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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 7903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7903 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NA AR DU in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29 ottobre 2024, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 28579/2024 R.G.
TRA
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Pietro Nenni n. 35, presso lo studio dell'Avv.
PE Di ZI dal quale è rappresentato e difeso.
Ricorrente E
C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito Persona_1
n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU dott. che non aveva riconosciuto l'assegno ex lege 118/71 e 18/80. Per_2
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa, inoltrata in data 30.11.2023 oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_1 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Veniva disposto il rinnovo della consulenza tecnica nella persona del dott. Persona_3
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall . CP_1
Nel merito della domanda, risultano provati i requisiti socioeconomici . di incollocabilità al lavoro e reddituali (v. art. 12 della lg. 30.12.1991 n. 412 ), La domanda merita accoglimento.
Il Consulente tecnico di ufficio ha, infatti, accertato che il ricorrente è affetto da
1. Ipertensione arteriosa. Cod. 6441…………………………………………….30%
2. Severa IVC arti inferiori. Cod. 6446 in analogia……………………….……45%
3. Epilessia generalizzata. Cod. 2002………………………...……………….....45%
Per tali infermità il ricorrente è da considerare:
Invalido in misura del 75%
Tali conclusioni basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, devono essere pienamente condivise, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti.
In ordine alla decorrenza della prestazione va rilevato che, con pronuncia a Sezioni Unite n. 12270 del 05/07/2004, pres. rel. Roselli F., la Suprema Corte ha precisato che “In Parte_2 materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano gia' presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non puo' pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di analoga garanzia costituzionale”.
Nel caso in esame il CTU ha, sulla base della documentazione in atti, riconosciuto la decorrenza dal maggio 2024 con interessi legali sui ratei scaduti dalle singole scadenze al soddisfo (non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito integralmente soggetto alla disciplina dell'art. 16 comma 6 l. 412.91).
Le spese, atteso il riconoscimento successivo alla domanda amministrativa, sono compensate nella misura della metà. L'ulteriore metà segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo.
Si pongono altresì a carico dell spese di consulenza tecnica separatamente liquidate. CP_2
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA AR
DU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, nel giudizio di merito in seguito ad ATP, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dal maggio 2024.
Condanna l al pagamento dei ratei maturati oltre accessori con la decorrenza di cui sopra CP_1 oltre accessori dalla maturazione al saldo;
CP_ Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento dell'ulteriore metà liquidat in euro 700,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 2.11.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NA AR DU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NA AR DU in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29 ottobre 2024, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 28579/2024 R.G.
TRA
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Pietro Nenni n. 35, presso lo studio dell'Avv.
PE Di ZI dal quale è rappresentato e difeso.
Ricorrente E
C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito Persona_1
n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU dott. che non aveva riconosciuto l'assegno ex lege 118/71 e 18/80. Per_2
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa, inoltrata in data 30.11.2023 oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_1 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Veniva disposto il rinnovo della consulenza tecnica nella persona del dott. Persona_3
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall . CP_1
Nel merito della domanda, risultano provati i requisiti socioeconomici . di incollocabilità al lavoro e reddituali (v. art. 12 della lg. 30.12.1991 n. 412 ), La domanda merita accoglimento.
Il Consulente tecnico di ufficio ha, infatti, accertato che il ricorrente è affetto da
1. Ipertensione arteriosa. Cod. 6441…………………………………………….30%
2. Severa IVC arti inferiori. Cod. 6446 in analogia……………………….……45%
3. Epilessia generalizzata. Cod. 2002………………………...……………….....45%
Per tali infermità il ricorrente è da considerare:
Invalido in misura del 75%
Tali conclusioni basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, devono essere pienamente condivise, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti.
In ordine alla decorrenza della prestazione va rilevato che, con pronuncia a Sezioni Unite n. 12270 del 05/07/2004, pres. rel. Roselli F., la Suprema Corte ha precisato che “In Parte_2 materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano gia' presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non puo' pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di analoga garanzia costituzionale”.
Nel caso in esame il CTU ha, sulla base della documentazione in atti, riconosciuto la decorrenza dal maggio 2024 con interessi legali sui ratei scaduti dalle singole scadenze al soddisfo (non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito integralmente soggetto alla disciplina dell'art. 16 comma 6 l. 412.91).
Le spese, atteso il riconoscimento successivo alla domanda amministrativa, sono compensate nella misura della metà. L'ulteriore metà segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo.
Si pongono altresì a carico dell spese di consulenza tecnica separatamente liquidate. CP_2
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA AR
DU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, nel giudizio di merito in seguito ad ATP, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dal maggio 2024.
Condanna l al pagamento dei ratei maturati oltre accessori con la decorrenza di cui sopra CP_1 oltre accessori dalla maturazione al saldo;
CP_ Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento dell'ulteriore metà liquidat in euro 700,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 2.11.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NA AR DU