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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6851/2024 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
FORESIO FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale rappresentando come egli abbia ricevuto una nota di indebito relativa al periodo 1.6.2020/30.6.2020 per indennità covid non spettante.
Fa presente di avere avuto in essere dal 17.6.20 al 30.9.2020 un rapporto stagionale in essere con la Contesta la richiesta di ripetizione di in quanto Parte_2 CP_1 infondata e in violazione della giurisprudenza in materia di indebito assistenziale. Contesta la carenza di motivazione del provvedimento CP_1
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato adducendo due CP_1 argomentazioni: da un lato, il mancato riscontro del codice Ateco di riferimento, dall'altra l'inizio di attività lavorativa da parte del ricorrente nel mese di giugno 2020.
1 Si ritiene di riportare quanto già affermato da questo giudice in analoga controversia (sent.
163/2025):
1. Rispetto alla carenza di motivazione, si fa presente che Cass. 198/2011 è, da un lato, giurisprudenza oramai minoritaria;
dall'altro, le conseguenze di un qualsiasi vizio motivazionale del provvedimento non possono che riverberarsi sull'onere della prova ma giammai determinare l'elisione dell'eventuale indebito.
In tal senso, nega la rilevanza della motivazione del provvedimento in materia previdenziale/assistenziale anche Cass. 26231/18 -pronunciatasi a seguito di ordinanza interlocutoria 6375/18 della sez. VI-L e alla quale va quindi riferito particolare rilievo nomofilattico.
Inoltre, va rimarcato come il presente sia un giudizio sul rapporto (sotto forma di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, SSUU n. 18046 del 2010).
Ciò senza omettere che per giurisprudenza consolidata in materia di indebito sia previdenziale sia assistenziale resta irrilevante il tenore del provvedimento (Cass. 9986/2009). CP_1
In generale, si esprime per l'irrilevanza della disciplina dell'art. 3 1. 241/90 - e in generale della legge tutta sul procedimento amministrativo nella materia degli indebiti previdenziali - Cass. 31954/2019 (e giur. ivi citata).
Le eccezioni di tale tenore proposte in ricorso sono quindi infondate.
2. Nel caso di specie, si può concordare con la difesa del ricorrente (cfr. note di trattazione) circa il fatto che il codice Ateco della datrice di lavoro sia circostanza irrilevante (Cass. 30816/2024: L'indennità per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali dall'art. 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, è una prestazione di natura assistenziale a sostegno del reddito personale del lavoratore, sicché ai fini della sua concessione non rileva il settore merceologico in cui risulta inquadrato il datore di lavoro ex art. 49, della l. n. 88 del 1989, poiché la classificazione operata da tale norma vale ai differenti fini della disciplina dei rapporti fra impresa ed ente previdenziale.
3. Come precisato da parte ricorrente nel mese di giugno ha iniziato a lavorare. La CP_1 prestazione erogata (definita onnicomprensiva ma riferita da come relativa al mese di CP_1 giugno 2020) è stata prevista dal dl dell'agosto 2020 n. 104. Parte ricorrente non ha allegato la relativa domanda amministrativa.
2 4. Affrontando ulteriormente la questione, va rimarcato come parte ricorrente – su cui grava l'onere della prova - non abbia prodotto la domanda amministrativa del ricorrente (ed invero neppure documentazione che, a prescindere dal codice Ateco, attesti la natura dell'attività datoriale non essendo sufficiente la natura stagionale del contratto ma anche la destinazione dell'attività).
In ogni caso, le argomentazioni in fatto di entrambe le parti riconducono i fatti di causa come sussumibili nell'art. 9 c. 1 dl 104/2020.
La norma recita:
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro….
La questione fondamentale è che il soggetto percipiente – al momento dell'entrata vigore della norma – non fosse occupato. Come si evince dalla documentazione prodotta da CP_1
(non contestata) all'entrata in vigore del dl. 104 cit. il ricorrente era occupato.
Tale circostanza consente di ritenere ontologicamente incompatibile la prestazione e legittima la restituzione senza che rilevi l'affidamento del lavoratore che certamente sapeva di star lavorando al momento dell'entrata in vigore del dl 104/2020. Né rileva C. Cost. 8/2023 che non ha inciso in modo alcuno sulla irripetibilità delle somme. La sentenza della
Corte costituzionale ha infatti rigettato la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2033 cc. Né sono allegate circostanze di fatto incidenti su eventuali rateazioni o modalità pregiudizievoli di recupero.
In sostanza, nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 2033 cc in quanto la prestazione fruita era ontologicamente incompatibile con lo stato di lavoratore dipendente del ricorrente. La norma applicabile (tenuto conto della lacunosa ricostruzione in fatto del ricorrente che non fa riferimento a domande amministrative o a date di percezione, si fa riferimento alla tempistica affermata da non contestata) prevedeva una incompatibilità rispetto all'erogazione se all'entrata in vigore del CP_1
d.l. 104 cit. il percipiente fosse stato occupato. Il ricorrente era certamente occupato. La evidente ricostruzione della fattispecie in termini di incompatibilità (e questo si evince anche dall'assimilazione dello stato di occupato con quello di percettore di Naspi o di pensione) riconduce la fattispecie all'art. 2033 cc. Inoltre, ed a prescindere da tutto, il ricorrente al momento della percezione della somma era certamente consapevole della propria posizione incompatibile rispetto all'erogazione in quanto occupato dal giugno
2020 (mentre il d.l. è di agosto 2020). A tacer della ricostruzione
3 in termini di incompatibilità, tale carenza di legittimo affidamento (e buona fede) integra in ogni caso una fattispecie riconducibile all'art. 2033 cc.
5. In tal senso infatti una incompatibilità normativa tra fattispecie (rapporto lavorativo e indennità Covid, nel caso di specie) impedisce di ritenere ritenibile la prestazione.
Si precisa che gli art. 29 d.l. 18/2020 e l'art. 84 cc. 5 e 6 d.l. 34/2020 si riferiscono al periodo marzo/maggio e che la somma qui oggetto di causa è quella del d.l. 104 cit.
6. Le spese sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6851/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Lecce, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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