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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9177 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15460/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15460/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI MASI MARIO (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- RE
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta pres- Controparte_1 P.IVA_1
so la sede dell'ente unitamente all'Avv. LAURITANO ELENA (c.f.: ) C.F._3
dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti.
- Convenuta
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato a mezzo pec in data
05.07.2024, il sig. ha inteso proporre opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa il 22.11.2023, prot. 564682 dall'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale della Giunta Regionale della Campania - Unità Operativa
Dirigenziale “Recupero crediti, Esecuzione”, dell'importo di euro 41.533,25, di cui euro
31.680,00 per sorta capitale ed euro 9.853,25 a titolo di interessi legali, calcolati dal
1
25.05.2004 al 15.11.2023.
Tale ingiunzione veniva emanata in ragione del credito restitutorio scaturente dalla revoca, disposta con D.D n. 49 del 3/2/2009, del contributo erogato al sig. , Parte_1
nella qualità di socio accomandatario della Società Arredamenti Punto Casa s.a.s, quale beneficiaria dell'acconto di € 31.680,00 erogato a seguito della D.D. n. 47/2004; ciò in quanto il progetto presentato dalla società opponente era risultato ammissibile nell'ambito del "Progetto AIFA", per la “realizzazione di attività formative volte all'inse- rimento lavorativo”, il cui avviso pubblico per la presentazione di progetti venne approvato con Delibera G. R. n. 4337 del 27 settembre 2002.
Alla luce del Verbale congiunto di controllo di I Livello del giorno 30/09/2008, non potendosi procedere alla verifica amministrativo contabile, veniva proposta la revoca totale del finanziamento, a cui fece seguito il procedimento di revoca, conclusosi con il decreto di revoca n.49 del 3/2/2009, trasmesso con nota prot. n. 0141759 del
18/2/2009.
L'opposizione è affidata a due motivi:
a) maturazione del termine di prescrizione quinquennale del credito azionato, a fron- te dell'intervenuto Decreto Dirigenziale di revoca del contributo n. 49 del
03/02/2009, la cui notifica avveniva solo in data 18/10/2017;
b) carenza di legittimazione passiva dell'opponente in ragione della mancata preven- tiva escussione del patrimonio societario;
in particolare ha evidenziato che la so- cietà beneficiaria del contributo (Società Arredamenti Punto Casa s.a.s) era stata cancellata dal registro delle Imprese, ai sensi del DPR 247/2024, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento del 20.07.2005 e della relativa procedura con- corsuale, conclusasi con decreto del 24.01.2008.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ritenu- Controparte_1
te infondate;
circa la dedotta prescrizione, ha rilevato che trattandosi di azione di ripetizione, il termine di prescrizione fosse quello ordinario decennale, nel caso di specie non maturato;
circa la dedotta eccezione di carenza di legittimazione passiva, la CP_1
ha evidenziato che, come affermato dalla Cassazione a partire delle Sezioni Unite nn.
6070, 6071 e 6072 del 2013, all'estinzione della società di persone o di capitali a seguito
2
della cancellazione dal registro delle imprese non consegue il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, atteso che l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime scelto durante la vigenza della società; nel caso di specie l'opponente era socio illimitatamente responsa- bile della società, debitore principale.
In merito all'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio societario, la ha rilevato di aver adottato il provvedimento di revoca in data Controparte_1
3/2/2009, successivamente alla chiusura del fallimento avvenuta in data 11/2/2008, per insufficienza di attivo, come si evince dalla visura storica versata in atti.
Inoltre, ha richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte (cfr. Ordinanza 16 ot- tobre 2020, n. 22629), secondo cui il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, in quanto il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio, se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma ciò non impedirebbe allo stesso creditore di agire in sede di cognizione al fine di munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio.
Pertanto, ha ritenuto non necessaria la preventiva escussione del patrimonio sociale, ma solo la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale insufficienza del patri- monio sociale a soddisfare anche parzialmente il credito.
All'udienza del 15.05.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 13.10.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
********
L'opposizione risulta infondata e deve, pertanto essere rigettata, per i motivi che seguono.
Costituisce circostanza incontroversa che nel caso di specie il credito restitutorio sia sottoposta al termine di prescrizione decennale (decorrente dall'insorgenza del credito restitutorio, ovvero dall'adozione del decreto di revoca in data 3 febbraio 2009), da ritenersi non maturato in ragione degli atti interruttivi puntualmente richiamati dalla e di cui ha fornito ampia documentazione. Controparte_1
3
Si intende far riferimento alla nota prot.n. 0656751 del 6/10/2017 (all.8), trasmessa al socio accomandatario con raccomandata A/R n. 15287232162, Parte_1
ricevuta il 18/10/2017 (cfr. timbro postale presente sull'avviso di ricevimento e recante l'univoca individuazione della data di consegna).
Infondati appaiono i rilievi mossi dall'opponente con le note depositate in data 1 aprile 2025 in ordine alla presunta omessa notifica di atto interruttivo nei confronti della società; a tal riguardo è sufficiente richiamare i principi ripetutamente affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui “il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell'art. 1310 cod. civ., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società” (cfr. in tal senso sentenza n. 22093 del 26/09/2013; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020).
Infondati appaiono, infine, i rilievi in ordine alla presunta violazione del beneficio di preventiva escussione.
Sul punto è sufficiente fare rinvio ai condivisibili e pacifici principi affermati in giuri- sprudenza e puntualmente richiamati dalla in comparsa di costituzione. CP_1
Invero il beneficio non può, certo, essere invocato nella fase giudiziale di accertamen- to e condanna al pagamento (“il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito”; in tal senso Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22629 del 16 ottobre 2020)
Inoltre, la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c. perché il creditore di una società di persone possa pretendere il pagamento dai singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimen-
4
tare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito.
Nel caso di specie è sufficiente evidenziare che la società (debitore principale) è stata destinataria di declaratoria di fallimento e, poi, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, sicchè finanche in sede esecutiva non appare invocabile il predetto beneficio.
L'opposizione risulta, pertanto, infondata.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della , spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Controparte_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 02 aprile 2014, tenuto conto dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di paga- Parte_1
mento prot. 564682 del 22.11.2023, ex R.D. n. 639/1910 emessa dalla Regione Campa- nia;
conferma, pertanto, l'esistenza del debito recato dal predetto atto;
- condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi 4.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge se dovuti.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 14 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15460/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI MASI MARIO (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- RE
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta pres- Controparte_1 P.IVA_1
so la sede dell'ente unitamente all'Avv. LAURITANO ELENA (c.f.: ) C.F._3
dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti.
- Convenuta
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato a mezzo pec in data
05.07.2024, il sig. ha inteso proporre opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa il 22.11.2023, prot. 564682 dall'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale della Giunta Regionale della Campania - Unità Operativa
Dirigenziale “Recupero crediti, Esecuzione”, dell'importo di euro 41.533,25, di cui euro
31.680,00 per sorta capitale ed euro 9.853,25 a titolo di interessi legali, calcolati dal
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25.05.2004 al 15.11.2023.
Tale ingiunzione veniva emanata in ragione del credito restitutorio scaturente dalla revoca, disposta con D.D n. 49 del 3/2/2009, del contributo erogato al sig. , Parte_1
nella qualità di socio accomandatario della Società Arredamenti Punto Casa s.a.s, quale beneficiaria dell'acconto di € 31.680,00 erogato a seguito della D.D. n. 47/2004; ciò in quanto il progetto presentato dalla società opponente era risultato ammissibile nell'ambito del "Progetto AIFA", per la “realizzazione di attività formative volte all'inse- rimento lavorativo”, il cui avviso pubblico per la presentazione di progetti venne approvato con Delibera G. R. n. 4337 del 27 settembre 2002.
Alla luce del Verbale congiunto di controllo di I Livello del giorno 30/09/2008, non potendosi procedere alla verifica amministrativo contabile, veniva proposta la revoca totale del finanziamento, a cui fece seguito il procedimento di revoca, conclusosi con il decreto di revoca n.49 del 3/2/2009, trasmesso con nota prot. n. 0141759 del
18/2/2009.
L'opposizione è affidata a due motivi:
a) maturazione del termine di prescrizione quinquennale del credito azionato, a fron- te dell'intervenuto Decreto Dirigenziale di revoca del contributo n. 49 del
03/02/2009, la cui notifica avveniva solo in data 18/10/2017;
b) carenza di legittimazione passiva dell'opponente in ragione della mancata preven- tiva escussione del patrimonio societario;
in particolare ha evidenziato che la so- cietà beneficiaria del contributo (Società Arredamenti Punto Casa s.a.s) era stata cancellata dal registro delle Imprese, ai sensi del DPR 247/2024, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento del 20.07.2005 e della relativa procedura con- corsuale, conclusasi con decreto del 24.01.2008.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ritenu- Controparte_1
te infondate;
circa la dedotta prescrizione, ha rilevato che trattandosi di azione di ripetizione, il termine di prescrizione fosse quello ordinario decennale, nel caso di specie non maturato;
circa la dedotta eccezione di carenza di legittimazione passiva, la CP_1
ha evidenziato che, come affermato dalla Cassazione a partire delle Sezioni Unite nn.
6070, 6071 e 6072 del 2013, all'estinzione della società di persone o di capitali a seguito
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della cancellazione dal registro delle imprese non consegue il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, atteso che l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime scelto durante la vigenza della società; nel caso di specie l'opponente era socio illimitatamente responsa- bile della società, debitore principale.
In merito all'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio societario, la ha rilevato di aver adottato il provvedimento di revoca in data Controparte_1
3/2/2009, successivamente alla chiusura del fallimento avvenuta in data 11/2/2008, per insufficienza di attivo, come si evince dalla visura storica versata in atti.
Inoltre, ha richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte (cfr. Ordinanza 16 ot- tobre 2020, n. 22629), secondo cui il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, in quanto il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio, se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma ciò non impedirebbe allo stesso creditore di agire in sede di cognizione al fine di munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio.
Pertanto, ha ritenuto non necessaria la preventiva escussione del patrimonio sociale, ma solo la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale insufficienza del patri- monio sociale a soddisfare anche parzialmente il credito.
All'udienza del 15.05.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 13.10.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
********
L'opposizione risulta infondata e deve, pertanto essere rigettata, per i motivi che seguono.
Costituisce circostanza incontroversa che nel caso di specie il credito restitutorio sia sottoposta al termine di prescrizione decennale (decorrente dall'insorgenza del credito restitutorio, ovvero dall'adozione del decreto di revoca in data 3 febbraio 2009), da ritenersi non maturato in ragione degli atti interruttivi puntualmente richiamati dalla e di cui ha fornito ampia documentazione. Controparte_1
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Si intende far riferimento alla nota prot.n. 0656751 del 6/10/2017 (all.8), trasmessa al socio accomandatario con raccomandata A/R n. 15287232162, Parte_1
ricevuta il 18/10/2017 (cfr. timbro postale presente sull'avviso di ricevimento e recante l'univoca individuazione della data di consegna).
Infondati appaiono i rilievi mossi dall'opponente con le note depositate in data 1 aprile 2025 in ordine alla presunta omessa notifica di atto interruttivo nei confronti della società; a tal riguardo è sufficiente richiamare i principi ripetutamente affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui “il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell'art. 1310 cod. civ., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società” (cfr. in tal senso sentenza n. 22093 del 26/09/2013; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020).
Infondati appaiono, infine, i rilievi in ordine alla presunta violazione del beneficio di preventiva escussione.
Sul punto è sufficiente fare rinvio ai condivisibili e pacifici principi affermati in giuri- sprudenza e puntualmente richiamati dalla in comparsa di costituzione. CP_1
Invero il beneficio non può, certo, essere invocato nella fase giudiziale di accertamen- to e condanna al pagamento (“il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito”; in tal senso Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22629 del 16 ottobre 2020)
Inoltre, la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c. perché il creditore di una società di persone possa pretendere il pagamento dai singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimen-
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tare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito.
Nel caso di specie è sufficiente evidenziare che la società (debitore principale) è stata destinataria di declaratoria di fallimento e, poi, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, sicchè finanche in sede esecutiva non appare invocabile il predetto beneficio.
L'opposizione risulta, pertanto, infondata.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della , spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Controparte_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 02 aprile 2014, tenuto conto dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di paga- Parte_1
mento prot. 564682 del 22.11.2023, ex R.D. n. 639/1910 emessa dalla Regione Campa- nia;
conferma, pertanto, l'esistenza del debito recato dal predetto atto;
- condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi 4.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge se dovuti.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 14 ottobre 2025
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