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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2176/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. GASTALDI CLAUDIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il 22/10/1987, elettivamente domiciliata presso CP_1
l'Avv. BOTTA MICHELA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri anno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio con rito islamico in Marocco il 09/03/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo al n.29, parte II, serie C dell'anno 2022;
pagina 1 di 4 Per_ che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 12.5.2009, a Cuneo il 28.1.2013, e Per_1 Per_3
a Cuneo il 31.8.2014, che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa di questo Tribunale del
12.12.2024, che sin dalla data della separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso esprimendo parere favorevole.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/03/2007 in Marocco da , Parte_1
nato a [...] il [...], e da , nata a [...] CP_1
(MAROCCO) il 22/10/1987, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di BORGO SAN DALMAZZO al N. 29, parte II, serie C dell'anno 2022, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 1) i coniugi vivranno separatamente.
La casa coniugale sita in Borgo San Dalmazzo (CN), Corso Giovanni e Spartaco Barale n. 12, condotta in locazione dalle parti, ma con contratto intestato al solo sig. , viene assegnata alla sig.ra Parte_1
che la occuperà insieme con i tre figli minori presso la stessa collocati. CP_1
La sig.ra si impegna ad intestare entro il giorno 31.8.2025 il contratto di locazione in CP_1
questione esclusivamente a proprio nome, manlevando il sig. da ogni futura obbligazione Parte_1
al riguardo;
Per_ Per_ 2) i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo i princìpi dell'affido Per_3
condiviso e manterranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna;
3) la responsabilità genitoriale relativa ai figli minori verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla residenza saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
4) salvo diversi accordi tra i genitori, il padre terrà con sé i figli minori:
- a weekend alternati, dalle ore 18.00 del venerdì sera e sino alle ore 18.00 della domenica;
- infrasettimanalmente, uno o due pomeriggi, concordando con la madre gli orari di prelievo dei figli nonché il loro riaccompagnamento presso la casa materna;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi che il padre comunicherà alla madre entro il giorno 31.5 di ogni anno;
- nonché altri periodi da concordare tra i genitori durante le vacanze scolastiche, con l'alternanza delle maggiori festività;
5) il sig. autorizza la sig.ra ad incassare per intero l'importo dell'assegno Parte_1 CP_1
unico relativo a tutti e tre i figli;
6) il sig. , inoltre, corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro Parte_1 CP_1
il giorno 20 (venti) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat.
Tale importo dell'assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli è stato determinato tenendo conto del fatto che la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico mensile relativo a tutti CP_1
e tre i figli, pari, alla data odierna, ad € 700,00;
pagina 3 di 4 7) i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno in favore dei figli, secondo le linee guida indicate dal Protocollo C.N.F. del 29.11.2017, che si produce in allegato al doc.
7;
8) i coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, richiesta reciproca di assegno di mantenimento;
9) i coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purché vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata, per il presente e per il futuro, ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra di loro.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGO SAN DALMAZZO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 25.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2176/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. GASTALDI CLAUDIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il 22/10/1987, elettivamente domiciliata presso CP_1
l'Avv. BOTTA MICHELA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri anno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio con rito islamico in Marocco il 09/03/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo al n.29, parte II, serie C dell'anno 2022;
pagina 1 di 4 Per_ che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 12.5.2009, a Cuneo il 28.1.2013, e Per_1 Per_3
a Cuneo il 31.8.2014, che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa di questo Tribunale del
12.12.2024, che sin dalla data della separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso esprimendo parere favorevole.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/03/2007 in Marocco da , Parte_1
nato a [...] il [...], e da , nata a [...] CP_1
(MAROCCO) il 22/10/1987, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di BORGO SAN DALMAZZO al N. 29, parte II, serie C dell'anno 2022, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 1) i coniugi vivranno separatamente.
La casa coniugale sita in Borgo San Dalmazzo (CN), Corso Giovanni e Spartaco Barale n. 12, condotta in locazione dalle parti, ma con contratto intestato al solo sig. , viene assegnata alla sig.ra Parte_1
che la occuperà insieme con i tre figli minori presso la stessa collocati. CP_1
La sig.ra si impegna ad intestare entro il giorno 31.8.2025 il contratto di locazione in CP_1
questione esclusivamente a proprio nome, manlevando il sig. da ogni futura obbligazione Parte_1
al riguardo;
Per_ Per_ 2) i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo i princìpi dell'affido Per_3
condiviso e manterranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna;
3) la responsabilità genitoriale relativa ai figli minori verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla residenza saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
4) salvo diversi accordi tra i genitori, il padre terrà con sé i figli minori:
- a weekend alternati, dalle ore 18.00 del venerdì sera e sino alle ore 18.00 della domenica;
- infrasettimanalmente, uno o due pomeriggi, concordando con la madre gli orari di prelievo dei figli nonché il loro riaccompagnamento presso la casa materna;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi che il padre comunicherà alla madre entro il giorno 31.5 di ogni anno;
- nonché altri periodi da concordare tra i genitori durante le vacanze scolastiche, con l'alternanza delle maggiori festività;
5) il sig. autorizza la sig.ra ad incassare per intero l'importo dell'assegno Parte_1 CP_1
unico relativo a tutti e tre i figli;
6) il sig. , inoltre, corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro Parte_1 CP_1
il giorno 20 (venti) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat.
Tale importo dell'assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli è stato determinato tenendo conto del fatto che la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico mensile relativo a tutti CP_1
e tre i figli, pari, alla data odierna, ad € 700,00;
pagina 3 di 4 7) i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno in favore dei figli, secondo le linee guida indicate dal Protocollo C.N.F. del 29.11.2017, che si produce in allegato al doc.
7;
8) i coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, richiesta reciproca di assegno di mantenimento;
9) i coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purché vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata, per il presente e per il futuro, ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra di loro.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGO SAN DALMAZZO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 25.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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