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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del 2 dicembre
2025 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9272/2024 R.G. promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Attinà, elettivamente domiciliati Parte_4
a Catania in viale XX Settembre n. 45 come da procura in atti;
-Opponenti- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura generale alle liti, elettivamente domiciliato a Catania in piazza della Repubblica n. 26;
-Opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da ricorso, da memoria e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 959/2024 emesso il 6 agosto 2024 dal Tribunale di
Catania in funzione di giudice del lavoro e notificato il 13 settembre 2024 con il quale, ad istanza dell' , è stato ingiunto agli odierni opponenti, nella loro qualità di eredi di , di CP_1 Parte_4 pagare la complessiva somma di € 3.656,35 di cui € 2.566,06 per contributi previdenziali ed
€.1.090,29 per sanzioni oltre interessi ed oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in
€.365,00.
1 A fondamento dell'opposizione i ricorrenti hanno rappresentato:
- che la pretesa contributiva avanzata dall' è riferita all'iscrizione di nella CP_1 Parte_4 gestione artigiani/commercianti con la matricola n. 16750364;
- che il calcolo dei contributi asseritamente dovuti è stato effettuato su un presunto reddito di
€.18.547,00;
- che nella dichiarazione dei redditi PF 2019 al quadro RR viene indicato un reddito pari ad € 3.763,00 riferito alla matricola n. 16750364, rientrante nel minimale;
CP_1
- che ha, a suo tempo, regolarmente versato i contributi dovuti sul minimale per il Parte_4 periodo 10 luglio 2018-31 dicembre 2018;
- che l' ha erroneamente sommato al suddetto reddito quello da partecipazione risultante dal CP_1 quadro RH relativo all'attività di coadiutore svolta da nell'impresa di Parte_4 Pt_1
[...]
- che quest'ultima, dopo aver ricevuto un avviso bonario in data 8 maggio 2024 in qualità di erede di
, ha presentato in via amministrativa un'istanza di rettifica del reddito relativo Parte_4 all'anno 2018 della matricola n. 16750364 posto alla base del calcolo dei contributi dovuti. CP_1
Gli odierni opponenti hanno, dunque, dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza del presupposto contributivo stante che il reddito riferito alla matricola n. 16750364 per l'anno CP_1
2018 rientra nel minimale e che i relativi contributi sono stati versati, evidenziando, peraltro, che l'unico soggetto tenuto al pagamento dei contributi inerenti all'attività di coadiutore è la titolare dell'impresa Parte_1
Hanno poi assunto la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 752 e 754 c.c. in quanto l'Istituto ha chiesto ed ottenuto un'ingiunzione per l'intero del presunto debito e non proporzionalmente alla quota ereditaria ricevuta da ciascun erede ed hanno addotto che nessuna sanzione può essere applicata non sussistendo alcuna omissione nel versamento dei contributi e non potendo, comunque, le stesse essere trasferite agli eredi.
Da ultimo, hanno chiesto il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e sussistono, in ogni caso, gravi motivi ostativi.
Tanto premesso, gli opponenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -
Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta nonché per tutti i motivi esposti in seno al presente atto;
Nel merito: - Revocare, dichiarare nullo o con qualsiasi altra statuizione annullare il Decreto
Ingiuntivo opposto (n. 959/2024 del 06.08.2024 emesso dal Tribunale di Catania, sez. Lavoro R.G.
n. 7795/2024) per tutti i motivi esposti in seno al presente atto;
- Ritenere e dichiarare la nullità,
2 annullabilità o come meglio del Decreto ingiuntivo opposto (n. 959/2024 del 06.08.2024 emesso dal
Tribunale di Catania, sez. Lavoro R.G. n. 7795/2024) per violazione degli artt. 752 e 754 c.c.; -
Ritenere e dichiarare l'assoluta illegittimità delle sanzioni per tutti i motivi esposti in ricorso;
-
Condannare l' al pagamento delle spese, compensi ed onorari del presente giudizio da distrarsi CP_1 in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con memoria depositata il 10 gennaio 2025 si è costituito tardivamente in giudizio l' assumendo CP_1 che i contributi previdenziali in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce e non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione ed evidenziando che nel modello Unico 2019 Parte_4
ha dichiarato un reddito imponibile complessivamente pari ad € 18.547,00 di cui € 3.763,00
[...] quale reddito esposto nel quadro RF (impresa in contabilità ordinaria) ed € 14.784,00 quale reddito esposto nel quadro RH (redditi di partecipazione in società di persone, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE ed assimilate).
Ha precisato che il reddito di partecipazione è stato prodotto da quale coadiutore Parte_4 nell'impresa di e che, pur essendo quest'ultima tenuta all'anticipazione del pagamento Parte_1 della relativa contribuzione in qualità di responsabile delegato ope legis, in caso di omessa anticipazione il debitore effettivo (ossia il collaboratore stesso) deve provvedere al relativo pagamento. Ha evidenziato che,in ogni caso, che proprio in forza della predetta disposizione l'opponente è altresì responsabile direttamente, e non jure hereditatis, dell'obbligazione Parte_1 in discorso, quale titolare dell'impresa individuale della quale il defunto era collaboratore familiare”
Ha assunto l'infondatezza dell'eccezione volta a sostenere la parziarietà dell'obbligazione debitoria in capo ai singoli eredi in quanto l'obbligazione contributiva è indivisibile e gli eredi del debitore sono tenuti singolarmente al pagamento per intero della somma dovuta dal loro dante causa.
Ha dedotto la correttezza della quantificazione dell'importo dovuto a titolo di sanzioni civili precisando che il meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge n. 388/2000 opera in modo oggettivo per il solo fatto dell'omissione contributiva.
Pertanto, l'Istituto opposto ha formulato le seguenti conclusioni: “rigettare l'opposizione avversaria
e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, condannare in ogni caso i ricorrenti al pagamento delle somme ingiunte, integralmente ovvero in ogni caso nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto”.
3 Con ordinanza del 20 febbraio 2025 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto le eccezioni proposte dalla parte opponente sono risultate parzialmente fondate su prova scritta.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto dell' al pagamento CP_1 dell'importo di € 3.656,35 di cui € 2.566,06 per contributi previdenziali omessi ed €.1.090,29 per sanzioni da parte degli eredi di quali somme dovute da quest'ultimo a titolo di Parte_4 contributi a percentuale per l'importo eccedente il minimale sul reddito relativo all'anno 2018.
In particolare, l' opposto ha assunto che dagli accertamenti effettuati sulla posizione CP_1 previdenziale di già titolare di impresa e iscritto alla gestione Parte_4 artigiani/commercianti con la matricola n. 16750364, è emerso che nel modello unico 2019 lo stesso ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di € 18.547,00 di cui € 3.763,00 riferiti alla matricola n. 16750364 ed € 14.784,00 per l'attività di coadiutore nell'impresa di cui è titolare CP_1 Pt_1
e non ha provveduto al pagamento dei contributi a percentuale nella misura dovuta. Ha, quindi,
[...] chiesto ed ottenuto che venisse ingiunto agli eredi di il pagamento dei suddetti Parte_4 contributi a percentuale omessi.
Dal canto loro, gli odierni opponenti hanno dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 959/2024 per carenza del presupposto contributivo stante che il reddito riferito alla matricola n. 16750364 CP_1 per l'anno 2018 rientra nel minimale e che i relativi contributi sono stati versati ed hanno evidenziato che, in ogni caso, l'unico soggetto tenuto al pagamento dei contributi inerenti all'attività di coadiutore
è la titolare dell'impresa Parte_1
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1. Occorre, innanzitutto, rilevare che la questione oggetto di causa riguarda, in primo luogo, la quantificazione della base imponibile su cui l'iscritto alla gestione artigiani deve pagare i contributi in quanto la legge prevede che per le due gestioni commercianti ed artigiani debbano essere versati i contributi minimali a prescindere dall'effettiva sussistenza di un reddito d'impresa e quelli eccedenti il minimale in proporzione al reddito percepito se superiore ad una certa soglia variabile ogni anno.
Inoltre, a differenza della contribuzione dovuta alla Gestione separata che è strettamente dipendente dalla produzione di reddito, la contribuzione dovuta alla Gestione autonomi (commercianti e artigiani) è strettamente collegata allo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'iscritto, tenuto al versamento dei minimali solo per il fatto di essere iscritto a tale gestione a prescindere dalla
4 sussistenza di redditi. La ratio sottesa a tale previsione si rinviene nell'esigenza di garantire all'iscritto di usufruire di un adeguato trattamento pensionistico al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed anagrafica.
Tuttavia, se il lavoratore autonomo percepisce redditi superiori ad una certa soglia, va versata anche la contribuzione eccedente il minimale parametrata al reddito percepito.
In questo contesto viene in rilievo la previsione di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno 1993,
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. In precedenza, l'art. 1, comma 1, della legge n. 233/1990 aveva disposto che “A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
Irpef, relativo all'anno precedente”.
Con la disposizione del 1992 il legislatore ha, dunque, inteso assoggettare a contribuzione “la totalità” dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, senza altresì collegarla alla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 233/1990.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue:
“
8. L'art. 2 della legge nr. 233 del 1990 prevede che: «Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa». I contributi di cui all'art. 1 sono «pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
IRPEF, relativo all'anno precedente».
9. Il successivo D.L. nr. 384 del 1992 (convertito con modificazioni dalla legge nr. 438 del 1992), all'art. 3 bis ha, però, stabilito che: «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi
d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono».
10. Nell'interpretare le disposizioni che precedono, la Corte ha osservato, da un lato, che l'art. 3 bis
«realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva» (Cass. nr. 18892 del 2023 con richiamo, tra le altre, a Cass. nr. 29779 del 2017), poiché attribuisce rilievo «(al)la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlando più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di cui alla legge nr. 233 del 1990, art. 1.
5 11. Dall'altro, la Corte ha chiarito che «i redditi di società in accomandita semplice sono redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computati […] nella base imponibile contributiva» di cui al cit. art 3 bis (v. pronunce citate).
12. Consegue, pertanto, che l'obbligo di versamento della contribuzione, in capo al titolare dell'impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2 della legge nr 233 del 1990, si estende alla totalità dei redditi d'impresa percepiti dal coadiutore, ivi compresi quelli derivanti dalla sua qualità di socio in società di persone” (Cass., 28 aprile 2025, n. 11208).
Nel caso di specie, dunque, l' ha correttamente calcolato la base imponibile sulla quale CP_1 Parte_4
era tenuto al pagamento dei contributi tenendo conto, oltre che del reddito riferito alla
[...] matricola n. 16750364 inerente all'attività d'impresa da questi esercitata, anche di quello prodotto in relazione all'attività di coadiutore nell'impresa di ciò che ha comportato il Parte_1 superamento del minimale e, di conseguenza, la debenza dei contributi a percentuale nella misura corrispondente.
2.2. Ciò posto, occorre accertare su quali soggetti incombe l'onere contributivo previdenziale per la
Gestione in esame.
Il provvedimento monitorio è stato concesso sulla scorta della deduzione di a mente della quale CP_1
“ il sig. (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._1 risulta essere stato titolare di impresa artigiana/commerciale (posizione n. 16750364)”. CP_1
Invero, dall'esame delle deduzioni e allegazione delle parti, emerge piuttosto che Parte_4 abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti sul minimale per il periodo 10 luglio 2018-31 dicembre 2018 in relazione al reddito riferito alla matricola n. 16750364, mentre il credito contributivo preteso dall' deriva dal superamento del minimale in ragione dell'attività di CP_1 coadiutore da questi svolta nell'impresa di Parte_1
Ebbene, l'Istituto previdenziale ha ritenuto di proporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di in quanto “in data 03.01.2019 il Sig. è deceduto Parte_4 Parte_4
e (…) i chiamati all'eredità signori (C.F. ), Parte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. gli
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4 sono succeduti quali eredi legittimi, giusta documentazione allegata (dichiarazione successione e certificazione catastale di trasferimento della proprietà degli immobili facenti parte dell'asse ereditario agli eredi legittimi)” (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio proc. n. 7795/2024 R.G.).
Sul punto, gli odierni opponenti hanno dedotto l'assenza di titolarità del credito contributivo in quanto la “titolare dell'impresa era unico soggetto tenuto al pagamento dei contributi per cui Parte_1 nulla era ed è dovuto dal de cuius ” (cfr. pag. 2 del ricorso) mentre l'Istituto Parte_4 opposto ha sostenuto quanto segue: “Il fatto che il defunto abbia percepito tale reddito da
6 partecipazione quale coadiutore nell'impresa di , e che la stessa fosse in prima battuta Parte_1 tenuta al pagamento della relativa contribuzione, nulla toglie alla decisiva circostanza che si tratta in ogni caso di contribuzione del collaboratore, della quale lo stes[s]o è, in ultima analisi, il diretto beneficiario e debitore, e che nel caso in cui il titolare principale dell'impresa non provveda all'anticipazione del pagamento, il debitore effettivo, ovvero il collaboratore, è pur sempre tenuto al relativo pagamento. In altri termini, il debito contributivo non è del titolare d'impresa, il quale assume nei confronti dell' la veste di responsabile delegato ope legis al pagamento dei CP_1 contributi del collaboratore, che in ogni caso resta l'unico debitore, come dimostra il fatto che egli
è tenuto al loro rimborso nei confronti del titolare dell'impresa anticipatario (cfr. art.2 legge n.
233/1990: “Il titolare … è tenuto al pagamento dei contributi … per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.”)” (pagg.
5-6 della memoria).
In virtù della disposizione citata, deve effettivamente ritenersi che l' avrebbe dovuto chiedere CP_1 il versamento dei contributi a percentuale per cui è causa non tanto a e, in seguito Parte_4 al suo decesso ai suoi eredi, quanto alla titolare dell'impresa presso la quale lo stesso ha svolto attività di coadiutore ed ha prodotto il reddito posto alla base della pretesa contributiva.
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato “ Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa cosi come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986); ne consegue che vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di Sas svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari" (Cass. nn. 18892/23; v., fra le altre, Cass. n.25732/23). Nella specie, pertanto, quale sostituto d'imposta, avrebbe dovuto versare, salvo rivalsa, la contribuzione CP_2 per la figlia coadiuvante anche per i redditi da capitale percepiti da quest'ultima, quale socia accomandante di altra società in accomandita semplice, e ciò perché era tenuto a versare la contribuzione rapportata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno a cui i contributi si riferivano. Pertanto, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, l'unico obbligato al pagamento della contribuzione previdenziale dovuta e il titolare dell'impresa artigiana, mentre nei rapporti interni fra questi e i propri familiari coadiuvanti, opera il diritto di rivalsa del primo sui secondi” ( Cassazione civile sez. lav. - 08/01/2024, n. 624).
7 Nel caso in esame l' , pur rilevando che “l'opponente è altresì responsabile CP_1 Parte_1 direttamente, e non jure hereditatis, dell'obbligazione in discorso, quale titolare dell'impresa individuale della quale il defunto era collaboratore familiare” (pag. 6 della memoria), ha chiamato in causa unitamente a e , esclusivamente nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di erede del marito e non quale titolare dell'impresa presso la quale Parte_4 quest'ultimo ha svolto l'attività di coadiutore.
Di conseguenza, i ricorrenti in opposizione non risultano essere i titolari dell'obbligo contributivo oggetto di causa essendo stati chiamati nella loro qualità di eredi di e, dunque, Parte_4 risultando gli stessi estranei ai redditi che hanno dato titolo alla pretesa contributiva avanzata dall' . CP_1
2.3. Sulla base delle considerazioni che precedono l'opposizione spiegata dagli eredi di Parte_4
deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e assorbimento
[...] di ogni altra e diversa questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della complessità della controversia in base al D.M vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 959/2024 emesso il
6 agosto 2024 dal Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro e notificato il 13 settembre
2024 a e nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...] condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 884,5 CP_1 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Catania, 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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