Ordinanza cautelare 18 ottobre 2022
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10330/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10330 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Questura Roma, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA CA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 5583 del 15.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Molise ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti sostegno di cui al D.D. M.I. n. 498/2020, per il posto di sostegno nella scuola primaria “ADEE” per la Regione Molise, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente;
del provvedimento prot. n. 5757 del 22.07.2022 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Molise ha rettificato la graduatoria di cui al provvedimento prot. n. 5583 del 15.07.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente;
per quel che occorrer possa, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 498 del 21.04.2020 nella parte in cui, all'art. 10 relativo al “Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame” non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive per caso fortuito o forza maggiore;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente alla partecipazione alla procedura de qua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Questura Roma e di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IL EM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente non ha potuto partecipare alla prova scritta del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria”, per la classe di concorso “ADEE – Sostegno Primaria” per la regione Molise, poiché sottoposto a misure sanitarie restrittive per contagio da Virus Covid-19.
Egli pertanto, non essendogli stato consentito di essere ammesso allo svolgimento di una prova suppletiva, ha impugnato gli atti in epigrafe adducendo un unico motivo di ricorso: “V iolazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento a tutela del cittadino e del diritto al lavoro: violazione degli artt. 4, 32 e 51 della costituzione. violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d. lgs. n. 165/01: disparità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego. violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis. eccesso di potere, irragionevolezza, inadeguatezza”.
2. Si sono costituite le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
3. Il ricorso è infondato per cui ritiene il Collegio possa prescindersi dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate.
Il Collegio ritiene di dover rinviare ai sensi dell’art. 74 c.p.a. alla giurisprudenza del Consiglio di Stato intervenuta sulla questione (per tutte Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 10914 del 2022) che ha effettuato un deciso revirement rispetto ai precedenti del medesimo giudice amministrativo di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 1865/2021, oltre che diverse altre ordinanze di accoglimento in sede cautelare delle pronunce interinali rese da questo T.A.R.).
In tale decisione, invero, è stato richiamato il principio generale dell’irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti alla partecipazione a un pubblico concorso, anche qualora causati da caso fortuito o forza maggiore, ritenendo la sua operatività necessaria anche nell’ambito della c.d. pandemia al fine di tutelare un altro principio generale, quello della contestualità delle prove relative alle procedure concorsuali, in quanto corollario della par condicio tra candidati, in ossequio alla quale, per questi ultimi, devono valere le medesime condizioni di espletamento e di valutazione delle prove.
La giurisprudenza richiamata è stata confermata in diverse successive sentenze e non vi sono ragioni, in assenza di deduzioni specifiche da parte del ricorrente, per discostarsi da tale orientamento.
Del resto il ricorrente non ha coltivato in alcun modo il ricorso, e sotto questo profilo non si ravvisano elementi per superare il richiamato indirizzo.
4. Le spese di lite vanno compensate, atteso il contrasto giurisprudenziale che ha caratterizzato la questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CL TA, Presidente FF
IL EM, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL EM | CL TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.