Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3433 R. G. 2024
PROMOSSA DA
P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Via
Archimede n. 57, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marc Ciceri e
Matteo Boneschi presso il cui studio in Lodi (LO), C.so E. Archinti n. 70
è elettivamente domiciliata
-opponente -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del l.r.p.t. con sede in Velletri, Corso della Repubblica n. CP_1
25, p.i. , elettivamente domiciliata in Nettuno (000 48 Rm) via P.VA_2
Vittorio Veneto n. presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ludovisi che la rappresenta e difende
-opposta–
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tale disposizione prevede che la sentenza possa sempre essere motivata in forma abbreviata mediante “ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “ precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La società ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Lodi ai sensi dell'art. 11 del contratto di sub appalto del 25/08/2020 , del tribunale di Lodi, in subordine ex art. 20 cpc quale foro dove è sorta l'obbligazione o in via alternativa la competenza del Tribunale di Milano ex art. 19 cpc quale foro generale delle persone giuridiche. pagina 2 di 7 La società ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza CP_1
territoriale formulata da parte opponente eccependo la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 del contratto di sub appalto del 25/08/2020 e di conseguenza l'applicazione del foro del creditore che nel caso di specie deve essere individuato nella sede della società opposta sita in Velletri Corso della Repubblioca n. 25. In subordine ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza del Tribunale di
Velletri in favore del Tribunale di Milano con compensazione delle spese di lite.
Alla luce di tale eccezione pregiudiziale ritenuta idonea all'immediata definizione del giudizio, il Tribunale ha fissato l'udienza del 08/01/2025 per la discussione sul punto.
A tale udienza, tenutasi in modalità trattazione scritta, lette le note depositate dai difensori in sostituzione dell'udienza ha emesso la seguente
SENTENZA dall'esame del contratto di subappalto si deve rilevare la vessatorietà della clausola ivi indicata, ma altresì l'assoluta inesistenza della doppia sottoscrizione.
Va infatti evidenziato come non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate. La specifica sottoscrizione di alcune clausole particolarmente sbilanciate in favore di chi le ha predisposte varrebbe a destare l'attenzione del contraente debole, che accettando “in blocco” le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente potrebbe non valutare adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione rispetto a quella risultante dall'applicazione della disciplina legale del contratto.
pagina 3 di 7 Si prevede, così, un meccanismo basato su una “doppia sottoscrizione”: con la prima, l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto “non onerose”, con la seconda, da apporsi in modo
“specifico”, approva il contenuto di quelle vessatorie.
La necessità della specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie non ammette equipollenti: così, la produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente aderente se vale certamente a sanare la mancanza della sottoscrizione, non può, però, sostituire la specifica approvazione delle clausole vessatorie, che quindi, a differenza delle “altre” condizioni generali, rimarranno senza effetto.
Per altro verso, se le clausole vessatorie non sono state sottoscritte, a nulla varrebbe la prova che l'aderente ne conoscesse comunque l'esistenza e, di contro, una volta che tali clausole siano state sottoscritte, a nulla varrebbe provare, per renderle inefficaci, che l'aderente, ciononostante, non le conoscesse e ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, implicando la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie l'esatta conoscenza del loro contenuto, nessuna indagine si impone in ordine a tale conoscenza, da doversi ritenere accertata in presenza della richiesta sottoscrizione.
Una volta chiarito che la formalità della doppia sottoscrizione è indispensabile per la produzione di effetto delle clausole vessatorie, non potendo ritenersi sufficiente un'unica sottoscrizione in calce al contratto, pare opportuno ora indagare sulle modalità con cui tale requisito possa dirsi soddisfatto.
Al riguardo, è pacifico che non occorrono tante firme quante sono le clausole vessatorie: una sottoscrizione è sufficiente per approvare specificamente più clausole vessatorie, purchè queste ultime siano chiaramente individuate.
È del pari pacifico che non è necessario che la sottoscrizione faccia seguito alla riproduzione integrale del testo delle clausole vessatorie: è sufficiente che la sottoscrizione sia collocata dopo un'indicazione idonea a richiamare l'attenzione dell'aderente sulle clausole vessatorie contenute nel contratto. Si discute, invece, se pagina 4 di 7 tale indicazione debba recare una sintetica esposizione del contenuto della singola clausola vessatoria da approvare (ad esempio, clausola compromissoria), o se viceversa sia sufficiente il mero richiamo al numero assegnato alla clausola (ad es. clausola nr. 10). La giurisprudenza prevalente reputa assolto l'onere formale quando l'aderente sottoscrive un'autonoma dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie individuate attraverso il richiamo al loro numero o al loro contenuto.
La legge dice che, per essere valide, le clausole vessatorie devono essere appositamente approvate per iscritto. Ciò significa che, per ognuna di esse, ci deve essere un'apposita firma. Ciò si può realizzare in due diversi modi: -o imponendo all'aderente una firma apposita sotto ogni clausola vessatoria (soluzione poco utilizzata); -oppure imponendo, al termine del contratto, dopo la firma di accettazione, un'ulteriore firma a tergo di una clausola che elenca tutte le clausole vessatorie presenti nel contratto. La formula è pressappoco la seguente: «La parte dichiara di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole vessatorie ai sensi degli art. 1341 e ss. del codice civile: art. …, art. …, art. …, ecc.».
Se la doppia firma non viene apposta, le clausole vessatorie sono inefficaci, ossia non si applicano, pur restando valido il resto del contratto.
Con riferimento alla clausola finale che richiama le clausole vessatorie presenti nel contratto, la Cassazione ha detto che essa non può risolversi in un'elencazione di tutte le clausole inserite nel contratto, anche di quelle non vessatorie;
diversamente, essa non servirebbe a garantire la giusta attenzione su di esse. Così sarebbe inutile,
e come non apposta, la doppia firma con riferimento a una dicitura di questo tipo:
«La parte dichiara di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole vessatorie ai sensi degli art. 1341 e ss. del codice civile: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, ecc.». Invece, è corretta la seguente dicitura: «La parte dichiara di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole vessatorie ai sensi pagina 5 di 7 degli art. 1341 e ss. del codice civile: art. 3, art. 10, art. 15, ecc.», laddove gli articoli indicati sono solo quelli contenenti clausole vessatorie.
Nel caso di specie, risulta ictu oculi evidente la mancata indicazione specifica di quelle che sono le clausole vessatorie inserite nel contratto di subappalto, che non risultano in modo alcuno né evidenziate, né in modo alcuno specificate. Pertanto
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del
Tribunale di Lodi dovrà essere rigettata.
Si deve inoltre rilevare come la competenza territoriale e quindi quella per l'emissione del decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza prevalente risulta essere quella del giudice del domicilio del creditore. Il principio sancito dal terzo comma dell'art. 1182 C.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo, quale può essere quella di scomputare dal corrispettivo pattuito gli acconti ricevuti.
Sul punto, l'intervento delle Sezioni Unite ha, dunque, stabilito che il foro del creditore trovi applicazione solo in caso di credito liquido o almeno liquidabile.
Nel caso di specie, risulta come, avuto quindi riguardo al contenuto della domanda monitoria, l'importo fatturato risulta esatto in merito al suo ammontare, in quanto documentalmente provato, non solo in sede monitoria ma altresì all'interno del presente giudizio, con la conseguente attrazione della controversia presso il foro del creditore, e conseguente considerato che il domicilio del creditore è sito in Velletri
Corso della Repubblica n. 25, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Velletri in favore del tribunale di Milano formulata da parte opponente.
Spese al definitivo.
pagina 6 di 7 Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
PQM
Definitivamente pronunciando: rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Lodi e di incompetenza del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di
Milano; spese al definitivo;
rimette la causa sul ruolo.
Velletri, 08/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Pasqualucci
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