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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14797/2024, promossa da:
- Avv. BORDONE ANDREA, Avv. PERONE FERDINANDO FELICE, Avv. Parte_1
PERUCCO PAOLO ricorrente
CONTRO
- Avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo, per il periodo di congedo indicato in ricorso, devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi fissi e variabili connessi all'effettiva attività di volo, costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio;
per l'effetto, accerta e dichiara che l'erogazione operata dall' dell'indennità di maternità in CP_1 favore della ricorrente è illegittima in quanto in violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001; condanna ad erogare alla ricorrente l'importo di € 7.428,11 a titolo di differenza CP_1 per indennità di maternità maturata dal 14.6.2024 al 30.11.2024, nonché l'importo giornaliero di € 90,7, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato e/o maturando dal 1.12.2024 sino alla cessazione del congedo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 06/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14797/2024, promossa da:
- Avv. BORDONE ANDREA, Avv. PERONE FERDINANDO FELICE, Avv. Parte_1
PERUCCO PAOLO ricorrente
CONTRO
- Avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo, per il periodo di congedo indicato in ricorso, devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi fissi e variabili connessi all'effettiva attività di volo, costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio;
per l'effetto, accerta e dichiara che l'erogazione operata dall' dell'indennità di maternità in CP_1 favore della ricorrente è illegittima in quanto in violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001; condanna ad erogare alla ricorrente l'importo di € 7.428,11 a titolo di differenza CP_1 per indennità di maternità maturata dal 14.6.2024 al 30.11.2024, nonché l'importo giornaliero di € 90,7, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato e/o maturando dal 1.12.2024 sino alla cessazione del congedo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 06/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison