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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/11/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2862 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 15 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nel dettaglio, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali insistendo in ogni deduzione, eccezione e conclusione già formulata nel ricorso introduttivo, che qui si intendono CP_ integralmente richiamate e trascritte. Le difese spiegate dall' nella propria memoria di costituzione sono del tutto infondate in fatto e in diritto e non scalfiscono in alcun modo la fondatezza della domanda attorea. 1) SULLA NATURA ASSISTENZIALE DELLA PRESTAZIONE E SUL CONSOLIDATO PRINCIPIO DI IRRIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO. Come ampiamente dedotto in ricorso, la prestazione di invalidità civile percepita dal Sig. Parte_1 ha natura puramente assistenziale. In tale ambito, la giurisprudenza, in armonia con l'art. 38 Cost., ha da tempo consolidato un principio derogatorio rispetto alla regola generale dell'art. 2033 c.c., escludendo la ripetizione dell'indebito in presenza di una situazione di fatto idonea a generare un legittimo affidamento nel percipiente e qualora l'erogazione non dovuta non sia a lui addebitabile (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 570 del 11-01-2022). La Suprema Corte ha chiarito che: “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorre l'ipotesi che a priori escluda un qualsivoglia affidamento [...] o in caso di dolo comprovato dall'accipiens..” (cfr. Cass. n. 28771/2018 richiamata da Cass. n. 10642/2019). Nel caso di specie, il provvedimento di accertamento dell'indebito è del 19.11.2024, mentre la pretesa restitutoria riguarda il periodo antecedente (gennaio 2022 - dicembre CP_ 2023). Già solo per tale motivo, in assenza di dolo, la pretesa dell' sarebbe illegittima. 2) SULL'INFONDATEZZA DELLA TESI DEL DOLO DEL PERCIPIENTE E SULL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL' CP_1 CP_ L'intera costruzione difensiva dell' si regge sull'asserita condotta dolosa del ricorrente, che avrebbe taciuto la percezione di una pensione estera in sede di domanda di maggiorazione sociale del 29.03.2023. Tale allegazione è rimasta del tutto sfornita di prova e viene fermamente contestata. L'onere di provare il dolo del percipiente grava sull' e non può certo ritenersi Controparte_2 assolto con mere e apodittiche affermazioni. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il dolo non possa essere presunto, ma debba essere concretamente provato dall'ente (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 27358 del 13-10-2025). Inoltre, la Cassazione ha specificato che la condotta dolosa non è configurabile “in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Anche qualora il ricorrente avesse omesso una comunicazione, tale omissione non integrerebbe automaticamente il dolo, soprattutto a fronte CP_ dell'inerzia dell'ente preposto al controllo. L' infatti, non ha fornito alcuna prova circa un presunto intento fraudolento del Sig. il quale ha sempre agito in totale buona fede, Parte_1 confidando nella correttezza dei pagamenti ricevuti e destinando le somme, di natura vitale, al sostentamento proprio e della propria famiglia. L'eventuale percezione di una pensione estera, CP_ peraltro di importo non specificato dall' non era di entità tale da rendere “inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”, unica condizione che, secondo la Suprema Corte, potrebbe far venir meno l'affidamento dell'accipiens. 3) SULLA TARDIVITÀ E NEGLIGENZA DELL' NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO. CP_1 CP_ La difesa dell' omette di considerare un dato fondamentale: l'indebito contestato ha iniziato a maturare a gennaio 2022, ma l' ha effettuato il ricalcolo e notificato la pretesa solo a CP_2 novembre 2024, quasi tre anni dopo. Tale ritardo è inescusabile e denota una palese negligenza dell'ente. La normativa vigente, a partire dal D.L. n. 78/2009, ha progressivamente rafforzato l'onere CP_ dell' di attivare controlli telematici per la verifica dei requisiti reddituali, acquisendo d'ufficio le informazioni necessarie da tutte le banche dati pubbliche. Come statuito da recente giurisprudenza,
“tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono CP_ sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica” (Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 3087/2023). L'errore che ha generato l'indebito è, pertanto, unicamente imputabile CP_ all' che non ha tempestivamente esercitato i poteri-doveri di controllo che la legge gli impone. Non può, quindi, l' far ricadere sul cittadino le conseguenze della propria inefficienza, CP_2 pretendendo la restituzione di somme erogate per un lungo periodo e sulle quali il percipiente aveva fatto legittimo affidamento per le proprie esigenze di vita. Come ribadito dal Tribunale di Napoli Nord, “giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali CP_ incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere” (Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n.1681 del 2 aprile 2024). La pretesa restitutoria, oltre che giuridicamente infondata, si palesa dunque contraria ai principi di buona fede e correttezza e lesiva della tutela costituzionalmente garantita dello stato di bisogno. Per tutto quanto sopra esposto, si insiste per l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: CP_
• Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall e, per l'effetto, dichiarare non dovuta e irripetibile la somma di € 2.359,29 richiesta con il provvedimento del 19.11.2024, per le causali esposte in narrativa. • Conseguentemente, annullare il suddetto CP_ provvedimento di indebito e ogni atto ad esso connesso e conseguente. • Ordinare all' di cessare immediatamente ogni trattenuta a titolo di recupero indebito sulla pensione del ricorrente e di restituire le somme eventualmente già recuperate, maggiorate di interessi legali dalla data del prelievo al saldo. • Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Parte resistente ha depositato note con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». La ri-liquidazione a debito per cui è causa nasce dall'emergere di un CP_ reddito anno 2023 per pensione estera non autonomamente conoscibile dall' e la cui esistenza era stata taciuta dal pensionato sia al momento della originaria liquidazione della prestazione sia in occasione della domanda di ri-liquidazione 29.3.23 con la quale l'interessato aveva appunto ottenuto la maggiorazione sociale della prestazione (si ripete assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile). NON può dunque ravvisarsi alcun affidamento meritevole di tutela, poiché il presupposto della non ripetibilità, anche secondo l'orientamento invocato dal ricorrente, è la circostanza che sia stato assolto ogni onere collaborativo/di comunicazione dei redditi, ponendo l'Istituto di previdenza in grado di conoscere i redditi medesimi (Cass. Lav. 13917/2021[1] sentenza C.d.A Palermo 973/2021[2]), laddove nel caso concreto, come si è visto, l'interessato ha in origine taciuto la titolarità di pensione, dunque l'indebito non solo è sussistente ma anche ripetibile Il ricorso va dunque rigettato. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2862 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
29.12.1957, rappresentato, in virtù di procura generale Rep. N. 22293 del 14.03.2019 a rogito del Notaio
Dott. , da , C.F. , nata a [...] il Persona_1 Parte_3 C.F._2 04.11.1958, la quale, in detta qualità, ha conferito il mandato difensivo, allegato al ricorso introduttivo, all'Avv. Flavio Broglio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_3
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_2
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' e, per l'effetto, dichiarare non dovuta e irripetibile la somma di € 2.359,29 richiesta con il CP_1
provvedimento del 19.11.2024, per le causali esposte in narrativa. Conseguentemente, annullare il suddetto provvedimento di indebito e ogni atto ad esso connesso e conseguente. Ordinare all' di CP_1
cessare immediatamente ogni trattenuta a titolo di recupero indebito sulla pensione del ricorrente e di restituire le somme eventualmente già recuperate, maggiorate di interessi legali dalla data del prelievo al saldo;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese di lite;
in subordine dichiarare inammissibile od infondata la domanda di cessazione delle trattenute e restituzione delle somme;
con vittoria di spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2025, contesta il provvedimento Parte_2
notificatogli in data 19 novembre 2024 con il quale l' ha determinato un indebito a suo carico, CP_1 maturato nel periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, per un importo complessivo di € 2.359,29, per rideterminazione della prestazione assistenziale.
Esperito ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, lamenta l'infondatezza della pretesa per irripetibilità delle somme per i periodi antecedenti al provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti, salvo il caso di dolo comprovato dell'accipiens, insussistente nel caso specifico poiché i dati reddituali erano perfettamente conoscibili, se non già conosciuti, dall' tanto da escludere ogni onere CP_1
di comunicazione in capo al ricorrente.
Ribadita dunque la buona fede dell'accipiens, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria.
L'Ente assistenziale costituendosi ha contestato tutti gli assunti avversari evidenziando preliminarmente la mancata contestazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuto superamento del limite reddituale, del carattere indebito della prestazione, della sua percezione e della misura dell'indebito.
Rilevato poi che la prestazione di invalidità civile di cui era titolare il ricorrente, al compimento dell'età pensionabile, in base al disposto dell'art. 19 l. 118/19711 si è trasformata in pensione sociale sostitutiva, ha insistito per la ripetibilità degli importi relativi alla maggiorazione sociale, liquidata su richiesta inoltrata dal ricorrente in data 29.03.2023, nella quale non era stata indicata la percezione di pensioni da Stato estero, comunicata all' solo con l'invio del modello RED del 31.10.2024. CP_1
Contestata dunque la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, esaminata la documentazione agli atti e stante la mancanza di ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, è stato assunto in decisione.
*********
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che il primigenio orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato ormai superato.
Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assegno sociale, nonostante rientrasse tra i benefici di natura assistenziale, soggiaceva alla disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.
n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”
(Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
A partire dalla sentenza n. 18820/2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991”.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo: è dunque lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico, la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano: tale principio, appare peraltro insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario. Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che nessun legittimo affidamento può rinvenirsi in capo all'odierno ricorrente il quale ha addirittura omesso di comunicare, in sede di richiesta della maggiorazione sociale, la sussistenza di altri redditi non conosciuti né conoscibili dall' CP_1
Per tali motivi, l'indebito maturato a far data da gennaio 2022, sino al dicembre 2023, è stato contestato con comunicazione del 19 novembre 2024 entro i termini previsti dalla normativa applicabile.
Concludendo, il provvedimento impugnato appare legittimo ed il ricorso non può essere accolto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2862 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.;
Così deciso in Marsala in data 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2862 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 15 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nel dettaglio, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali insistendo in ogni deduzione, eccezione e conclusione già formulata nel ricorso introduttivo, che qui si intendono CP_ integralmente richiamate e trascritte. Le difese spiegate dall' nella propria memoria di costituzione sono del tutto infondate in fatto e in diritto e non scalfiscono in alcun modo la fondatezza della domanda attorea. 1) SULLA NATURA ASSISTENZIALE DELLA PRESTAZIONE E SUL CONSOLIDATO PRINCIPIO DI IRRIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO. Come ampiamente dedotto in ricorso, la prestazione di invalidità civile percepita dal Sig. Parte_1 ha natura puramente assistenziale. In tale ambito, la giurisprudenza, in armonia con l'art. 38 Cost., ha da tempo consolidato un principio derogatorio rispetto alla regola generale dell'art. 2033 c.c., escludendo la ripetizione dell'indebito in presenza di una situazione di fatto idonea a generare un legittimo affidamento nel percipiente e qualora l'erogazione non dovuta non sia a lui addebitabile (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 570 del 11-01-2022). La Suprema Corte ha chiarito che: “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorre l'ipotesi che a priori escluda un qualsivoglia affidamento [...] o in caso di dolo comprovato dall'accipiens..” (cfr. Cass. n. 28771/2018 richiamata da Cass. n. 10642/2019). Nel caso di specie, il provvedimento di accertamento dell'indebito è del 19.11.2024, mentre la pretesa restitutoria riguarda il periodo antecedente (gennaio 2022 - dicembre CP_ 2023). Già solo per tale motivo, in assenza di dolo, la pretesa dell' sarebbe illegittima. 2) SULL'INFONDATEZZA DELLA TESI DEL DOLO DEL PERCIPIENTE E SULL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL' CP_1 CP_ L'intera costruzione difensiva dell' si regge sull'asserita condotta dolosa del ricorrente, che avrebbe taciuto la percezione di una pensione estera in sede di domanda di maggiorazione sociale del 29.03.2023. Tale allegazione è rimasta del tutto sfornita di prova e viene fermamente contestata. L'onere di provare il dolo del percipiente grava sull' e non può certo ritenersi Controparte_2 assolto con mere e apodittiche affermazioni. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il dolo non possa essere presunto, ma debba essere concretamente provato dall'ente (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 27358 del 13-10-2025). Inoltre, la Cassazione ha specificato che la condotta dolosa non è configurabile “in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Anche qualora il ricorrente avesse omesso una comunicazione, tale omissione non integrerebbe automaticamente il dolo, soprattutto a fronte CP_ dell'inerzia dell'ente preposto al controllo. L' infatti, non ha fornito alcuna prova circa un presunto intento fraudolento del Sig. il quale ha sempre agito in totale buona fede, Parte_1 confidando nella correttezza dei pagamenti ricevuti e destinando le somme, di natura vitale, al sostentamento proprio e della propria famiglia. L'eventuale percezione di una pensione estera, CP_ peraltro di importo non specificato dall' non era di entità tale da rendere “inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”, unica condizione che, secondo la Suprema Corte, potrebbe far venir meno l'affidamento dell'accipiens. 3) SULLA TARDIVITÀ E NEGLIGENZA DELL' NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO. CP_1 CP_ La difesa dell' omette di considerare un dato fondamentale: l'indebito contestato ha iniziato a maturare a gennaio 2022, ma l' ha effettuato il ricalcolo e notificato la pretesa solo a CP_2 novembre 2024, quasi tre anni dopo. Tale ritardo è inescusabile e denota una palese negligenza dell'ente. La normativa vigente, a partire dal D.L. n. 78/2009, ha progressivamente rafforzato l'onere CP_ dell' di attivare controlli telematici per la verifica dei requisiti reddituali, acquisendo d'ufficio le informazioni necessarie da tutte le banche dati pubbliche. Come statuito da recente giurisprudenza,
“tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono CP_ sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica” (Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 3087/2023). L'errore che ha generato l'indebito è, pertanto, unicamente imputabile CP_ all' che non ha tempestivamente esercitato i poteri-doveri di controllo che la legge gli impone. Non può, quindi, l' far ricadere sul cittadino le conseguenze della propria inefficienza, CP_2 pretendendo la restituzione di somme erogate per un lungo periodo e sulle quali il percipiente aveva fatto legittimo affidamento per le proprie esigenze di vita. Come ribadito dal Tribunale di Napoli Nord, “giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali CP_ incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere” (Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n.1681 del 2 aprile 2024). La pretesa restitutoria, oltre che giuridicamente infondata, si palesa dunque contraria ai principi di buona fede e correttezza e lesiva della tutela costituzionalmente garantita dello stato di bisogno. Per tutto quanto sopra esposto, si insiste per l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: CP_
• Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall e, per l'effetto, dichiarare non dovuta e irripetibile la somma di € 2.359,29 richiesta con il provvedimento del 19.11.2024, per le causali esposte in narrativa. • Conseguentemente, annullare il suddetto CP_ provvedimento di indebito e ogni atto ad esso connesso e conseguente. • Ordinare all' di cessare immediatamente ogni trattenuta a titolo di recupero indebito sulla pensione del ricorrente e di restituire le somme eventualmente già recuperate, maggiorate di interessi legali dalla data del prelievo al saldo. • Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Parte resistente ha depositato note con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». La ri-liquidazione a debito per cui è causa nasce dall'emergere di un CP_ reddito anno 2023 per pensione estera non autonomamente conoscibile dall' e la cui esistenza era stata taciuta dal pensionato sia al momento della originaria liquidazione della prestazione sia in occasione della domanda di ri-liquidazione 29.3.23 con la quale l'interessato aveva appunto ottenuto la maggiorazione sociale della prestazione (si ripete assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile). NON può dunque ravvisarsi alcun affidamento meritevole di tutela, poiché il presupposto della non ripetibilità, anche secondo l'orientamento invocato dal ricorrente, è la circostanza che sia stato assolto ogni onere collaborativo/di comunicazione dei redditi, ponendo l'Istituto di previdenza in grado di conoscere i redditi medesimi (Cass. Lav. 13917/2021[1] sentenza C.d.A Palermo 973/2021[2]), laddove nel caso concreto, come si è visto, l'interessato ha in origine taciuto la titolarità di pensione, dunque l'indebito non solo è sussistente ma anche ripetibile Il ricorso va dunque rigettato. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2862 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
29.12.1957, rappresentato, in virtù di procura generale Rep. N. 22293 del 14.03.2019 a rogito del Notaio
Dott. , da , C.F. , nata a [...] il Persona_1 Parte_3 C.F._2 04.11.1958, la quale, in detta qualità, ha conferito il mandato difensivo, allegato al ricorso introduttivo, all'Avv. Flavio Broglio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_3
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_2
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' e, per l'effetto, dichiarare non dovuta e irripetibile la somma di € 2.359,29 richiesta con il CP_1
provvedimento del 19.11.2024, per le causali esposte in narrativa. Conseguentemente, annullare il suddetto provvedimento di indebito e ogni atto ad esso connesso e conseguente. Ordinare all' di CP_1
cessare immediatamente ogni trattenuta a titolo di recupero indebito sulla pensione del ricorrente e di restituire le somme eventualmente già recuperate, maggiorate di interessi legali dalla data del prelievo al saldo;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese di lite;
in subordine dichiarare inammissibile od infondata la domanda di cessazione delle trattenute e restituzione delle somme;
con vittoria di spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2025, contesta il provvedimento Parte_2
notificatogli in data 19 novembre 2024 con il quale l' ha determinato un indebito a suo carico, CP_1 maturato nel periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, per un importo complessivo di € 2.359,29, per rideterminazione della prestazione assistenziale.
Esperito ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, lamenta l'infondatezza della pretesa per irripetibilità delle somme per i periodi antecedenti al provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti, salvo il caso di dolo comprovato dell'accipiens, insussistente nel caso specifico poiché i dati reddituali erano perfettamente conoscibili, se non già conosciuti, dall' tanto da escludere ogni onere CP_1
di comunicazione in capo al ricorrente.
Ribadita dunque la buona fede dell'accipiens, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria.
L'Ente assistenziale costituendosi ha contestato tutti gli assunti avversari evidenziando preliminarmente la mancata contestazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuto superamento del limite reddituale, del carattere indebito della prestazione, della sua percezione e della misura dell'indebito.
Rilevato poi che la prestazione di invalidità civile di cui era titolare il ricorrente, al compimento dell'età pensionabile, in base al disposto dell'art. 19 l. 118/19711 si è trasformata in pensione sociale sostitutiva, ha insistito per la ripetibilità degli importi relativi alla maggiorazione sociale, liquidata su richiesta inoltrata dal ricorrente in data 29.03.2023, nella quale non era stata indicata la percezione di pensioni da Stato estero, comunicata all' solo con l'invio del modello RED del 31.10.2024. CP_1
Contestata dunque la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, esaminata la documentazione agli atti e stante la mancanza di ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, è stato assunto in decisione.
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Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che il primigenio orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato ormai superato.
Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assegno sociale, nonostante rientrasse tra i benefici di natura assistenziale, soggiaceva alla disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.
n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”
(Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
A partire dalla sentenza n. 18820/2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991”.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo: è dunque lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico, la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano: tale principio, appare peraltro insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario. Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che nessun legittimo affidamento può rinvenirsi in capo all'odierno ricorrente il quale ha addirittura omesso di comunicare, in sede di richiesta della maggiorazione sociale, la sussistenza di altri redditi non conosciuti né conoscibili dall' CP_1
Per tali motivi, l'indebito maturato a far data da gennaio 2022, sino al dicembre 2023, è stato contestato con comunicazione del 19 novembre 2024 entro i termini previsti dalla normativa applicabile.
Concludendo, il provvedimento impugnato appare legittimo ed il ricorso non può essere accolto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2862 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.;
Così deciso in Marsala in data 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.