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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 5001/2024
Il Giudice DR GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti ELIA FRANCESCO ) C.F._2
legale rappresentante di Indirizzo Telematico;
Controparte_1
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_2 P.IVA_1
ON UN O/ resistente
OGGETTO: EG - pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e memoria finale.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Come noto, spetta all'assicurato che domandi la prestazione la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto. Tale prova non è stata fornita con riguardo al requisito contributivo.
In particolare, sebbene erri l' nel far decorrere a ritroso il quinquennio CP_2
dalla data della domanda amministrativa, poiché in realtà il quinquennio è scorrevole e quindi lo si può contare a ritroso dall'ultima contribuzione, quand'anche versata nel corso del procedimento amministrativo e nel corso del giudizio (Cass.14591/25), tuttavia tale errore dell' non pare CP_2
risultare dirimente. Invero risulta dall'estratto conto contributivo dell'attrice che nel 2022, 2023 è annoverato un numero di settimane inferiore a quelle degli anni 2017, 2018 (i quali rilevano nel computo a ritroso a partire dalla domanda amministrativa e non invece nel computo a ritroso a decorrere dall'ultimo versamento).
Il dato dirimente in realtà è quello del part time, continuato anche nel 2022,
2023, e fondatamente rileva l' che il part-time per retribuzioni sotto al CP_2
minimale comporta una contribuzione inferiore e quindi un numero di settimane inferiore.
La domanda va dunque respinta, con compensazione delle spese di lite attesa la controvertibilità in ordine al conteggio del requisito contributivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
DR GN
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 5001/2024
Il Giudice DR GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti ELIA FRANCESCO ) C.F._2
legale rappresentante di Indirizzo Telematico;
Controparte_1
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_2 P.IVA_1
ON UN O/ resistente
OGGETTO: EG - pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e memoria finale.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Come noto, spetta all'assicurato che domandi la prestazione la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto. Tale prova non è stata fornita con riguardo al requisito contributivo.
In particolare, sebbene erri l' nel far decorrere a ritroso il quinquennio CP_2
dalla data della domanda amministrativa, poiché in realtà il quinquennio è scorrevole e quindi lo si può contare a ritroso dall'ultima contribuzione, quand'anche versata nel corso del procedimento amministrativo e nel corso del giudizio (Cass.14591/25), tuttavia tale errore dell' non pare CP_2
risultare dirimente. Invero risulta dall'estratto conto contributivo dell'attrice che nel 2022, 2023 è annoverato un numero di settimane inferiore a quelle degli anni 2017, 2018 (i quali rilevano nel computo a ritroso a partire dalla domanda amministrativa e non invece nel computo a ritroso a decorrere dall'ultimo versamento).
Il dato dirimente in realtà è quello del part time, continuato anche nel 2022,
2023, e fondatamente rileva l' che il part-time per retribuzioni sotto al CP_2
minimale comporta una contribuzione inferiore e quindi un numero di settimane inferiore.
La domanda va dunque respinta, con compensazione delle spese di lite attesa la controvertibilità in ordine al conteggio del requisito contributivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
DR GN
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