta gradi che ha reso necessario il confezionamento di un apparecchio gessato e la dimissione, il 2 ottobre 2008, con indicazione alla deambulazione con bastoni e al successivo ricovero in riabilitazione.
Il 13 ottobre 2008 si è ricoverata presso l'unità operativa di Riabilitazione per la rimozione del gesso, ma i tentativi di mobilizzazione non sono stati tollerati per il dolore intenso. La ricorrente ha quindi deciso di dimettersi volontariamente il 22 ottobre 2008, interrompendo il rapporto con la struttura. Il c.t.u. ha riferito che la ricorrente si è sottoposta ad un controllo radiografico del
30 gennaio 2009 dal seguente esito: “Presenza di artroprotesi femoro-tibiale; non distinguibile il piano articolare per la obbligata flessione”.
Il 24 marzo 2009, la ricorrente si è, quindi, sottoposta presso la Casa di Cura “Villa
Torri” di Bologna ad un reimpianto della sola componente tibiale.
Il 5 aprile 2009 la ricorrente è stata dimessa ed ha proseguito il programma riabilitativo consigliato ed alla fine del mese di settembre 2009 ha ripreso la deambulazione assistita con un solo bastone.
Le considerazioni ortopediche elaborate dal consulente inquadrano la complicanza insorta come rigidità post-operatoria, evenienza conosciuta e non rara dopo un intervento chirurgico di protesizzazione totale del ginocchio, definita dalla letteratura come significativa limitazione del range di movimento (R.O.M.) e spesso associata a dolore persistente.
Il consulente ricorda che, a fronte di un obiettivo fisiologico di estensione completa e di una flessione intorno a centodieci gradi, è comunque sufficiente, per le attività della vita quotidiana, un arco tra cinque e novantacinque gradi, mentre valori come quelli riscontrati alla ricorrente dopo il primo impianto, con contrattura in flessione fissa intorno a quaranta gradi e flessione massima ad ottanta, integrano un quadro clinico in cui è impossibile recuperare l'ortostatismo e riprendere la deambulazione.
La casistica scientifica richiamata dal CTU dà conto di incidenze variabili e, soprattutto, della natura multifattoriale della rigidità, con possibili cause preoperatorie, intraoperatorie e postoperatorie che devono essere valutate criticamente nel singolo caso, anche perché i trattamenti incruenti, quali la mobilizzazione in narcosi o la sola riabilitazione, risultano poco efficaci mentre la chirurgia di revisione presenta maggiori percentuali di successo in caso di malposizionamento o sovradimensionamento delle componenti protesiche.
Sui fattori preoperatori il consulente esclude, nel caso concreto, la presenza di condizioni tali da spiegare autonomamente l'esito sfavorevole del primo impianto.
Pur riconoscendo la storia di malattia degenerativa con dolore e limitazioni preesistenti, il CTU ritiene che non emergano, dalla documentazione e dall'esame clinico, elementi anatomo-patologici preoperatori di gravità tale da condizionare negativamente l'esito del primo intervento chirurgico. La valutazione peritale, pertanto, non attribuisce a fattori sistemici, a pregressi interventi o a peculiari condizioni del ginocchio un ruolo causale determinante rispetto alla specifica dinamica verificatasi dopo il primo intervento.
Sui fattori intraoperatori la consulenza individua la chiave eziologica del caso. Alla luce della pronta e significativa ripresa funzionale immediatamente successiva al reimpianto della sola componente tibiale, il CTU formula un giudizio di verosimile,
e dunque probabile, errore tecnico di posizionamento della componente tibiale del primo impianto.
Secondo il consulente, la mancata produzione degli esami radiografici eseguiti prima e dopo rispetto al primo intervento impedisce una verifica iconografica diretta, ma, secondo il consulente, il nesso inferenziale è corroborato dalla sequenza clinica: contrattura in flessione grave e persistente a seguito del primo impianto, inefficacia dei tentativi incruenti (proprio perché l'impedimento è stato determinato dalla stessa componente tibiale), ripristino dell'estensione e recupero della deambulazione subito dopo la correzione del posizionamento in sede di revisione (secondo intervento).
Sui fattori postoperatori la consulenza dà conto del dolore intenso, della scarsa tolleranza alle manovre riabilitative e dell'interruzione del percorso presso la struttura messinese, ma esclude un profilo di colpa della paziente.
Il CTU chiarisce che l'adesione della ricorrente alle indicazioni fu piena sino alla rimozione del gesso postoperatorio e che la decisione di interrompere il rapporto con la struttura fu determinata dall'insuccesso dei tentativi terapeutici e dal persistente dolore;
precisa, inoltre, che i sanitari non formularono nell'immediato una proposta di revisione protesica risolutiva, pur rimanendo la mobilizzazione in narcosi un'opzione che, nel quadro specifico, presentava ridotte probabilità di successo se la causa dell'impedimento era, come ritenuto probabile, un malposizionamento protesico.
Alla luce di tale quadro, applicati i criteri di giudizio propri della responsabilità sanitaria, il nesso tra l'inesatto adempimento professionale e l'evento dannoso temporaneo risulta sorretto da un grado di conferma superiore ad eventuali ipotesi alternative.
La sequenza clinica descritta, il profilo biomeccanico illustrato, l'immediatezza del recupero funzionale dopo la sola correzione della componente tibiale e l'assenza di fattori preoperatori idonei a spiegare il fallimento del primo impianto consentono di affermare la responsabilità del per inesatto adempimento nella esecuzione del CP_2 primo impianto e della responsabilità della struttura per l'operato del CP_6 proprio ausiliario.
Al riguardo non può essere condivisa l'eccezione sollevata da CP_1 all'udienza del 23 gennaio 2023 sull'assunto, tratto dalla sentenza del Tribunale di
Roma n. 4296/2018, secondo cui solo dal confronto tra l'immagine radiografica e il referto è possibile accertare la fondatezza delle allegazioni attoree in ordine all'errore o omissione diagnostica, per cui non essendovi prova della situazione accertata attraverso l'esame radiografico non può gravare sul professionista nemmeno in via meramente probabilistica il danno lamentato da parte attrice.
Nel giudizio in esame, la domanda attorea non si fonda su una contestazione di errore diagnostico radiologico, né sulla mancata valutazione di immagini iconografiche, ma sull'esecuzione materiale di un intervento chirurgico di artroprotesi totale di ginocchio e sulle sue conseguenze cliniche, oggettivamente documentate dalla cartella clinica, dai referti operatori, dalla documentazione riabilitativa e, soprattutto, dalla ricostruzione dettagliata offerta dalla consulenza tecnica d'ufficio. La ricostruzione peritale ha potuto fondarsi su una pluralità di dati clinici, sulle descrizioni operatorie, sulle valutazioni funzionali e sulle risultanze oggettive del decorso postoperatorio, nonché sulle evidenze cliniche e strumentali successive, tra cui i referti specialistici e la documentazione della revisione chirurgica.
Pur in assenza delle immagini radiografiche pre e postoperatorie del primo intervento, il CTU ha potuto esprimere un giudizio di verosimile errore tecnico di posizionamento della componente tibiale, fondando tale valutazione sulla sequenza clinica, sull'assenza di fattori preoperatori ostativi, sull'inefficacia dei trattamenti incruenti e, soprattutto, sul netto e immediato miglioramento funzionale dopo la revisione protesica.
Il ragionamento inferenziale seguito dal CTU, coerente con i principi della preponderanza dell'evidenza, ha consentito di superare l'assenza di una prova iconografica diretta, valorizzando il complesso delle risultanze cliniche e documentali, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza in tema di responsabilità sanitaria, che non richiede la dimostrazione assoluta ma la prevalenza probabilistica della tesi attorea rispetto alle ipotesi alternative.
Diversamente dal caso deciso dal Tribunale di Roma, in cui la domanda attorea si fondava sulla contestazione della correttezza della diagnosi radiologica e richiedeva necessariamente il confronto tra referto e immagine per accertare l'errore, nel presente giudizio la responsabilità dedotta attiene all'esecuzione materiale dell'atto chirurgico e alle sue conseguenze, oggettivamente riscontrabili attraverso la documentazione clinica e la valutazione medico-legale.
La mancata produzione delle immagini radiografiche, pur rappresentando un limite probatorio, non ha impedito al CTU di ricostruire, con grado di probabilità qualificata, la sequenza causale tra l'atto operatorio e il danno lamentato, sulla base di elementi oggettivi e coerenti, come richiesto dai principi affermati dalla Corte di
Cassazione in materia di nesso causale e riparto dell'onere della prova.
Pertanto, l'eccezione di non può essere accolta, poiché nel caso CP_1 concreto la prova del nesso causale e della responsabilità si fonda su una valutazione complessiva e integrata delle risultanze cliniche, documentali e peritali, che hanno consentito di accertare, secondo il criterio del “più probabile che non”, la fondatezza delle allegazioni attoree e la responsabilità dei convenuti.
Le considerazioni medico-legali della consulenza circoscrivono, infine, l'entità del pregiudizio riferibile al primo intervento. Da un lato, il CTU esclude postumi permanenti direttamente riferibili all'intervento del 24 settembre 2008, rilevando un esito attuale compatibile con la normalità della vita quotidiana, pur con uso di un bastone e con flessione ridotta rispetto al target;
dall'altro, quantifica un danno temporaneo significativo, individuando un'invalidità temporanea al settantacinque per cento per centottanta giorni dal primo intervento al ricovero per revisione, un'invalidità assoluta di sei giorni coincidenti con il ricovero per la revisione, un'invalidità temporanea al cinquanta per cento di nove giorni per la riabilitazione ospedaliera e un'ulteriore invalidità temporanea al venticinque per cento di venti giorni per la riabilitazione domiciliare.
Il rilievo sollevato dalle compagnie assicurative (cfr. verbale di udienza del 28 giugno
2018 e del 14 febbraio 2019), secondo cui il periodo di inabilità temporanea riconosciuto dal CTU dovrebbe essere ridotto in quanto, anche in caso di intervento protesico correttamente eseguito, l'attrice avrebbe comunque dovuto affrontare un periodo di riposo e cure riabilitative post-chirurgiche, non può essere accolto.
Il danno risarcibile deve essere determinato sulla base delle conseguenze effettivamente verificatesi nella concreta vicenda clinica, e non in base a ciò che in astratto sarebbe potuto accadere qualora il primo intervento fosse stato eseguito correttamente. Il giudice, infatti, è chiamato a valutare il danno in relazione alla reale sequenza degli eventi, alle condizioni cliniche accertate e alle specifiche limitazioni funzionali e personali che il danneggiato ha effettivamente subito, come emergono dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Nel caso di specie, la consulenza ha ricostruito con precisione il decorso clinico della ricorrente, evidenziando che il primo intervento non ha prodotto il risultato funzionale atteso, determinando una grave e persistente contrattura in flessione che ha reso impossibile la deambulazione autonoma e ha comportato un prolungato stato di inabilità, ben superiore a quello fisiologicamente previsto dopo un intervento di artroprotesi eseguito secondo le regole dell'arte. Il CTU ha sottolineato che il recupero funzionale è avvenuto solo dopo il secondo intervento di revisione protesica, con immediato miglioramento della cinematica articolare e ripresa della deambulazione autonoma. Tale sequenza clinica dimostra che il periodo di inabilità temporanea riconosciuto dal CTU non si sovrappone a quello normalmente previsto per il decorso post-operatorio di un intervento di protesi di ginocchio, ma si riferisce specificamente al prolungato stato di sofferenza e incapacità funzionale determinato dall'insuccesso del primo impianto e dalla necessità di sottoporsi a un secondo intervento correttivo.
Va poi osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. verbale dell'udienza del 23 gennaio 2023), nel giudizio in esame, introdotto nel 2014, non trova applicazione l'art. 15 Legge n. 24/2017.
La Suprema Corte ha di recente chiarito che “l'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo
2017, relativo ai requisiti da osservare per la “Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”, è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore” (Cass. 11 giugno 2025, n. 15594). È dunque evidente che non ricorra alcuna ipotesi di nullità della c.t.u. stante la non necessità di una c.t.u. collegiale.
In ordine alla liquidazione del danno biologico subito da , la Corte di Parte_1
Cassazione ha chiarito che “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (Cass. n. 28994/2019).
Pertanto, nella liquidazione del danno biologico temporaneo subito da Pt_1
, occorre fare applicazione, avuto riguardo al momento in cui è stato
[...] introdotto il giudizio, dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 158/2012 convertito dalla legge n. 189/2012, avvalendosi, dunque, dei criteri previsti dall'art. 139 D. Lgs. n.
209/2005.
Il danno non patrimoniale subito da va, pertanto, liquidato nella Parte_1 seguente misura: € 8.455,09 per danno biologico temporaneo, computando € 56,18 per ogni giorno (in particolare € 337,08 per 6 giorni al 100% ed € 7.854,30 per 180 giorni al 75%, € 252,81 per 9 giorni al 50% ed € 280,90 per 20 giorni al 25%).
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c.
Quindi, non avendo fornito l'attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez.
Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato – devalutato all'epoca del fatto (24 settembre 2008) e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat – un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione in favore dell'attrice sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Quanto al danno morale ed al danno c.d. esistenziale invocati da parte ricorrente si osserva che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno” (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Non vi è alcun dubbio che il Giudice sia tenuto ad accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Occorre allora individuare specifiche circostanze volte ad incidere su aspetti eccezionali – e non semplicemente quotidiani – della vita che, nel caso concreto, sono risultati compromessi a causa della lesione della integrità psicofisica cagionata dall'illecito (cfr. Cass. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20630), essendo onerata la parte che agisce in giudizio per il ristoro del danno a fornire puntuale indicazione delle ragioni per cui lo specifico pregiudizio allegato assume caratteristiche tali, per dimensione od intensità ed in relazione alle particolari condizioni di vita del soggetto leso, che lo pongono al di fuori delle “conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (cfr. Cass. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3505).
Si è così osservato che il criterio discretivo tra conseguenze pregiudizievoli “normali od ordinarie” (tali essendo “i pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe”) e conseguenze pregiudizievoli che da quelle si discostano, in quanto del tutto “peculiari” essendo “legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita inferiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” (cfr. Cass. 13 agosto 2015, n. 16788, Cass.
21settembre 2017, n. 21939), sta alla base della elaborazione tabellare del danno non patrimoniale, che deve ritenersi modalità attuativa rispondente al criterio legale di liquidazione ex art. 2056 c.c., in quanto diretta a “garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
In virtù di tali principi la Corte di Cassazione ha chiarito in un caso analogo che “se la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito alla ingiusta lesione subita determina “normalmente” una limitazione delle attività quotidiane quali la vestizione, tagliare il cibo, sfogliare un libro, nuotare, condurre veicoli, accudire i figli minori, praticare attività sportiva a livello amatoriale o dilettantistico, od una deminutio dell'aspetto estetico ecc, che trova compenso nei valori tabellari rispondenti ad una valutazione “standard” (in quanto riferita a casi simili, per lesioni, grado invalidità, caratteristiche e condizioni psicofisiche del soggetto leso), costituisce, invece, pregiudizio “peculiare” quella limitazione del facere areddituale che risulti connessa ad un interesse od attività che trasmodi dal compimento degli atti della vita quotidiana o dalle attività comunemente riferibili ad un soggetto in buone condizioni di salute e di quella stessa età, per assumere un rilievo del tutto assorbente nella vita dinamica e relazionale del soggetto (sempre per rimanere in tema, è da ritenere “ordinario” il pregiudizio arrecato alla impossibilità di svolgere una qualsiasi pratica sportiva amatoriale o di mantenere la forma fisica recandosi in palestra, mentre diviene “peculiare” un analogo pregiudizio se sofferto da un soggetto che pratica lo sport a livello agonistico partecipando a gare di campionato organizzate dalla federazione nazionale o che dedichi agli esercizi in palestra un costante e prolungato impegno quotidiano)” (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24155).
Analogamente è stato osservato che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. 3 marzo 2023, n. 6444).
Nel caso di specie, la ricorrente ha certamente subito una menomazione temporanea della funzionalità articolare e della capacità deambulatoria, come ricostruito nella consulenza tecnica d'ufficio, ma non risulta provato che tale menomazione abbia inciso in modo rilevante e documentato su specifici aspetti dinamico-relazionali della sua vita personale, né che abbia determinato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità eccedente quella normalmente conseguente a una simile patologia e già considerata nella liquidazione tabellare del danno biologico temporaneo.
La consulenza tecnica, pur riconoscendo il disagio e la difficoltà affrontati dalla ricorrente nel periodo di inabilità, non evidenzia elementi oggettivi che consentano di individuare pregiudizi ulteriori, specifici ed eccezionali rispetto a quelli ordinariamente riscontrabili in casi analoghi.
In particolare, non risulta provata una sofferenza psico-fisica di particolare intensità che possa giustificare la liquidazione del danno morale. La documentazione agli atti e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio attestano che la ricorrente ha affrontato un percorso riabilitativo doloroso e una temporanea limitazione funzionale, ma non emergono elementi che consentano di qualificare la sofferenza patita come eccezionalmente intensa, tale da superare la soglia ordinaria già considerata nella liquidazione tabellare del danno biologico.
Non sono stati prodotti riscontri clinici, testimonianze o altri mezzi di prova che attestino uno stato di prostrazione, di angoscia o di compromissione della serenità personale superiore a quella normalmente riscontrabile in analoghe situazioni di menomazione temporanea. La sofferenza lamentata, dunque, si colloca nell'alveo delle conseguenze ordinarie della lesione subita e trova già adeguata compensazione nella liquidazione tabellare del danno biologico temporaneo.
La domanda di risarcimento del danno esistenziale e morale non può pertanto essere accolta, dovendosi ritenere integralmente compensato il pregiudizio non patrimoniale subito attraverso la liquidazione del danno biologico temporaneo secondo i criteri tabellari. Va poi rigettata la domanda di risarcimento del danno per la mancata acquisizione di un consenso informato.
La cartella clinica dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di Messina, come dettagliatamente ricostruito nella consulenza tecnica, attesta che la ricorrente, in data
22 settembre 2008, ha sottoscritto il modulo di consenso informato all'intervento chirurgico di artroprotesi di ginocchio, dichiarando di essere stata informata sul tipo di patologia da cui era affetta (gonartrosi), sul tipo di intervento cui si sarebbe sottoposta e sulle possibili complicanze correlate, tra cui anche i difetti di posizionamento dell'impianto e la limitazione articolare. Analoga sottoscrizione risulta per il consenso all'anestesia loco-regionale, all'emodiluizione intraoperatoria e alla trasfusione autologa.
Sotto il profilo patrimoniale, la ricorrente chiede il risarcimento del danno in misura corrispondente alle spese sostenute a seguito dell'intervento effettuato presso l'Istituto Ortopedico “Franco Scalabrino”.
Al riguardo non può condividersi l'osservazione con la quale il c.t.u. ha ritenuto di non poter riconoscere “le spese relative al ricovero della ricorrente presso la struttura sanitaria (Villa Torri Bologna) poiché decisione autonoma personale della paziente che legittimamente ripose fiducia e speranza in altro specialista chirurgo ortopedico accollandosi però i costi relativi di tale scelta tenuto conto peraltro che, oltre l' nella regione di residenza della perizianda (Sicilia) vi sono centri CP_7 ortopedici di eccellenza in grado di affrontare con successo tali casi clinici”.
Sul punto, va richiamato il principio affermato da Cass. 23 ottobre 2023, n. 29308, secondo cui “l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero privo di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.”. La Suprema Corte ha chiarito che non può essere istituito un automatismo tra la scelta del danneggiato di rivolgersi a una struttura privata (o, a fortiori, a una struttura fuori regione) e l'applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2, che limita il risarcimento alle sole spese che il creditore non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Tale principio è stato ribadito anche con riferimento a spese mediche sostenute all'estero, escludendo che la scelta della struttura sanitaria, in assenza di prova di una condotta irragionevole o sproporzionata, possa di per sé giustificare una riduzione o esclusione del rimborso.
Nel caso di specie, la ricorrente, a fronte dell'insuccesso del primo intervento e della persistente grave limitazione funzionale, ha legittimamente ritenuto di rivolgersi a uno specialista di fiducia presso una struttura ubicata in altra regione, sostenendo le relative spese. Non risulta dagli atti che tale scelta sia stata dettata da intenti meramente voluttuari, né che la ricorrente abbia agito con colpa o imprudenza, ma piuttosto che abbia perseguito, con tempestività e ragionevolezza, la soluzione più idonea a recuperare la propria integrità psico-fisica, dopo un percorso clinico già segnato da un grave insuccesso terapeutico. Né può ritenersi che la presenza, nella regione di residenza, di altri centri qualificati, possa di per sé escludere il diritto al rimborso delle spese sostenute presso una struttura diversa, in assenza di prova che tale scelta abbia comportato costi manifestamente sproporzionati o che sia stata dettata da ragioni estranee all'interesse alla salute.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la scelta della ricorrente di rivolgersi alla struttura “Villa Torri” di Bologna sia stata pienamente legittima e coerente con l'interesse alla migliore tutela della propria salute, e che le relative spese debbano essere riconosciute in via risarcitoria, non potendo essere escluse in via automatica per il solo fatto che la struttura non era ubicata nella regione di residenza o non era pubblica.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale trova poi fondamento nella documentazione prodotta in atti e nelle ulteriori valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, che ha esaminato le spese sostenute dalla ricorrente e ha ritenuto rimborsabili solo quelle congrue e direttamente collegate al percorso terapeutico resosi necessario a seguito dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria da parte del dott. e della struttura Controparte_2 CP_1
Dalla documentazione prodotta risultano diverse spese di viaggio, tra cui la somma di € 97,40 pari all'importo del biglietto aereo del 22 marzo 2009 (Catania-Bologna) e la somma di € 129,07 per il biglietto aereo del 5 aprile 2009 (Bologna-Catania).
Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, dunque, oltre alle altre spese ritenute congrue dal c.t.u. (noleggio apparecchiatura Kinetec per € 288,50; spese farmaceutiche per € 139,75), vanno riconosciute anche le spese per i biglietti aerei, le spese per il ricovero presso la Casa di Cura Villa Torri di Bologna per € 187,30, le spese di € 55,00 per prestazione specialistica del 30 gennaio 2009 e le spese per €
28,00 (cfr. ricevuta del 25 marzo 2009 emessa da La Tecnica S.r.l. unipersonale).
A tali somme va aggiunta anche la somma di € 1.200,00 corrisposta dall'attrice per la consulenza di parte del dott. (cfr. ricevuta n. 25 del 28 luglio 2010) Persona_2
L'attrice chiede poi, oltre al risarcimento per le spese documentate affrontate a seguito dell'intervento, anche il ristoro, da liquidarsi in via equitativa, delle spese sostenute e non documentate per viaggi, trasporti, vitto e alloggio, nonché di quelle che dovranno essere sostenute.
Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2019, n. 8442, ha statuito che “in tema di risarcimento del danno, il giudice, in presenza di sinistri che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Nel caso di specie, è documentalmente provato il ricovero dell'attrice presso la Casa di Cura “Villa Torri” di Bologna, struttura situata a notevole distanza dal luogo di residenza della stessa (Agrigento). È quindi ragionevole ritenere che la paziente abbia dovuto sostenere spese per il trasporto da Agrigento a Catania sia all'andata che al ritorno e che la stessa, anche in ragioni dei gravi problemi nella deambulazione, abbia fatto ricorso all'aiuto dei familiari durante il viaggio di andata e di ritorno.
La liquidazione di tali spese in via equitativa si impone, pertanto, in applicazione dell'art. 1226 c.c., tenuto conto sia della distanza tra Agrigento e Catania sia delle spese sostenute dai familiari che l'hanno accompagnata in occasione del ricovero.
Alla luce di tali considerazioni, il pregiudizio conseguente alle spese per il trasporto da Agrigento a Catania, nonché per il vitto e l'alloggio dei familiari e di tutte le attività connesse al ricovero presso la Casa di Cura “Villa Torri” di Bologna può essere equitativamente liquidato nella misura di € 1.000,00, in quanto congrua rispetto alle circostanze del caso concreto e idonea a compensare il disagio economico subito dall'attrice e dai familiari per le spese di viaggio documentate e per quelle non documentate ma ragionevolmente sostenute in occasione del ricovero fuori regione.
Ne deriva che, per le spese sostenute in seguito all'intervento sostenuto presso va riconosciuta all'attrice a titolo di danno patrimoniale la complessiva CP_1 somma di € 3.125,02.
Al danno come sopra determinato, costituente debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v.
Cass. Civ., SS.UU. n. 557/2009; n. 8521/2007; n. 1712/1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
In conclusione e devono essere condannati al CP_1 Controparte_2 pagamento in solido in favore di della somma di € 8.455,09, a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (24 settembre 2008) e via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici
ISTAT fino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione fino al soddisfacimento del credito.
e devono essere altresì condannati al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore dell'attrice della somma di € 3.125,02, a titolo di danno patrimoniale, oltre la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v.
Cass. Civ., SS.UU. n. 557/2009; n. 8521/2007; n. 1712/1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda, occorre esaminare la domanda con la quale ha chiesto di essere manlevata da CP_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
[...]
Dagli atti di causa emerge che è assicurata in regime di coassicurazione CP_1 da per il 40%, da (oggi Controparte_4 Controparte_8 [...] per il 40%, da per il 10% e Controparte_5 Controparte_3 da (oggi per il 10%. Controparte_9 Controparte_5
Le compagnie hanno chiesto, in applicazione di quanto previsto nel contratto di garanzia, che la domanda di manleva sia contenuta tenendo in considerazione lo scoperto contrattuale del 20%, con il minimo da € 5.000,00 ad un massimo di €
50.000,00 o l'applicazione di una franchigia fissa da € 5.000,00 ad € 50.000,00.
La domanda di manleva proposta da nei confronti delle compagnie CP_1 assicuratrici e Controparte_4 Controparte_5 [...] deve essere accolta nei limiti delle rispettive quote di Controparte_3 coassicurazione, come risultanti dagli atti di causa.
Non può invece essere accolta l'eccezione con la quale le compagnie hanno rilevato che la manleva deve essere contenuta tenendo conto dello scoperto contrattuale del
20%, con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 50.000,00, ovvero dell'applicazione di una franchigia fissa da € 5.000,00 ad € 50.000,00.
Dall'esame dell'art. 6 del contratto di assicurazione, infatti, emerge che la clausola in questione non prevede un'applicazione automatica dello scoperto o della franchigia, ma attribuisce alla compagnia assicuratrice una mera riserva di applicazione: “la
Società si riserva altresì di inserire sui sinistri di R.C. medica uno scoperto del 20% con il minimo da € 5.000,00 ad un massimo di € 50.000,00 per ogni sinistro in funzione della valutazione della singola struttura e della sinistrosità rilevata. In alternativa la Società si riserva l'applicazione di una franchigia fissa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00”.
La formulazione letterale della clausola è chiara nell'attribuire alla compagnia una facoltà, e non un obbligo, di applicare lo scoperto o la franchigia, subordinando tale scelta a una valutazione discrezionale della struttura e della sinistrosità rilevata. Nel caso di specie, le compagnie non hanno fornito prova di aver esercitato tale facoltà, sicché, in assenza di una manifestazione di volontà chiara e tempestiva, la clausola non può operare automaticamente in danno dell'assicurata. ed Controparte_4 Controparte_3 [...]
(già e già , CP_5 Controparte_8 Controparte_9 devono essere, pertanto, condannate nei limiti delle rispettive quote (
[...] per il 40%, per il 10% e Controparte_4 Controparte_3 [...] per il 50%) a manlevare dalle conseguenze Controparte_5 CP_1 risarcitorie derivanti dalla presente sentenza.
Il limitato accoglimento della domanda rispetto alla pretesa azionata (superiore ad €
75.000,00) costituisce grave motivo per compensare nella misura di due terzi tra le parti le spese sia della fase di mediazione, sia di quelle sostenute nel giudizio per CP_1 sia quelle sostenute nel presente giudizio, ponendo il restante terzo – liquidato sulla base del decisum – a carico solidale di di di CP_1 Controparte_2 [...]
di e di Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_3
Tale soluzione trova fondamento nel principio sancito da Cass., Sez. Un., 31 ottobre
2022, n. 32061, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.M. n. 55/2014, “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”. La liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale è dunque subordinata alla prova che tale attività abbia avuto una reale autonomia e rilevanza rispetto a quella giudiziale, e che sia stata effettivamente svolta nell'interesse della parte.
Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'attrice si limita a dimostrare l'invio di lettere di richiesta risarcitoria e di messa in mora nei confronti della struttura sanitaria e del medico, attività che si esaurisce in un mero tentativo di composizione bonaria della controversia e nella predisposizione di atti prodromici all'instaurazione del giudizio. Non risulta, tuttavia, che sia stata svolta una vera e propria attività stragiudiziale autonoma, distinta e ulteriore rispetto a quella giudiziale, né che siano state poste in essere trattative o altre iniziative che abbiano comportato un impegno professionale specifico e separato rispetto alla successiva fase processuale.
In assenza di elementi che dimostrino l'effettivo svolgimento di un'attività stragiudiziale autonoma e rilevante, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un compenso specifico per tale attività.
Le spese per l'assistenza stragiudiziale non possono pertanto essere poste a carico dei convenuti, dovendo ritenersi assorbite nell'attività difensiva svolta in giudizio.
Diversamente va liquidato, come accennato in precedenza, il compenso per la fase di mediazione secondo il medesimo criterio di riparto individuato per le spese legali.
Le spese di c.t.u., sia per la fase di a.t.p. sia per il presente giudizio, devono essere poste interamente a carico di tutte le parti in solido.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna e CP_1 CP_2 al pagamento in solido in favore di della somma di €
[...] Parte_1
8.455,09, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (24 settembre 2008) e via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT fino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione fino al soddisfacimento del credito;
condanna e al pagamento in solido in favore CP_1 Controparte_2 dell'attrice della somma di € 3.125,02, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
condanna ed Controparte_4 Controparte_3 [...]
nei limiti delle rispettive quote indicate in motivazione, a Controparte_5 manlevare dalle conseguenze risarcitorie derivanti dalla presente CP_1 sentenza;
compensa le spese sia della fase di mediazione, sia del procedimento per a.t.p. sia del presente giudizio in ragione di due terzi e condanna Controparte_2 CP_1 ed Controparte_4 Controparte_3 [...] al pagamento in solido della restante quota, liquidata in € 16,66 Controparte_5 per spese ed in € 1.014,33 per compensi della fase di mediazione, in € 741,66 per compensi della fase di a.t.p. ed in € 187,16 per spese ed in € 1.692,33 per compensi del presente giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. ND Di CE ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; pone le spese di c.t.u., sia per la fase di a.t.p. sia per il presente giudizio, interamente a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Messina il 27 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza