Sentenza 26 marzo 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 26/03/2015, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gentilini, con domicilio eletto presso la segreteria del T.r.g.a. di Trento, in Trento Via Calepina n. 50;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
al Decreto della Corte d'Appello di Trento n. 239 Cron. e n. 136 Rep., depositato il 7.2.2013, in materia di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (Legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 112, 113 e 114 del cod.proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, co. 5, del cod. proc. amm.;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto di data 29 gennaio/7 febbraio 2013, pronunciato all’esito dei ricorsi riuniti sub n. 675/12, la Corte d’Appello di Trento ha accolto, ai sensi dell’art. 3 della legge n.89/2001, le domande formulate da -OMISSIS-e da -OMISSIS-per l’irragionevole durata di un procedimento instaurato presso il Tribunale penale dei minorenni di Venezia.
2. Con il citato decreto, la Corte trentina ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 4.000,00 a favore di ciascuno dei ricorrenti, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 600,00 ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
3. Il predetto decreto è passato in giudicato, come attestato dalla competente cancelleria.
4. Tuttavia l’amministrazione non ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.
5. Da ciò è conseguito il ricorso in esame, promosso ex art. 112 e segg. del cod. proc. amm.
Con esso i ricorrenti chiedono che venga ordinato all’amministrazione soccombente di ottemperare al decreto pronunciato dalla Corte d’Appello e di corrispondere integralmente le somme liquidate a loro favore, provvedendo alla nomina di Commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempimento, instando infine per la rifusione delle spese del presente giudizio con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario.
6. Nel corso del procedimento si è costituito il Ministero della Giustizia, depositando gli ordinativi di pagamento attestanti l’avvenuta corresponsione delle somme dovute, intervenuta in data successiva all’attivazione della presente causa.
7. Parte ricorrente ha dato atto del suddetto pagamento e, con istanza depositata il 24.1.2015, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo peraltro per la rifusione delle spese legali del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del giorno 12 marzo 2015.
8. Ciò posto, il Collegio deve dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, del cod. proc. amm.
9. Peraltro, considerato che la corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente è avvenuto a seguito e nel corso di questo procedimento, il Ministero della Giustizia va condannato, secondo il principio della soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese della presente causa, da distrarsi a favore dell’Avv. Giovanni Gentilini, dichiaratosi antistatario.
10 Le predette vengono liquidate in dispositivo nella misura analoga ad altri consimili ricorsi, tenuto conto della serialità e semplicità delle questioni trattate e, dunque, del relativo impegno professionale resosi necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Trento
definitivamente pronunciando sul ricorso numero 282 del 2014, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, a favore del difensore antistatario Avv. Gianpaolo Campanini, in complessivi Euro 400,00 (quattrocento/00), oltre a C.N.P.A ed I.V.A. di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente FF
Riccardo Savoia, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO