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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 128/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
P.I. , in persona del Presidente del C.d.A. – legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, dr. , con sede in Cinquefrondi alla via Vittorio Veneto n. Parte_2
141, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Tigani, c.f. pec: C.F._1
fax 0966.614657 unitamente al quale è elettivamente Email_1 domiciliata in Reggio Calabria. via del Gelsomino n. 37 presso lo studio dell'avv.
Gianpaolo Catanzariti.
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e nata a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._3 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...] il [...], c.f. , e Persona_1 C.F._4
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._5 tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dagli
Avvocati Pierfrancesco Ciancia, c.f. , pec: C.F._6
e Rosanna Femia, c.f. Email_2 , pec: ed elettivamente domiciliati C.F._7 Email_3 presso lo studio di quest'ultima in Marina di Gioiosa NI, via Venezia n.5, fax
02.59902534.
Appellati
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], isolato CP_4
408 (con domicilio in Siderno, via dei Colli, n. 120), rappresentato e difeso dall'avv.
Alfredo Cappelleri, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._8 studio, in EL Ionica (RC), via E. Fermi n. 4, fax 3335962484, pec:
Email_4
Appellato
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._9
nata a [...] l'[...], c.f. , CP_5 C.F._10 CP_6
nata a [...] l'[...], c.f. e nata a
[...] C.F._11 CP_7
Cittanova il 24.12.1968, c.f. nella qualità di eredi della Dr.ssa C.F._12
. Persona_2
Appellati contumaci
(C.F. , già , Controparte_8 P.IVA_2 Controparte_9 con sede in Milano al Corso Magenta n. 10, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore.
Appellata contumace
Controparte_10
, C.F. con sede in
[...] P.IVA_3
Genova alla Piazza Piccapietra 73/1, in persona del Commissario Liquidatore.
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, in composizione monocratica, n. 760/2019, pubblicata il 29.7.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/25 Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 4/11/2013, i coniugi CP_1
e in proprio e in rappresentanza dei figli minori e
[...] CP_2 Per_1 CP_3 convenivano in giudizio la al fine di sentirne dichiarare la Controparte_11 responsabilità per i danni – patrimoniali e non - conseguenti alle lesioni patite dal piccolo in occasione della nascita, avvenuta il 16/08/2007, rimasto affetto da Persona_1 grave handicap. In particolare, gli attori esponevano che, in data 15.8.2007, la gestante veniva ricoverata presso il reparto di ostetricia della CP_2 Controparte_11
, con la diagnosi di “Gravidanza a termine iperpiressia”; immediatamente dopo il
[...] ricovero, alle ore 10.15, la paziente veniva sottoposta ad un primo tracciato cardiotocografico, in cui si evidenziava “PCF tra 160/180 B7min, con una decelerazione tardiva in presenza di attività contrattile ritmica, seppur blanda, acme 40”; un secondo tracciato, cui ne seguivano altri, veniva ripetuto soltanto alle successive ore 20,53, quindi dopo circa 10 ore dal precedente;
seguivano ulteriori tracciati fino alle successive ore 1.35 del 16.8.2007, allorquando si decideva di procedere a parto cesareo d'urgenza “per cardiotocografia non rassicurante”. Lamentavano quindi il vuoto assistenziale, di oltre dieci ore, intercorso tra il primo e il secondo tracciato cardiotocografico, intervallo durante il quale il personale medico avrebbe omesso gli opportuni accertamenti e ritardato il taglio cesareo, che avrebbero scongiurato il verificarsi delle gravi menomazioni a carico del minore. Adducevano altresì comportamenti “poco ortodossi” del personale sanitario anche successivamente al parto, segnalando che, nonostante tutte le ecografie effettuate sul neonato evidenziassero una “ipercogenicità periventricolare ed al trigolo bilateralmente più accentuata a sinistra”, lo sottoponevano a visita neuropsichiatrica infantile e a tac cerebrale solo in data 10/9/2007. Inoltre, evidenziavano la lacunosità e incompletezza della cartella clinica nella quale veniva pure indicato un indice di “APGAR” pari a 9 (neonato in pieno benessere), assolutamente inverosimile, e la carenza di consenso informato.
Con comparsa depositata in data 22/01/2014 si costituiva in giudizio la CP_11
, la quale chiedeva il rigetto delle domande formulate dagli attori, infondate in
[...] fatto ed in diritto, e il differimento dell'udienza per la citazione dei terzi dott. , CP_4 medico ginecologo, e dott. ssa medico neonatologo, per quanto di Persona_2 rispettiva competenza, nonché della Controparte_10
. Nel merito, negava la riconducibilità dei danni
[...] lamentati dagli attori alla negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari che avevano assistito la partoriente e il neonato, ovvero a responsabilità, diretta ed indiretta, della pag. 3/25 medesima struttura sanitaria convenuta. In via subordinata, eccepiva che l'eventuale responsabilità soggettiva dell'evento fosse attribuita al comportamento dei medici suindicati, citati ex art. 269 c.p.c. In via ulteriormente subordinata, contestava anche la quantificazione del danno, da ricondurre nei limiti del pregiudizio economico effettivamente provato in corso di causa.
Il dott. si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda CP_4 attorea e di quella di garanzia, non essendovi stata alcuna omissione di assistenza alla partoriente né alcuna sottovalutazione dello stato di salute del feto. Lo stesso affermava di aver provveduto, durante il proprio turno (ore 8:00/20:00 del 15.08.2007) a curare la gestante somministrandole la dovuta cura antibiotica ed antipiretica per lo stato febbrile e ad eseguire il primo tracciato cardiotografico, dal quale emergeva una normale reattività del feto, che non giustificava un taglio cesareo. Evidenziava che, in seguito al sesto tracciato, al primo segnale evidente di sofferenza fetale, si procedeva a taglio cesareo e che il neonato presentava un indice Apgar pari a 9/10, segno evidente di benessere. Contestava
l'esistenza di lacune nella cartella clinica e la mancanza di consenso informato, reso per l'anestesia e superfluo per il taglio cesareo, stante l'urgenza del caso. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande di parte attrice e, in via subordinata, della chiamata in garanzia, nonché di liquidare il danno nei limiti del pregiudizio dimostrato.
Si costituiva anche la dott. ssa la quale, dopo la preliminare Persona_2 richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice,
[...]
, rilevava nel merito che, secondo la stessa prospettazione attorea, Controparte_9
l'evento dannoso non si sarebbe verificato nel corso del ricovero in neonatologia, ma durante il parto;
in subordine, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, infine, contestava la quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
, costituitasi in giudizio, ribadiva l'eccezione di prescrizione Controparte_12 quinquennale del diritto e deduceva l'insussistenza di responsabilità in capo alla propria assistita;
in subordine eccepiva il mancato assolvimento dell'onere della prova in ambito assicurativo e l'inoperatività della polizza, stipulata il 31.12.2013, poiché riferita ad accadimenti antecedenti alla data di retroattività di 5 anni. In via di estremo subordine, chiedeva accertarsi la quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurata dott. ssa previa detrazione della franchigia e nei limiti del massimale pari ad euro Per_2
5.000.000,00.
pag. 4/25 La Controparte_10 rimaneva contumace.
[...]
In corso di causa, veniva disposta ed espletata c.t.u. medico-legale mentre la richiesta di prova testimoniale veniva rigettata.
A seguito dell'interruzione del giudizio per il decesso della Dott. ssa il Per_2 processo veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi, i quali si costituivano in giudizio ribadendo le difese della propria dante causa.
Infine, veniva rigettata la richiesta di chiarimenti al c.t.u. e autorizzata la rimessione in termini per la produzione documentale, richiesta dai convenuti, inerente alle prestazioni
INPS in favore del minore Persona_1
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, riconosceva la responsabilità esclusiva dei sanitari della casa di cura Pt_1
” delle lesioni cagionate al piccolo quantificando il danno
[...] Persona_1 biologico nella misura dell'85%. Accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando al pagamento delle somme risarcitorie così quantificate: << a) in Parte_1 favore degli attori e nella qualità di genitori Controparte_1 CP_13 esercenti la patria potestà sul minore , la complessiva somma di euro Persona_1
1.027.011,00, per danno non patrimoniale e inabilità temporanea, già all'attualità, oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento della nascita (16.8.2007) e via via annualmente rivalutata fino al soddisfo, e di euro 144.232,5 a titolo di danno patrimoniale futuro, con interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda (4.11.2013);
b) in favore degli attori, e in proprio, della somma di Controparte_1 CP_2 euro 166.000,00 ciascuno, già all'attualità, oltre interessi legali sulle somme devalutate al momento dell'evento (16.8.2007) e via via annualmente rivalutate fino al soddisfo, ed oltre al rimborso delle spese mediche, pari all'attualità ad euro 8.000,00;>>. Dichiarava inammissibile la domanda di garanzia proposta dalla convenuta “ ” nei confronti Parte_1
CP_1 della compagnia assicurativa in l.c.a. mentre accoglieva quella proposta nei confronti del dr. e, per l'effetto, lo condannava a rimborsare gli esborsi dalla stessa CP_4 sostenuti in favore degli attori in esecuzione della presente sentenza. Rigettava ogni altra domanda. Infine, condannava a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori e Parte_1 le compensava tra le altre parti.
§
pag. 5/25 Con atto iscritto a ruolo il 25 febbraio 2020 la casa di cura ” ha proposto Parte_1 appello, affidato ai motivi che saranno meglio illustrati nel prosieguo della trattazione, e chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente incassato dagli attori in esecuzione della stessa. Ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la rinnovazione della CTU già espletata innanzi al Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25 novembre 2020 CP_1
e si sono costituiti in appello contestando integralmente
[...] CP_2
l'impugnazione proposta e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 10 giugno 2021, questa Corte ha dichiarato la contumacia di e tutti nella qualità di Parte_2 CP_5 CP_6 CP_7 eredi di e (già Persona_2 CP_4 Controparte_8 Controparte_9
), ritualmente citati a comparire e non costituiti nel presente grado di giudizio.
[...]
Inoltre, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, contenuta nell'atto di appello, perché oggetto di rinuncia da parte del proponente.
Con ordinanza depositata il 4 aprile 2022 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
disponendo, invece, in merito alle Controparte_10 richieste istruttorie, la trattazione unitamente al merito e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 aprile 2023.
Con ordinanza depositata il 24 aprile 2023 la trattazione è stata differita all'udienza collegiale del 14/11/2024 per i medesimi adempimenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024 l'appellato dott. si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, declinando la propria CP_4 responsabilità, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, hanno insistito nelle proprie eccezioni e richieste.
Con ordinanza depositata il 17 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 6/25 Col primo motivo l'appellante ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 115 c.p.c., per avere utilizzato ai fini della decisione le Linee guida di assistenza alla gravidanza ed al parto fisiologico, redatte dall'Agenzia per i Servizi Sanitari regionali (ASSR2004), sostenendo trattarsi di documento mai acquisito agli atti causa.
Hanno quindi spiegato che, “invero, la rilevanza processuale di dette Linee Guida è emersa a seguito del deposito della relazione di CTU da parte del Prof. atteso che Per_3
l'ausiliario ha maturato la propria opinione ed espresso le proprie conclusioni proprio facendo continuo riferimento a tale documento”.
Gli appellati hanno contestato l'assunto di parte appellante volto ad assimilare le linee guida alle prove cui si riferisce l'art. 115 c.p.c., posto che, per la loro ontologica essenza, le raccomandazioni delle linee guida in materia sanitaria giammai potrebbero ritenersi prove o documenti di fatti essendo, piuttosto, evidenze tecnico-scientifiche facenti parte del patrimonio professionale del personale medico e sanitario. Hanno poi richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., può ̀ acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti (…)>> (citando Cass. ord. 19 agosto 2020 n. 17304).
Col secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l'interruzione, da parte dei sanitari della del monitoraggio Controparte_11 cardiotocografico sul nascituro, abbia costituto una condotta colpevolmente omissiva, in quanto irrispettosa delle prescrizioni dettate dalle linee guida ASSR 2004, che ha impedito l'anticipazione del parto causando l'evento dannoso, protraendo gli effetti pregiudizievoli provocati al feto dallo stato di iperpiressia della gestante. L'appellante ha quindi sostenuto che il relativo percorso logico argomentativo non merita di essere condiviso, perché irrimediabilmente inficiato dai macroscopici errori in fatto e diritto.
In particolare, l'appellante ha contestato l'applicabilità al caso in esame delle citate “Linee
Guida di Assistenza alla gravidanza ed al parto fisiologico” (ASSR 2004) trattandosi di indicazioni dettate per le fasi del travaglio e del parto, mentre nella fattispecie la paziente versava nella diversa fase di gravidanza a termine “ante travaglio”.
Partendo da tale presupposto, ha dedotto che - come sarebbe desumibile dalle Linee Guida per il “Monitoraggio cardiotocografico in travaglio” approvate dalla
[...]
dall' Controparte_14 Controparte_15
e dall' nel 2018 -il
[...] Controparte_16
pag. 7/25 pattern del tracciato CTG eseguito dalle 10.05 alle 10.24 del 15.08.2007 non può essere considerato “non rassicurante” (né ovviamente patologico). Ha quindi contestato, sotto diversi profili, le deduzioni della c.t.u. e della sentenza di primo grado. In particolare, ha sostenuto che l'affermazione del CTU (e del giudice) secondo cui la febbre materna oscillante tra i 37° e i 38° avrebbe costituito una concausa nella produzione del danno cerebrale del feto sarebbe ipotesi congetturale, probabilisticamente non più attendibile rispetto all'ipotesi alternativa secondo cui l'insulto possa essersi verificato in epoca antecedente al ricovero, ad esempio a causa di una noxa patogena su base infettiva, e che non esiste evidenza scientifica idonea supportare la tesi del Tribunale secondo cui l'anticipazione del parto avrebbe evitato o quantomeno contenuto il danno.
Gli appellati per contro, hanno replicato che l'iperpiressia materna CP_17 rappresenta un fattore di pericolo per il feto, sia in travaglio di parto che in quelle gravidanze a termine, dove ancora non sono iniziate le modificazioni materne e fetali, secondarie alle fasi del travaglio di parto. Hanno quindi evidenziato che a fronte della tachicardia rilevata e di un tracciato CTG non rassicurante, registrato su una gestante a 40 settimane + 2 giorni di gravidanza e in assenza delle modifiche tipiche del travaglio di parto, la buona pratica imponeva di ritenere o almeno sospettare l'esistenza di una sofferenza fetale e indurli ad adottare un continuo monitoraggio delle condizioni fetali e procedere tempestivamente al taglio cesareo.
Gli stessi appellati hanno poi criticato il richiamo fatto da parte appellante alle Linee guida
2018, rilevandone la contraddittorietà rispetto alla censura proposta col primo motivo ed evidenziando, soprattutto, l'inapplicabilità delle stesse linee guida al caso concreto, in quanto elaborate undici anni dopo i fatti di causa.
Hanno quindi sostenuto che le due decelerazioni registrate nel primo esame cardiotocografico, in una gestante non in travaglio di parto, erano in confutabilmente indicative di una sofferenza ipossica di lieve – media entità, che avrebbe dovuto indurre i sanitari, non solo ad una sorveglianza attenta, ma anche alla predisposizione del taglio cesareo urgente, qualora si fosse verificata la persistenza dell'ipossia; invece, nella fattispecie vi fu un silenzio clinico di ben dieci ore prima che fosse effettuato un secondo tracciato, eseguito soltanto alle successive ore 20.47.
Hanno poi definito inconsistenti le ulteriori argomentazioni volte a mettere in dubbio il nesso eziologico tra le denunciate omissioni e il danno riportato dal neonato. In particolare, hanno osservato che, qualora il danno cerebrale fosse stato secondario alla piastrinopenia pag. 8/25 ed all'allungamento del PTT (come ipotizzato dall'appellante) il nascituro avrebbe dovuto presentare delle lesioni cerebrale di tipo ipossico, determinate da uno stato emorragico e non ischemico. Inoltre, hanno avversato l'ulteriore ipotesi secondo cui l'insulto cerebrale possa essersi verificato in epoca antecedente al ricovero, a causa di una non meglio identificata noxa patogena, posto che la temperatura materna di 39,8° venne rilevata dai sanitari della stessa Casa di cura alle ore 09.45 del 15.08.2007, allorquando la gestante era già ricoverata.
Il dott. si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_4 soltanto il 12.11.2024, ha rappresentato di avere svolto il turno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 15.08.2007 e che il primo tracciato cardiotografico, iniziato alle ore 10:05, evidenziava una normale reattività del feto, con una lieve tachicardia imputabile allo stato febbrile della madre e che tale situazione imponeva ai sanitari un continuo controllo della temperatura corporea, ma non l'effettuazione di un intervento cesareo. Anche i successivi tracciati, eseguiti a distanza di dieci ore dal primo, rivelavano una normale reattività del feto, tanto che lo stesso Dott. veniva allertato dopo l'effettuazione del sesto tracciato, al fine CP_4 di intervenire con taglio cesareo, avendo i sanitari di turno constatato il primo segnale evidente di sofferenza fetale.
Il feto, poi, nasceva vivo, con un peso di gr. 3440 e il neonatologo di turno gli attribuiva un indice di Apgar valutato nella misura di 9/9, punteggio che non evidenzia la presenza di alcuna patologia e, di conseguenza, esclude il nesso di causalità tra il periodo antecedente al parto e l'evento dannoso.
Ha poi sostenuto di avere costantemente monitorato le condizioni della partoriente e del feto per tutto il corso della gravidanza, durante la quale non si manifestavano problematiche di natura patologica, tanto che i controlli ecografici effettuati in corrispondenza della 11°, 22°, 33° e 36° settimana, unitamente agli altri esami strumentali, evidenziavano una regolare crescita del feto e un soddisfacente stato di salute della madre.
Ha altresì ribadito l'inapplicabilità al caso di specie delle linee guida ASSR 2004, non essendo la donna in travaglio di parto, e sostenuto non potersi ravvisare correlazione tra la mancata esecuzione dei monitoraggi continui e i danni riportai dal minore , atteso CP_1 che anche il tracciato eseguito a distanza di dieci ore dal primo non sarebbe stato determinante al fine di procedere al taglio cesareo, eseguito dopo ulteriori accertamenti. Ha evidenziato, infine, come alla condotta dello stesso dott. , ad avviso del c.t.u. CP_4 inappropriata, non possano comunque essere imputate le conseguenze dannose subite dal pag. 9/25 minore, stante l'assoluta incertezza su altri fattori causali e sull'epoca della loro insorgenza.
I suddetti motivi di appello, stanti i reciproci profili di collegamento, possono essere trattati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e devono essere respinti.
In via preliminare, deve rilevarsi che le deduzioni difensive formulate dal dott. CP_4 nella comparsa di costituzione e risposta depositata in limine all'ultima udienza (del
14.11.2024), non possono valere come appello incidentale di fatto, evidentemente tardivo, avverso le correlate statuizioni della sentenza di primo grado, già passate in giudicato in parte qua.
Passando al merito, con riferimento al primo motivo di appello, è assunto consolidato, infatti, che il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., possa acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21926 del 30/07/2021, Rv. 662060 - 01).
Inoltre, giova ricordare che, le linee guida costituiscono “raccomandazioni di comportamento clinico”, le quali, pur potendo rappresentare un utile parametro ancorare la valutazione medico legale, non costituiscono mezzo di prova dei fatti soggetto alle regole di cui all'art. 115 c.p.c. Peraltro, anche in ragione di quanto si dirà appresso, le questioni dedotte da parte appellante in merito alla non utilizzabilità e non applicabilità nel caso di specie delle linee guida del 2004, richiamate dal c.t.u. e dalla sentenza di primo grado, sono assorbite dalla considerazione che – anche a prescindere dalle indicazioni fornita dalle predette linee guida – il dedotto vuoto assistenziale, alla luce dell'iperpiressia della madre, rilevate sin dal momento del ricovero, e delle risultanze non rassicuranti del primo tracciato cardiotocografico, integra un contegno meritevole di censura al quale sono causalmente correlabili, nei termini di probabilità necessarie e sufficienti in questa sede, i gravi postumi invalidanti riportati dal piccolo Persona_1
Passando all'esame del secondo motivo, è noto che l'accettazione del paziente in una struttura deputata ad offrire assistenza sanitaria-ospedaliera comporta la costituzione di un contratto “di prestazione d'opera atipico di spedalità”. Dunque, la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale e la casa di cura può essere chiamata a rispondere sia ai pag. 10/25 sensi dell'art. 1218 c.c., nel caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni che caratterizzano tale contratto, sia ai sensi dell'art. 1228 c.c., per l'attività del personale medico e paramedico. La struttura sanitaria è quindi direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa posta in essere dal medico della cui attività essa si è avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale.
La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità esclusiva dei sanitari della
[...]
per le lesioni riportate dal piccolo e condannato Controparte_11 Persona_1 quest'ultima al risarcimento dei danni come ivi liquidati e accolto la domanda di garanzia proposta dalla medesima convenuta nei confronti del Dott. . CP_4
Le doglianze dell'odierna appellante circa la non pertinenza al caso di specie delle indicazioni delle Linee Guida di Assistenza alla gravidanza ed al parto fisiologico del 2004
(ASSR), non colgono nel segno, come pure il riferimento fatto dalla stessa appellante alle più recenti Linee Guida per il “Monitoraggio cardiotocografico in travaglio” approvate nel
2018 dalla dall' CP_14 Controparte_14 [...]
e dall' Controparte_15 Controparte_15 [...]
Controparte_16
In via preliminare, merita di essere evidenziata la contraddizione in cui incorre la stessa appellante nella misura in cui, per un verso, censura la sentenza di primo grado contestando l'applicabilità al caso di specie delle Linee giuda del 2004, in quanto inerenti alla fase del travaglio, mentre, per altro verso, richiama le citate Linee guida del 2018, anch'esse dettate per il “Monitoraggio cardiotocografico in travaglio”.
Il punto della questione è piuttosto un altro, dovendosi tenere presente che la paziente venne ricoverata presso il reparto di ostetricia della con la diagnosi Controparte_11 di “Gravidanza a termine iperpiressia” e cha la temperatura materna, rilevata dai sanitari della stessa Casa di cura alle ore 09.45 del 15.08.2007, era pari a 39,8°, su una gestante alla
40 sett. + 2 gg., quindi ormai molto prossima al parto a termine.
Al primo monitoraggio cardiotocografico, eseguito dalle ore 10:05 alle ore 10:24 circa dello stesso 15.08.2007, si registrava il seguente referto: “2 decelerazioni variabili di lieve-media entità, in seguito alle quali comunque la frequenza risale nei valori della norma. La frequenza cardiaca fetale basale risulta ai limiti superiori (tachicardia lieve)
160 bpm, accelerazioni presenti, variabilità nella norma” (pag. 34 ctu).
pag. 11/25 Posto quanto sopra, il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha osservato testualmente che “Va sottolineata preliminarmente una carenza di controllo delle condizioni fetali dalle ore 10:24 alle ore 20:47, gap temporale in cui inescusabilmente, nonostante la presenza nella gestante di iperpiressia, non è stato effettuato alcun monitoraggio cardiotocografico. A tal proposito si riportano le Linee Guida di Assistenza alla gravidanza ed al parto fisiologico redatte dall'Agenzia per i Servizi Sanitari regionali
(ASSR2004) in cui emerge come la presenza di iperpiressia materna debba essere considerata un fattore di rischio per indicare il monitoraggio continuo”.
Lo stesso c.t.u. ha anche precisato che “Sebbene sia utile indicare come la febbre non abbia avuto un decorso persistente per tutta la giornata del 15/8/2007, è stata infatti rilevata e trattata attraverso l'uso di un antipiretico di prima scelta (Paracetamolo) e antibiotico a largo spettro (Unasyn endovena), non si può condividere certamente la scelta di non monitorare le condizioni fetali dalle 10,24 fino alle 20,47 del giorno 15.08.07, per più di 10 ore”.
Pur avendo richiamato le citate linee guida del 2004, il c.t.u. ha opportunamente ritenuto di illustrare gli effetti dell'iperpiressia sulle condizioni fetali in gravidanza a termine, quindi analoghe a quelle del caso di specie. Al riguardo, il c.t.u. ha spiegato che “La temperatura corporea materna rappresenta un buon indicatore della temperatura uterina. In particolare si calcola che la temperatura all'interno dell'utero sia di circa 0.8°C superiore rispetto alla temperatura orale materna. Se si considera poi che la temperatura cerebrale fetale è ancora più alta, si deve considerare che in caso di temperatura materna pari a circa 38°C, la temperatura cerebrale fetale si aggira intorno ai 39,5°C. (L. Goetzl et al.
Maternal and fetal oxidative stress and intrapartum term fever.
[...]
. 2010;202:36). Controparte_18
Orbene, se è vero che le citate Linee guida riguardano specificamente la fase del travaglio, appare evidente che l'iperpiressia materna in prossimità del parto a termine costituisce dato altamente sintomatico di possibili complicanze e, pertanto, meritevole di adeguata considerazione. In tale contesto, dunque, il riferimento alle linee guida, lungi dall'inficiare le risultanze della c.t.u., rappresenta un parametro oggettivo di evidenza scientifica utile per suffragare le condivisibili valutazioni mediche del c.t.u.
In altri termini, se l'iperpiressia nella fase del travaglio, costituisce certamente un fattore di rischio, è logico ritenere che tale condizione costituisca elemento di preoccupazione e non possa essere sottovalutata neppure nella fase immediatamente antecedente al parto, come pag. 12/25 nel caso di paziente che abbia giù compiuto la 40^ settimana di gravidanza. Ne consegue che le doglianze relative alla non applicabilità al caso di specie delle predette Linee guida, poichè relative al travaglio, appaiono prive di pregio, ove si consideri che, quand'anche le si dovesse formalisticamente accogliere, il vuoto assistenziale lamentato dalla paziente e censurato dal c.t.u. non troverebbe comunque giustificazione alla luce delle clausole generali della responsabilità civile contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.
E' appena il caso di ricordare, infatti, che il d.l. 13 settembre 2012 n. 158, art. 3 comma 1, conv. dalla l. 8 novembre 2012 n. 189 esclude la responsabilità medica in sede penale, se l'esercente dell'attività sanitaria si attiene a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale non elide l'illecito civile e che resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La novella contenuta nella l. n. 189 del 2012 dunque si limita a indicare una particolare evoluzione del diritto penale vivente, col fine di agevolare l'utile esercizio dell'arte medica, evitando il pericolo di pretestuose azioni penali, senza modificare tuttavia la materia della responsabilità civile che segue le sue regole consolidate, non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la cosiddetta "responsabilità contrattuale" del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale. (Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n.4030).
Precisato quanto sora, giova evidenziare che, nel prosieguo della sua relazione, il c.t.u. ha ritenuto di “sottolineare che già il primo monitoraggio cardiotocografico del 15.08.07 registrato nel corso della mattinata dalle ore 10,05-10,24 deponeva per un tracciato non rassicurante” (pag. 39 ctu) e tale osservazione non risulta smentita dalla c.t.p. della Casa di cura, che ha rilevato la “presenza di tracciati non patologici ma soltanto non rassicuranti.” (cfr. pag. 7 c.t.p. ), pur precisando che, secondo le Linee guida Parte_1 raccomandate dalle Società Scientifiche e dall'Istituto Superiore di Sanità “un tracciato non rassicurante non pone la indicazione per un taglio cesareo di urgenza ma solo indica la opportunità di ulteriori controlli.” (pag. 7 e pag. 12 c.t.p. . CP_19
Lo stesso c.t.u. ha poi precisato che: “Nelle condizioni di tracciati cardiotocografici non rassicuranti così come era quello registrato dalle ore 10,05-10,24 è indicato continuare il monitoraggio, mettere in atto misure conservative atte ad accertare il benessere fetale
(flussimetria doppler, stimolazione fetale etc.), al persistere e all'aggravarsi del quadro
pag. 13/25 cardiotocografico era necessario procedere all'espletamento rapido del parto. Gli operatori invece lo sospendevano alle ore 10,24 del 15.08.07.” (pagg. 39-40 c.t.u.).
Lo stesso c.t.u. - rispondendo alle osservazioni di parte - la cardiotocografia non rassicurante già alla prima registrazione della mattina del giorno 15, in presenza di gravidanza a termine (40+2) “devono essere considerate assolutamente preminenti in una gravida a termine e tali da porre indicazione mandatoria per un monitoraggio continuo e comunque più intenso e assiduo di quello posto in essere. È evidente che la presenza di questi fattori di rischio richiede un monitoraggio intenso tenuto conto che l'iperpiressia può nascondere la presenza di corioamniotite e conseguente rilascio di citochine proinfiammatorie che potrebbero contribuire al danno cerebrale, causa dell'encefalopatia neonatale, oltre che indurre rischio di sepsi materno/fatale . Si ribadisce che la presenza di tali fattori di rischio (iperpiressia materna e ctg non rassicurante) in gravidanza a termine 40+2 appare assolutamente preminente a prescindere dalla mancanza delle modifiche fisiopatologiche tipiche della fase di travaglio nella gestante c fa risultare comunque inescusabile una omessa sorveglianza di circa 10 ore e 20 minuti” (cfr. c.t.u., pag. 46).
In ragione delle esposte considerazioni, non può essere ragionevolmente posto in dubbio che le risultanze del primo CTG, eseguito al momento del ricovero della gestante in avanzatissimo stato di gravidanza ed in stato iperpiretico, avrebbero dovuto far ipotizzare il rischio di evoluzione verso una condizione di sofferenza fetale, imponendo quantomeno un monitoraggio cardiotocografico con intervalli più ravvicinati, al fine di garantire un'adeguata sorveglianza dello stato fetale. Ed invero, è ragionevole ritenere che un più serrato monitoraggio avrebbe integrato una regola di prudenza idonea a cogliere ulteriori segnali di compromissione fetale, permettendo ai sanitari di intervenire con maggiore tempestività.
Devono quindi condividersi i rilievi del c.t.u., secondo cui la situazione rilevata col primo monitoraggio “prevedeva di continuare la sorveglianza cardiotocografica ed eventualmente prepararsi all'espletamento rapido del parto in caso di aggravamento del quadro cardiotocografico. L'opzione alternativa poteva essere concretizzata in una induzione del travaglio durante il tempo di osservazione, in maniera più tempestiva e precoce, indicata da: • Gravidanza a termine: 40settimane +2 giorni • Dallo stato febbrile della madre. Si ritiene che l'induzione del travaglio nel corso della giornata, dopo il calo della temperatura corporea della madre a seguito delle terapie effettuate, avrebbe potuto, pag. 14/25 alla luce di un criterio probabilistico, migliorare la prognosi a lungo termine del danno cerebrale intercorso nel neonato” e la conseguente affermazione secondo cui
“L'interruzione del monitoraggio cardiotocografico dalle ore 10,24 (del giorno 15) nonostante fosse non rassicurante nella paziente iperpiretica, non ha consentito di monitorare le condizioni ossigenative del feto per circa 10 ore e 20 minuti, impedendo con un criterio probabilistico di anticipare la nascita del feto che sarebbe potuta avvenire in tempi più utili alla corretta ossigenazione intrauterina” (cfr. c.t.u., pag. 41)..
La concreta rilevanza causale del dedotto vuoto assistenziale di oltre dieci ore tra il primo e il secondo tracciato TCG trova riscontro in ulteriori rilievi del c.t.u., il quale ha osservato che “Dopo il vuoto assistenziale di circa 10 ore, la gestante veniva monitorizzata a partire dalle ore 20,47-22,24 (15.08.07), poi dalle 23,40 alle 00,11(16.08.07), dalle 00,22 alle
00,55. Solo l'ultimo tracciato CTG (00:22 alle ore 00:55) veniva interpretato dai Sanitari come non rassicurante, invero i tracciati cardiotocografici a parere dell'Ausiliario del sottoscritto erano non rassicuranti già da alcune ore ovvero a partire dalle ore 20:47
22,24 e seguenti” (cfr. c.t.u., pag. 40). Ad avviso del c.t.u., dunque, già il secondo tracciato, esperito dopo dieci ore dal primo, risultava non rassicurante, come pure i CP_1 successivi, nonostante i sanitari della di cura avessero interpretato come non rassicurante soltanto l'ultimo tracciato (dalle ore 00:22 alle ore 00:55) dopo il quale decidevano di procedere al taglio cesareo. I rilievi del c.t.u. in merito agli esiti non rassicuranti dei predetti tracciati avvalora la tesi secondo cui un più assiduo monitoraggio avrebbe potuto consentire di cogliere più tempestivamente i segnali di anomalia.
D'altro canto, il fatto che dai tracciati risultassero anomalie è evincibile anche dalla c.t.p. della , dove si legge: <E la stessa descrizione-interpretazione dei Controparte_11 tracciati cardiotocografici effettuata dai CTU non depone per una sofferenza fetale conclamata ma solo per la presenza di tacciati non rassicuranti che, secondo le linee- guida, richiedono la effettuazione di controlli clinici per tenersi pronti alla effettuazione del taglio cesareo qualora i tracciati virino da “non rassicuranti” a “patologici”. E ciò è quello che avvenne: i sanitari non aspettarono che i tracciati divenissero francamente patologici ma effettuarono il taglio cesareo sulla base della persistenza di pattern “non rassicuranti”>>. (Pag. 8 c.t.p. – . Parte_1 CP_19
Anche tale ultima affermazione, secondo cui i sanitari non attesero che i tracciati diventassero patologici, ma decisero di procedere al taglio cesareo in presenza di persistenti tracciati non rassicurati, rafforza il convincimento che, senza il lamentato vuoto pag. 15/25 assistenziale di oltre dieci ore, i segnali non rassicuranti, quand'anche non ancora patologici, avrebbero potuto essere notati più tempestivamente, anche alla luce dell'iperpiressia in gravidanza a termine e di quanto già emerso dal tracciato CTG.
Si ritiene, quindi, corretta la statuizione della sentenza di primo grado, secondo cui < dirsi provato che la condotta omissiva colpevolmente tenuta dai sanitari di turno di Pt_1
e, segnatamente, dal dr. durante tutto il suo turno (iniziato, secondo le stesse
[...] CP_4 ammissioni di parte, alle ore 8,00 del 15 agosto e terminato alle ore 20 dello stesso giorno), consistente nel mancato monitoraggio assiduo delle condizioni fetali, impedendo l'anticipazione del parto, ha cagionato l'evento dannoso subito dal piccolo , Per_1 mentre una diversa condotta (monitoraggio continuo) avrebbe certamente consentito, secondo un mero criterio probabilistico, di intervenire in tempi più utili alla corretta ossigenazione intrauterina, così evitando o quantomeno contenendo il danno: pertanto l'evento dannoso è riconducibile a responsabilità contrattuale della clinica convenuta, secondo il noto meccanismo previsto dall'art. 1228 c.c.>>.
Per contro, devono essere respinti i rilievi dell'appenante Casa di cura, ad avviso della quale, in definitiva, l'affermazione del CTU e del giudice, secondo cui la febbre materna oscillante tra i 37° e i 38° avrebbe costituito una concausa nella produzione del danno cerebrale del feto sarebbe una mera ipotesi congetturale che, sul piano probabilistico, non appare più attendibile e/o credibile di quella secondo cui l'insulto possa essersi verificato in epoca antecedente al ricovero, ad esempio quando la temperatura della gestante ha superato i 39,8° a causa di una probabile noxa patogena su base infettiva. Né esiste alcuna evidenza scientifica che possa supportare la tesi del Tribunale secondo cui l'anticipazione del parto avrebbe evitato o quantomeno contenuto il danno.
Sul punto, la sentenza di primo grado ha correttamente osservato che ai fini che occupano
(individuazione del nesso eziologico), il difetto di accertamento del fatto astrattamente idoneo ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento non può essere invocato da chi quell'accertamento avrebbe potuto compiere e non l'abbia, invece, effettuato (e citato a sostegno Cass. 17 febbraio 2011, n. 3847, relativa a fattispecie in cui i medici avevano ritardato l'esecuzione di un parto cesareo).
D'altro canto, - a fronte del conclamato vuoto assistenziale di oltre dieci ore tra il primo e il secondo tracciato TCG – non vi è prova di fatti idonei ad escludere il nesso causale tra le rilevate omissioni e le gravissime lesioni riportate dal bambino.
pag. 16/25 Al riguardo, il c.t.u. ha ritenuto che il danno non si sia verificato intrapartum (a pag. 37 scrive: “solo una piccola porzione dei casi di encefalopatia nel neonato sono legati ad eventi ipo-anossici in travaglio”) e che “ci sia stata una noxa patogena, rappresentata dalla iperpiressia in gravidanza a termine che ha agito con ruolo causale o in presenza di altri fattori concausali di natura incerta, provocando un iniziale stato ipossico fetale e interferendo nella corretta ossigenazione del feto durante un lungo periodo di omessa osservazione”, descrivendo pure le ricadute della febbre materna sulla temperatura sia dell'utero (di circa 0.8°C superiore rispetto alla temperatura orale materna) che del feto
(ancora più alta). Per altro verso, non risultano neppure evidenze circa la verificazione delle lesioni patite dal piccolo in epoca antecedente al ricovero della madre presso la struttura convenuta.
Devono quindi condividersi le conclusioni del c.t.u., secondo cui “Gli esiti neurologici di cui allo stato attuale il periziando è portatore sono connotati da particolare gravità ed inquadrabili come esiti di encefalopatia ipossico ischemica e rappresentati da un quadro di emiplegia destra con disturbo psicomotorio, disturbo del linguaggio, dell'apprendimento ed epilessia sintomatica. Tali esiti si possono collegare con criterio del più probabile che non alla condotta omissiva da parte dei Sanitari intervenuti nella gestione della partoriente iperpiretica, i quali omettendo di sorvegliare le condizioni del feto dalle ore 10,24 (del giorno 15) alle ore 20,47, nonostante l'ultimo monitoraggio della mattina già non rassicurante deponesse per la continuazione della cardiotocografia, hanno impedito di anticipare la nascita del feto che sarebbe potuta avvenire in tempi più utili alla corretta ossigenazione intrauterina” (cfr. c.t.u., pag. 43).
Alla luce delle motivazioni che precedono, la rinnovazione della consulenza medico legale, richiesta dall'appellante casa di cura, deve essere respinta, risultando inammissibile, non essendo state espressamente avanzate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e non dovendovisi provvedere d'ufficio, stante la piena condivisibilità della c.t.u., esaustiva e correttamente argomentata, e tenuto conto altresì che anche le consulenze di parte individuano la genesi dell'insulto ipossico in un momento antecedente al parto, mentre divergono sull'esatto momento della sua verificazione e sul grado di efficienza causale sul danno encefalico subito dal feto.
§
Con un terzo motivo, in via subordinata, l'appellante ha censurato la parte della decisione in cui viene omessa l'individuazione della quota di “danno-conseguenza” attribuibile alla pag. 17/25 condotta umana omissiva, rappresentata dal c.d. vuoto assistenziale tra le ore 10,24 e le
20,47 del 15.08.2007, violando il criterio della causalità giuridica ex articolo 1223 c.c. per la mancata valutazione della diversa efficienza delle concause. Ha chiesto quindi la riduzione dell'ammontare del risarcimento determinato in favore degli attori, avendo il
Tribunale incluso indebitamente il ristoro dei pregiudizi causati da una incontestata preesistente noxa patogena, causa più probabile del danno cerebrale subito dal minore, e rappresentando la condotta colpevole dei sanitari una semplice concausa (pag. 51 atto appello).
Gli appellati hanno precisato che l'elaborato peritale, contrariamente da CP_17 quanto ex adverso affermato, ha espressamente indicato tra le cause del danno il non corretto trattamento dell'iperpiressia “in gravidanza a termine”, non quale causa in sé ma per non essere stata correttamente trattata dai sanitari;
hanno rimarcato che il tempestivo e doveroso intervento medico avrebbe scongiurato l'evento dannoso e che non è emersa alcuna evidenza certa (né controparte ha fornito adeguata prova) che il danno cerebrale patito dal neonato fosse già conclamato all'atto del ricovero. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia, hanno affermato che, quando la condotta ha concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale,
l'agente deve rispondere per l'intero danno.
Il motivo di appello è infondato.
Si premette che la sentenza di primo grado non ha affatto riconosciuto l'insorgenza di una noxa patogena che abbia contribuito alla causazione del danno, piuttosto ha rilevato l'assenza di esami più approfonditi idonei dimostrare un diverso iter causale, il cui onere gravava sui convenuti. Ed invero, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10050 del
29/03/2022, Rv. 664402 - 01).
pag. 18/25 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Giova sottolineare che, nel caso di specie, non è emersa, né tantomeno è stata dimostrata, alcuna pregressa situazione patologica, prospettata da parate appellante in termini di mera ipotesi. Si ricordi, infatti, che il tracciato cardiotocografico effettuato dalla signora in data 11.08.2007 si presentava regolare CP_2 per frequenza cardiaca fetale di tipo rassicurante, presenza di accelerazioni e variabilità nella norma. Quanto alla gestante, la presunta presenza di un'amniosite quale causa del danno encefalico del neonato, paventata dai consulenti di (pag. 5 ctp Parte_1 Per_4
, rimasta silente fino al giorno del travaglio, non è mai stata accertata da esami
[...] diagnostici. L'assenza di tali riscontri sulla madre prima e sul neonato poi non consente di stabilire con certezza che il danno encefalico fosse preesistente al 15 agosto 2007.
Nel descritto contesto, pertanto – dovendosi ascrivere, sul piano probabilistico, la responsabilità della determinazione dell'evento, sotto il profilo della causalità (o della concausalità), alle condotte censurate dal c.t.u. e non essendo emerse cause alternative rispetto all'iperpiressia materna – non ricorrono le condizioni invocate dall'appellante e la sentenza di primo grado deve essere confermata anche sotto tale profilo.
§
Col quarto motivo, in via gradata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in favore del minore il danno patrimoniale futuro da perdita di chance, deducendo la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2057 c.c. e dei criteri indicati dalla Corte di cassazione. In particolare, ha sostenuto che la quantificazione del danno permanente da incapacità di lavoro è stata effettuata senza la doverosa applicazione di un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa. Ha pure lamentato la mancata applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” con riferimento al valore capitalizzato delle indennità assistenziali di cui gode il danneggiato.
Gli appellati invece, hanno sostenuto la correttezza del calcolo effettuato CP_17 dal giudice di primo grado per aver fatto applicazione del coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione, ed in particolare il coefficiente di cui all'art. 46 co. 2 lett. c)
T.U.R., pari a 950 (coefficiente da 0 a 20 anni), già comprensivo della minorazione per anticipata capitalizzazione. In merito alla “compensatio lucri cum damno”, hanno osservato che la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di liquidazione delle spese di assistenza da sostenere per le cure e la futura assistenza del minore, sicché il pag. 19/25 risarcimento liquidato in sentenza dovrebbe ritenersi già comprensivo dello scomputo a titolo di “compensatio”.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Avuto riguardo al danno patrimoniale da perdita di chance, la sentenza di primo grado, richiamando pertinenti principi giurisprudenziali, ha correttamente osservato la relativa quantificazione può avvenire in via equitativa, nell'impossibilità di fondarsi su riscontri concreti quali gli studi compiuti o le inclinazioni manifestate (e, perciò, nell'impossibilità di ricorrere alla prova presuntiva sul quantum), attraverso il criterio del triplo della pensione sociale (Cass. 24331/2008), sulla base della capitalizzazione del reddito futuro operata in ragione del coefficiente corrispondente all'età del danneggiato al tempo della presente liquidazione, previo abbattimento del risultato con un coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione (Cass. 9048/2018), utilizzando non i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 (i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.: Cass.
20615/2015) ma coefficienti di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass. 10499/2017). Premesso quanto sopra, ha illustrato le modalità di calcolo di tale voce di danno, spiegando che: “In particolare, la capitalizzazione richiede di applicare la seguente formula: G x I x RV : 100 ove: G (guadagno annuo) = Triplo pensione sociale: 5.953,87 (importo annuo pensione sociale 2019), x 3 =17.861.61 I (invalidità) = 85% Rv (coefficiente di capitalizzazione della rendita vitalizia, ex art. 46, comma 2, lett. c), T.U.R., in vigore dal 1° gennaio 2017)
= 950 (coefficiente da 0 a 20 anni), e quindi: 17.861.61 x 85% x 950/100 = 144.232,500”.
Parte appellante ha lamentato che detta somma avrebbe dovuto essere ridotta applicando a tale risultato il c.d. coefficiente di minorazione, onde tenere conto della capitalizzazione anticipata in ragione dell'età del danneggiato.
Contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, tale calcolo è corretto, posto che, ai sensi del citato art 46 T.U.R., il valore della rendita si determina moltiplicando l'annualità della rendita per il coefficiente indicato nella tabella allegata al medesimo testo unico, di cui la sentenza di primo grado ha tenuto conto. Incidentalmente, peraltro, si osserva che il valore come sopra determinato è inferiore a quello che avrebbe potuto ottenersi applicando pag. 20/25 criteri diversi (ad esempio, quello del triplo della pensione sociale) da quelli previsti, a fini tributari, dal citato art 46 T.U.R.
§
Avuto riguardo all'ulteriore doglianza relativa alla mancata compensazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno con quanto aliunde percepito allo stesso titolo, in applicazione del principio di “compensatio lucri cum damno”, è noto che detto principio, elaborato sul disposto dell'art. 1223 c.c. ed ispirato alla ratio di evitare ingiustificati arricchimenti, impone di tener conto, nella liquidazione del risarcimento del danno, delle ripercussioni positive comunque verificatesi a favore del danneggiato come conseguenza immediata e diretta dell'illecito stesso e connotate da omogeneità rispetto all'interesse leso.
Sul punto, giova ribadire che la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di liquidazione delle spese da sostenere per le cure e per la futura assistenza di Per_1
osservando che <le spese mediche - che non sono allo stato identificabili-
[...] dovrebbero essere coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre - quanto all'assistenza
- va segnalato che gode, al momento, del beneficio dell'indennità di frequenza Per_1
(d'importo mensile pari a circa 500,00 euro) e potrà in futuro avvalersi (in relazione alla percentuale d'invalidità accertata) delle prestazioni d'invalidità civile, volte a ristorare il medesimo pregiudizio, di talché l'ammontare delle spese di assistenza potrà essere coperto con i benefici riconosciuti ex lege>>.
Tali statuizioni sono state impugnate solo dalla , la quale - citando Controparte_11
Cass. Civ. SS.UU., 22.05.2018, n. 12567 - ha sostenuto che, per effetto del principio della compensatio lucri cum damno, dall'ammontare del risarcimento deve sottrarsi anche il valore capitalizzato delle indennità assistenziali che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza di quel fatto. Ha quindi lamentato che il Tribunale ha erroneamente portato in compensazione il relativo importo con quanto preteso iure proprio dai sigg. CP_1
e a titolo rimborso per future spese di assistenza, senza tenere
[...] CP_2 conto che tale profilo di “danno emergente” si ripercuote tipicamente sul patrimonio del danneggiato e non dei suoi congiunti. Orbene, in disparte il fatto che non è dato desumere che tale voce di danno sia stata richiesta dai genitori iure proprio, avendo essi agito in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ed avendo richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai fatti per cui è causa, è evidente che, nel caso di specie, l'invocato principio è stato pag. 21/25 concretamente applicato mediante la compensazione, operata nei termini di cui sopra, di parte del danno patrimoniale con i benefici assistenziali potenzialmente fruibili dal danneggiato. Peraltro, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, la compensatio non può operare qualora manchi la prova - di cui è onerata la parte che la eccepisce - che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile nel suo preciso ammontare e che le somme da percepire in futuro possono essere compensate solo in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (tra le più recenti, cfr.
Cassazione civile sez. III - 03/07/2024, n. 18243).
A ciò si aggiunga che la compensazione di dette provvidenze, volte a ristorare il danno patrimoniale, non potrebbe operare con riferimento all'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di pregiudizi di differente natura.
§
Con il quinto motivo, in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla richiesta di estensione della domanda attorea al CP_ convenuto Dott. , chiamato in causa dalla stessa Casa di , oltre che ai fini CP_4 della rivalsa, quale soggetto effettivamente e personalmente responsabile e ni confronti del quale avrebbe dovuto automaticamente estendersi la domanda attorea.
Il dott. ha invocato l'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 24/2017 (c.d. legge CP_4
Gelli - Bianco), rilevando che l'azione di rivalsa da parte della struttura medica nei confronti dei sanitari è ammissibile soltanto nelle ipotesi di dolo o colpa grave non provata dalla . Controparte_11
Avuto riguardo alla posizione del dott. , la sentenza di primo grado ha statuito che CP_4
“Quest'ultimo è dunque responsabile del danno, non avendo usato la diligenza esigibile dal medico specialista nell'adempimento della sua prestazione professionale, che è quella rafforzata del debitore qualificato, imposta dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. Lo stesso va dunque condannato a rimborsare alla gli esborsi da quest'ultima CP_11 sostenuti in favore degli attori in esecuzione della presente sentenza”.
Giova immediatamente ribadire che l'appellato dott. si è costituito nel CP_4 presente grado di giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata solo il 12 novembre 2024, declinando la propria responsabilità, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di controparte alle spese di giudizio e proponendo, di fatto, appello incidentale pag. 22/25 tardivo. Ne consegue che le statuizioni a suo carico della sentenza di primo grado sono passate in giudicato.
Avuto riguardo alla doglianza in esame, la Corte di cassazione ha affermato che, che nel caso in cui il datore di lavoro (l , citato in giudizio dal paziente per Parte_3 far valere un'ipotesi di responsabilità medica, chiami in garanzia il terzo (medico-chirurgo) cui è ascrivibile la condotta contestata, la sola chiamata non è idonea a far scattare automaticamente l'estensione al terzo dell'azione giudiziale, occorrendo a tal fine che il medico venga indicato come unico vero responsabile del danno. (Cass. civ., sez. III, sent.
n. 30601/2018),
Nel caso di specie la chiamata in causa del dott. , individuato come responsabile CP_4 delle lesioni cagionate al piccolo è stata effettuata da non Persona_1 Parte_1 solo ai fini di una eventuale manleva. Nella comparsa di primo grado, contenente la chiamata di terzi, la convenuta, dopo aver negato ogni responsabilità diretta o CP_11 indiretta propria e dei medici che avevano assistito la madre e il neonato, affermava “… nella denegata ipotesi di declaratoria di responsabilità, oggettiva e/o di natura contrattuale, della convenuta, la deduce ed eccepisce che la Controparte_11 responsabilità soggettiva dell'evento sarebbe da ricondurre al comportamento di: - Dr.
, medico ginecologo, che ha avuto in cura la gestante durante la gravidanza e CP_4 che l'ha assistita durante tutto il periodo del parto;
” nonché della Dott.ssa (pag. 6 Per_2 comparsa primo grado), rassegnando, sempre mediante lo stesso atto, medesime conclusioni “2.2) i suindicati medici sono personalmente e soggettivamente responsabili, ciascuno di essi per quanto di loro rispettiva ragione e competenza da valutare in corso di causa, nella causazione dei danni ex adverso lamentati, con consequenziale condanna, ciascuno per l'intero ed entrambi in via solidale tra loro, a versare le somme liquidate in favore della parte attrice nel corso del presente giudizio, con diritto di rivalsa della
[...]
nei confronti degli stessi per gli esborsi sostenuti in esecuzione di un'eventuale CP_11 sentenza di condanna” (pag. 13).
Alla luce di quanto sopra, può affermarsi che la Casa di cura ha chiamato in causa il Dott.
(oltre che la neonatologa dott. ssa poi riconosciuta esente da CP_4 Per_2 responsabilità) non solo ai fini della rivalsa, ma anche indicandolo come diretto responsabile ai fini dell'estensione nei suoi confronti della domanda principale.
pag. 23/25 Ne consegue che il presente motivo di appello deve essere accolto, con condanna in solido anche del Dott. al risarcimento dei danni in favore degli attori e fermo restando il CP_4 diritto regresso riconosciuto alla struttura sanitaria dalla sentenza di primo grado.
§
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'appellante Controparte_11 risulta integralmente soccombente nei confronti degli appellati e Controparte_1 [...]
(in proprio e nella qualità) mentre , che ha proposto anche appello CP_2 CP_4 incidentale di fatto tardivo, risulta soccombente rispetto all'appellante Controparte_11
.
[...]
Ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore, compreso nello scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000, e del grado di complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze del presente grado di giudizio facendo riferimento ai valori medi previsti dai rispettivi parametri, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, non sussistendo ragioni per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato D.M.
n. 147 del 13/08/2022, appare altresì congruo riconoscere un aumento del 10% sui compensi per la difesa degli appellati – in considerazione della pluralità CP_1 CP_2 di parti assistite.
Alla luce di detti criteri, i compensi per il giudizio di appello sono liquidati in complessivi
€ 31.936,30 oltre accessori di legge, in favore degli appellati e Controparte_1 [...]
(in proprio e nella qualità) ed a carico dell'appellante , con CP_2 Controparte_11 distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori degli stessi appellati, dichiaratisi anticipatari.
Avuto riguardo, invece, alla posizione del Dott. , appare congruo liquidare i CP_4 compensi in favore dell'appellante vittoriosa sulla base di valori Controparte_11 minimi stabiliti dai suddetti parametri, in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello, tenuto del circoscritto ambito della questione dedotta dall'appellante in relazione a tale specifica posizione, e quindi in complessivi € 17.002,00 oltre accessori di legge.
L'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, di fatto proposto da , CP_4 impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. pag. 24/25
P. Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Civile - in parziale riforma della sentenza appellata - definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale di fatto proposto da;
CP_4
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla , Controparte_11 condanna , in solido con la , al pagamento delle CP_4 Controparte_11 somme liquidate dalla sentenza di primo grado in favore degli attori a titolo risarcimento dei danni;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati Controparte_11 [...]
e (in proprio e nella qualità) delle spese del presente Controparte_1 CP_2 giudizio di appello, liquidate in complessivi € 31.936,30 oltre rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori degli stessi appellati, dichiaratisi anticipatari;
. condanna al pagamento in favore dell'appellante CP_4 Controparte_11 delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 17.002,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato con riferimento all'appello incidentale proposto da . CP_4
Così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Consigliere relatore - estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 128/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
P.I. , in persona del Presidente del C.d.A. – legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, dr. , con sede in Cinquefrondi alla via Vittorio Veneto n. Parte_2
141, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Tigani, c.f. pec: C.F._1
fax 0966.614657 unitamente al quale è elettivamente Email_1 domiciliata in Reggio Calabria. via del Gelsomino n. 37 presso lo studio dell'avv.
Gianpaolo Catanzariti.
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e nata a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._3 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...] il [...], c.f. , e Persona_1 C.F._4
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._5 tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dagli
Avvocati Pierfrancesco Ciancia, c.f. , pec: C.F._6
e Rosanna Femia, c.f. Email_2 , pec: ed elettivamente domiciliati C.F._7 Email_3 presso lo studio di quest'ultima in Marina di Gioiosa NI, via Venezia n.5, fax
02.59902534.
Appellati
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], isolato CP_4
408 (con domicilio in Siderno, via dei Colli, n. 120), rappresentato e difeso dall'avv.
Alfredo Cappelleri, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._8 studio, in EL Ionica (RC), via E. Fermi n. 4, fax 3335962484, pec:
Email_4
Appellato
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._9
nata a [...] l'[...], c.f. , CP_5 C.F._10 CP_6
nata a [...] l'[...], c.f. e nata a
[...] C.F._11 CP_7
Cittanova il 24.12.1968, c.f. nella qualità di eredi della Dr.ssa C.F._12
. Persona_2
Appellati contumaci
(C.F. , già , Controparte_8 P.IVA_2 Controparte_9 con sede in Milano al Corso Magenta n. 10, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore.
Appellata contumace
Controparte_10
, C.F. con sede in
[...] P.IVA_3
Genova alla Piazza Piccapietra 73/1, in persona del Commissario Liquidatore.
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, in composizione monocratica, n. 760/2019, pubblicata il 29.7.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/25 Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 4/11/2013, i coniugi CP_1
e in proprio e in rappresentanza dei figli minori e
[...] CP_2 Per_1 CP_3 convenivano in giudizio la al fine di sentirne dichiarare la Controparte_11 responsabilità per i danni – patrimoniali e non - conseguenti alle lesioni patite dal piccolo in occasione della nascita, avvenuta il 16/08/2007, rimasto affetto da Persona_1 grave handicap. In particolare, gli attori esponevano che, in data 15.8.2007, la gestante veniva ricoverata presso il reparto di ostetricia della CP_2 Controparte_11
, con la diagnosi di “Gravidanza a termine iperpiressia”; immediatamente dopo il
[...] ricovero, alle ore 10.15, la paziente veniva sottoposta ad un primo tracciato cardiotocografico, in cui si evidenziava “PCF tra 160/180 B7min, con una decelerazione tardiva in presenza di attività contrattile ritmica, seppur blanda, acme 40”; un secondo tracciato, cui ne seguivano altri, veniva ripetuto soltanto alle successive ore 20,53, quindi dopo circa 10 ore dal precedente;
seguivano ulteriori tracciati fino alle successive ore 1.35 del 16.8.2007, allorquando si decideva di procedere a parto cesareo d'urgenza “per cardiotocografia non rassicurante”. Lamentavano quindi il vuoto assistenziale, di oltre dieci ore, intercorso tra il primo e il secondo tracciato cardiotocografico, intervallo durante il quale il personale medico avrebbe omesso gli opportuni accertamenti e ritardato il taglio cesareo, che avrebbero scongiurato il verificarsi delle gravi menomazioni a carico del minore. Adducevano altresì comportamenti “poco ortodossi” del personale sanitario anche successivamente al parto, segnalando che, nonostante tutte le ecografie effettuate sul neonato evidenziassero una “ipercogenicità periventricolare ed al trigolo bilateralmente più accentuata a sinistra”, lo sottoponevano a visita neuropsichiatrica infantile e a tac cerebrale solo in data 10/9/2007. Inoltre, evidenziavano la lacunosità e incompletezza della cartella clinica nella quale veniva pure indicato un indice di “APGAR” pari a 9 (neonato in pieno benessere), assolutamente inverosimile, e la carenza di consenso informato.
Con comparsa depositata in data 22/01/2014 si costituiva in giudizio la CP_11
, la quale chiedeva il rigetto delle domande formulate dagli attori, infondate in
[...] fatto ed in diritto, e il differimento dell'udienza per la citazione dei terzi dott. , CP_4 medico ginecologo, e dott. ssa medico neonatologo, per quanto di Persona_2 rispettiva competenza, nonché della Controparte_10
. Nel merito, negava la riconducibilità dei danni
[...] lamentati dagli attori alla negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari che avevano assistito la partoriente e il neonato, ovvero a responsabilità, diretta ed indiretta, della pag. 3/25 medesima struttura sanitaria convenuta. In via subordinata, eccepiva che l'eventuale responsabilità soggettiva dell'evento fosse attribuita al comportamento dei medici suindicati, citati ex art. 269 c.p.c. In via ulteriormente subordinata, contestava anche la quantificazione del danno, da ricondurre nei limiti del pregiudizio economico effettivamente provato in corso di causa.
Il dott. si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda CP_4 attorea e di quella di garanzia, non essendovi stata alcuna omissione di assistenza alla partoriente né alcuna sottovalutazione dello stato di salute del feto. Lo stesso affermava di aver provveduto, durante il proprio turno (ore 8:00/20:00 del 15.08.2007) a curare la gestante somministrandole la dovuta cura antibiotica ed antipiretica per lo stato febbrile e ad eseguire il primo tracciato cardiotografico, dal quale emergeva una normale reattività del feto, che non giustificava un taglio cesareo. Evidenziava che, in seguito al sesto tracciato, al primo segnale evidente di sofferenza fetale, si procedeva a taglio cesareo e che il neonato presentava un indice Apgar pari a 9/10, segno evidente di benessere. Contestava
l'esistenza di lacune nella cartella clinica e la mancanza di consenso informato, reso per l'anestesia e superfluo per il taglio cesareo, stante l'urgenza del caso. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande di parte attrice e, in via subordinata, della chiamata in garanzia, nonché di liquidare il danno nei limiti del pregiudizio dimostrato.
Si costituiva anche la dott. ssa la quale, dopo la preliminare Persona_2 richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice,
[...]
, rilevava nel merito che, secondo la stessa prospettazione attorea, Controparte_9
l'evento dannoso non si sarebbe verificato nel corso del ricovero in neonatologia, ma durante il parto;
in subordine, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, infine, contestava la quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
, costituitasi in giudizio, ribadiva l'eccezione di prescrizione Controparte_12 quinquennale del diritto e deduceva l'insussistenza di responsabilità in capo alla propria assistita;
in subordine eccepiva il mancato assolvimento dell'onere della prova in ambito assicurativo e l'inoperatività della polizza, stipulata il 31.12.2013, poiché riferita ad accadimenti antecedenti alla data di retroattività di 5 anni. In via di estremo subordine, chiedeva accertarsi la quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurata dott. ssa previa detrazione della franchigia e nei limiti del massimale pari ad euro Per_2
5.000.000,00.
pag. 4/25 La Controparte_10 rimaneva contumace.
[...]
In corso di causa, veniva disposta ed espletata c.t.u. medico-legale mentre la richiesta di prova testimoniale veniva rigettata.
A seguito dell'interruzione del giudizio per il decesso della Dott. ssa il Per_2 processo veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi, i quali si costituivano in giudizio ribadendo le difese della propria dante causa.
Infine, veniva rigettata la richiesta di chiarimenti al c.t.u. e autorizzata la rimessione in termini per la produzione documentale, richiesta dai convenuti, inerente alle prestazioni
INPS in favore del minore Persona_1
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, riconosceva la responsabilità esclusiva dei sanitari della casa di cura Pt_1
” delle lesioni cagionate al piccolo quantificando il danno
[...] Persona_1 biologico nella misura dell'85%. Accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando al pagamento delle somme risarcitorie così quantificate: << a) in Parte_1 favore degli attori e nella qualità di genitori Controparte_1 CP_13 esercenti la patria potestà sul minore , la complessiva somma di euro Persona_1
1.027.011,00, per danno non patrimoniale e inabilità temporanea, già all'attualità, oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento della nascita (16.8.2007) e via via annualmente rivalutata fino al soddisfo, e di euro 144.232,5 a titolo di danno patrimoniale futuro, con interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda (4.11.2013);
b) in favore degli attori, e in proprio, della somma di Controparte_1 CP_2 euro 166.000,00 ciascuno, già all'attualità, oltre interessi legali sulle somme devalutate al momento dell'evento (16.8.2007) e via via annualmente rivalutate fino al soddisfo, ed oltre al rimborso delle spese mediche, pari all'attualità ad euro 8.000,00;>>. Dichiarava inammissibile la domanda di garanzia proposta dalla convenuta “ ” nei confronti Parte_1
CP_1 della compagnia assicurativa in l.c.a. mentre accoglieva quella proposta nei confronti del dr. e, per l'effetto, lo condannava a rimborsare gli esborsi dalla stessa CP_4 sostenuti in favore degli attori in esecuzione della presente sentenza. Rigettava ogni altra domanda. Infine, condannava a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori e Parte_1 le compensava tra le altre parti.
§
pag. 5/25 Con atto iscritto a ruolo il 25 febbraio 2020 la casa di cura ” ha proposto Parte_1 appello, affidato ai motivi che saranno meglio illustrati nel prosieguo della trattazione, e chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente incassato dagli attori in esecuzione della stessa. Ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la rinnovazione della CTU già espletata innanzi al Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25 novembre 2020 CP_1
e si sono costituiti in appello contestando integralmente
[...] CP_2
l'impugnazione proposta e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 10 giugno 2021, questa Corte ha dichiarato la contumacia di e tutti nella qualità di Parte_2 CP_5 CP_6 CP_7 eredi di e (già Persona_2 CP_4 Controparte_8 Controparte_9
), ritualmente citati a comparire e non costituiti nel presente grado di giudizio.
[...]
Inoltre, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, contenuta nell'atto di appello, perché oggetto di rinuncia da parte del proponente.
Con ordinanza depositata il 4 aprile 2022 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
disponendo, invece, in merito alle Controparte_10 richieste istruttorie, la trattazione unitamente al merito e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 aprile 2023.
Con ordinanza depositata il 24 aprile 2023 la trattazione è stata differita all'udienza collegiale del 14/11/2024 per i medesimi adempimenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024 l'appellato dott. si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, declinando la propria CP_4 responsabilità, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, hanno insistito nelle proprie eccezioni e richieste.
Con ordinanza depositata il 17 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 6/25 Col primo motivo l'appellante ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 115 c.p.c., per avere utilizzato ai fini della decisione le Linee guida di assistenza alla gravidanza ed al parto fisiologico, redatte dall'Agenzia per i Servizi Sanitari regionali (ASSR2004), sostenendo trattarsi di documento mai acquisito agli atti causa.
Hanno quindi spiegato che, “invero, la rilevanza processuale di dette Linee Guida è emersa a seguito del deposito della relazione di CTU da parte del Prof. atteso che Per_3
l'ausiliario ha maturato la propria opinione ed espresso le proprie conclusioni proprio facendo continuo riferimento a tale documento”.
Gli appellati hanno contestato l'assunto di parte appellante volto ad assimilare le linee guida alle prove cui si riferisce l'art. 115 c.p.c., posto che, per la loro ontologica essenza, le raccomandazioni delle linee guida in materia sanitaria giammai potrebbero ritenersi prove o documenti di fatti essendo, piuttosto, evidenze tecnico-scientifiche facenti parte del patrimonio professionale del personale medico e sanitario. Hanno poi richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., può ̀ acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti (…)>> (citando Cass. ord. 19 agosto 2020 n. 17304).
Col secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l'interruzione, da parte dei sanitari della del monitoraggio Controparte_11 cardiotocografico sul nascituro, abbia costituto una condotta colpevolmente omissiva, in quanto irrispettosa delle prescrizioni dettate dalle linee guida ASSR 2004, che ha impedito l'anticipazione del parto causando l'evento dannoso, protraendo gli effetti pregiudizievoli provocati al feto dallo stato di iperpiressia della gestante. L'appellante ha quindi sostenuto che il relativo percorso logico argomentativo non merita di essere condiviso, perché irrimediabilmente inficiato dai macroscopici errori in fatto e diritto.
In particolare, l'appellante ha contestato l'applicabilità al caso in esame delle citate “Linee
Guida di Assistenza alla gravidanza ed al parto fisiologico” (ASSR 2004) trattandosi di indicazioni dettate per le fasi del travaglio e del parto, mentre nella fattispecie la paziente versava nella diversa fase di gravidanza a termine “ante travaglio”.
Partendo da tale presupposto, ha dedotto che - come sarebbe desumibile dalle Linee Guida per il “Monitoraggio cardiotocografico in travaglio” approvate dalla
[...]
dall' Controparte_14 Controparte_15
e dall' nel 2018 -il
[...] Controparte_16
pag. 7/25 pattern del tracciato CTG eseguito dalle 10.05 alle 10.24 del 15.08.2007 non può essere considerato “non rassicurante” (né ovviamente patologico). Ha quindi contestato, sotto diversi profili, le deduzioni della c.t.u. e della sentenza di primo grado. In particolare, ha sostenuto che l'affermazione del CTU (e del giudice) secondo cui la febbre materna oscillante tra i 37° e i 38° avrebbe costituito una concausa nella produzione del danno cerebrale del feto sarebbe ipotesi congetturale, probabilisticamente non più attendibile rispetto all'ipotesi alternativa secondo cui l'insulto possa essersi verificato in epoca antecedente al ricovero, ad esempio a causa di una noxa patogena su base infettiva, e che non esiste evidenza scientifica idonea supportare la tesi del Tribunale secondo cui l'anticipazione del parto avrebbe evitato o quantomeno contenuto il danno.
Gli appellati per contro, hanno replicato che l'iperpiressia materna CP_17 rappresenta un fattore di pericolo per il feto, sia in travaglio di parto che in quelle gravidanze a termine, dove ancora non sono iniziate le modificazioni materne e fetali, secondarie alle fasi del travaglio di parto. Hanno quindi evidenziato che a fronte della tachicardia rilevata e di un tracciato CTG non rassicurante, registrato su una gestante a 40 settimane + 2 giorni di gravidanza e in assenza delle modifiche tipiche del travaglio di parto, la buona pratica imponeva di ritenere o almeno sospettare l'esistenza di una sofferenza fetale e indurli ad adottare un continuo monitoraggio delle condizioni fetali e procedere tempestivamente al taglio cesareo.
Gli stessi appellati hanno poi criticato il richiamo fatto da parte appellante alle Linee guida
2018, rilevandone la contraddittorietà rispetto alla censura proposta col primo motivo ed evidenziando, soprattutto, l'inapplicabilità delle stesse linee guida al caso concreto, in quanto elaborate undici anni dopo i fatti di causa.
Hanno quindi sostenuto che le due decelerazioni registrate nel primo esame cardiotocografico, in una gestante non in travaglio di parto, erano in confutabilmente indicative di una sofferenza ipossica di lieve – media entità, che avrebbe dovuto indurre i sanitari, non solo ad una sorveglianza attenta, ma anche alla predisposizione del taglio cesareo urgente, qualora si fosse verificata la persistenza dell'ipossia; invece, nella fattispecie vi fu un silenzio clinico di ben dieci ore prima che fosse effettuato un secondo tracciato, eseguito soltanto alle successive ore 20.47.
Hanno poi definito inconsistenti le ulteriori argomentazioni volte a mettere in dubbio il nesso eziologico tra le denunciate omissioni e il danno riportato dal neonato. In particolare, hanno osservato che, qualora il danno cerebrale fosse stato secondario alla piastrinopenia pag. 8/25 ed all'allungamento del PTT (come ipotizzato dall'appellante) il nascituro avrebbe dovuto presentare delle lesioni cerebrale di tipo ipossico, determinate da uno stato emorragico e non ischemico. Inoltre, hanno avversato l'ulteriore ipotesi secondo cui l'insulto cerebrale possa essersi verificato in epoca antecedente al ricovero, a causa di una non meglio identificata noxa patogena, posto che la temperatura materna di 39,8° venne rilevata dai sanitari della stessa Casa di cura alle ore 09.45 del 15.08.2007, allorquando la gestante era già ricoverata.
Il dott. si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_4 soltanto il 12.11.2024, ha rappresentato di avere svolto il turno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 15.08.2007 e che il primo tracciato cardiotografico, iniziato alle ore 10:05, evidenziava una normale reattività del feto, con una lieve tachicardia imputabile allo stato febbrile della madre e che tale situazione imponeva ai sanitari un continuo controllo della temperatura corporea, ma non l'effettuazione di un intervento cesareo. Anche i successivi tracciati, eseguiti a distanza di dieci ore dal primo, rivelavano una normale reattività del feto, tanto che lo stesso Dott. veniva allertato dopo l'effettuazione del sesto tracciato, al fine CP_4 di intervenire con taglio cesareo, avendo i sanitari di turno constatato il primo segnale evidente di sofferenza fetale.
Il feto, poi, nasceva vivo, con un peso di gr. 3440 e il neonatologo di turno gli attribuiva un indice di Apgar valutato nella misura di 9/9, punteggio che non evidenzia la presenza di alcuna patologia e, di conseguenza, esclude il nesso di causalità tra il periodo antecedente al parto e l'evento dannoso.
Ha poi sostenuto di avere costantemente monitorato le condizioni della partoriente e del feto per tutto il corso della gravidanza, durante la quale non si manifestavano problematiche di natura patologica, tanto che i controlli ecografici effettuati in corrispondenza della 11°, 22°, 33° e 36° settimana, unitamente agli altri esami strumentali, evidenziavano una regolare crescita del feto e un soddisfacente stato di salute della madre.
Ha altresì ribadito l'inapplicabilità al caso di specie delle linee guida ASSR 2004, non essendo la donna in travaglio di parto, e sostenuto non potersi ravvisare correlazione tra la mancata esecuzione dei monitoraggi continui e i danni riportai dal minore , atteso CP_1 che anche il tracciato eseguito a distanza di dieci ore dal primo non sarebbe stato determinante al fine di procedere al taglio cesareo, eseguito dopo ulteriori accertamenti. Ha evidenziato, infine, come alla condotta dello stesso dott. , ad avviso del c.t.u. CP_4 inappropriata, non possano comunque essere imputate le conseguenze dannose subite dal pag. 9/25 minore, stante l'assoluta incertezza su altri fattori causali e sull'epoca della loro insorgenza.
I suddetti motivi di appello, stanti i reciproci profili di collegamento, possono essere trattati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e devono essere respinti.
In via preliminare, deve rilevarsi che le deduzioni difensive formulate dal dott. CP_4 nella comparsa di costituzione e risposta depositata in limine all'ultima udienza (del
14.11.2024), non possono valere come appello incidentale di fatto, evidentemente tardivo, avverso le correlate statuizioni della sentenza di primo grado, già passate in giudicato in parte qua.
Passando al merito, con riferimento al primo motivo di appello, è assunto consolidato, infatti, che il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., possa acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21926 del 30/07/2021, Rv. 662060 - 01).
Inoltre, giova ricordare che, le linee guida costituiscono “raccomandazioni di comportamento clinico”, le quali, pur potendo rappresentare un utile parametro ancorare la valutazione medico legale, non costituiscono mezzo di prova dei fatti soggetto alle regole di cui all'art. 115 c.p.c. Peraltro, anche in ragione di quanto si dirà appresso, le questioni dedotte da parte appellante in merito alla non utilizzabilità e non applicabilità nel caso di specie delle linee guida del 2004, richiamate dal c.t.u. e dalla sentenza di primo grado, sono assorbite dalla considerazione che – anche a prescindere dalle indicazioni fornita dalle predette linee guida – il dedotto vuoto assistenziale, alla luce dell'iperpiressia della madre, rilevate sin dal momento del ricovero, e delle risultanze non rassicuranti del primo tracciato cardiotocografico, integra un contegno meritevole di censura al quale sono causalmente correlabili, nei termini di probabilità necessarie e sufficienti in questa sede, i gravi postumi invalidanti riportati dal piccolo Persona_1
Passando all'esame del secondo motivo, è noto che l'accettazione del paziente in una struttura deputata ad offrire assistenza sanitaria-ospedaliera comporta la costituzione di un contratto “di prestazione d'opera atipico di spedalità”. Dunque, la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale e la casa di cura può essere chiamata a rispondere sia ai pag. 10/25 sensi dell'art. 1218 c.c., nel caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni che caratterizzano tale contratto, sia ai sensi dell'art. 1228 c.c., per l'attività del personale medico e paramedico. La struttura sanitaria è quindi direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa posta in essere dal medico della cui attività essa si è avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale.
La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità esclusiva dei sanitari della
[...]
per le lesioni riportate dal piccolo e condannato Controparte_11 Persona_1 quest'ultima al risarcimento dei danni come ivi liquidati e accolto la domanda di garanzia proposta dalla medesima convenuta nei confronti del Dott. . CP_4
Le doglianze dell'odierna appellante circa la non pertinenza al caso di specie delle indicazioni delle Linee Guida di Assistenza alla gravidanza ed al parto fisiologico del 2004
(ASSR), non colgono nel segno, come pure il riferimento fatto dalla stessa appellante alle più recenti Linee Guida per il “Monitoraggio cardiotocografico in travaglio” approvate nel
2018 dalla dall' CP_14 Controparte_14 [...]
e dall' Controparte_15 Controparte_15 [...]
Controparte_16
In via preliminare, merita di essere evidenziata la contraddizione in cui incorre la stessa appellante nella misura in cui, per un verso, censura la sentenza di primo grado contestando l'applicabilità al caso di specie delle Linee giuda del 2004, in quanto inerenti alla fase del travaglio, mentre, per altro verso, richiama le citate Linee guida del 2018, anch'esse dettate per il “Monitoraggio cardiotocografico in travaglio”.
Il punto della questione è piuttosto un altro, dovendosi tenere presente che la paziente venne ricoverata presso il reparto di ostetricia della con la diagnosi Controparte_11 di “Gravidanza a termine iperpiressia” e cha la temperatura materna, rilevata dai sanitari della stessa Casa di cura alle ore 09.45 del 15.08.2007, era pari a 39,8°, su una gestante alla
40 sett. + 2 gg., quindi ormai molto prossima al parto a termine.
Al primo monitoraggio cardiotocografico, eseguito dalle ore 10:05 alle ore 10:24 circa dello stesso 15.08.2007, si registrava il seguente referto: “2 decelerazioni variabili di lieve-media entità, in seguito alle quali comunque la frequenza risale nei valori della norma. La frequenza cardiaca fetale basale risulta ai limiti superiori (tachicardia lieve)
160 bpm, accelerazioni presenti, variabilità nella norma” (pag. 34 ctu).
pag. 11/25 Posto quanto sopra, il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha osservato testualmente che “Va sottolineata preliminarmente una carenza di controllo delle condizioni fetali dalle ore 10:24 alle ore 20:47, gap temporale in cui inescusabilmente, nonostante la presenza nella gestante di iperpiressia, non è stato effettuato alcun monitoraggio cardiotocografico. A tal proposito si riportano le Linee Guida di Assistenza alla gravidanza ed al parto fisiologico redatte dall'Agenzia per i Servizi Sanitari regionali
(ASSR2004) in cui emerge come la presenza di iperpiressia materna debba essere considerata un fattore di rischio per indicare il monitoraggio continuo”.
Lo stesso c.t.u. ha anche precisato che “Sebbene sia utile indicare come la febbre non abbia avuto un decorso persistente per tutta la giornata del 15/8/2007, è stata infatti rilevata e trattata attraverso l'uso di un antipiretico di prima scelta (Paracetamolo) e antibiotico a largo spettro (Unasyn endovena), non si può condividere certamente la scelta di non monitorare le condizioni fetali dalle 10,24 fino alle 20,47 del giorno 15.08.07, per più di 10 ore”.
Pur avendo richiamato le citate linee guida del 2004, il c.t.u. ha opportunamente ritenuto di illustrare gli effetti dell'iperpiressia sulle condizioni fetali in gravidanza a termine, quindi analoghe a quelle del caso di specie. Al riguardo, il c.t.u. ha spiegato che “La temperatura corporea materna rappresenta un buon indicatore della temperatura uterina. In particolare si calcola che la temperatura all'interno dell'utero sia di circa 0.8°C superiore rispetto alla temperatura orale materna. Se si considera poi che la temperatura cerebrale fetale è ancora più alta, si deve considerare che in caso di temperatura materna pari a circa 38°C, la temperatura cerebrale fetale si aggira intorno ai 39,5°C. (L. Goetzl et al.
Maternal and fetal oxidative stress and intrapartum term fever.
[...]
. 2010;202:36). Controparte_18
Orbene, se è vero che le citate Linee guida riguardano specificamente la fase del travaglio, appare evidente che l'iperpiressia materna in prossimità del parto a termine costituisce dato altamente sintomatico di possibili complicanze e, pertanto, meritevole di adeguata considerazione. In tale contesto, dunque, il riferimento alle linee guida, lungi dall'inficiare le risultanze della c.t.u., rappresenta un parametro oggettivo di evidenza scientifica utile per suffragare le condivisibili valutazioni mediche del c.t.u.
In altri termini, se l'iperpiressia nella fase del travaglio, costituisce certamente un fattore di rischio, è logico ritenere che tale condizione costituisca elemento di preoccupazione e non possa essere sottovalutata neppure nella fase immediatamente antecedente al parto, come pag. 12/25 nel caso di paziente che abbia giù compiuto la 40^ settimana di gravidanza. Ne consegue che le doglianze relative alla non applicabilità al caso di specie delle predette Linee guida, poichè relative al travaglio, appaiono prive di pregio, ove si consideri che, quand'anche le si dovesse formalisticamente accogliere, il vuoto assistenziale lamentato dalla paziente e censurato dal c.t.u. non troverebbe comunque giustificazione alla luce delle clausole generali della responsabilità civile contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.
E' appena il caso di ricordare, infatti, che il d.l. 13 settembre 2012 n. 158, art. 3 comma 1, conv. dalla l. 8 novembre 2012 n. 189 esclude la responsabilità medica in sede penale, se l'esercente dell'attività sanitaria si attiene a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale non elide l'illecito civile e che resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La novella contenuta nella l. n. 189 del 2012 dunque si limita a indicare una particolare evoluzione del diritto penale vivente, col fine di agevolare l'utile esercizio dell'arte medica, evitando il pericolo di pretestuose azioni penali, senza modificare tuttavia la materia della responsabilità civile che segue le sue regole consolidate, non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la cosiddetta "responsabilità contrattuale" del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale. (Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n.4030).
Precisato quanto sora, giova evidenziare che, nel prosieguo della sua relazione, il c.t.u. ha ritenuto di “sottolineare che già il primo monitoraggio cardiotocografico del 15.08.07 registrato nel corso della mattinata dalle ore 10,05-10,24 deponeva per un tracciato non rassicurante” (pag. 39 ctu) e tale osservazione non risulta smentita dalla c.t.p. della Casa di cura, che ha rilevato la “presenza di tracciati non patologici ma soltanto non rassicuranti.” (cfr. pag. 7 c.t.p. ), pur precisando che, secondo le Linee guida Parte_1 raccomandate dalle Società Scientifiche e dall'Istituto Superiore di Sanità “un tracciato non rassicurante non pone la indicazione per un taglio cesareo di urgenza ma solo indica la opportunità di ulteriori controlli.” (pag. 7 e pag. 12 c.t.p. . CP_19
Lo stesso c.t.u. ha poi precisato che: “Nelle condizioni di tracciati cardiotocografici non rassicuranti così come era quello registrato dalle ore 10,05-10,24 è indicato continuare il monitoraggio, mettere in atto misure conservative atte ad accertare il benessere fetale
(flussimetria doppler, stimolazione fetale etc.), al persistere e all'aggravarsi del quadro
pag. 13/25 cardiotocografico era necessario procedere all'espletamento rapido del parto. Gli operatori invece lo sospendevano alle ore 10,24 del 15.08.07.” (pagg. 39-40 c.t.u.).
Lo stesso c.t.u. - rispondendo alle osservazioni di parte - la cardiotocografia non rassicurante già alla prima registrazione della mattina del giorno 15, in presenza di gravidanza a termine (40+2) “devono essere considerate assolutamente preminenti in una gravida a termine e tali da porre indicazione mandatoria per un monitoraggio continuo e comunque più intenso e assiduo di quello posto in essere. È evidente che la presenza di questi fattori di rischio richiede un monitoraggio intenso tenuto conto che l'iperpiressia può nascondere la presenza di corioamniotite e conseguente rilascio di citochine proinfiammatorie che potrebbero contribuire al danno cerebrale, causa dell'encefalopatia neonatale, oltre che indurre rischio di sepsi materno/fatale . Si ribadisce che la presenza di tali fattori di rischio (iperpiressia materna e ctg non rassicurante) in gravidanza a termine 40+2 appare assolutamente preminente a prescindere dalla mancanza delle modifiche fisiopatologiche tipiche della fase di travaglio nella gestante c fa risultare comunque inescusabile una omessa sorveglianza di circa 10 ore e 20 minuti” (cfr. c.t.u., pag. 46).
In ragione delle esposte considerazioni, non può essere ragionevolmente posto in dubbio che le risultanze del primo CTG, eseguito al momento del ricovero della gestante in avanzatissimo stato di gravidanza ed in stato iperpiretico, avrebbero dovuto far ipotizzare il rischio di evoluzione verso una condizione di sofferenza fetale, imponendo quantomeno un monitoraggio cardiotocografico con intervalli più ravvicinati, al fine di garantire un'adeguata sorveglianza dello stato fetale. Ed invero, è ragionevole ritenere che un più serrato monitoraggio avrebbe integrato una regola di prudenza idonea a cogliere ulteriori segnali di compromissione fetale, permettendo ai sanitari di intervenire con maggiore tempestività.
Devono quindi condividersi i rilievi del c.t.u., secondo cui la situazione rilevata col primo monitoraggio “prevedeva di continuare la sorveglianza cardiotocografica ed eventualmente prepararsi all'espletamento rapido del parto in caso di aggravamento del quadro cardiotocografico. L'opzione alternativa poteva essere concretizzata in una induzione del travaglio durante il tempo di osservazione, in maniera più tempestiva e precoce, indicata da: • Gravidanza a termine: 40settimane +2 giorni • Dallo stato febbrile della madre. Si ritiene che l'induzione del travaglio nel corso della giornata, dopo il calo della temperatura corporea della madre a seguito delle terapie effettuate, avrebbe potuto, pag. 14/25 alla luce di un criterio probabilistico, migliorare la prognosi a lungo termine del danno cerebrale intercorso nel neonato” e la conseguente affermazione secondo cui
“L'interruzione del monitoraggio cardiotocografico dalle ore 10,24 (del giorno 15) nonostante fosse non rassicurante nella paziente iperpiretica, non ha consentito di monitorare le condizioni ossigenative del feto per circa 10 ore e 20 minuti, impedendo con un criterio probabilistico di anticipare la nascita del feto che sarebbe potuta avvenire in tempi più utili alla corretta ossigenazione intrauterina” (cfr. c.t.u., pag. 41)..
La concreta rilevanza causale del dedotto vuoto assistenziale di oltre dieci ore tra il primo e il secondo tracciato TCG trova riscontro in ulteriori rilievi del c.t.u., il quale ha osservato che “Dopo il vuoto assistenziale di circa 10 ore, la gestante veniva monitorizzata a partire dalle ore 20,47-22,24 (15.08.07), poi dalle 23,40 alle 00,11(16.08.07), dalle 00,22 alle
00,55. Solo l'ultimo tracciato CTG (00:22 alle ore 00:55) veniva interpretato dai Sanitari come non rassicurante, invero i tracciati cardiotocografici a parere dell'Ausiliario del sottoscritto erano non rassicuranti già da alcune ore ovvero a partire dalle ore 20:47
22,24 e seguenti” (cfr. c.t.u., pag. 40). Ad avviso del c.t.u., dunque, già il secondo tracciato, esperito dopo dieci ore dal primo, risultava non rassicurante, come pure i CP_1 successivi, nonostante i sanitari della di cura avessero interpretato come non rassicurante soltanto l'ultimo tracciato (dalle ore 00:22 alle ore 00:55) dopo il quale decidevano di procedere al taglio cesareo. I rilievi del c.t.u. in merito agli esiti non rassicuranti dei predetti tracciati avvalora la tesi secondo cui un più assiduo monitoraggio avrebbe potuto consentire di cogliere più tempestivamente i segnali di anomalia.
D'altro canto, il fatto che dai tracciati risultassero anomalie è evincibile anche dalla c.t.p. della , dove si legge: <E la stessa descrizione-interpretazione dei Controparte_11 tracciati cardiotocografici effettuata dai CTU non depone per una sofferenza fetale conclamata ma solo per la presenza di tacciati non rassicuranti che, secondo le linee- guida, richiedono la effettuazione di controlli clinici per tenersi pronti alla effettuazione del taglio cesareo qualora i tracciati virino da “non rassicuranti” a “patologici”. E ciò è quello che avvenne: i sanitari non aspettarono che i tracciati divenissero francamente patologici ma effettuarono il taglio cesareo sulla base della persistenza di pattern “non rassicuranti”>>. (Pag. 8 c.t.p. – . Parte_1 CP_19
Anche tale ultima affermazione, secondo cui i sanitari non attesero che i tracciati diventassero patologici, ma decisero di procedere al taglio cesareo in presenza di persistenti tracciati non rassicurati, rafforza il convincimento che, senza il lamentato vuoto pag. 15/25 assistenziale di oltre dieci ore, i segnali non rassicuranti, quand'anche non ancora patologici, avrebbero potuto essere notati più tempestivamente, anche alla luce dell'iperpiressia in gravidanza a termine e di quanto già emerso dal tracciato CTG.
Si ritiene, quindi, corretta la statuizione della sentenza di primo grado, secondo cui < dirsi provato che la condotta omissiva colpevolmente tenuta dai sanitari di turno di Pt_1
e, segnatamente, dal dr. durante tutto il suo turno (iniziato, secondo le stesse
[...] CP_4 ammissioni di parte, alle ore 8,00 del 15 agosto e terminato alle ore 20 dello stesso giorno), consistente nel mancato monitoraggio assiduo delle condizioni fetali, impedendo l'anticipazione del parto, ha cagionato l'evento dannoso subito dal piccolo , Per_1 mentre una diversa condotta (monitoraggio continuo) avrebbe certamente consentito, secondo un mero criterio probabilistico, di intervenire in tempi più utili alla corretta ossigenazione intrauterina, così evitando o quantomeno contenendo il danno: pertanto l'evento dannoso è riconducibile a responsabilità contrattuale della clinica convenuta, secondo il noto meccanismo previsto dall'art. 1228 c.c.>>.
Per contro, devono essere respinti i rilievi dell'appenante Casa di cura, ad avviso della quale, in definitiva, l'affermazione del CTU e del giudice, secondo cui la febbre materna oscillante tra i 37° e i 38° avrebbe costituito una concausa nella produzione del danno cerebrale del feto sarebbe una mera ipotesi congetturale che, sul piano probabilistico, non appare più attendibile e/o credibile di quella secondo cui l'insulto possa essersi verificato in epoca antecedente al ricovero, ad esempio quando la temperatura della gestante ha superato i 39,8° a causa di una probabile noxa patogena su base infettiva. Né esiste alcuna evidenza scientifica che possa supportare la tesi del Tribunale secondo cui l'anticipazione del parto avrebbe evitato o quantomeno contenuto il danno.
Sul punto, la sentenza di primo grado ha correttamente osservato che ai fini che occupano
(individuazione del nesso eziologico), il difetto di accertamento del fatto astrattamente idoneo ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento non può essere invocato da chi quell'accertamento avrebbe potuto compiere e non l'abbia, invece, effettuato (e citato a sostegno Cass. 17 febbraio 2011, n. 3847, relativa a fattispecie in cui i medici avevano ritardato l'esecuzione di un parto cesareo).
D'altro canto, - a fronte del conclamato vuoto assistenziale di oltre dieci ore tra il primo e il secondo tracciato TCG – non vi è prova di fatti idonei ad escludere il nesso causale tra le rilevate omissioni e le gravissime lesioni riportate dal bambino.
pag. 16/25 Al riguardo, il c.t.u. ha ritenuto che il danno non si sia verificato intrapartum (a pag. 37 scrive: “solo una piccola porzione dei casi di encefalopatia nel neonato sono legati ad eventi ipo-anossici in travaglio”) e che “ci sia stata una noxa patogena, rappresentata dalla iperpiressia in gravidanza a termine che ha agito con ruolo causale o in presenza di altri fattori concausali di natura incerta, provocando un iniziale stato ipossico fetale e interferendo nella corretta ossigenazione del feto durante un lungo periodo di omessa osservazione”, descrivendo pure le ricadute della febbre materna sulla temperatura sia dell'utero (di circa 0.8°C superiore rispetto alla temperatura orale materna) che del feto
(ancora più alta). Per altro verso, non risultano neppure evidenze circa la verificazione delle lesioni patite dal piccolo in epoca antecedente al ricovero della madre presso la struttura convenuta.
Devono quindi condividersi le conclusioni del c.t.u., secondo cui “Gli esiti neurologici di cui allo stato attuale il periziando è portatore sono connotati da particolare gravità ed inquadrabili come esiti di encefalopatia ipossico ischemica e rappresentati da un quadro di emiplegia destra con disturbo psicomotorio, disturbo del linguaggio, dell'apprendimento ed epilessia sintomatica. Tali esiti si possono collegare con criterio del più probabile che non alla condotta omissiva da parte dei Sanitari intervenuti nella gestione della partoriente iperpiretica, i quali omettendo di sorvegliare le condizioni del feto dalle ore 10,24 (del giorno 15) alle ore 20,47, nonostante l'ultimo monitoraggio della mattina già non rassicurante deponesse per la continuazione della cardiotocografia, hanno impedito di anticipare la nascita del feto che sarebbe potuta avvenire in tempi più utili alla corretta ossigenazione intrauterina” (cfr. c.t.u., pag. 43).
Alla luce delle motivazioni che precedono, la rinnovazione della consulenza medico legale, richiesta dall'appellante casa di cura, deve essere respinta, risultando inammissibile, non essendo state espressamente avanzate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e non dovendovisi provvedere d'ufficio, stante la piena condivisibilità della c.t.u., esaustiva e correttamente argomentata, e tenuto conto altresì che anche le consulenze di parte individuano la genesi dell'insulto ipossico in un momento antecedente al parto, mentre divergono sull'esatto momento della sua verificazione e sul grado di efficienza causale sul danno encefalico subito dal feto.
§
Con un terzo motivo, in via subordinata, l'appellante ha censurato la parte della decisione in cui viene omessa l'individuazione della quota di “danno-conseguenza” attribuibile alla pag. 17/25 condotta umana omissiva, rappresentata dal c.d. vuoto assistenziale tra le ore 10,24 e le
20,47 del 15.08.2007, violando il criterio della causalità giuridica ex articolo 1223 c.c. per la mancata valutazione della diversa efficienza delle concause. Ha chiesto quindi la riduzione dell'ammontare del risarcimento determinato in favore degli attori, avendo il
Tribunale incluso indebitamente il ristoro dei pregiudizi causati da una incontestata preesistente noxa patogena, causa più probabile del danno cerebrale subito dal minore, e rappresentando la condotta colpevole dei sanitari una semplice concausa (pag. 51 atto appello).
Gli appellati hanno precisato che l'elaborato peritale, contrariamente da CP_17 quanto ex adverso affermato, ha espressamente indicato tra le cause del danno il non corretto trattamento dell'iperpiressia “in gravidanza a termine”, non quale causa in sé ma per non essere stata correttamente trattata dai sanitari;
hanno rimarcato che il tempestivo e doveroso intervento medico avrebbe scongiurato l'evento dannoso e che non è emersa alcuna evidenza certa (né controparte ha fornito adeguata prova) che il danno cerebrale patito dal neonato fosse già conclamato all'atto del ricovero. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia, hanno affermato che, quando la condotta ha concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale,
l'agente deve rispondere per l'intero danno.
Il motivo di appello è infondato.
Si premette che la sentenza di primo grado non ha affatto riconosciuto l'insorgenza di una noxa patogena che abbia contribuito alla causazione del danno, piuttosto ha rilevato l'assenza di esami più approfonditi idonei dimostrare un diverso iter causale, il cui onere gravava sui convenuti. Ed invero, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10050 del
29/03/2022, Rv. 664402 - 01).
pag. 18/25 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Giova sottolineare che, nel caso di specie, non è emersa, né tantomeno è stata dimostrata, alcuna pregressa situazione patologica, prospettata da parate appellante in termini di mera ipotesi. Si ricordi, infatti, che il tracciato cardiotocografico effettuato dalla signora in data 11.08.2007 si presentava regolare CP_2 per frequenza cardiaca fetale di tipo rassicurante, presenza di accelerazioni e variabilità nella norma. Quanto alla gestante, la presunta presenza di un'amniosite quale causa del danno encefalico del neonato, paventata dai consulenti di (pag. 5 ctp Parte_1 Per_4
, rimasta silente fino al giorno del travaglio, non è mai stata accertata da esami
[...] diagnostici. L'assenza di tali riscontri sulla madre prima e sul neonato poi non consente di stabilire con certezza che il danno encefalico fosse preesistente al 15 agosto 2007.
Nel descritto contesto, pertanto – dovendosi ascrivere, sul piano probabilistico, la responsabilità della determinazione dell'evento, sotto il profilo della causalità (o della concausalità), alle condotte censurate dal c.t.u. e non essendo emerse cause alternative rispetto all'iperpiressia materna – non ricorrono le condizioni invocate dall'appellante e la sentenza di primo grado deve essere confermata anche sotto tale profilo.
§
Col quarto motivo, in via gradata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in favore del minore il danno patrimoniale futuro da perdita di chance, deducendo la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2057 c.c. e dei criteri indicati dalla Corte di cassazione. In particolare, ha sostenuto che la quantificazione del danno permanente da incapacità di lavoro è stata effettuata senza la doverosa applicazione di un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa. Ha pure lamentato la mancata applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” con riferimento al valore capitalizzato delle indennità assistenziali di cui gode il danneggiato.
Gli appellati invece, hanno sostenuto la correttezza del calcolo effettuato CP_17 dal giudice di primo grado per aver fatto applicazione del coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione, ed in particolare il coefficiente di cui all'art. 46 co. 2 lett. c)
T.U.R., pari a 950 (coefficiente da 0 a 20 anni), già comprensivo della minorazione per anticipata capitalizzazione. In merito alla “compensatio lucri cum damno”, hanno osservato che la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di liquidazione delle spese di assistenza da sostenere per le cure e la futura assistenza del minore, sicché il pag. 19/25 risarcimento liquidato in sentenza dovrebbe ritenersi già comprensivo dello scomputo a titolo di “compensatio”.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Avuto riguardo al danno patrimoniale da perdita di chance, la sentenza di primo grado, richiamando pertinenti principi giurisprudenziali, ha correttamente osservato la relativa quantificazione può avvenire in via equitativa, nell'impossibilità di fondarsi su riscontri concreti quali gli studi compiuti o le inclinazioni manifestate (e, perciò, nell'impossibilità di ricorrere alla prova presuntiva sul quantum), attraverso il criterio del triplo della pensione sociale (Cass. 24331/2008), sulla base della capitalizzazione del reddito futuro operata in ragione del coefficiente corrispondente all'età del danneggiato al tempo della presente liquidazione, previo abbattimento del risultato con un coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione (Cass. 9048/2018), utilizzando non i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 (i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.: Cass.
20615/2015) ma coefficienti di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass. 10499/2017). Premesso quanto sopra, ha illustrato le modalità di calcolo di tale voce di danno, spiegando che: “In particolare, la capitalizzazione richiede di applicare la seguente formula: G x I x RV : 100 ove: G (guadagno annuo) = Triplo pensione sociale: 5.953,87 (importo annuo pensione sociale 2019), x 3 =17.861.61 I (invalidità) = 85% Rv (coefficiente di capitalizzazione della rendita vitalizia, ex art. 46, comma 2, lett. c), T.U.R., in vigore dal 1° gennaio 2017)
= 950 (coefficiente da 0 a 20 anni), e quindi: 17.861.61 x 85% x 950/100 = 144.232,500”.
Parte appellante ha lamentato che detta somma avrebbe dovuto essere ridotta applicando a tale risultato il c.d. coefficiente di minorazione, onde tenere conto della capitalizzazione anticipata in ragione dell'età del danneggiato.
Contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, tale calcolo è corretto, posto che, ai sensi del citato art 46 T.U.R., il valore della rendita si determina moltiplicando l'annualità della rendita per il coefficiente indicato nella tabella allegata al medesimo testo unico, di cui la sentenza di primo grado ha tenuto conto. Incidentalmente, peraltro, si osserva che il valore come sopra determinato è inferiore a quello che avrebbe potuto ottenersi applicando pag. 20/25 criteri diversi (ad esempio, quello del triplo della pensione sociale) da quelli previsti, a fini tributari, dal citato art 46 T.U.R.
§
Avuto riguardo all'ulteriore doglianza relativa alla mancata compensazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno con quanto aliunde percepito allo stesso titolo, in applicazione del principio di “compensatio lucri cum damno”, è noto che detto principio, elaborato sul disposto dell'art. 1223 c.c. ed ispirato alla ratio di evitare ingiustificati arricchimenti, impone di tener conto, nella liquidazione del risarcimento del danno, delle ripercussioni positive comunque verificatesi a favore del danneggiato come conseguenza immediata e diretta dell'illecito stesso e connotate da omogeneità rispetto all'interesse leso.
Sul punto, giova ribadire che la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di liquidazione delle spese da sostenere per le cure e per la futura assistenza di Per_1
osservando che <le spese mediche - che non sono allo stato identificabili-
[...] dovrebbero essere coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre - quanto all'assistenza
- va segnalato che gode, al momento, del beneficio dell'indennità di frequenza Per_1
(d'importo mensile pari a circa 500,00 euro) e potrà in futuro avvalersi (in relazione alla percentuale d'invalidità accertata) delle prestazioni d'invalidità civile, volte a ristorare il medesimo pregiudizio, di talché l'ammontare delle spese di assistenza potrà essere coperto con i benefici riconosciuti ex lege>>.
Tali statuizioni sono state impugnate solo dalla , la quale - citando Controparte_11
Cass. Civ. SS.UU., 22.05.2018, n. 12567 - ha sostenuto che, per effetto del principio della compensatio lucri cum damno, dall'ammontare del risarcimento deve sottrarsi anche il valore capitalizzato delle indennità assistenziali che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza di quel fatto. Ha quindi lamentato che il Tribunale ha erroneamente portato in compensazione il relativo importo con quanto preteso iure proprio dai sigg. CP_1
e a titolo rimborso per future spese di assistenza, senza tenere
[...] CP_2 conto che tale profilo di “danno emergente” si ripercuote tipicamente sul patrimonio del danneggiato e non dei suoi congiunti. Orbene, in disparte il fatto che non è dato desumere che tale voce di danno sia stata richiesta dai genitori iure proprio, avendo essi agito in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ed avendo richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai fatti per cui è causa, è evidente che, nel caso di specie, l'invocato principio è stato pag. 21/25 concretamente applicato mediante la compensazione, operata nei termini di cui sopra, di parte del danno patrimoniale con i benefici assistenziali potenzialmente fruibili dal danneggiato. Peraltro, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, la compensatio non può operare qualora manchi la prova - di cui è onerata la parte che la eccepisce - che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile nel suo preciso ammontare e che le somme da percepire in futuro possono essere compensate solo in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (tra le più recenti, cfr.
Cassazione civile sez. III - 03/07/2024, n. 18243).
A ciò si aggiunga che la compensazione di dette provvidenze, volte a ristorare il danno patrimoniale, non potrebbe operare con riferimento all'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di pregiudizi di differente natura.
§
Con il quinto motivo, in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla richiesta di estensione della domanda attorea al CP_ convenuto Dott. , chiamato in causa dalla stessa Casa di , oltre che ai fini CP_4 della rivalsa, quale soggetto effettivamente e personalmente responsabile e ni confronti del quale avrebbe dovuto automaticamente estendersi la domanda attorea.
Il dott. ha invocato l'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 24/2017 (c.d. legge CP_4
Gelli - Bianco), rilevando che l'azione di rivalsa da parte della struttura medica nei confronti dei sanitari è ammissibile soltanto nelle ipotesi di dolo o colpa grave non provata dalla . Controparte_11
Avuto riguardo alla posizione del dott. , la sentenza di primo grado ha statuito che CP_4
“Quest'ultimo è dunque responsabile del danno, non avendo usato la diligenza esigibile dal medico specialista nell'adempimento della sua prestazione professionale, che è quella rafforzata del debitore qualificato, imposta dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. Lo stesso va dunque condannato a rimborsare alla gli esborsi da quest'ultima CP_11 sostenuti in favore degli attori in esecuzione della presente sentenza”.
Giova immediatamente ribadire che l'appellato dott. si è costituito nel CP_4 presente grado di giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata solo il 12 novembre 2024, declinando la propria responsabilità, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di controparte alle spese di giudizio e proponendo, di fatto, appello incidentale pag. 22/25 tardivo. Ne consegue che le statuizioni a suo carico della sentenza di primo grado sono passate in giudicato.
Avuto riguardo alla doglianza in esame, la Corte di cassazione ha affermato che, che nel caso in cui il datore di lavoro (l , citato in giudizio dal paziente per Parte_3 far valere un'ipotesi di responsabilità medica, chiami in garanzia il terzo (medico-chirurgo) cui è ascrivibile la condotta contestata, la sola chiamata non è idonea a far scattare automaticamente l'estensione al terzo dell'azione giudiziale, occorrendo a tal fine che il medico venga indicato come unico vero responsabile del danno. (Cass. civ., sez. III, sent.
n. 30601/2018),
Nel caso di specie la chiamata in causa del dott. , individuato come responsabile CP_4 delle lesioni cagionate al piccolo è stata effettuata da non Persona_1 Parte_1 solo ai fini di una eventuale manleva. Nella comparsa di primo grado, contenente la chiamata di terzi, la convenuta, dopo aver negato ogni responsabilità diretta o CP_11 indiretta propria e dei medici che avevano assistito la madre e il neonato, affermava “… nella denegata ipotesi di declaratoria di responsabilità, oggettiva e/o di natura contrattuale, della convenuta, la deduce ed eccepisce che la Controparte_11 responsabilità soggettiva dell'evento sarebbe da ricondurre al comportamento di: - Dr.
, medico ginecologo, che ha avuto in cura la gestante durante la gravidanza e CP_4 che l'ha assistita durante tutto il periodo del parto;
” nonché della Dott.ssa (pag. 6 Per_2 comparsa primo grado), rassegnando, sempre mediante lo stesso atto, medesime conclusioni “2.2) i suindicati medici sono personalmente e soggettivamente responsabili, ciascuno di essi per quanto di loro rispettiva ragione e competenza da valutare in corso di causa, nella causazione dei danni ex adverso lamentati, con consequenziale condanna, ciascuno per l'intero ed entrambi in via solidale tra loro, a versare le somme liquidate in favore della parte attrice nel corso del presente giudizio, con diritto di rivalsa della
[...]
nei confronti degli stessi per gli esborsi sostenuti in esecuzione di un'eventuale CP_11 sentenza di condanna” (pag. 13).
Alla luce di quanto sopra, può affermarsi che la Casa di cura ha chiamato in causa il Dott.
(oltre che la neonatologa dott. ssa poi riconosciuta esente da CP_4 Per_2 responsabilità) non solo ai fini della rivalsa, ma anche indicandolo come diretto responsabile ai fini dell'estensione nei suoi confronti della domanda principale.
pag. 23/25 Ne consegue che il presente motivo di appello deve essere accolto, con condanna in solido anche del Dott. al risarcimento dei danni in favore degli attori e fermo restando il CP_4 diritto regresso riconosciuto alla struttura sanitaria dalla sentenza di primo grado.
§
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'appellante Controparte_11 risulta integralmente soccombente nei confronti degli appellati e Controparte_1 [...]
(in proprio e nella qualità) mentre , che ha proposto anche appello CP_2 CP_4 incidentale di fatto tardivo, risulta soccombente rispetto all'appellante Controparte_11
.
[...]
Ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore, compreso nello scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000, e del grado di complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze del presente grado di giudizio facendo riferimento ai valori medi previsti dai rispettivi parametri, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, non sussistendo ragioni per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato D.M.
n. 147 del 13/08/2022, appare altresì congruo riconoscere un aumento del 10% sui compensi per la difesa degli appellati – in considerazione della pluralità CP_1 CP_2 di parti assistite.
Alla luce di detti criteri, i compensi per il giudizio di appello sono liquidati in complessivi
€ 31.936,30 oltre accessori di legge, in favore degli appellati e Controparte_1 [...]
(in proprio e nella qualità) ed a carico dell'appellante , con CP_2 Controparte_11 distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori degli stessi appellati, dichiaratisi anticipatari.
Avuto riguardo, invece, alla posizione del Dott. , appare congruo liquidare i CP_4 compensi in favore dell'appellante vittoriosa sulla base di valori Controparte_11 minimi stabiliti dai suddetti parametri, in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello, tenuto del circoscritto ambito della questione dedotta dall'appellante in relazione a tale specifica posizione, e quindi in complessivi € 17.002,00 oltre accessori di legge.
L'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, di fatto proposto da , CP_4 impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. pag. 24/25
P. Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Civile - in parziale riforma della sentenza appellata - definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale di fatto proposto da;
CP_4
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla , Controparte_11 condanna , in solido con la , al pagamento delle CP_4 Controparte_11 somme liquidate dalla sentenza di primo grado in favore degli attori a titolo risarcimento dei danni;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati Controparte_11 [...]
e (in proprio e nella qualità) delle spese del presente Controparte_1 CP_2 giudizio di appello, liquidate in complessivi € 31.936,30 oltre rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori degli stessi appellati, dichiaratisi anticipatari;
. condanna al pagamento in favore dell'appellante CP_4 Controparte_11 delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 17.002,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato con riferimento all'appello incidentale proposto da . CP_4
Così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Consigliere relatore - estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
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