Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1964/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1964/2018
TRA
(C.F. ) - Avv. Parte_1 C.F._1
Mariella Nocifora Tiranno
attore
E
(C.F. ) - Avv. Marco Vicari CP_1 C.F._2
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1) Dichiarare e condannare la IG.ra al pagamento di Euro 2.000,00 CP_1
a titolo di risarcimento danno di natura economico-patrimoniale patito dal IG.
per l'inadempimento della IG.ra , Parte_1 CP_1
considerato l'inadempimento dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di affitto stante la stipula della preliminare scrittura privata intercorsa tra la stessa
e il IG. . Parte_1
…
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
“- in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SI.ra per le motivazioni esposte in narrativa e conseguentemente CP_2
1
Con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, ex art.91 c.p.c. da liquidarsi come da nota.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore esponeva che nell'anno
2016, dopo aver deciso di aprire un'attività commerciale nell'ambito della ristorazione, aveva provveduto ad iscrivere presso la Camera di Commercio di Messina l'omonima ditta individuale denominata Pub “La Fenice” di , per Parte_1
l'esercizio dell'attività di ristorazione con somministrazione, per poi iniziare a ricercare un immobile commerciale da affittare per l'esercizio dell'attività commerciale.
In data 02.12.2016 veniva stipulata una scrittura privata a mezzo cui CP_1 si impegnava a cedere in locazione l'immobile di sua proprietà sito in SAAT
Militello, Via Cosenz n. 58/60, a per lo svolgimento Parte_1 Parte_1 dell'attività commerciale di bar-ristorante.
L'attore precisava che le parti avevano inoltre convenuto verbalmente anche: - di procedere alla stipula del contratto di locazione nel più breve tempo possibile e, dunque, procedere alla relativa registrazione al momento dell'avvio dell'attività di ristorazione;
- di accollare all'attore tutte le spese necessarie per l'adeguamento dell'interno dei locali ed avvio dell'attività (attinenti all'impianto idrico ed elettrico oltre che necessarie per lo svolgimento dell'attività di ristorazione); - di posticipare la corresponsione del canone di locazione a partire dal momento dell'effettivo avvio dell'attività di ristorazione da parte dell'attore.
L'attore esponeva poi nel proprio atto introduttivo di avere anche concordato con il fratello e con la cognata la condivisione Persona_1 Parte_2 di fatto della gestione dell'attività commerciale, unitamente a tutte le spese necessarie per l'avvio dell'attività e per la futura gestione del locale, oltre alla ripartizione dei futuri utili. Egli provvedeva quindi, a proprie spese, all'allaccio sia della linea telefonica che della linea elettrica, pagando tutte le bollette pervenute per tali servizi, nonché ad anticipare le spese anche per conto del fratello e della cognata, versanti in difficoltà economiche. I rapporti con i familiari ebbero però a deteriorarsi fino a sfociare in un litigio, al quale seguiva il temporaneo allontanamento dal locale dell'attore. Il giorno seguente, tornato sul posto, egli constatava l'impossibilità di accedere ai locali con le chiavi in suo possesso, avendo il fratello provveduto all'immediata sostituzione della serratura.
2 A distanza di pochissimi giorni l'attore scopriva inoltre che CP_1
contravvenendo all'accordo preliminarmente assunto in data 02.12.2016 , aveva concesso in locazione l'immobile sito in SAAT Militello Via Cosenz n. 58/60 al fratello , il quale aveva immediatamente provveduto alla Persona_1
registrazione del contratto di locazione aprendo, in tempo ristretti, una nuova ditta individuale denominata Ristorante “La Fenice”, che veniva esercitata proprio nei medesimi locali.
L'attore rappresentava quindi che, al fine di evitare litigi familiari, aveva accettato lo scioglimento di tutti gli accordi verbali intercorsi tra le parti, chiedendo però il rimborso di tutte le somme anticipate per l'avvio dell'attività commerciale, oltre alle spese sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento del locale.
In mancanza di accordo, agiva dunque in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta del fratello e dalla cognata, nonché della violazione degli obblighi assunti dalla convenuta con la sottoscrizione della scrittura CP_1 privata del 02.12.2016. Nei confronti di quest'ultima, l'attore avanzava una richiesta di risarcimento del danno pari a € 2.000,00 per “l'inadempimento dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di affitto stante la stipula della preliminare scrittura privata intercorsa tra la stessa e il IG. .” Parte_1
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le Persona_1 deduzioni attoree ed eccependo: - in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione poiché notificato senza procura speciale;
- l'incompetenza per materia e per valore del
Giudice adito essendo la questione, in relazione alla posizione dei convenuti
[...]
e di competenza del Giudice di Pace di Persona_1 Parte_2
SAAT Militello (vertendosi in ipotesi di richiesta di risarcimento danni e di richiesta di rimborso spese).
Nel merito il convenuto negava di aver mai concluso accordi verbali per la gestione condivisa di un'attività commerciale denominata “Pub La Fenice” o di altra attività commerciale.
La documentazione prodotta in atti dimostrerebbe invece che il convenuto
[...]
aveva avuto - in epoca successiva a quella riferita dall'attore - rapporti Persona_1 contrattuali per la gestione di un'attività di ristorazione (previa stipula di atto notarile di affitto d'azienda) esclusivamente con la proprietaria del locale sito in SAAT
Militello alla via Cosenz n. 58/60, CP_1
Secondo il convenuto, le richieste di rimborso per asserite spese sostenute dall'attore per l'avvio di un'attività di ristorazione, pari ad € 600,00 e la richiesta di
3 risarcimento danni pari a € 2.000,00, difetterebbero di ogni prova sia in ordine all'an che in ordine al “quantum debeatur”. Inoltre, l'attore non avrebbe neppure titolo per vantare un qualsivoglia risarcimento, avendo egli espressamente dichiarato in atto di citazione che: “l'attore decideva di accettare lo scioglimento di tutti gli accorsi verbali intercorsi tra le parti e chiedeva bonariamente al fratello il rimborso di tutte le somme anticipate per l'avvio dell'attività commerciale, nonché le spese sostenute per la ristrutturazione ed adeguamento del locale considerato che tutto era rimasto nella disponibilità dei convenuti”.
Si costituiva in giudizio anche , proponendo le medesime Parte_2 eccezioni preliminari e di merito formulate dal convenuto ed Per_1 Persona_1
eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo ella estranea ad ogni rapporto intercorso tra le altre parti e, per ciò stesso, impropriamente evocata nel presente giudizio.
Si costituiva in giudizio anche contestando parimenti le deduzioni CP_1 attoree ed eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, attenendo il presente giudizio ad asseriti inadempimenti degli impegni intercorsi tra i due germani e Parte_1 Per_1
La convenuta, rappresentava infatti che entrambi i fratelli le Parte_1 avevano manifestato la volontà di prendere in locazione l'immobile per avviare un'attività di ristorazione con adeguamento dei locali a proprie spese. Esponeva inoltre di aver consegnato nel mese di dicembre 2016 le chiavi dell'immobile all'odierno attore,
“impegnandosi di stipulare regolare contratto di locazione nel momento in cui i locali fossero stati adeguati alle eSIenze commerciali dei fratelli e, così come Parte_1 pattuito, a loro spese”.
Deduceva altresì che, nel mese di gennaio 2017, l'odierno attore aveva provveduto a restituirle le chiavi affermando di non essere più interessato a l'immobile in Pt_3 locazione poiché erano intervenuti contrasti con il fratello e che avrebbe Per_1 anche provveduto alla cancellazione della ditta dalla Camera del Commercio. In conseguenza di ciò, quindi, nel mese di aprile del 2017 la convenuta aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con , per l'avvio di un'autonoma Persona_1 attività di ristorazione.
La convenuta deduceva, pertanto, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione intrapresa dall'attore nei suoi confronti, non essendo ella venuta meno all'impegno di stipulare un contratto di affitto con , per essere stato Parte_1 proprio quest'ultimo ad avere rinunciato a procedervi, affermando chiaramente in atto
4 introduttivo di aver provveduto ad “accettare lo scioglimento di tutti gli accordi intercorsi tra le parti” salva la richiesta al fratello di rimborso delle spese Per_1 anticipate.
1.3 Con ordinanza del 23.09.2021, il Tribunale, rilevata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore proposta tempestivamente soltanto dai convenuti e , previa separazione delle Persona_1 Parte_2
“domande proposte da parte attrice nei confronti di e Persona_1
da quelle proposte dalla stessa parte attrice nei confronti di Parte_2 [...]
ne dichiarava “l'incompetenza per valore delle domande proposte da parte CP_1 attrice nei confronti di e , in favore della Persona_1 Parte_2
competenza del Giudice di Pace di SAAT Militello”, disponendo, contestualmente, di “procedersi con l'istruttoria per le domande proposte da parte attrice nei confronti di
. CP_1
1.4 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D. Lgs. 149/2022.
2. La presente causa, in esito all'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza per valore tempestivamente sollevata soltanto dai convenuti
[...]
e , prosegue pertanto solo con riferimento alle Persona_1 Parte_2 domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta CP_1
2.1 In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta
è stata evocata in giudizio per la mancata stipula del contratto definitivo Pt_4 di locazione commerciale, in asserita violazione degli accordi intervenuti con preliminare del 02.12.2016. Rispetto alla prospettazione attorea, sussiste dunque evidentemente la sua legittimazione nel presente giudizio.
2.2 Nel merito, la domanda è fondata.
L'attore ha dedotto che, pochi giorni dopo un dissidio intervenuto con il fratello la convenuta contravvenendo all'accordo preliminarmente Per_1 CP_1 assunto in data 02.12.2016 , aveva concesso l'immobile in locazione a quest'ultimo, con ciò cagionandogli dei danni patrimoniali.
L'attore ha invocato nel presente giudizio la violazione da parte della convenuta dell'interesse alla lealtà e serietà della trattativa protetto dall'art. 1337 c.c., delineando una responsabilità di tipo precontrattuale, accanto all'inadempimento del contratto
5 preliminare. Secondo parte attrice, infatti, l'ingiustificata interruzione delle trattative costituirebbe fonte di responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo della convenuta di risarcire il relativo danno, in presenza di trattative serie e concrete tra le parti, tali da determinare un affidamento nella conclusione del contratto, e dell'ingiustificata interruzione dalle medesime da parte della convenuta.
Quanto al danno risarcibile, la stessa parte attrice afferma che esso copre il “c.d.
“interesse negativo” – ossia l'interesse a non intraprendere una trattativa scorretta – e comprende le spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, nonché le perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello da concludere.
Dall'esame della scrittura privata del 02.12.2016 emerge che oggetto della cessione non erano tanto i locali, quanto “l'attività commerciale di bar-ristorante” ivi presente.
L'accordo appare dunque sussumibile nell'alveo del contratto di affitto di azienda,
e si inserisce nel contesto di un accordo più ampio, raggiunto anche verbalmente, che ne ha integrato il contenuto. Ciò risulta sia da quanto affermato dalla stessa convenuta nella propria comparsa, laddove ha affermato di aver consegnato a dicembre 2016 le chiavi dell'immobile all'odierno attore “impegnandosi di stipulare regolare contratto di locazione nel momento in cui i locali fossero stati adeguati alle eSIenze commerciali dei fratelli e, così come pattuito, a loro spese”, sia dalla mancata Parte_1 contestazione di quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo.
Viene così confermato che le parti avevano ulteriormente convenuto: - di procedere alla stipula del contratto di locazione nel più breve tempo possibile e, dunque, procedere alla relativa registrazione al momento dell'avvio dell'attività di ristorazione;
- di accollare all'attore tutte le spese necessarie per l'adeguamento dell'interno dei locali ed avvio dell'attività (attinenti all'impianto idrico ed elettrico oltre che necessarie per lo svolgimento dell'attività di ristorazione); - di posticipare la corresponsione del cannone di locazione a partire dal momento dell'effettivo avvio dell'attività di ristorazione da parte dell'attore.
Stante la pacifica esistenza di accordi scritti e verbali, la fattispecie invocata dall'attore non può trovare applicazione al caso in esame, in quanto “il contratto preliminare, avendo superato lo stadio precontrattuale, costituisce un accordo perfettamente compiuto, benché proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello definitivo, con la conseguenza che allo stesso preliminare non è applicabile l'art. 1337
c.c.” (Cass. civ. n. 20989/2020).
6 2.3 La fattispecie in esame deve invece essere inquadrata nell'ambito dell'inadempimento vero e proprio del contratto preliminare.
La stessa parte attrice, oltre ad invocare la disciplina in materia di responsabilità precontrattuale, formula infatti in conclusione di atto introduttivo la domanda a mezzo cui chiede la condanna della convenuta al pagamento di € 2.000,00 “a titolo di risarcimento danno di natura economico-patrimoniale patito dal IG. Parte_1
per l'inadempimento della IG.ra , considerato l'inadempimento
[...] CP_1
dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di affitto stante la stipula della preliminare scrittura privata intercorsa tra la stessa e il IG. Parte_1
.”
[...]
Essendo incontestata la genesi complessiva – scritta e verbale – degli accordi, gli stessi risultano essere effettivamente stati violati dalla convenuta, che ha proceduto alla stipula di identico contratto con altro soggetto, per la medesima azienda ed i medesimi locali.
Invero, la tesi di parte convenuta, secondo cui nel mese di gennaio 2017 l'attore avrebbe provveduto a restituirle le chiavi dei locali, non ha trovato alcun riscontro probatorio nel presente giudizio, non essendo stata prodotta alcuna ricevuta di riconsegna delle chiavi, né fornito alcun riscontro in tal senso. Si evidenzia che parte convenuta non ha provveduto ad indicare i testimoni da escutere in relazione ai diversi capitoli di prova articolati nella propria comparsa.
È superfluo aggiungere che l'inadempimento dell'accordo preliminare ha del tutto sacrificato l'interesse della controparte.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la convenuta è tenuta a risarcire i danni provocati all'attore.
2.4 Passando alla determinazione del quantum debeatur, si rileva come parte attrice non abbia allegato alcuna specifica voce di danno.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una
7 difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cass. 13515/2022).
Sulla scorta di ciò, stante la difficoltà obiettiva di determinazione dei danni arrecati dalla convenuta con la mancata stipula di un accordo di affitto di azienda commerciale, il cui andamento non può essere previsto ex ante, si ritiene doversi procedere alla liquidazione equitativa dei danni ex art. 1226 c.c., da determinare nella misura pari a €
2.000,00.
Invero, è di tutta evidenza come la parte attrice abbia certamente subito danni anche maggiori tanto in termini di lucro cessante quanto in termini di danno emergente. Il mancato avvio di una azienda, in luogo ormai occupato da terzi, a condizioni che verosimilmente sarebbero state vantaggiose (come dimostra il fatto che il fratello ha immediatamente provveduto alla stipula del contratto di affitto in luogo dell'attore) certamente ha provocato danni ben superiori a quelli richiesti dall'attore e liquidati in via equitativa nel presente giudizio.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nel 27/02/2017, data della diffida – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono
8 essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dello Stato
(essendo l'attore ammesso al patrocinio) ed a carico della parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 425,00 per la fase di studio,
€ 425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1964/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 27/02/2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dello
Stato, che liquida in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 15/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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