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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/07/2024, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
R.g. 3904 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3904 del 2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Michela Controparte_1
Arduini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, in Viale P.L .Nervi n.
188/G, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Francesca Controparte_2
Coluzzi e dell'Avv. Daniela Pettino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Latina (LT), via Carducci n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11.05.1985 come trascritto ai competenti uffici dello Stato Civile del Comune di
Latina al n. 919, parte I, serie A, anno 1985 Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Latina, provvedendo a tutte le comunicazioni di rito;
2) i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa economica l'uno a carico dell'altro a titolo di mantenimento;
3) la casa familiare di proprietà esclusiva dei signori
Pagina 1 e , assegnata in sede di separazione alla signora Controparte_1 CP_3 CP_2
nell'interesse della prole allora minorenne, viene rilasciata da quest'ultima, essendo venuti
[...] meno i presupposti di legge che ne giustificavano l'assegnazione, ovvero la convivenza con i figli;
4) nulla disporsi in ordine all'assegno di mantenimento per la figlia , tenuto conto della Per_1
raggiunta capacità lavorativa della stessa. 5) Le spese legali del giudizio pendente sono compensate con rinuncia ex art. 13 LPF da parte dei rispettivi Avvocati. Le parti rinunciano espressamente a comparire dinanzi al Giudice.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Le parti in corso di causa hanno trovato un accordo e la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, salva l'espressa rinuncia delle parti.
1. SULLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
La domanda inerente allo status, riqualificata in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso, è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dalla copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Latina (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Latina (LT), l'11 maggio 1985, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 115, parte II, serie A, anno 1985 (e non
919, parte I, come erroneamente dedotto dalle parti in sede di p.c.) e si desume che lo hanno fatto in comunione dei beni.
Pure è stata depositata copia del decreto n. cron. 7014 del 2012 che ha omologato la separazione consensuale delle parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge di cui all'art. 3 della legge n.
898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 21 agosto 2020.
La volontà manifestata delle parti e le allegazioni delle stesse, il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, inducono il Tribunale a ritenere che la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta all'accoglimento delle precisazioni congiunte delle parti, anche considerata l'assenza di ogni domanda da parte della figlia maggiorenne, per la quale in sede presidenziale non è Per_1
Pagina 2 stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento, essendo stato ritenuto il ricorrente non legittimato alla richiesta di assegno di mantenimento in assenza di prova di convivenza della ragazza con il padre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3684 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto delle parti con rito religioso in Latina (LT), l'11 maggio 1985, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Latina (LT) al n. 115, parte II, serie A, anno 1985 alle condizioni concordate dalle parti e con compensazione delle spese di lite, come pure concordato dalle parti.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) l'annotazione della presente sentenza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3904 del 2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Michela Controparte_1
Arduini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, in Viale P.L .Nervi n.
188/G, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Francesca Controparte_2
Coluzzi e dell'Avv. Daniela Pettino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Latina (LT), via Carducci n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11.05.1985 come trascritto ai competenti uffici dello Stato Civile del Comune di
Latina al n. 919, parte I, serie A, anno 1985 Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Latina, provvedendo a tutte le comunicazioni di rito;
2) i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa economica l'uno a carico dell'altro a titolo di mantenimento;
3) la casa familiare di proprietà esclusiva dei signori
Pagina 1 e , assegnata in sede di separazione alla signora Controparte_1 CP_3 CP_2
nell'interesse della prole allora minorenne, viene rilasciata da quest'ultima, essendo venuti
[...] meno i presupposti di legge che ne giustificavano l'assegnazione, ovvero la convivenza con i figli;
4) nulla disporsi in ordine all'assegno di mantenimento per la figlia , tenuto conto della Per_1
raggiunta capacità lavorativa della stessa. 5) Le spese legali del giudizio pendente sono compensate con rinuncia ex art. 13 LPF da parte dei rispettivi Avvocati. Le parti rinunciano espressamente a comparire dinanzi al Giudice.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Le parti in corso di causa hanno trovato un accordo e la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, salva l'espressa rinuncia delle parti.
1. SULLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
La domanda inerente allo status, riqualificata in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso, è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dalla copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Latina (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Latina (LT), l'11 maggio 1985, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Latina (LT) al n. 115, parte II, serie A, anno 1985 (e non
919, parte I, come erroneamente dedotto dalle parti in sede di p.c.) e si desume che lo hanno fatto in comunione dei beni.
Pure è stata depositata copia del decreto n. cron. 7014 del 2012 che ha omologato la separazione consensuale delle parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge di cui all'art. 3 della legge n.
898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 21 agosto 2020.
La volontà manifestata delle parti e le allegazioni delle stesse, il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, inducono il Tribunale a ritenere che la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta all'accoglimento delle precisazioni congiunte delle parti, anche considerata l'assenza di ogni domanda da parte della figlia maggiorenne, per la quale in sede presidenziale non è Per_1
Pagina 2 stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento, essendo stato ritenuto il ricorrente non legittimato alla richiesta di assegno di mantenimento in assenza di prova di convivenza della ragazza con il padre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3684 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto delle parti con rito religioso in Latina (LT), l'11 maggio 1985, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Latina (LT) al n. 115, parte II, serie A, anno 1985 alle condizioni concordate dalle parti e con compensazione delle spese di lite, come pure concordato dalle parti.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) l'annotazione della presente sentenza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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