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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1941/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3748/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401566623 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento della TaRi e della TEFA per gli anni dal 2018 al 2023. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che l'immobile oggetto d'imposizione è disabitato e inidoneo a produrre rifiuti poiché in attesa di essere ristrutturato. La ricorrente deposita il certificato di residenza da cui risulta abitare, nel periodo considerato, in altro immobile di Roma e il testo di alcune testimonianze le quali confermano quanto affermato. In udienza è stato aggiunto che l'immobile sottoposto a imposizione sarebbe privo di utenze.
2. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, si rileva che, come evidenziato in ricorso, il ricorrente non può obbligato al pagamento di tali tributi per il periodo in cui l'immobile è stato disabitato e in condizioni tali da non poter produrre rifiuti.
3. Va esclusa la maturazione del termine di prescrizione essendo la notifica intervenuta prima del quinquennio
(notifica del 19.12.2024).
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3748/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401566623 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento della TaRi e della TEFA per gli anni dal 2018 al 2023. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che l'immobile oggetto d'imposizione è disabitato e inidoneo a produrre rifiuti poiché in attesa di essere ristrutturato. La ricorrente deposita il certificato di residenza da cui risulta abitare, nel periodo considerato, in altro immobile di Roma e il testo di alcune testimonianze le quali confermano quanto affermato. In udienza è stato aggiunto che l'immobile sottoposto a imposizione sarebbe privo di utenze.
2. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, si rileva che, come evidenziato in ricorso, il ricorrente non può obbligato al pagamento di tali tributi per il periodo in cui l'immobile è stato disabitato e in condizioni tali da non poter produrre rifiuti.
3. Va esclusa la maturazione del termine di prescrizione essendo la notifica intervenuta prima del quinquennio
(notifica del 19.12.2024).
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio.