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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 556/2022 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. EMANUELE DI MASO, elettivamente domiciliata in Bologna, VIA
GIOVANNI LORENZO BERNINI 1.
APPELLANTE
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
NA e dell'avv. Bignami Galeazzo in Bologna, elettivamente domiciliato in Bologna,
VIA FRASSINAGO N. 6.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, aveva Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, la società Controparte_1
(da qui in avanti , proponendo opposizione avverso
[...] Controparte_1
il decreto n. 1122/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della società convenuta, la somma di euro 26.693,60, oltre interessi e spese giudiziali, a titolo di residuo corrispettivo preteso da quest'ultima in forza di contratto di appalto stipulato inter partes.
Nello specifico, l'opponente aveva esposto che, in data 22 marzo 2022, le parti avevano sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dello pattuendo originariamente un Pt_1
corrispettivo di euro 66.734,00 più IVA, da corrispondere, nella misura del 40% (pari a euro 26.693,60), al momento della firma del contratto, nella medesima percentuale, a metà dei lavori, e, infine, nel residuo 20% (pari a euro 13.346,80), al completamento delle opere, successivamente ridotto della somma di euro 5.500,00 corrispondente al controvalore di una prestazione (n.12 “fornitura e posa di inferriate”) non eseguita.
L'ingiunto, in via preliminare, aveva eccepito l'incompetenza territoriale dell'adìto
Tribunale in ragione della contestuale pendenza, dinnanzi al Tribunale di Bologna (R.G.
13442/2019), di un procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso anteriormente, e, nel merito, aveva dedotto l'infondatezza e, in ogni caso, l'inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente.
L'opponente aveva altresì allegato l'incompletezza delle opere commissionate a controparte e, in via riconvenzionale, aveva, quindi, proposto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, chiedendo anche la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme ricevute, nonché al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguentemente sofferto. pagina 2 di 15 aveva, pertanto, concluso formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Giudice adito, ritenuta fondata la domanda e contrariis rejectis, in via preliminare: - accertare la litispendenza o la continenza di altro giudizio di fronte al
Tribunale Civile di Bologna, precedentemente adito;
- pertanto, dichiarare
l'incompetenza territoriale di Codesto Ill.mo Tribunale di Ravenna successivamente adito;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1122/19 emesso dal Tribunale
Civile di Ravenna in data 24/09/2019, iscritto al RG 3017/19, e notificato in data
01/10/2019; sempre in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- revocare il decreto ingiuntivo n. 1122/19 emesso dal
Tribunale Civile di Ravenna in data 24/09/2019, iscritto al RG 3017/19, e notificato in data 01/10/2019; nel merito: - accertare comunque l'infondatezza del credito della nei confronti del Sig. per i motivi di cui in narrativa;
- Controparte_1 Parte_1
quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. 1122/19 emesso dal Tribunale Civile di
Ravenna in data 24/09/2019, iscritto al RG 3017/19, e notificato in data 01/10/2019; in via riconvenzionale - accertare il grave inadempimento della in Controparte_1 relazione alle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Sig. sito Pt_1
in San Pietro in Casale (BO) alla via del Sole n. 6; - dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti di cui all'unico preventivo del 22 marzo 2019; - condannare la
in pers. del l.r.p.t., alla restituzione delle somme già corrisposte ed al Controparte_1
risarcimento del danno occorso al Sig. oltre al nocumento non patrimoniale Pt_1
subito, da liquidarsi equitativamente, per il complessivo ammontare prudenzialmente quantificato in € 100.000,00 ovvero nella maggiore o minore misura che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di Giustizia;
in via subordinata e/o alternativa:
- accertare e dichiarare i vizi e/o le difformità della fornitura resa e delle opere eseguite presso l'abitazione del Sig. sito in San Pietro in Casale (BO) alla via del Sole Pt_1
n. 6; - diminuire proporzionalmente il prezzo, fatto salvo in ogni caso il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1226 c.c. e ss.; in ogni caso: - con vittoria di spese, compenso professionale e accessori di legge ex
D.M. 55/2014 a carico della parte convenuta.”
pagina 3 di 15 La società opposta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, e, concludendo, aveva chiesto : “1. In via principale confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, di cui si chiede fin da ora concedersi la provvisoria esecutorietà, ovvero comunque, in subordine, condannare il sig. al pagamento della somma capitale di € 26693,60 (ovvero della diversa Pt_1
somma che risulterà di giustizia) a titolo di risarcimento del danno per la illegittima risoluzione del contratto di appalto, nonchè per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e seguenti c.c.
2. In via riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi del committente e conseguentemente condannare il medesimo committente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno da illegittima risoluzione /recesso anticipato del contratto nonché per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e seguenti c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del 27/11/2020, disponeva l'acquisizione dell'ATP e, successivamente, precisate le conclusioni, con sentenza n. 55, resa in data 31/01/2022, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1122/2019, e, previo accertamento del grave inadempimento della società opposta Costruire dichiarava CP_1 la risoluzione del contratto d'appalto oggetto di causa, condannando quest'ultima al pagamento, in favore dello a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Pt_1
dell'importo di euro 14.756,06, oltre al rimborso di euro 800,00 più IVA, interessi legali e spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Controparte_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quale motivo di impugnazione, l'errata valutazione delle risultanze acquisite all'esito dell'espletato ATP.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “in totale riforma della sentenza n. 55/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 31.01.2022 all'esito del procedimento civile di pagina 4 di 15 primo grado iscritto al R.G. n. 3330/2019 e notificata in data 14.02.2022 e in accoglimento dei dedotti motivi, in via principale: - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1122/2019 del 24.09.2019 emesso dal Tribunale di Ravenna in data
24/09/2019 e condannare il sig. al pagamento della somma capitale di Parte_1
euro 26.693,60, ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per la legittima risoluzione del contratto di appalto, nonché per
l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e ss. c.c.; - dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusiva del Committente e, conseguentemente, condannare il medesimo committente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la illegittima risoluzione/recesso anticipato del contratto nonché per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e ss. c.c.; In ordine alle spese di lite: Per effetto dell'accoglimento delle domande sopra formulate si chiede di voler riformare la sentenza ivi impugnata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, condannando il sig. al pagamento integrale delle spese di lite del Parte_1
precedente grado di giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese di lite del presente procedimento e onorari oltre accessori di legge.”
Si è costituito in giudizio l'appellato il quale, contestando la Parte_1 fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “NEL
MERITO E IN VIA PRINCIPALE - ritenere infondata la domanda e rigettare l'appello in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati proposto e, pertanto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- in ogni caso: con vittoria di spese processuali e compenso professionale ex D.M. Giustizia n. 55/14, oltre oneri accessori di legge, del presente grado di giudizio a carico della parte convenuta;
IN VIA DI
APPELLO INCIDENTALE 1) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce la sussistenza del danno non patrimoniale subito dal Sig. Pt_1
a causa dell'inadempimento della - per
[...] Controparte_2
l'effetto, condannare l'appellante, in pers. del leg. rapp.te p.t., al pagamento del nocumento non patrimoniale subito, da liquidarsi equitativamente, in uno a quello già pagina 5 di 15 riconosciuto di natura patrimoniale, per il complessivo ammontare quantificato in €
100.000,00 prudenzialmente ovvero nella maggiore o minore misura che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di Giustizia;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce il rimborso delle spese di lite del giudizio di ATP
(RG 14342/2019 Trib. Civ. Bologna) e del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(RG 3330/2019 Trib. Civ. Ravenna) per come quantificate in nota spese elaborata ai sensi del D.M. 55/2014, - per l'effetto, condannare l'appellante, in pers. del leg. rapp.te
p.t., al pagamento delle stesse così come già quantificate in complessivi € 15.940,90”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 17 settembre 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi d'impugnazione dedotti dall'appellante principale non siano meritevoli di accoglimento.
- Sull'appello principale proposto da Controparte_1
Con l'unico motivo di gravame, la menzionata società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato accertato e dichiarato il suo grave inadempimento sulla scorta dell'acquisita relazione di ATP, lamentando l'errata valutazione da parte del
Giudice di prime cure degli esiti delle espletate indagini peritali.
In particolare, l'appellante ha asserito che quanto riscontrato dal consulente tecnico, e, segnatamente, la rottura di due lastre di un balcone e di alcune pignatte, per un controvalore, rispettivamente, di euro 200,00 e di euro 600,00, non integrava gli estremi del grave inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. e nemmeno quelli dei c.d. vizi redibitori a norma dell'art. 1668 c.c., trattandosi di eventi non riconducibili ad una imperita esecuzione delle opere, bensì ad un'operazione preliminare necessaria per la realizzazione del massetto, intervento, quest'ultimo che, a suo dire, non era stato neppure originariamente incluso nel capitolato, ma preventivato solo in corso d'opera e, comunque, mai concordato. pagina 6 di 15 Quanto agli ordini di servizio n. 1 e 2, l'appellante ha, poi, sostenuto che essi non fossero giuridicamente vincolanti in quanto emessi da un Direttore dei Lavori nominato unilateralmente dal committente, nonché privo di validi ed efficaci poteri rappresentativi anche al fine di impartire variazioni delle opere o ordini di acquisto di materiali.
La società appellante ha, inoltre, asserito che l'incompiutezza delle opere fosse conseguenza esclusivamente dell'intervenuta interruzione del rapporto disposta unilateralmente dal committente e del divieto di accesso al cantiere impostole da quest'ultimo, lamentando anche l'erroneità delle stime operate dal consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo in esame è infondato.
Al riguardo, occorre, infatti, osservare come il ritenuto grave inadempimento, causa della dichiarata risoluzione contrattuale, non discenda dalla mera rottura delle due lastre e delle pignatte come sopra asserito dall'appellante, bensì dall'incompletezza dei lavori appaltati.
Infatti, come puntualmente riscontato dall'Ausiliario del Giudice all'esito di scrupolose verifiche e accurati sopralluoghi, il contratto di appalto del 22 marzo 2019 prevedeva l'esecuzione, inter alia, delle seguenti opere: “voce 7-copertura impianti con massetto tipo ISOCAL;
voce 8-9-10-fornitura e posa di pavimenti, rivestimenti e battiscopa;
voce
11-fornitura e posa di finestre e porte finestre complete compreso fornitura e posa di cassonetti, tapparelle motorizzate e zanzariere;
voce 13-15-fornitura e posa di porta blindata di ingresso e porte interne;
voce 16-esecuzione di impianto elettrico (eseguita solo assistenza muraria); voce 17-esecuzione di impianto idraulico, (realizzata la sola distribuzione tubazioni), per cui mancano fornitura e posa di sanitari, rubinetteria e accessori;
voce 18-esecuzione di impianto riscaldamento compresa fornitura e posa di termo arredo, caldaia e suoi accessori;
voce 20-rimontaggio macchine condizionamento
e allacci elettrici;
voce senza numero -fornitura e posa di scala retrattile.”
All'esito dell'espletato ATP, è emerso che una parte considerevole dei suddetti interventi non era stata eseguita dall'appaltatrice per un controvalore stimato dal consulente d'ufficio in complessivi euro 48.555,00, in conformità ai dati desunti dal capitolato allegato al contratto sottoscritto dalle parti. pagina 7 di 15 In proposito, deve precisarsi che le difformità o discordanze di valori allegate dall'appellante tra le stime operate dal consulente d'ufficio e i valori indicati in capitolato, trova puntuale spiegazione nel fatto che i lavori di cui alle voci 16 e 17 risultano parzialmente eseguiti, sicchè i corrispondenti prezzi non sono stati considerati nella loro interezza ai fini della stima degli interventi necessari al loro completamento.
Come noto, le disposizioni speciali contenute negli articoli 1667 e 1668 c.c. integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (v. Cass., Sez, II, 200 giugno 2019, n. 16609), i quali, peraltro, in caso di opere incompiute, come nella fattispecie in commento, trovano diretta e prioritaria applicazione.
Sulla scorta dei principi generali sopra evocati e alla luce delle conclusioni cui si è pervenuti all'esito dell'ATP, la riscontrata incompletezza delle opere appaltate costituisce indubbiamente un inadempimento di non scarsa rilevanza, tenuto conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e quantità delle opere (non) eseguite (Cass., Sez. II, 24 maggio 2024, n. 14577).
In particolare, sotto il secondo profilo, le opere non eseguite o solo parzialmente realizzate, rappresentano la maggior parte delle voci elencate nel capitolato, tra le quali, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, figurava anche quella relativa alla realizzazione del massetto di tipo Isolcal.
I preventivi cui ha fatto riferimento l'appellante, recapitati al committente nel Pt_1
corso dei lavori, riguardavano, infatti, la realizzazione di un massetto di tipo tradizionale, data l'impossibilità, imputabile all'appaltatrice stessa, di realizzare quello di tipo Isolcal inizialmente preventivato.
Sul punto, deve rilevarsi che, dalla mail della ditta Isolpav, recapitata in data 23/05/2019 al Direttore dei Lavori Geom. e al risulta che la stessa ditta preposta al Parte_3 CP_1
getto del massetto di tipo Isocal non aveva potuto procedere all'esecuzione dei lavori a causa della permeabilità del solaio, ascrivibile, come rilevato in sede di ATP (p. 19), alla rottura delle pignatte provocata, appunto, dall'appaltatrice durante le Controparte_1
operazioni di rimozione del massetto esistente, e ciò smentisce platealmente quanto pagina 8 di 15 asserito da quest'ultima circa una presunta propedeuticità necessaria di tale rottura rispetto alla successiva posa del nuovo massetto.
Inoltre, va sottolineato che, sia nei due ordini di servizio impartiti dal Direttore dei
Lavori, sia nella pec del 22/05/2019 inviata da a quest'ultimo era stato Pt_1 CP_1
diffidato dall'eseguire il getto del massetto Isolcal in data 23/05/2019, sollecitando una preventiva necessaria verifica dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori.
Quanto alle contestazioni mosse dalla società appellante circa la regolarità della nomina del Direttore dei Lavori e la legittimità degli ordini di servizio impartiti da quest'ultimo in asserito difetto di idonei poteri rappresentativi, è, sul punto, sufficiente osservare come la nomina del Direttore dei Lavori, quale rappresentante tecnico-operativo del committente, costituisca esercizio di una facoltà esclusiva di quest'ultimo, e, per tale ragione, essa non è soggetta alla preventiva accettazione dell'impresa appaltatrice.
Infine, per quel che concerne l'abbandono del cantiere, va evidenziato come, sempre in data 23/05/2019, la avesse asportato dal cantiere attrezzature e materiali, Parte_4
senza indicare alcuna data di rientro (se non mesi dopo, in data 31/07/2019), e sostenendo, altresì, in risposta a una mail del Direttore dei Lavori che la interpellava al riguardo, di aver, contrariamente al vero, terminato tutti i lavori di sua competenza.
In ragione di quanto sopra esposto e della successione temporale degli eventi sopra descritti, appare del tutto legittimo e giustificato che, il successivo 31/05/2019, lo abbia intimato, via pec, la risoluzione del contratto al e, che, a metà Pt_1 CP_1
giugno dello stesso anno, sia stato affisso all'ingresso del cantiere un cartello, a firma della Direzione dei Lavori, recante il divieto di accesso all'impresa appaltatrice, come detto, gravemente inadempiente.
- Sull'appello incidentale proposto da Parte_1
Con il primo motivo di appello incidentale, lo ha censurato la sentenza di Pt_1
primo grado nella parte in cui gli è stato negato il risarcimento del danno non patrimoniale che, a suo dire, sarebbe consistito nel nocumento conseguente al protarsi pagina 9 di 15 dei lavori oggetto di appalto e nella menomazione psico-fisica attestata dalle certificazioni mediche versate in atti.
Il motivo di gravame in esame è infondato.
Infatti, le generiche e apodittiche allegazioni svolte sul punto dallo non Pt_1
consentono neppure la precisa individuazione della tipologia di danno non patrimoniale asseritamente subìto, dovendosi, in parte qua, rilevare una sostanziale, ma non chiara e puntuale, sovrapponibilità di voci di danno biologico, danno esistenziale e danno morale.
Oltretutto, in tema, giova rammentare che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
in tal caso, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
In particolare, quanto alla ipotesi sub c), la risarcibilità sussiste in presenza di tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno pagina 10 di 15 di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (v., ad es., Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).
Il lamentato danno biologico, inteso quale lesione della salute, quello morale, cioè la sofferenza interiore, e quello esistenziale, altrimenti definibile come dinamico- relazionale e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, non costituiscono categorie autonome di danno, bensì altrettanti momenti descrittivi di un'unica figura di danno non patrimoniale, senza peraltro che ciò sia in contrasto con il principio di unitarietà del danno non patrimoniale sancito dalla Suprema Corte nella già citata sentenza del 2008, n. 26972, a mezzo del quale la categoria del pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è stata ricondotta a formale unità, onde evitare che una sua frammentazione in titoli di danno distinti e dotati di autonomia si risolvesse in una illegittima moltiplicazione di poste risarcitorie;
nella stessa occasione è stata contestualmente proclamata la necessaria integralità del risarcimento del danno non patrimoniale.
Dunque il danno biologico, quello esistenziale e quello morale, restano tra loro ontologicamente distinti, mantenendo ciascuno una propria ferma identità, e certo la loro congiunta ricomprensione nel lato e vario insieme del danno non patrimoniale, o il loro essere destinati ad una sintesi ex iure in virtù di una dimensione risarcitoria funzionale sostanzialmente unitaria, non possono giustificare l'interscambiabilità e la confusione dei loro aspetti definitori e dei loro elementi provanti, che invece emerge dalla formulazione del motivo di gravame in esame.
Fatte queste premesse, si ritiene che lo in via di appello incidentale, non abbia Pt_1
compiutamente fornito alcuna allegazione atta a provare la sussistenza di alcuno dei danni-conseguenza sopra illustrati e, quanto, al danno biologico, anche la sussistenza del nesso causale rispetto all'inadempimento dell'appaltatrice.
Sotto quest'ultimo profilo, deve, infatti, osservarsi come i referti prodotti dall'appellante, datati 5 giugno 2019, 3 settembre 2019 e 1 luglio 2019, recano pagina 11 di 15 rispettivamente come note di diagnosi “Disturbo dell'adattamento con ansia - Riferisce comparsa di ansia e insonnia in seguito a problematiche economiche e di ristrutturazione della casa”, “Disturbo dell'adattamento con umore depresso – Torna in PV per controllo. Permangono problematiche economiche e abitative per cui riferisce sintomi ansiosi e moderata flessione timica (…)” e “Persiste stato depressivo ansioso reattivo – lamenta insonnia e incubi ricorrenti”.
Come si evince dalla loro formulazione, esse sono prettamente basate sulle dichiarazioni del paziente e non ne emerge l'individuazione, ad opera del medico di volta in volta incaricato dell'esame, di un nesso eziologico tra il disturbo sofferto dal paziente e gli eventi relativi ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà.
Inoltre, nel certificato, datato 11 gennaio 2020, si legge: “Affetto da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, insorto a maggio u.s. e reattivo a problematiche economiche e abitative relative alla ristrutturazione della casa tuttora non agibile. Si consiglia di proseguire la terapia psicofarmacologia consigliata”.
Dal tenore della suddetta certificazione, si deduce al più che l'insorgenza dello stato patologico è stata contestuale a quella delle problematiche nello svolgimento dei lavori di esecuzione del contratto di appalto, ma non si riesce a inferire, in modo certo o, quantomeno, altamente probabile, l'esistenza di un rapporto di causalità tra il danno- conseguenza e il fatto asseritamente generatore, atteso che l'espressione “reattivo a” indica una particolare sensibilità del paziente al tema dell'incompiuta ristrutturazione ma non identifica quest'ultima come causa scatenante del disagio riscontrato nel paziente.
Tali allegazioni, quindi, per la loro insufficienza sul piano causale, non possono costituire quel principio di prova necessario a giustificare l'espletamento di una CTU medico-legale che, ove disposta, avrebbe carattere meramente esplorativo.
L'appellante incidentale ha, infine, invocato l'applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. ai fini di una liquidazione equitativa del danno come sopra lamentato.
Tuttavia, la richiesta in esame non può trovare accoglimento in assenza della prova del danno, come più volte precisato dalla giurisprudenza: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. pagina 12 di 15 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare." (cfr., ex multis, Cass., Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011).
Con il secondo motivo di gravame censura l'impugnata sentenza nella parte in Pt_1
cui il giudice di primo grado ha liquidato le spese di lite, compresa la fase di ATP, in euro 7.000,00 (compenso tabellare, non comprensivo del 15 % delle spese generali, di i.v.a. e c.p.a.), e ha dedotto che il Giudice, con tale valutazione, si è discostato, senza fornire motivazione, dagli importi (euro 15.940,90) indicati nella nota spese depositata in atti.
Il motivo di appello è infondato.
Come noto, nel liquidare le spese giudiziali, infatti, il giudice ha l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione non solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (Cass., Sez. 6-2, 1 giugno 2020, n. 10343, Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n. 30286, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.
6296; Cassazione civile sez. VI, 31/07/2018, n. 20183), ma anche quando ritenga di discostarsi dalla cifra indicata nella nota spese depositata dal difensore di parte.
Infatti, a fronte del deposito, ad opera della parte vittoriosa, di una nota specifica recante l'indicazione delle attività svolte e delle somme richieste, sorge l'esigenza di fornire un'adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciutile, dovendo il giudice spiegare le ragioni dell'eliminazione o della riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n.
8824; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6-1, 5 marzo 2020, n.
6345; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2021, n. 1076; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud.
07/07/2021) 26/10/2021, n. 30087).
La nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, tant'è che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, quando la parte presenta la nota delle spese, pagina 13 di 15 secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass., Sez. 6-3, 14 maggio 2013, n. 11522; Cass., Sez. 61, 5 marzo
2020, n. 6345).
Nel caso di specie, emerge che il Giudice di prime cure si è, effettivamente, discostato, in minus, sia dall'importo indicato nella nota spese depositata dal difensore di Pt_1
(escluse spese generali del 15%, i.v.a. e c.d.a., complessivi euro 10.533,00, dati dalla somma del compenso tabellare relativo al procedimento di ATP e di quello relativo al giudizio di cognizione) che dai parametri medi ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (euro
3.442,00 per ATP di complessità media e dal valore indeterminabile, euro 7.616,00 per il giudizio di cognizione del valore di euro 40.000,00, per complessivi euro 11.058,00).
Tuttavia, deve al riguardo rilevarsi come la suddetta difforme liquidazione rechi un'implicita sia pur parziale compensazione, la quale, nei termini concretamente disposti dal primo Giudice, si ritiene, in ogni caso, giustificata dal non integrale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo dal rigetto di una parte Pt_1
delle domande proposte da quest'ultimo e, quindi, da una reciproca, ancorchè non paritetica soccombenza.
Conseguentemente, anche il suddetto motivo di impugnazione deve essere disatteso.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione del rigetto di entrambi i gravami, ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentale, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nonché Controparte_1
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 55, resa dal Tribunale di Ravenna in data 31/01/2022, disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
DICHIARA
l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 16 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 556/2022 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. EMANUELE DI MASO, elettivamente domiciliata in Bologna, VIA
GIOVANNI LORENZO BERNINI 1.
APPELLANTE
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
NA e dell'avv. Bignami Galeazzo in Bologna, elettivamente domiciliato in Bologna,
VIA FRASSINAGO N. 6.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, aveva Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, la società Controparte_1
(da qui in avanti , proponendo opposizione avverso
[...] Controparte_1
il decreto n. 1122/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della società convenuta, la somma di euro 26.693,60, oltre interessi e spese giudiziali, a titolo di residuo corrispettivo preteso da quest'ultima in forza di contratto di appalto stipulato inter partes.
Nello specifico, l'opponente aveva esposto che, in data 22 marzo 2022, le parti avevano sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dello pattuendo originariamente un Pt_1
corrispettivo di euro 66.734,00 più IVA, da corrispondere, nella misura del 40% (pari a euro 26.693,60), al momento della firma del contratto, nella medesima percentuale, a metà dei lavori, e, infine, nel residuo 20% (pari a euro 13.346,80), al completamento delle opere, successivamente ridotto della somma di euro 5.500,00 corrispondente al controvalore di una prestazione (n.12 “fornitura e posa di inferriate”) non eseguita.
L'ingiunto, in via preliminare, aveva eccepito l'incompetenza territoriale dell'adìto
Tribunale in ragione della contestuale pendenza, dinnanzi al Tribunale di Bologna (R.G.
13442/2019), di un procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso anteriormente, e, nel merito, aveva dedotto l'infondatezza e, in ogni caso, l'inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente.
L'opponente aveva altresì allegato l'incompletezza delle opere commissionate a controparte e, in via riconvenzionale, aveva, quindi, proposto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, chiedendo anche la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme ricevute, nonché al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguentemente sofferto. pagina 2 di 15 aveva, pertanto, concluso formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Giudice adito, ritenuta fondata la domanda e contrariis rejectis, in via preliminare: - accertare la litispendenza o la continenza di altro giudizio di fronte al
Tribunale Civile di Bologna, precedentemente adito;
- pertanto, dichiarare
l'incompetenza territoriale di Codesto Ill.mo Tribunale di Ravenna successivamente adito;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1122/19 emesso dal Tribunale
Civile di Ravenna in data 24/09/2019, iscritto al RG 3017/19, e notificato in data
01/10/2019; sempre in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- revocare il decreto ingiuntivo n. 1122/19 emesso dal
Tribunale Civile di Ravenna in data 24/09/2019, iscritto al RG 3017/19, e notificato in data 01/10/2019; nel merito: - accertare comunque l'infondatezza del credito della nei confronti del Sig. per i motivi di cui in narrativa;
- Controparte_1 Parte_1
quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. 1122/19 emesso dal Tribunale Civile di
Ravenna in data 24/09/2019, iscritto al RG 3017/19, e notificato in data 01/10/2019; in via riconvenzionale - accertare il grave inadempimento della in Controparte_1 relazione alle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Sig. sito Pt_1
in San Pietro in Casale (BO) alla via del Sole n. 6; - dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti di cui all'unico preventivo del 22 marzo 2019; - condannare la
in pers. del l.r.p.t., alla restituzione delle somme già corrisposte ed al Controparte_1
risarcimento del danno occorso al Sig. oltre al nocumento non patrimoniale Pt_1
subito, da liquidarsi equitativamente, per il complessivo ammontare prudenzialmente quantificato in € 100.000,00 ovvero nella maggiore o minore misura che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di Giustizia;
in via subordinata e/o alternativa:
- accertare e dichiarare i vizi e/o le difformità della fornitura resa e delle opere eseguite presso l'abitazione del Sig. sito in San Pietro in Casale (BO) alla via del Sole Pt_1
n. 6; - diminuire proporzionalmente il prezzo, fatto salvo in ogni caso il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1226 c.c. e ss.; in ogni caso: - con vittoria di spese, compenso professionale e accessori di legge ex
D.M. 55/2014 a carico della parte convenuta.”
pagina 3 di 15 La società opposta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, e, concludendo, aveva chiesto : “1. In via principale confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, di cui si chiede fin da ora concedersi la provvisoria esecutorietà, ovvero comunque, in subordine, condannare il sig. al pagamento della somma capitale di € 26693,60 (ovvero della diversa Pt_1
somma che risulterà di giustizia) a titolo di risarcimento del danno per la illegittima risoluzione del contratto di appalto, nonchè per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e seguenti c.c.
2. In via riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi del committente e conseguentemente condannare il medesimo committente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno da illegittima risoluzione /recesso anticipato del contratto nonché per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e seguenti c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del 27/11/2020, disponeva l'acquisizione dell'ATP e, successivamente, precisate le conclusioni, con sentenza n. 55, resa in data 31/01/2022, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1122/2019, e, previo accertamento del grave inadempimento della società opposta Costruire dichiarava CP_1 la risoluzione del contratto d'appalto oggetto di causa, condannando quest'ultima al pagamento, in favore dello a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Pt_1
dell'importo di euro 14.756,06, oltre al rimborso di euro 800,00 più IVA, interessi legali e spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Controparte_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quale motivo di impugnazione, l'errata valutazione delle risultanze acquisite all'esito dell'espletato ATP.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “in totale riforma della sentenza n. 55/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 31.01.2022 all'esito del procedimento civile di pagina 4 di 15 primo grado iscritto al R.G. n. 3330/2019 e notificata in data 14.02.2022 e in accoglimento dei dedotti motivi, in via principale: - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1122/2019 del 24.09.2019 emesso dal Tribunale di Ravenna in data
24/09/2019 e condannare il sig. al pagamento della somma capitale di Parte_1
euro 26.693,60, ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per la legittima risoluzione del contratto di appalto, nonché per
l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e ss. c.c.; - dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusiva del Committente e, conseguentemente, condannare il medesimo committente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la illegittima risoluzione/recesso anticipato del contratto nonché per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e ss. c.c.; In ordine alle spese di lite: Per effetto dell'accoglimento delle domande sopra formulate si chiede di voler riformare la sentenza ivi impugnata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, condannando il sig. al pagamento integrale delle spese di lite del Parte_1
precedente grado di giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese di lite del presente procedimento e onorari oltre accessori di legge.”
Si è costituito in giudizio l'appellato il quale, contestando la Parte_1 fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “NEL
MERITO E IN VIA PRINCIPALE - ritenere infondata la domanda e rigettare l'appello in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati proposto e, pertanto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- in ogni caso: con vittoria di spese processuali e compenso professionale ex D.M. Giustizia n. 55/14, oltre oneri accessori di legge, del presente grado di giudizio a carico della parte convenuta;
IN VIA DI
APPELLO INCIDENTALE 1) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce la sussistenza del danno non patrimoniale subito dal Sig. Pt_1
a causa dell'inadempimento della - per
[...] Controparte_2
l'effetto, condannare l'appellante, in pers. del leg. rapp.te p.t., al pagamento del nocumento non patrimoniale subito, da liquidarsi equitativamente, in uno a quello già pagina 5 di 15 riconosciuto di natura patrimoniale, per il complessivo ammontare quantificato in €
100.000,00 prudenzialmente ovvero nella maggiore o minore misura che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di Giustizia;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce il rimborso delle spese di lite del giudizio di ATP
(RG 14342/2019 Trib. Civ. Bologna) e del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(RG 3330/2019 Trib. Civ. Ravenna) per come quantificate in nota spese elaborata ai sensi del D.M. 55/2014, - per l'effetto, condannare l'appellante, in pers. del leg. rapp.te
p.t., al pagamento delle stesse così come già quantificate in complessivi € 15.940,90”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 17 settembre 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi d'impugnazione dedotti dall'appellante principale non siano meritevoli di accoglimento.
- Sull'appello principale proposto da Controparte_1
Con l'unico motivo di gravame, la menzionata società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato accertato e dichiarato il suo grave inadempimento sulla scorta dell'acquisita relazione di ATP, lamentando l'errata valutazione da parte del
Giudice di prime cure degli esiti delle espletate indagini peritali.
In particolare, l'appellante ha asserito che quanto riscontrato dal consulente tecnico, e, segnatamente, la rottura di due lastre di un balcone e di alcune pignatte, per un controvalore, rispettivamente, di euro 200,00 e di euro 600,00, non integrava gli estremi del grave inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. e nemmeno quelli dei c.d. vizi redibitori a norma dell'art. 1668 c.c., trattandosi di eventi non riconducibili ad una imperita esecuzione delle opere, bensì ad un'operazione preliminare necessaria per la realizzazione del massetto, intervento, quest'ultimo che, a suo dire, non era stato neppure originariamente incluso nel capitolato, ma preventivato solo in corso d'opera e, comunque, mai concordato. pagina 6 di 15 Quanto agli ordini di servizio n. 1 e 2, l'appellante ha, poi, sostenuto che essi non fossero giuridicamente vincolanti in quanto emessi da un Direttore dei Lavori nominato unilateralmente dal committente, nonché privo di validi ed efficaci poteri rappresentativi anche al fine di impartire variazioni delle opere o ordini di acquisto di materiali.
La società appellante ha, inoltre, asserito che l'incompiutezza delle opere fosse conseguenza esclusivamente dell'intervenuta interruzione del rapporto disposta unilateralmente dal committente e del divieto di accesso al cantiere impostole da quest'ultimo, lamentando anche l'erroneità delle stime operate dal consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo in esame è infondato.
Al riguardo, occorre, infatti, osservare come il ritenuto grave inadempimento, causa della dichiarata risoluzione contrattuale, non discenda dalla mera rottura delle due lastre e delle pignatte come sopra asserito dall'appellante, bensì dall'incompletezza dei lavori appaltati.
Infatti, come puntualmente riscontato dall'Ausiliario del Giudice all'esito di scrupolose verifiche e accurati sopralluoghi, il contratto di appalto del 22 marzo 2019 prevedeva l'esecuzione, inter alia, delle seguenti opere: “voce 7-copertura impianti con massetto tipo ISOCAL;
voce 8-9-10-fornitura e posa di pavimenti, rivestimenti e battiscopa;
voce
11-fornitura e posa di finestre e porte finestre complete compreso fornitura e posa di cassonetti, tapparelle motorizzate e zanzariere;
voce 13-15-fornitura e posa di porta blindata di ingresso e porte interne;
voce 16-esecuzione di impianto elettrico (eseguita solo assistenza muraria); voce 17-esecuzione di impianto idraulico, (realizzata la sola distribuzione tubazioni), per cui mancano fornitura e posa di sanitari, rubinetteria e accessori;
voce 18-esecuzione di impianto riscaldamento compresa fornitura e posa di termo arredo, caldaia e suoi accessori;
voce 20-rimontaggio macchine condizionamento
e allacci elettrici;
voce senza numero -fornitura e posa di scala retrattile.”
All'esito dell'espletato ATP, è emerso che una parte considerevole dei suddetti interventi non era stata eseguita dall'appaltatrice per un controvalore stimato dal consulente d'ufficio in complessivi euro 48.555,00, in conformità ai dati desunti dal capitolato allegato al contratto sottoscritto dalle parti. pagina 7 di 15 In proposito, deve precisarsi che le difformità o discordanze di valori allegate dall'appellante tra le stime operate dal consulente d'ufficio e i valori indicati in capitolato, trova puntuale spiegazione nel fatto che i lavori di cui alle voci 16 e 17 risultano parzialmente eseguiti, sicchè i corrispondenti prezzi non sono stati considerati nella loro interezza ai fini della stima degli interventi necessari al loro completamento.
Come noto, le disposizioni speciali contenute negli articoli 1667 e 1668 c.c. integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (v. Cass., Sez, II, 200 giugno 2019, n. 16609), i quali, peraltro, in caso di opere incompiute, come nella fattispecie in commento, trovano diretta e prioritaria applicazione.
Sulla scorta dei principi generali sopra evocati e alla luce delle conclusioni cui si è pervenuti all'esito dell'ATP, la riscontrata incompletezza delle opere appaltate costituisce indubbiamente un inadempimento di non scarsa rilevanza, tenuto conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e quantità delle opere (non) eseguite (Cass., Sez. II, 24 maggio 2024, n. 14577).
In particolare, sotto il secondo profilo, le opere non eseguite o solo parzialmente realizzate, rappresentano la maggior parte delle voci elencate nel capitolato, tra le quali, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, figurava anche quella relativa alla realizzazione del massetto di tipo Isolcal.
I preventivi cui ha fatto riferimento l'appellante, recapitati al committente nel Pt_1
corso dei lavori, riguardavano, infatti, la realizzazione di un massetto di tipo tradizionale, data l'impossibilità, imputabile all'appaltatrice stessa, di realizzare quello di tipo Isolcal inizialmente preventivato.
Sul punto, deve rilevarsi che, dalla mail della ditta Isolpav, recapitata in data 23/05/2019 al Direttore dei Lavori Geom. e al risulta che la stessa ditta preposta al Parte_3 CP_1
getto del massetto di tipo Isocal non aveva potuto procedere all'esecuzione dei lavori a causa della permeabilità del solaio, ascrivibile, come rilevato in sede di ATP (p. 19), alla rottura delle pignatte provocata, appunto, dall'appaltatrice durante le Controparte_1
operazioni di rimozione del massetto esistente, e ciò smentisce platealmente quanto pagina 8 di 15 asserito da quest'ultima circa una presunta propedeuticità necessaria di tale rottura rispetto alla successiva posa del nuovo massetto.
Inoltre, va sottolineato che, sia nei due ordini di servizio impartiti dal Direttore dei
Lavori, sia nella pec del 22/05/2019 inviata da a quest'ultimo era stato Pt_1 CP_1
diffidato dall'eseguire il getto del massetto Isolcal in data 23/05/2019, sollecitando una preventiva necessaria verifica dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori.
Quanto alle contestazioni mosse dalla società appellante circa la regolarità della nomina del Direttore dei Lavori e la legittimità degli ordini di servizio impartiti da quest'ultimo in asserito difetto di idonei poteri rappresentativi, è, sul punto, sufficiente osservare come la nomina del Direttore dei Lavori, quale rappresentante tecnico-operativo del committente, costituisca esercizio di una facoltà esclusiva di quest'ultimo, e, per tale ragione, essa non è soggetta alla preventiva accettazione dell'impresa appaltatrice.
Infine, per quel che concerne l'abbandono del cantiere, va evidenziato come, sempre in data 23/05/2019, la avesse asportato dal cantiere attrezzature e materiali, Parte_4
senza indicare alcuna data di rientro (se non mesi dopo, in data 31/07/2019), e sostenendo, altresì, in risposta a una mail del Direttore dei Lavori che la interpellava al riguardo, di aver, contrariamente al vero, terminato tutti i lavori di sua competenza.
In ragione di quanto sopra esposto e della successione temporale degli eventi sopra descritti, appare del tutto legittimo e giustificato che, il successivo 31/05/2019, lo abbia intimato, via pec, la risoluzione del contratto al e, che, a metà Pt_1 CP_1
giugno dello stesso anno, sia stato affisso all'ingresso del cantiere un cartello, a firma della Direzione dei Lavori, recante il divieto di accesso all'impresa appaltatrice, come detto, gravemente inadempiente.
- Sull'appello incidentale proposto da Parte_1
Con il primo motivo di appello incidentale, lo ha censurato la sentenza di Pt_1
primo grado nella parte in cui gli è stato negato il risarcimento del danno non patrimoniale che, a suo dire, sarebbe consistito nel nocumento conseguente al protarsi pagina 9 di 15 dei lavori oggetto di appalto e nella menomazione psico-fisica attestata dalle certificazioni mediche versate in atti.
Il motivo di gravame in esame è infondato.
Infatti, le generiche e apodittiche allegazioni svolte sul punto dallo non Pt_1
consentono neppure la precisa individuazione della tipologia di danno non patrimoniale asseritamente subìto, dovendosi, in parte qua, rilevare una sostanziale, ma non chiara e puntuale, sovrapponibilità di voci di danno biologico, danno esistenziale e danno morale.
Oltretutto, in tema, giova rammentare che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
in tal caso, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
In particolare, quanto alla ipotesi sub c), la risarcibilità sussiste in presenza di tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno pagina 10 di 15 di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (v., ad es., Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).
Il lamentato danno biologico, inteso quale lesione della salute, quello morale, cioè la sofferenza interiore, e quello esistenziale, altrimenti definibile come dinamico- relazionale e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, non costituiscono categorie autonome di danno, bensì altrettanti momenti descrittivi di un'unica figura di danno non patrimoniale, senza peraltro che ciò sia in contrasto con il principio di unitarietà del danno non patrimoniale sancito dalla Suprema Corte nella già citata sentenza del 2008, n. 26972, a mezzo del quale la categoria del pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è stata ricondotta a formale unità, onde evitare che una sua frammentazione in titoli di danno distinti e dotati di autonomia si risolvesse in una illegittima moltiplicazione di poste risarcitorie;
nella stessa occasione è stata contestualmente proclamata la necessaria integralità del risarcimento del danno non patrimoniale.
Dunque il danno biologico, quello esistenziale e quello morale, restano tra loro ontologicamente distinti, mantenendo ciascuno una propria ferma identità, e certo la loro congiunta ricomprensione nel lato e vario insieme del danno non patrimoniale, o il loro essere destinati ad una sintesi ex iure in virtù di una dimensione risarcitoria funzionale sostanzialmente unitaria, non possono giustificare l'interscambiabilità e la confusione dei loro aspetti definitori e dei loro elementi provanti, che invece emerge dalla formulazione del motivo di gravame in esame.
Fatte queste premesse, si ritiene che lo in via di appello incidentale, non abbia Pt_1
compiutamente fornito alcuna allegazione atta a provare la sussistenza di alcuno dei danni-conseguenza sopra illustrati e, quanto, al danno biologico, anche la sussistenza del nesso causale rispetto all'inadempimento dell'appaltatrice.
Sotto quest'ultimo profilo, deve, infatti, osservarsi come i referti prodotti dall'appellante, datati 5 giugno 2019, 3 settembre 2019 e 1 luglio 2019, recano pagina 11 di 15 rispettivamente come note di diagnosi “Disturbo dell'adattamento con ansia - Riferisce comparsa di ansia e insonnia in seguito a problematiche economiche e di ristrutturazione della casa”, “Disturbo dell'adattamento con umore depresso – Torna in PV per controllo. Permangono problematiche economiche e abitative per cui riferisce sintomi ansiosi e moderata flessione timica (…)” e “Persiste stato depressivo ansioso reattivo – lamenta insonnia e incubi ricorrenti”.
Come si evince dalla loro formulazione, esse sono prettamente basate sulle dichiarazioni del paziente e non ne emerge l'individuazione, ad opera del medico di volta in volta incaricato dell'esame, di un nesso eziologico tra il disturbo sofferto dal paziente e gli eventi relativi ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà.
Inoltre, nel certificato, datato 11 gennaio 2020, si legge: “Affetto da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, insorto a maggio u.s. e reattivo a problematiche economiche e abitative relative alla ristrutturazione della casa tuttora non agibile. Si consiglia di proseguire la terapia psicofarmacologia consigliata”.
Dal tenore della suddetta certificazione, si deduce al più che l'insorgenza dello stato patologico è stata contestuale a quella delle problematiche nello svolgimento dei lavori di esecuzione del contratto di appalto, ma non si riesce a inferire, in modo certo o, quantomeno, altamente probabile, l'esistenza di un rapporto di causalità tra il danno- conseguenza e il fatto asseritamente generatore, atteso che l'espressione “reattivo a” indica una particolare sensibilità del paziente al tema dell'incompiuta ristrutturazione ma non identifica quest'ultima come causa scatenante del disagio riscontrato nel paziente.
Tali allegazioni, quindi, per la loro insufficienza sul piano causale, non possono costituire quel principio di prova necessario a giustificare l'espletamento di una CTU medico-legale che, ove disposta, avrebbe carattere meramente esplorativo.
L'appellante incidentale ha, infine, invocato l'applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. ai fini di una liquidazione equitativa del danno come sopra lamentato.
Tuttavia, la richiesta in esame non può trovare accoglimento in assenza della prova del danno, come più volte precisato dalla giurisprudenza: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. pagina 12 di 15 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare." (cfr., ex multis, Cass., Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011).
Con il secondo motivo di gravame censura l'impugnata sentenza nella parte in Pt_1
cui il giudice di primo grado ha liquidato le spese di lite, compresa la fase di ATP, in euro 7.000,00 (compenso tabellare, non comprensivo del 15 % delle spese generali, di i.v.a. e c.p.a.), e ha dedotto che il Giudice, con tale valutazione, si è discostato, senza fornire motivazione, dagli importi (euro 15.940,90) indicati nella nota spese depositata in atti.
Il motivo di appello è infondato.
Come noto, nel liquidare le spese giudiziali, infatti, il giudice ha l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione non solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (Cass., Sez. 6-2, 1 giugno 2020, n. 10343, Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n. 30286, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.
6296; Cassazione civile sez. VI, 31/07/2018, n. 20183), ma anche quando ritenga di discostarsi dalla cifra indicata nella nota spese depositata dal difensore di parte.
Infatti, a fronte del deposito, ad opera della parte vittoriosa, di una nota specifica recante l'indicazione delle attività svolte e delle somme richieste, sorge l'esigenza di fornire un'adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciutile, dovendo il giudice spiegare le ragioni dell'eliminazione o della riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n.
8824; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6-1, 5 marzo 2020, n.
6345; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2021, n. 1076; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud.
07/07/2021) 26/10/2021, n. 30087).
La nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, tant'è che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, quando la parte presenta la nota delle spese, pagina 13 di 15 secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass., Sez. 6-3, 14 maggio 2013, n. 11522; Cass., Sez. 61, 5 marzo
2020, n. 6345).
Nel caso di specie, emerge che il Giudice di prime cure si è, effettivamente, discostato, in minus, sia dall'importo indicato nella nota spese depositata dal difensore di Pt_1
(escluse spese generali del 15%, i.v.a. e c.d.a., complessivi euro 10.533,00, dati dalla somma del compenso tabellare relativo al procedimento di ATP e di quello relativo al giudizio di cognizione) che dai parametri medi ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (euro
3.442,00 per ATP di complessità media e dal valore indeterminabile, euro 7.616,00 per il giudizio di cognizione del valore di euro 40.000,00, per complessivi euro 11.058,00).
Tuttavia, deve al riguardo rilevarsi come la suddetta difforme liquidazione rechi un'implicita sia pur parziale compensazione, la quale, nei termini concretamente disposti dal primo Giudice, si ritiene, in ogni caso, giustificata dal non integrale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo dal rigetto di una parte Pt_1
delle domande proposte da quest'ultimo e, quindi, da una reciproca, ancorchè non paritetica soccombenza.
Conseguentemente, anche il suddetto motivo di impugnazione deve essere disatteso.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione del rigetto di entrambi i gravami, ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentale, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nonché Controparte_1
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 55, resa dal Tribunale di Ravenna in data 31/01/2022, disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
DICHIARA
l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 16 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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