Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1574/2024
Udienza del 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1574/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parretta
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 legge n. 222/1984) – riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo – giudizio di merito a seguito di A.T.P.
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Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/06/2024, , all'esito Parte_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 708/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la
C.T.U. espletata dal Dott. , ha introdotto il presente giudizio Persona_1 di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 legge n. 222 del 1984) poiché affetto da patologie che - secondo la sua prospettazione - determinerebbero la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini professionali (operaio generico).
1.1. Il Giudizio di ATP (R.G. n. 708/2023) veniva dapprima riunito a quello iscritto al R.G. n. 679/2023, pure introdotto dal ricorrente per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%.
Successivamente, i due giudizi, su istanza del ricorrente, venivano però separati, intendendo questi presentare la dichiarazione di dissenso limitatamente all'accertamento peritale relativo all'assegno ordinario (RG.
n. 708/2023), oggetto del presente giudizio di merito.
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 679/2023, il CTU riconosceva, infatti, che la gravità delle patologie da cui è affetto il determina una invalidità Pt_1 totale pari al 77%, a decorrere dal mese di luglio 2022 (data di presentazione della domanda amministrativa). Detto accertamento è stato
(incontestatamente) omologato, non essendo stata presentata dichiarazione di dissenso da alcuna delle parti.
1.2. Il medesimo CTU, in relazione all'assegno ordinario di invalidità
(legge n. 222/1984) ha invece ritenuto che il ricorrente non presenti menomazioni fisiche o mentali tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, inferiore ad un terzo (si veda la relazione di CTU depositata nel fasc. n.
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708/2023 in data 09/01/2024).
1.3. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia
“accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, il diritto … all'assegno di cui alla suddetta norma, in misura di legge e con decorrenza sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.04.2022) e per l'effetto riconoscerne, mediante sentenza, il beneficio, per come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio” e che, l' venga condannato al CP_1 pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità e CP_1 improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso oltre ad essere ammissibile (in quanto tempestivo e contenente specifiche censure alla relazione di C.T.U.) è fondato nei limiti che di seguito si specificano (ovvero con riferimento all'accertamento del requisito sanitario), mentre deve essere rigettata la domanda di condanna.
4. Il ricorrente ha evidenziato che «La CTU redatta dal Dott.
[...]
, nel giudizio RG 708/2023, non è condivisibile in quanto viziata da Per_1 diverse contraddizioni diagnostico valutative ed è, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta.
Infatti, per come si evince dall'allegato parere sanitario reso dal consulente di parte del sig. , Dott. (all. 13), la relazione Pt_1 Persona_2 redatta dal nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. Persona_1 appare carente sia sotto il profilo clinico che sotto il profilo medico-legale.
In particolare, lo stesso sottolinea come l'elaborato sia errato, insufficiente e privo dei motivi oltre che carente delle risposte ai quesiti posti dal
Giudice.
Il contenuto della relazione, a parere del consulente tecnico di parte, risulta privo oltretutto di qualsivoglia valutazione medico legale circa la capacità di lavoro del sig. , operaio generico. Pt_1
In particolare evidenzia il ctp che in ambito di invalidità pensionabile il giudizio valutativo deve si, essere ancorato alla situazione biologica
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oggettivamente rilevabile, ma deve necessariamente tener conto di quei fattori soggettivi, quali l'età, il sesso, la preparazione culturale e professionale, l'esperienza lavorativa e l'adattabilità del soggetto ad attività diverse da quell'esercitata nel momento del giudizio stesso, fattori che nel loro complesso, secondo il comune patrimonio della dottrina e dell'esperienza medico legale costituiscono le occupazioni confacenti.
Infatti, per come risulta dal mero raffronto tra le due CTU depositate dal
Dott. , quella relativa al giudizio di invalidità civile (all. 5) e quella Per_1 relativa all'assegno L. 222/84 (all. 4) le due perizie sono identiche tranne nell'ultima pagina prima delle conclusioni nella quale il CTU si limita ad affermare: […]
Orbene, come noto i requisiti previsti dalla legge n.222/1984 prevedono, da un lato, “la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo”, con conseguente riduzione della capacità di guadagno in base alla condizione sociale ed economica dell'ambiente, dall'altro lato che le occupazioni lavorative siano “confacenti alle proprie attitudini”. L'attitudine consiste “nella disposizione individuale somatica o psicosomatica innata, che grazie a processi di maturazione e di apprendimento si manifesta con l'idoneità all'esplicazione di un'attività redditizia semplice o complessa.
L'incapacità di lavoro “richiede una valutazione individuale ed attitudinale determinando caso per caso la rosa di attività che eventualmente ancora si addicono al soggetto minorato senza pericolo, usura o declassamento degradante”. Inoltre, occorre considerare le caratteristiche del mercato valutando l'opportunità del portatore di infermità di trovare ugualmente un'utile collocazione. Pertanto, è necessario considerare non solo l'età anagrafica ma il titolo di studio ed il contesto di riferimento per accertare la possibilità di effettuare attività lavorative alternative
“confacenti alle proprie attitudini”.
L'incapacità richiesta dalla legge, al fine di ottenere l'assegno ordinario di Invalidità, è riferita non ad un lavoro astrattamente generico, né al
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lavoro specificamente svolto, ma all'insieme costituito dalle attività che il soggetto ha già esercitato e da quelle che, in base al profilo comprensivo della sua validità psicofisica, delle sue attitudini, della sua preparazione tecnico-professionale, e per affinità alle occupazioni precedenti, egli può ancora svolgere senza ulteriore logoramento o impraticabile riaddestramento. Col trascorrere degli anni le occupazioni confacenti tendono a restringersi, causa il crescente perfezionamento (almeno di norma) in un determinato campo lavorativo o professionale ed il contemporaneo depauperamento di conoscenze e/o di possibilità professionali ed occupazionali in campi di attività diversi da quello abitualmente prestato;
fintanto che le stesse occupazioni confacenti tendono - ad una certa età - a coincidere con la sola mansione abitualmente prestata, stante una sorta di "esaurimento" delle concrete possibilità di dedicarsi ad altre attività, ancorché affini. Nel caso de quo il sig. ha un grado di istruzione medio/basso (licenza Parte_1 media), al momento della presentazione della domanda amministrativa aveva già 56 e lavorava con la qualifica di operaio generico svolgendo l'attività di mulettista che riduce le possibilità pratiche di un ricondizionamento a nuovi campi di lavoro, in un contesto quale il sud
Italia.
Le gravi patologie di cui è affetto ovvero “scompenso cardiaco con funzione ventricolare sinistra depressa, anginamicrovascolare, bicuspidia aortica con aneurisma aorta ascendente, sindrome delle apnee notturne di grado moderato. ipoacusia percettiva bilaterale di entità medio-grave, sindrome ansioso depressiva” (peraltro, dal ctu completamente ignorata), sono permanenti, irreversibili e progressivamente peggiorativi e comportano sia un ridimensionamento sia una perdita delle attitudini originarie che acquisite.
Occorre specificare che negli accertamenti per l'invalidità lavorativa è necessario accertare in quale misura le patologie accertate influiscono sulle capacità di lavoro dell'assicurato partendo inevitabilmente e necessariamente dall'attività
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lavorativa svolta dall'assicurato e, pertanto, è necessario raccogliere una congrua e dettagliata anamnesi lavorativa utile a comprendere dove, per quanto tempo, come e con quali mansioni il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa. […]
Orbene nella consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dott. Persona_1 non v'è alcun cenno all'anamnesi lavorativa del Sig. , non risulta per Pt_1 quanto tempo ha svolto detta attività, da quanto tempo non lavora e perché non lavora. Peraltro, nella valutazione dell'inabilità lavorativa trattandosi di occupazioni confacenti le proprie attitudini bisogna valutare nel complesso l'incidenza delle patologie accertate su un lavoratore professionalmente attivo.
Da ciò ne deriva che il parere medico espresso dal consulente Dott.
risulta essere viziato in quanto in assenza di dati sull'attività Per_1 lavorativa svolta dal è palese l'impossibilità oggettiva di definire Pt_1 correttamente il caso alla luce della L. 222/84.
Infatti, non v'è dubbio alcuno che in un operaio patologie così importanti a carico dell'apparato cardiovascolaree e respiratorio, documentalmente accertate, già di per sé in modo inequivocabile rendono la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dell'assicurata, ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
Nel caso de quo, è evidente che il CTU Dott. non Persona_1 abbia in alcun modo considerato e valutato la sussistenza dei presupposti della L. 222/84» (pagg.
3-6 del ricorso).
5. In effetti, tali censure, che rispettano il requisito delle specificità, sono anche condivisibili poiché il CTU nel valutare il requisito sanitario si è limitato a osservare quanto segue:
«Durante la visita peritale il ricorrente ha riferito astenia e facile esaurimento muscolare durante esercizio fisico. Ha riferito, inoltre, di aver conseguito la licenza media e di [aver] lavorato fino al 2020 come operaio generico presso azienda tipografica. Attualmente riferisce di essere disoccupato. Dalla disamina della documentazione sanitaria si evince la presenza di scompenso cardiaco con funzione ventricolare sinistra ai limiti
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inferiori della norma che, dalle varie indagini ecocardiografiche finora eseguita, oscilla tra il 45 ed il 50% con trend in stabile miglioramento, non correlato a coronaropatia e/o valvulopatia emodinamicamente significative, pur in presenza di bicuspidia aortica. Inoltre, la presenza di apnee notturne, seppur di grado moderato, certamente peggiorano la sintomatologia riferita.
Nel caso in cui debba essere valutata la capacità lavorativa, intesa come espressione di un rendimento meccanico dell'efficienza psico-fisica del soggetto, in relazione all'eventuale concessione del beneficio pensionistico della Legge n. 222 del 1984, è necessario che questa sia analizzata in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Con tale termine si intende la disposizione individuale somatica o psicosomatica innata, che grazie a processi di maturazione e di apprendimento si manifesta con l'idoneità all'esplicazione di un'attività redditizia semplice o complessa. L'incapacità di lavoro non va riferita al lavoro specifico abitualmente espletato e neppure ad un lavoro qualsiasi, generico e del tutto indifferenziato, ma richiede una valutazione individuale ed attitudinale, determinando caso per caso la rosa di attività che eventualmente ancora si addicono al soggetto minorato senza pericolo, usura o declassamento degradante. Alla luce di quanto finora esposto, appare chiaro che il parere medico e solo questo, rappresenta il momento necessario per vagliare tali argomentazioni»
(pagg.
9-10 della relazione di CTU).
5.1. Il perito dell'Ufficio ha quindi così concluso: Dalla valutazione clinica delle principali comorbidità documentate, si ritiene che il sig. non Pt_1 presenti menomazioni fisiche o mentali tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, inferiore ad un terzo.
5.2. Tali conclusioni si pongono, però, in palese contraddizione con l'accertamento compiuto dal medesimo CTU ai fini dell'invalidità civile nel procedimento per ATP iscritto al R.G. n. 679/2023 (doc. n. 05 allegato al ricorso), all'esito del quale il medesimo perito ha ritenuto il ricorrente invalido al 77%.
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In sintesi, era stato lo stesso CTU ad accertare una invalidità superiore al 67% ovvero una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3
(essendo la validità della persona ridotta al 23%, quindi inferiore al 33%).
5.3. D'altronde, il D.M. 5 febbraio 1992 precisa espressamente (nella
“Prima parte”), con riferimento alle “Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità”, che «La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente. Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa».
Ne consegue che non vi sono dubbi, alla luce dell'accertamento tecnico compiuto ai fini dell'invalidità civile, sulla riduzione della capacità di lavoro del ricorrente a meno di un terzo (essendo il predetto invalido civile al
77%, quindi superiore a 2/3 ovvero al 67%), sicché deve essere accertata la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222/1984), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29/04/2022).
Il ricorrente svolge, infatti, attività di tipo manuale (operaio generico) ed ha conseguito, come titolo di studio, solo la licenza media: egli non ha, pertanto, la possibilità di svolgere un'attività lavorativa di tipo impiegatizio o intellettuale, che sarebbe meno faticosa per le sue condizioni di salute.
6. Non può essere invece accolta la domanda finalizzata a conseguire il pagamento della prestazione e dei relativi arretrati.
Come correttamente evidenziato dall' , lo speciale procedimento ex CP_1 art. 445 bis cod. proc. civ. è diretto solo ed esclusivamente all'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (in tal senso, Cass. ord. n. 17787/2020, secondo cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad
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accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici).
Resta impregiudicata, quindi, l'ulteriore verifica di tutti gli altri requisiti previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Come è noto, l'assegno ordinario di invalidità presuppone, infatti, anche l'esistenza di ulteriori requisiti previdenziali/amministrativi, il cui accertamento resta estraneo alla presente controversia. Tale verifica sarà ovviamente effettuata dall' successivamente al passaggio in giudicato CP_1 della presente sentenza e, in caso di contestazione, potrà essere, a sua volta, oggetto di eventuale autonomo accertamento in sede giudiziale.
7. Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ad eccezione delle spese di CTU che, nei rapporti tra le parti medesime, vanno ora poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che la capacità di lavoro del ricorrente
, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è Parte_1 ridotta in modo permanente a meno di un terzo e che, pertanto, il ricorrente è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 legge n. 222 del 1984) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(29/04/2022);
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di C.T.U. che vengono poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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