Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del diniego di accesso agli atti emesso dalla Questura di Perugia con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, e per la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti;
nonché per l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto l’allontanamento dal Comune di -OMISSIS- con il divieto di farvi ritorno per la durata di anni quattro emesso dalla Questura di Perugia in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa EL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig.-OMISSIS- ha agito per l’annullamento del diniego di accesso agli atti emesso dalla Questura di Perugia con nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- e per la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti con istanza del 10 aprile 2025. Il ricorrente ha contestualmente agito per l’annullamento del provvedimento di allontanamento dal Comune di -OMISSIS- con il divieto di farvi ritorno per la durata di anni quattro emesso dalla Questura di Perugia in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-.
Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’interno.
A seguito della trattazione camerale, con ordinanza del -OMISSIS-, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del ricorso per quanto attiene alla domanda formulata ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. – perché notificato oltre il termine di cui al primo comma del medesimo articolo – nonché la possibile tardività del deposito, alla luce dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Considerato che nella relazione dell’Amministrazione prodotta dalla difesa resistente è fatto riferimento alla trasmissione a mezzo pec del gravato diniego del -OMISSIS-, ma non è stato versato in atti il relativo allegato, il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini del decidere sulla rilevata questione processuale, ordinare all’Amministrazione resistente il deposito agli atti di causa, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, della ricevuta di consegna della pec di comunicazione del provvedimento di diniego del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-. Anche al fine di consentire alle parti di dedurre sulle questioni rilevate d’ufficio, è stato assegnato alle stesse un ulteriore termine di venti giorni, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
La difesa resistente ha ottemperato all’incombente istruttorio; le parti non hanno depositato memorie.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, udito il difensore di parte ricorrente come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio deve rilevare che, essendo stata proposta congiuntamente all’azione avverso il diniego di accesso gli atti e l’azione di annullamento del provvedimento questorile di allontanamento dal Comune di -OMISSIS-, verrà definita con rito camerale soltanto la prima azione, ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., mentre sarà trattata con il rito ordinario la domanda di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm., disponendo al riguardo la fissazione di apposita udienza pubblica.
La domanda ex art. 116 cod. proc. amm. si presenta irricevibile per tardività tanto della notifica che del deposito.
Difatti, il diniego di accesso agli atti di cui è chiesto l’annullamento risulta essere stato notificato dall’Amministrazione al ricorrente a mezzo pec in data -OMISSIS- mentre il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 5 giugno 2025, pertanto ben oltre il termine di trenta giorni di cui al primo comma dell’art. 116 cod. proc. amm.
Inoltre, il ricorso è stato depositato il 30 giugno 2025, pertanto in violazione del termine di cui al primo comma dell’art. 45 cod. proc. amm. dimidiato ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Per quanto esposto, la domanda di avverso il silenzio deve essere dichiarata irricevibile.
Avendo il ricorrente contestualmente agito per l’annullamento del provvedimento del Questore di Perugia del -OMISSIS- di allontanamento dal Comune di -OMISSIS- con divieto di farvi ritorno per quattro anni, si rende necessaria la conversione del rito e fissazione, per il prosieguo della trattazione, dell’udienza pubblica del 28 aprile 2026.
Ogni statuizione sulle spese della presente fase è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara irricevibile la domanda avverso il diniego di accesso agli atti;
b) fissa per il prosieguo, previa conversione del rito, l’udienza pubblica del 28 aprile 2026.
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RA | FR AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.