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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1004/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec in data 29 maggio 2025 ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
13920259000246322000 notificata in data 15.05.2025 ed avverso i crediti incorporati nelle cartelle n.
13920160004673390000 1392018000526391000 e n. 13920150004953627000 relativi a tassa auto 2009 –
2014 e tarsu tia 2012. Eccepiva l'omessa notifica dell'atto prodromico, l'omessa notifica delle cartelle e la conseguente nullità dell'intimazione e prescrizione dei crediti incorporati in dette cartelle. Eccepiva il vizio di motivazione dell'intimazione. Rassegnava le seguenti conclusioni: < adita, - accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza, l'omessa notifica delle cartelle e dell'atto prodromico, il vizio della motivazione dell'intimazione, in accoglimento delle motivazioni in diritto formulate e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell''intimazione impugnata, dell'intero procedimento di riscossione per detti tributi, e di goni altro atto connesso e/o conseguente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93, c.p.c., il quale ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.>>
Si costituiva in data 1° luglio 2025 ADER per chiedere il rigetto del ricorso. Evidenziava di aver regolarmente notificato le cartelle e segnatamente la cartella n. 13920150004953627000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 23 novembre 2015; ugualmente la cartella n. 1392016000467339000 in data 27 ottobre 2016 e la cartella n. 13920180005263910000 in data 29 novembre 2018. Di aver notificato plurimi atti interruttivi della prescrizione. Rassegnava le seguenti conclusioni: < infondatezza, temerarietà e pretestuosità; - Con vittoria di spese diritti ed onorari in capo alla soccombente parte ricorrente.>>
Si costituiva in data 21 luglio 2025 regione Calabria per evidenziare che il ricorrente non aveva dato prova della notifica dell'atto impugnato con conseguente inammissibilità del ricorso;
di aver ritualmente notificato gli atti prodromici. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Inammissibile per tardività del RICORSO;
2) In linea gradata, infondato;
3) Condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR>>
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Giova premettere che ADER nelle proprie difese ha confermato che :<< la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 13/05/2025 >> di talché il ricorso notificato il 29 maggio 2025 è tempestivo e ritualmente iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla notificazione (27 giugno 2025).
Giova premettere che il novellato art. 25 bis comma 5 bis del D.Lvo n. 546/1992 – introdotto a seguito dell'entrata in vigore del processo tributario telematico - ha onerato il difensore dell'onere di attestazione della conformità al documento analogico in suo possesso delle copie informatiche dello stesso che inserisce nel fascicolo telematico.
Nel caso in esame ADER ha depositato la documentazione relativa al procedimento notificatorio delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione e la stessa procura ad litem senza l'attestazione di conformità di talché di tali atti non può tenersi conto. ADER avrebbe potuto sanare il difetto di attestazione provvedendo all'integrazione sino al momento della decisione della causa. La causa è passata in decisione con la produzione documentale di una copia informale del documento analogico sul quale la procura risulta rilasciata dal legale rappresentante di ADER, autenticata nella firma, ma il documento informatico estratto per immagine ed inserito nel fascicolo telematico è privo dell'attestazione di conformità e quindi la Corte non può tenerne conto così come non può tenere conto dei referti di notifica.
Il ricorso è perciò fondato non risultando offerta la prova della notifica delle prodromiche cartelle, oltre che degli atti interruttivi successivi.
Sono scrutinabili i soli avvisi di accertamento prodotti da Regione Calabria il cui funzionario ha adempiuto alle necessarie formalità; tuttavia, dalla data di notifica di detti atti: 5 dicembre 2012; 31 dicembre 2014; 6 dicembre 2016 i crediti alla data del 13/05/2025risultavano prescritti.
Le spese del grado possono trovare compensazione tra il ricorrente e regione Calabria e seguono la soccombenza di ADER. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento impugnata e prescritti i crediti incorporati nelle cartelle n. 13920160004673390000
1392018000526391000 e n. 13920150004953627000; · compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra parte ricorrente e regione Calabria e condanna ADER alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 463,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv.to. Difensore_1 dichiaratasi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di IB Valentia,
Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia
De RT
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1004/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000246322000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec in data 29 maggio 2025 ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
13920259000246322000 notificata in data 15.05.2025 ed avverso i crediti incorporati nelle cartelle n.
13920160004673390000 1392018000526391000 e n. 13920150004953627000 relativi a tassa auto 2009 –
2014 e tarsu tia 2012. Eccepiva l'omessa notifica dell'atto prodromico, l'omessa notifica delle cartelle e la conseguente nullità dell'intimazione e prescrizione dei crediti incorporati in dette cartelle. Eccepiva il vizio di motivazione dell'intimazione. Rassegnava le seguenti conclusioni: < adita, - accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza, l'omessa notifica delle cartelle e dell'atto prodromico, il vizio della motivazione dell'intimazione, in accoglimento delle motivazioni in diritto formulate e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell''intimazione impugnata, dell'intero procedimento di riscossione per detti tributi, e di goni altro atto connesso e/o conseguente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93, c.p.c., il quale ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.>>
Si costituiva in data 1° luglio 2025 ADER per chiedere il rigetto del ricorso. Evidenziava di aver regolarmente notificato le cartelle e segnatamente la cartella n. 13920150004953627000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 23 novembre 2015; ugualmente la cartella n. 1392016000467339000 in data 27 ottobre 2016 e la cartella n. 13920180005263910000 in data 29 novembre 2018. Di aver notificato plurimi atti interruttivi della prescrizione. Rassegnava le seguenti conclusioni: < infondatezza, temerarietà e pretestuosità; - Con vittoria di spese diritti ed onorari in capo alla soccombente parte ricorrente.>>
Si costituiva in data 21 luglio 2025 regione Calabria per evidenziare che il ricorrente non aveva dato prova della notifica dell'atto impugnato con conseguente inammissibilità del ricorso;
di aver ritualmente notificato gli atti prodromici. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Inammissibile per tardività del RICORSO;
2) In linea gradata, infondato;
3) Condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR>>
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Giova premettere che ADER nelle proprie difese ha confermato che :<< la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 13/05/2025 >> di talché il ricorso notificato il 29 maggio 2025 è tempestivo e ritualmente iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla notificazione (27 giugno 2025).
Giova premettere che il novellato art. 25 bis comma 5 bis del D.Lvo n. 546/1992 – introdotto a seguito dell'entrata in vigore del processo tributario telematico - ha onerato il difensore dell'onere di attestazione della conformità al documento analogico in suo possesso delle copie informatiche dello stesso che inserisce nel fascicolo telematico.
Nel caso in esame ADER ha depositato la documentazione relativa al procedimento notificatorio delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione e la stessa procura ad litem senza l'attestazione di conformità di talché di tali atti non può tenersi conto. ADER avrebbe potuto sanare il difetto di attestazione provvedendo all'integrazione sino al momento della decisione della causa. La causa è passata in decisione con la produzione documentale di una copia informale del documento analogico sul quale la procura risulta rilasciata dal legale rappresentante di ADER, autenticata nella firma, ma il documento informatico estratto per immagine ed inserito nel fascicolo telematico è privo dell'attestazione di conformità e quindi la Corte non può tenerne conto così come non può tenere conto dei referti di notifica.
Il ricorso è perciò fondato non risultando offerta la prova della notifica delle prodromiche cartelle, oltre che degli atti interruttivi successivi.
Sono scrutinabili i soli avvisi di accertamento prodotti da Regione Calabria il cui funzionario ha adempiuto alle necessarie formalità; tuttavia, dalla data di notifica di detti atti: 5 dicembre 2012; 31 dicembre 2014; 6 dicembre 2016 i crediti alla data del 13/05/2025risultavano prescritti.
Le spese del grado possono trovare compensazione tra il ricorrente e regione Calabria e seguono la soccombenza di ADER. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento impugnata e prescritti i crediti incorporati nelle cartelle n. 13920160004673390000
1392018000526391000 e n. 13920150004953627000; · compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra parte ricorrente e regione Calabria e condanna ADER alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 463,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv.to. Difensore_1 dichiaratasi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di IB Valentia,
Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia
De RT