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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3096/19 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Pier Paolo Polese)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Francesco Mainetti)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5880/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 5880/19 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle opposizioni (poi riunite) proposte dalla e dal Controparte_2
fideiussore avverso il decreto ingiuntivo n. 5358/2014 ottenuto Parte_1
dalla per la somma di € Controparte_1
68.756,89, ha condannato gli opponenti in solido tra loro al pagamento dell'importo di
€ 57.197,50, oltre interessi, e alla rifusione delle spese di lite nella misura di tre quarti, con compensazione del restante quarto.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Eccellentissima Corte
d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello, per tutti i suesposti motivi: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva, ovverosia l'esecuzione della sentenza impugnata;
- in via principale annullare ovvero riformare la Sentenza del Tribunale Ordinario di
Roma, n.5880/2019, pubblicata in data 19.03.2019, e notificata in data 26.03.2019, e per l'effetto, in accoglimento delle domande formulate in primo grado in via principale
e riconvenzionale, accertare e dichiarare (i) la nullità o comunque l'invalidità delle fideiussioni prestate dal Sig. (ii) in ogni caso l'inefficacia delle Parte_1
suddette fideiussioni in ordine all'accordo del 04.12.2012 e (iii) comunque l'inefficacia delle stesse in ordine alle somme oggi ingiunte;
(iiii) la nullità delle clausole penali previste dalle Condizioni generali di contratto o comunque la loro invalidità; (v) in via subordinata la riduzione dell'importo delle suddette penali, con ogni conseguenza di
Legge ed in ordine al Decreto ingiuntivo originariamente opposto”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto
[...]
il rigetto, con vittoria di spese.
La , nei cui confronti la Corte ha disposto Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio, quale litisconsorte non evocata in giudizio dall'appellante, non si è costituita ed è rimasta contumace.
Con provvedimento emesso in data 21 novembre 2019 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata per l'insussistenza dei relativi presupposti.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 febbraio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata dalla
[...]
(di seguito, in breve, che ha agito in via Controparte_1 CP_1
monitoria nei confronti della (di seguito, in Controparte_2
breve, e del fideiussore per ottenere la Controparte_2 Parte_1
condanna al pagamento della somma di € 68.756,89 a titolo di corrispettivi e di penali derivanti da pregressi rapporti di affiliazione commerciale. Risulta, in particolare, dagli atti che con contratti stipulati il 23 luglio 2009 e il
1° luglio 2011 la quale affiliante, ha concesso alla quale CP_1 Controparte_2
affiliata, il diritto di utilizzare, in esclusiva, il marchio, il logo, le insegne, gli altri elementi stilistico-pubblicitari e tutto il Know-Ho per le zone di Roma Borghesiana,
Roma FI (divenuta poi Roma Prenestina) e Roma Centocelle, ai fini dell'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare;
la si è Controparte_2
obbligata a corrispondere alla i corrispettivi mensili per l'esclusiva concessa CP_1
(c.d. Royalty) e al pagamento della penale di € 25.000,00 in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni assunte;
a fronte del mancato pagamento delle somme dovute, in data 4 dicembre 2012 la e la hanno CP_1 Controparte_2
concluso un “accordo di risoluzione” con il quale hanno sciolto i contratti precedentemente stipulati, con il riconoscimento da parte dell'affiliata dell'obbligo di versare la somma di € 40.601,50, da corrispondere (in parte) in rate mensili;
in ragione del mancato pagamento dei ratei maturati da aprile ad agosto 2013, la ha CP_1
richiesto - in conformità dell'accordo - il pagamento delle penali, delle rate insolute e dei corrispettivi derivati dai contratti originari.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le opposizioni e ha quantificato l'importo dovuto dalla e dal fideiussore nella minor Controparte_2 Parte_1
somma di € 57.197,50, di cui € 52.693,76 a titolo di penali contrattuali (in parte ridotte in via equitativa) e € 4.503,74 in adempimento delle obbligazioni convenute con l'accordo di risoluzione;
ha escluso, invece, l'obbligazione relativa le roialties (pretese in sede monitoria), avendo ritenuto che l'intervenuta risoluzione degli accordi originari precludesse l'adempimento delle obbligazioni dagli stessi derivanti;
ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ e ha condannato le parti opponenti alla rifusione del restanti ¾.
L'appello proposto da non è fondato e non può trovare Parte_1
accoglimento. La prima censura, con la quale l'appellante si duole della mancata dichiarazione dell'invalidità delle fideiussioni prestate, va disattesa.
L'assunto sostenuto dal secondo cui la garanzia avrebbe coperto un Parte_1
rischio economico non definito, appare smentito dal chiaro tenore delle previsioni contrattuali, alla luce delle quali le somme coperte dalle fideiussioni e pretese dalla risultano del tutto determinate e, comunque, determinabili, senza che CP_1
l'appellante sia stato esposto a richieste non suscettibili di un computo certo.
Del pari infondata è la seconda censura con la quale l'appellante sostiene che le fideiussioni si sarebbero estinte in virtù dell'accordo di risoluzione del 4 dicembre
2012, al quale è rimasto estraneo.
Al riguardo, va rammentato che con la citata scrittura l'affiliante ha offerto alla la possibilità di ripianare il debito accumulato - definendo le Controparte_2
modalità di adempimento delle obbligazioni - ma l'assetto contrattuale non è mutato, tanto che le parti hanno previsto che, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti il 4 dicembre 2012, gli obblighi di pagamento delle penali previste dai contratti originari (per le quale sono state prestate, appunto, le fideiussioni) sarebbero stati ripristinati, fermo restando l'obbligo di saldare le rate nel frattempo maturate e relative, anch'esse, alle obbligazioni contrattuali.
La decisione del Tribunale, che ha escluso la natura novativa dell'accordo, non si presta quindi a censure.
Il terzo motivo, afferente ai conteggi effettuati dal giudice di primo grado, va respinto.
Innanzitutto, non si ravvisa la dedotta confusione tra le penali, in quanto il
Tribunale ha correttamente distinto i tre contratti originari e le somme rispettivamente previste a tale titolo, operando - con statuizione divenuta definitiva, sul punto, in difetto di appello incidentale da parte della - la riduzione dell'importo pattuito da € CP_1 25.000,00 a € 20.000,00 per i due contratti relativi a Roma Borghesiana e a Roma
Prenestina e lasciando inalterata la penale di € 12.693,76, pretesa in via monitoria per il terzo contratto di Roma Centocelle.
Con riguardo a quest'ultimo, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale,
l'accordo di risoluzione prevede - nel caso (poi verificatosi) di mancato rispetto del piano rateale - il ripristino delle penali pattuite, senza fare distinzioni tra i tre contratti;
per l'effetto, le considerazioni espresse dalla parte appellante, secondo cui il terzo contratto era in realtà già cessato il 28 febbraio 2012, non valgono ad escludere la penale ormai maturata anche per la zona Centocelle.
La quarta censura, con la quale il lamenta il carattere usurario delle Parte_1
clausole penali, non può essere condivisa.
Le previsioni in esame, conformemente al disposto dell'art. 1382 c.c., si limitano a quantificare l'ammontare del risarcimento del danno per l'ipotesi dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed esulano dal tema degli interessi usurari, che potrebbe venire in rilievo solo laddove si prefigurasse l'intento della creditrice di aggirare la normativa antiusura;
nel caso in esame, il Tribunale non ha colto alcun segnale di tale intendimento e, con motivazione che il Collegio ritiene di confermare, ha escluso che le pattuizioni fossero preordinate ad eludere una qualsiasi previsione imperativa;
del resto, anche in questa sede il non ha chiarito Parte_1
sotto quale profilo la clausole penali in contestazione avrebbero una finalità diversa, rispetto a quella tipica di prefigurare l'ammontare del risarcimento del danno in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, e sarebbero tese ad accordare alla società appellata un vantaggio usurario.
Tra l'altro, la paventata possibilità di applicare le penali in plurime occasioni e di effettuare un cumulo tra loro, anche solo per singoli ritardi nei pagamenti, appare esclusa in concreto dalla circostanza che la ha chiesto ed ottenuto il CP_1
riconoscimento di una sola penale per ciascun contratto. La riduzione dell'importo effettuata dal Tribunale in relazione alle zone di Roma
Borghesiana e di Roma Prenestina appare, peraltro, adeguata, avuto altresì riguardo alla circostanza che la era già andata incontro alle esigenze della CP_1 [...]
accordando una riduzione dell'esposizione debitoria, e che l'affiliata - CP_2
venendo meno agli impegni assunti con l'accordo di risoluzione – ha dato luogo alla reviviscenza degli accordi originari.
L'ultima doglianza, relativa alla condanna alle spese di lite, va respinta posto che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, operando la compensazione nella misura di ¼ - in ragione della riduzione dell'importo ingiunto - e condannando le parti opponenti alla rifusione dei restanti ¾.
La circostanza che nel dispositivo si legga “condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali” non consente di pervenire all'interpretazione offerta dalla parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe inteso porre a carico della sola
[...]
l'onere delle spese di lite, in quanto l'uso del singolare rappresenta CP_2
all'evidenza un mero errore materiale, che si può emendare in questa sede ritenendo che la condanna alle spese sia estesa ad entrambi gli opponenti.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellata costituita, si liquidano come da dispositivo nella misura tabellare minima, avuto riguardo al corrispondente grado di complessità della controversia che non ha dato luogo all'esame di questioni meritevoli di particolari approfondimenti.
Nessun provvedimento deve essere adottato al riguardo con riferimento alla posizione della parte rimasta contumace. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. nulla per le spese in relazione alla posizione della parte contumace;
4. dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3096/19 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Pier Paolo Polese)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Francesco Mainetti)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5880/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 5880/19 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle opposizioni (poi riunite) proposte dalla e dal Controparte_2
fideiussore avverso il decreto ingiuntivo n. 5358/2014 ottenuto Parte_1
dalla per la somma di € Controparte_1
68.756,89, ha condannato gli opponenti in solido tra loro al pagamento dell'importo di
€ 57.197,50, oltre interessi, e alla rifusione delle spese di lite nella misura di tre quarti, con compensazione del restante quarto.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Eccellentissima Corte
d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello, per tutti i suesposti motivi: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva, ovverosia l'esecuzione della sentenza impugnata;
- in via principale annullare ovvero riformare la Sentenza del Tribunale Ordinario di
Roma, n.5880/2019, pubblicata in data 19.03.2019, e notificata in data 26.03.2019, e per l'effetto, in accoglimento delle domande formulate in primo grado in via principale
e riconvenzionale, accertare e dichiarare (i) la nullità o comunque l'invalidità delle fideiussioni prestate dal Sig. (ii) in ogni caso l'inefficacia delle Parte_1
suddette fideiussioni in ordine all'accordo del 04.12.2012 e (iii) comunque l'inefficacia delle stesse in ordine alle somme oggi ingiunte;
(iiii) la nullità delle clausole penali previste dalle Condizioni generali di contratto o comunque la loro invalidità; (v) in via subordinata la riduzione dell'importo delle suddette penali, con ogni conseguenza di
Legge ed in ordine al Decreto ingiuntivo originariamente opposto”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto
[...]
il rigetto, con vittoria di spese.
La , nei cui confronti la Corte ha disposto Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio, quale litisconsorte non evocata in giudizio dall'appellante, non si è costituita ed è rimasta contumace.
Con provvedimento emesso in data 21 novembre 2019 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata per l'insussistenza dei relativi presupposti.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 febbraio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata dalla
[...]
(di seguito, in breve, che ha agito in via Controparte_1 CP_1
monitoria nei confronti della (di seguito, in Controparte_2
breve, e del fideiussore per ottenere la Controparte_2 Parte_1
condanna al pagamento della somma di € 68.756,89 a titolo di corrispettivi e di penali derivanti da pregressi rapporti di affiliazione commerciale. Risulta, in particolare, dagli atti che con contratti stipulati il 23 luglio 2009 e il
1° luglio 2011 la quale affiliante, ha concesso alla quale CP_1 Controparte_2
affiliata, il diritto di utilizzare, in esclusiva, il marchio, il logo, le insegne, gli altri elementi stilistico-pubblicitari e tutto il Know-Ho per le zone di Roma Borghesiana,
Roma FI (divenuta poi Roma Prenestina) e Roma Centocelle, ai fini dell'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare;
la si è Controparte_2
obbligata a corrispondere alla i corrispettivi mensili per l'esclusiva concessa CP_1
(c.d. Royalty) e al pagamento della penale di € 25.000,00 in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni assunte;
a fronte del mancato pagamento delle somme dovute, in data 4 dicembre 2012 la e la hanno CP_1 Controparte_2
concluso un “accordo di risoluzione” con il quale hanno sciolto i contratti precedentemente stipulati, con il riconoscimento da parte dell'affiliata dell'obbligo di versare la somma di € 40.601,50, da corrispondere (in parte) in rate mensili;
in ragione del mancato pagamento dei ratei maturati da aprile ad agosto 2013, la ha CP_1
richiesto - in conformità dell'accordo - il pagamento delle penali, delle rate insolute e dei corrispettivi derivati dai contratti originari.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le opposizioni e ha quantificato l'importo dovuto dalla e dal fideiussore nella minor Controparte_2 Parte_1
somma di € 57.197,50, di cui € 52.693,76 a titolo di penali contrattuali (in parte ridotte in via equitativa) e € 4.503,74 in adempimento delle obbligazioni convenute con l'accordo di risoluzione;
ha escluso, invece, l'obbligazione relativa le roialties (pretese in sede monitoria), avendo ritenuto che l'intervenuta risoluzione degli accordi originari precludesse l'adempimento delle obbligazioni dagli stessi derivanti;
ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ e ha condannato le parti opponenti alla rifusione del restanti ¾.
L'appello proposto da non è fondato e non può trovare Parte_1
accoglimento. La prima censura, con la quale l'appellante si duole della mancata dichiarazione dell'invalidità delle fideiussioni prestate, va disattesa.
L'assunto sostenuto dal secondo cui la garanzia avrebbe coperto un Parte_1
rischio economico non definito, appare smentito dal chiaro tenore delle previsioni contrattuali, alla luce delle quali le somme coperte dalle fideiussioni e pretese dalla risultano del tutto determinate e, comunque, determinabili, senza che CP_1
l'appellante sia stato esposto a richieste non suscettibili di un computo certo.
Del pari infondata è la seconda censura con la quale l'appellante sostiene che le fideiussioni si sarebbero estinte in virtù dell'accordo di risoluzione del 4 dicembre
2012, al quale è rimasto estraneo.
Al riguardo, va rammentato che con la citata scrittura l'affiliante ha offerto alla la possibilità di ripianare il debito accumulato - definendo le Controparte_2
modalità di adempimento delle obbligazioni - ma l'assetto contrattuale non è mutato, tanto che le parti hanno previsto che, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti il 4 dicembre 2012, gli obblighi di pagamento delle penali previste dai contratti originari (per le quale sono state prestate, appunto, le fideiussioni) sarebbero stati ripristinati, fermo restando l'obbligo di saldare le rate nel frattempo maturate e relative, anch'esse, alle obbligazioni contrattuali.
La decisione del Tribunale, che ha escluso la natura novativa dell'accordo, non si presta quindi a censure.
Il terzo motivo, afferente ai conteggi effettuati dal giudice di primo grado, va respinto.
Innanzitutto, non si ravvisa la dedotta confusione tra le penali, in quanto il
Tribunale ha correttamente distinto i tre contratti originari e le somme rispettivamente previste a tale titolo, operando - con statuizione divenuta definitiva, sul punto, in difetto di appello incidentale da parte della - la riduzione dell'importo pattuito da € CP_1 25.000,00 a € 20.000,00 per i due contratti relativi a Roma Borghesiana e a Roma
Prenestina e lasciando inalterata la penale di € 12.693,76, pretesa in via monitoria per il terzo contratto di Roma Centocelle.
Con riguardo a quest'ultimo, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale,
l'accordo di risoluzione prevede - nel caso (poi verificatosi) di mancato rispetto del piano rateale - il ripristino delle penali pattuite, senza fare distinzioni tra i tre contratti;
per l'effetto, le considerazioni espresse dalla parte appellante, secondo cui il terzo contratto era in realtà già cessato il 28 febbraio 2012, non valgono ad escludere la penale ormai maturata anche per la zona Centocelle.
La quarta censura, con la quale il lamenta il carattere usurario delle Parte_1
clausole penali, non può essere condivisa.
Le previsioni in esame, conformemente al disposto dell'art. 1382 c.c., si limitano a quantificare l'ammontare del risarcimento del danno per l'ipotesi dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed esulano dal tema degli interessi usurari, che potrebbe venire in rilievo solo laddove si prefigurasse l'intento della creditrice di aggirare la normativa antiusura;
nel caso in esame, il Tribunale non ha colto alcun segnale di tale intendimento e, con motivazione che il Collegio ritiene di confermare, ha escluso che le pattuizioni fossero preordinate ad eludere una qualsiasi previsione imperativa;
del resto, anche in questa sede il non ha chiarito Parte_1
sotto quale profilo la clausole penali in contestazione avrebbero una finalità diversa, rispetto a quella tipica di prefigurare l'ammontare del risarcimento del danno in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, e sarebbero tese ad accordare alla società appellata un vantaggio usurario.
Tra l'altro, la paventata possibilità di applicare le penali in plurime occasioni e di effettuare un cumulo tra loro, anche solo per singoli ritardi nei pagamenti, appare esclusa in concreto dalla circostanza che la ha chiesto ed ottenuto il CP_1
riconoscimento di una sola penale per ciascun contratto. La riduzione dell'importo effettuata dal Tribunale in relazione alle zone di Roma
Borghesiana e di Roma Prenestina appare, peraltro, adeguata, avuto altresì riguardo alla circostanza che la era già andata incontro alle esigenze della CP_1 [...]
accordando una riduzione dell'esposizione debitoria, e che l'affiliata - CP_2
venendo meno agli impegni assunti con l'accordo di risoluzione – ha dato luogo alla reviviscenza degli accordi originari.
L'ultima doglianza, relativa alla condanna alle spese di lite, va respinta posto che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, operando la compensazione nella misura di ¼ - in ragione della riduzione dell'importo ingiunto - e condannando le parti opponenti alla rifusione dei restanti ¾.
La circostanza che nel dispositivo si legga “condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali” non consente di pervenire all'interpretazione offerta dalla parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe inteso porre a carico della sola
[...]
l'onere delle spese di lite, in quanto l'uso del singolare rappresenta CP_2
all'evidenza un mero errore materiale, che si può emendare in questa sede ritenendo che la condanna alle spese sia estesa ad entrambi gli opponenti.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellata costituita, si liquidano come da dispositivo nella misura tabellare minima, avuto riguardo al corrispondente grado di complessità della controversia che non ha dato luogo all'esame di questioni meritevoli di particolari approfondimenti.
Nessun provvedimento deve essere adottato al riguardo con riferimento alla posizione della parte rimasta contumace. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. nulla per le spese in relazione alla posizione della parte contumace;
4. dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino