Art. 8.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza, presieduta dal presidente dell'istituto internazionale e composta di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un delegato del municipio di Torino e di un delegato della Camera di commercio.
Il direttore della scuola fa parte, di diritto, della Giunta di vigilanza.
Il delegato della Camera di commercio e' il vice presidente della Giunta, la quale elegge nel proprio seno il segretario.
Ogni ente che contribuisce nella spesa per una somma non inferiore alle L. 3000 annue, avra' diritto di essere rappresentato nella Giunta di vigilanza da un proprio delegato.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza, presieduta dal presidente dell'istituto internazionale e composta di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un delegato del municipio di Torino e di un delegato della Camera di commercio.
Il direttore della scuola fa parte, di diritto, della Giunta di vigilanza.
Il delegato della Camera di commercio e' il vice presidente della Giunta, la quale elegge nel proprio seno il segretario.
Ogni ente che contribuisce nella spesa per una somma non inferiore alle L. 3000 annue, avra' diritto di essere rappresentato nella Giunta di vigilanza da un proprio delegato.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.